ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI
STATUTO ORGANICO
Approvato
con decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 con le varianti deliberate
dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007. F.n.
8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA - Ufficio
Legislativo. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi
dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007
Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma - Ufficio
Territoriale del Governo.
N
535 - DISPOSIZIONI VARIE - Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1956, n. 1286, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la
"Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume la denominazione di "Associazione
Nazionale Carabinieri" e, tra l'altro, ne viene approvato il nuovo
statuto organico. - (Direzione
generale personali civili e affari generali). - (Gazzetta ufficiale n. 298,
del 24 novembre 1956.
Estratto
della dispensa 50a del Giornale Militare Ufficiale del 15 dicembre 1956
REPUBBLICA ITALIANA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 febbraio
1928, n. 461, col quale fu
eretta in ente morale la "Federazione Nazionale del Carabiniere
Reale" e ne fu approvato lo
statuto organico;
Visti i regi decreti 25 agosto 1932, n. 1214 e 9 aprile 1935, n.
815, con i quali furono
approvati due nuovi statuti organici della predetta Federazione, la quale, con
l'occasione, assunse la denominazione, rispettivamente, di "Federazione
Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo" e di "Associazione
Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo";
Visto lo
statuto - regolamento approvato dall'ex segretario del disciolto partito
nazionale fascista e pubblicato nel Foglio di disposizioni dello stesso
partito n. 1193-bis, in data 21
novembre 1938, statuto - regolamento col quale all'Ente in parola fu anche
imposta la denominazione di "Legione Carabinieri d'Italia"; Visto
l'art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale i reparti
d'arnia e di specialità (Associazioni d'arma)
dell'Esercito furono posti sotto la vigilanza dell'ex Ministero della guerra,
ora della Difesa (Servizi per
l'Esercito);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950,
n. 162, col quale la predetta Legione assunse la denominazione di "Associazione
Nazionale del Carabiniere in Congedo" e ne fu approvato il nuovo statuto
organico;
Visto il foglio n. 040/8, del 21 febbraio 1955, con il quale la
Presidenza dell'Associazione in parola ha proposto per l'Ente la nuova
denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e l'approvazione
dì uno schema di nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate
favorevolmente, a larghissima maggioranza, le dipendenti assemblee sezionali;
Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo
statuto organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato
Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che si fossero
rese necessarie nel corso della stia approvazione; Viste le deliberazioni
adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo 1956, dal Comitato Centrale
dell'Associazione in base alla sopra-specificata disposizione
finale-transitoria;
Riconosciuto
che l'approvazione di tale schema di nuovo statuto organico tende ad agevolare
il funzionamento dell'Associazione di cui trattasi, mediante, essenzialmente,
una modifica alle norme regolanti la nomina degli Ispettori regionali ed
interregionali, nonché dei Consiglieri nazionali non di diritto; Visto l'art.
16 del Codice civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta
del Ministro per la Difesa;
Decreta:
Art. 1
L’ “Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo” assume la
denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri”.
Art. 2
Al Ministro per la Difesa è devoluta l'alta sorveglianza sull’
“Associazione Nazionale Carabinieri", al fine di assicurare che la sua
attività ed il suo indirizzo siano conformi alle direttive generali del
Governo.
Il Ministro per la Difesa, qualora ritenga che l'attività e gli
indirizzi seguiti dalla predetta Associazione non rispondano ai criteri di cui
al precedente comma o, comunque, siano in contrasto con gli scopi
dell'Associazione quali risultino dallo statuto di cui al successivo art. 3,
può sciogliere il Consiglio nazionale e nominare un Commissario straordinario.
Alla fine dell'esercizio finanziario previsto dal citato statuto,
l'Associazione è tenuta a rendere conto al Ministero della Difesa (Servizi per
l'Esercito) dell'impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi, a
qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio medesimo.
Art. 3
È approvato l'accluso nuovo statuto organico della predetta Associazione
Nazionale, formato da n. 46 articoli, firmato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, il 25 luglio 1956
GRONCHI
Taviani
Visto: il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, il 20 novembre 1956
Atti del
Governo, registro n. 102, foglio n. 50 - Carlomagno
VARIANTI
deliberate
dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 - f.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA
DIFESA - Ufficio Legislativo - iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo
n. 33476/1471/2007 Area V URPG in
data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo
STATUTO
ORGANICO
ART. 1
(Associazione)
1. L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta
in ente morale con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, allorché denominavasi “Federazione Nazionale del Carabiniere Reale”
ha sede centrale in Roma.
2. Presidente onorario è il Comandante generale
dell'Arma dei Carabinieri.
ART. 2
(Scopi)
1. L’Associazione, che è
apolitica e non persegue fini di lucro, si propone ì seguenti scopi:
a) promuovere e cementare i
vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in
servizio dell'Arma, e fra essi e gli appartenenti alle altre Forze Armate ed
alle rispettive Associazioni;
b) tener vivo fra i soci il
sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle
gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;
c) realizzare, nei limiti
delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed
economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie;
d) promuovere e partecipare - anche costituendo
appositi nuclei - ad attività di Volontariato per il conseguimento di finalità
assistenziali, sociali e culturali.
ART. 3
(Bandiere e Medagliere)
1. L'Associazione, le
Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate a dotarsi di Bandiera nazionale
conforme al modello di cui all'allegato n.
1 dello Statuto approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950 n. 162.
2. L'Associazione custodisce
il Medagliere dell'Arma fregiato dei distintivi di tutte le decorazioni
dell'Ordine Militare d’Italia ed al Valor Militare concesse alla Bandiera
dell'Arma, nonché di tutte le ricompense individuali dell'Ordine Militare
d'Italia e di tutte le Medaglie d'Oro al Valore Militare, al Valor Civile, al
Valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e delle Croci d'onore concesse ai Carabinieri fin dalla
fondazione.
3. Le
Bandiere ed il Medagliere intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte
d'onore. Le scorte alla Bandiera e al Medagliere sono costituite, rispettivamente,
da due componenti dell'Associazione.
ART. 4
(Uniforme e distintivo sociale)
1. Nelle manifestazioni
ufficiali e nello svolgimento di attività istituzionali, i soci indossano
l'uniforme sociale della foggia prescritta dal Regolamento al presente Statuto.
2. I soci sono autorizzati ad usare in ogni
occasione il distintivo sociale, quale risulta dal disegno di cui all'allegato
n. 3 del già menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1950, n. 162.
ART. 5
(Categorie di soci)
1. I soci
dell'Associazione sono:
a) d’onore
b) benemeriti
c) effettivi
d) collettivi
e) familiari
f) simpatizzanti
2. Sono soci d'onore gli
ufficiali generali già comandanti generali dell'Arma ed il Vice Comandante
generale dell'Arma in carica.
Possono, inoltre essere nominati soci d'onore, per determinazione
del Comitato Centrale, gli appartenenti all'Arma, sia in congedo che in
servizio, decorati dell'Ordine Militare d'Italia, di Medaglia d'Oro al Valor
Militare, Civile, dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, della Croce d'onore od i loro legittimi rappresentanti
qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od i grandi invalidi
dell'Arma per ferite o infermità contratte in guerra od in servizio d'Istituto,
i già Vice Comandanti generali dell'Arma, nonché personalità militari e civili
che abbiano titolo di particolare benemerenza verso l'Associazione.
3. Con analogo provvedimento e anche su proposta
dei dirigenti periferici, possono essere nominati soci benemeriti persone, enti
o soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazione
considerevoli benefici o vantaggi.
4. Possono essere soci effettivi
coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare nell'Arma.
5. Possono essere soci
collettivi i comandi dell'Arma che costituiscono comandi di corpo o reparto
autonomo, nonché le sale convegno unificate dei vari reparti dell'Arma.
6. Possono essere soci
familiari gli appartenenti al “nucleo familiare” di coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare nell'Arma.
7. Possono essere soci simpatizzanti coloro
che condividono i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell'ANC.
L'ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal Consiglio sezionale.
ART. 6
(Posizione dei soci)
1. L'iscrizione dei soci
viene fatta presso le Sezioni; peraltro, qualora particolari situazioni lo
consiglino, il Presidente nazionale può autorizzare l'iscrizione direttamente
presso la Sede centrale dell'Associazione.
Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i soci
effettivi in attività di servizio.
2. Non possono far parte dell'Associazione e, se
soci, ne vengono radiati coloro che:
a) siano stati rimossi dai ruoli dell'Arma;
b) abbiano riportato condanne definitive per
delitto doloso.
3. I militari sospesi dal
grado nonché tutti i soci che siano stati rinviati a giudizio per delitto
doloso o sottoposti a misure restrittive della libertà personale sono
moralmente impegnati ad autosospendersi dalla qualità di socio, in caso
contrario si provvede d'ufficio.
ART. 7
(Doveri dei soci)
1. Tutti i soci
hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.
ART. 8
(Diritti dei soci)
1. Solo i soci effettivi
non in attività di servizio nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia ad ordinamento
nazionale hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche in seno
all'Associazione.
2. Tutti i soci possono
partecipare alle assemblee sezionali, salvo quanto disposto al successivo
articolo 23.
ART. 9
(Provvedimenti disciplinari)
1.
I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni
tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in
seno all'ANC e la qualifica di socio.
2. A carico dei soci che,
in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di:
a) inosservanza del dettato dell’art.2 del presente Statuto nonché
delle disposizioni legittimamente impartite degli organi statutari ANC;
b) manifestazioni o
atteggiamenti contrari ai
principi dell'Arma o dell'ANC,
possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo per infrazioni di lieve entità. Può
essere verbale o scritto;
b) sospensione da tre a sei mesi per infrazioni
gravi;
c) espulsione per:
- mancanze di particolare gravità;
- comportamenti che hanno dato luogo a ripetute
irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull'andamento delle
attività sociali o risonanza in pubblico e negative ripercussioni
sull'immagine dell'Arma o dell'ANC;
-
manifestazioni o atteggiamenti di cui al secondo comma lettera b).
3. La rimozione da
cariche sociali è disciplinata dal successivo art. 33.
ART. 10
(Procedure disciplinari)
1. I provvedimenti
disciplinari previsti dall'art. 9 vengono adottati:
a) il richiamo, dal Presidente di Sezione,
dall'Ispettore regionale e dal Presidente nazionale;
b) la sospensione e l'espulsione, dall'Ispettore
regionale, direttamente o su proposta del Coordinatore provinciale o del
Presidente di Sezione, nei confronti dei soci dell'area di rispettiva
competenza nonché dal Presidente nazionale per gli iscritti alla sede centrale
o in sede di ricorso;
c) la rimozione, dal
Presidente nazionale, d'ufficio in caso di diretta cognizione dei motivi che la
prevedono o su proposta dei responsabili delle articolazioni periferiche
(Sezioni, Coordinatore provinciale o Ispettori, sempre tramite gli Ispettori).
2. Ai fini dell'adozione
dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere b) e c) deve essere acquisito
il parere della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 27 se la
competenza è dell'Ispettore regionale e del Comitato centrale se è competente
il Presidente nazionale.
Il parere è obbligatorio ma non vincolante.
3. Ai soci sottoposti a
procedimento disciplinare è garantito il diritto di difesa, secondo quanto
previsto dal Regolamento.
4. Per i soci iscritti
alla sede centrale dell'Associazione, i provvedimenti
disciplinari vengono adottati dal Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale.
5. Il socio colpito da
provvedimento - entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notizia - può presentare ricorso:
a) all'Ispettore regionale per i provvedimenti adottati dal Presidente
di Sezione;
b) al Presidente nazionale per quelli adottati dall'Ispettore. L'Ispettore regionale
ed il Presidente nazionale - sentiti rispettivamente la Commissione di
disciplina ed il Comitato centrale - decidono insindacabilmente.
6. I ricorsi dei soci iscritti alla Sede centrale
dell'Associazione vengono decisi dallo stesso Presidente nazionale, su
conforme parere del Comitato centrale.
I ricorsi e reclami
collettivi e quelli redatti in forma irriguardosa ed astiosamente polemica non
saranno presi in considerazione costituendo
per sé palese mancanza disciplinare.
7. Il giudizio relativo a
tale irricevibilità spetta, insindacabilmente al
Comitato centrale o al Consiglio nazionale, rispettivamente nei casi in cui i reclami siano prodotti da iscritti alle Sezioni oppure alla Sede
centrale.
8. Le procedure di
irrogazione sono previste dal Regolamento di attuazione.
ART. 11
(Perdita della qualità di socio)
1. I soci possono cessare
di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia.
2. Il socio moroso,
rinunciatario, sospeso, radiato o espulso perde il diritto all'uso del
distintivo sociale e della tessera - che deve essere ritirata - nonché la
possibilità di fruire di ogni beneficio morale, assistenziale ed economico
connesso all'appartenenza all'Associazione.
E considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera
per l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi provveda entro un
termine di tre mesi.
ART. 12
(Nomina del Presidente nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)
1. Il Presidente nazionale
ed i due Vice Presidenti nazionali - di cui uno vicario - vengono eletti, nel
loro seno, da nove consiglieri, possibilmente tre per ciascuna categoria di
ufficiali, marescialli e brigadieri, appuntati e carabinieri - eletti dagli
Ispettori regionali tra i soci delle sezioni di Roma non facenti parte dei Consigli direttivi delle
Sezioni stesse.
ART. 13
(Funzioni del Presidente nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)
1. Il Presidente nazionale
rappresenta l'Associazione ed emana tutte le disposizioni di carattere
generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello statuto e del
regolamento.
2. I Vice Presidenti
nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di volta in volta ed essi affidati.
3. In caso di assenza del
Presidente, è chiamato a sostituirlo il Vice Presidente vicario.
ART. 14
(Composizione del Consiglio nazionale)
Il Consiglio nazionale è costituito:
a) dal Presidente nazionale
che lo presiede;
b) dai due Vice Presidenti;
c) dagli Ispettori
regionali quali membri di diritto;
d) dai sei Consiglieri che
residueranno dopo l'elezione del
Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, di cui al precedente
art. 12
e) dal Segretario nazionale
che è nominato dal Presidente nazionale
tra i soci effettivi residenti a
Roma, senza diritto a voto;
f) dal direttore
responsabile dell'organo di stampa dell'Associazione nominato dal Presidente
nazionale sentito il Comitato centrale, senza diritto al voto.
ART. 15
(Funzioni e attività del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio Nazionale:
a) delibera sulla gestione amministrativa e sui
bilanci preventivo e consuntivo della Sede centrale dell'Associazione, nonché
in materia organizzativa ed operativa a livello generale;
b) decide
preventivamente sulle iniziative che importino modifiche al bilancio o
implichino impegni morali per l'Associazione;
c) da parere sulle questioni ad esso sottoposte
dal Presidente;
d) delibera le
modifiche allo Statuto e al Regolamento.
2. Il Consiglio nazionale è
convocato dal Presidente nazionale, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e in
ogni caso almeno una volta all'anno, non oltre il mese di maggio, per
l'approvazione dei bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta
un terzo dei suoi componenti.
I componenti il Consiglio nazionale, residenti fuori Roma, potranno
comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del
giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale è necessaria
la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Per la deliberazione delle
modifiche allo statuto è necessaria la presenza dei tre quarti dei consiglieri
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 16
(Comitato centrale)
1. Il Comitato centrale è
costituito da:
a) Presidente nazionale;
b) Vice Presidenti nazionali;
c) Consiglieri nazionali;
d) Segretario nazionale senza diritto al voto.
2. Compito del Comitato
centrale è quello di collaborare con il Presidente nazionale negli affari di
ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti.
Assolve altresì i compiti consultivi previsti dall'art. 10 del
presente Statuto.
ART. 17
(Segretario nazionale)
1. Il Segretario nazionale:
a) amministra i beni della Sede centrale
dell'Associazione;
b) coadiuva il
Presidente nazionale;
c) provvede alle varie incombenze amministrative;
d) compila i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, che sono, poi, presentati
al Consiglio nazionale, per l'approvazione, non oltre il mese di maggio di ciascun anno, dal Presidente nazionale, sentito il Comitato
centrale.
ART. 18
(Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale è
costituito da tre membri nominati dal Comitato centrale.
2. Il Collegio elegge nel
suo seno il Presidente. Detto collegio controlla almeno ogni sei mesi i
registri ed i documenti contabili, nonché i bilanci dell'Associazione redigendo
una relazione da rimettere al Comitato centrale, che ne darà comunicazione al
Consiglio nazionale per la prescritta autorizzazione ai sensi del precedente
art. 15.
ART. 19
(Ispettori regionali)
1. Gli Ispettori regionali vengono
eletti per referendum dai Presidenti delle Sezioni di ciascuna regione, con
procedura precisata nel regolamento.
La Presidenza Nazionale proclama eletto il socio segnalalo dal
maggior numero dì Sezioni.
2. Gli Ispettori:
a) partecipano alle riunioni del Consiglio
nazionale;
b) curano in ogni campo l'attuazione delle
direttive del Presidente nazionale da parte delle Sezioni;
c) concorrono alla organizzazione, allo
sviluppo e potenziamento delle Sezioni e vigilano sulla osservanza dello
statuto e del regolamento dell'Associazione, anche nel settore del
volontariato;
d) mantengono relazioni con i Comandi dell'Arma
e con le autorità militari e civili nella sede dell'Ispettorato;
e) eseguono, per incarico del Presidente
nazionale o d'iniziativa, motivate ispezioni ed inchieste;
f) informano di ogni situazione degna di
rilievo il Presidente nazionale.
3. In caso di
indisponibilità dell'Ispettore competente il Presidente nazionale può affidare incarichi
ispettivi a soci particolarmente qualificati.
4. Per lo svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e di controllo, gli Ispettori si avvalgono di
Coordinatori provinciali (Delegalo regionale per la Val d'Aosta) eletti tra i
soci effettivi non in servizio dai Presidenti delle Sezioni della provincia.
ART. 20
(Sezioni)
1. Le Sezioni sono
costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra i possibili soci
effettivi un numero di adesioni non inferiore a quindici. La loro costituzione
deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente nazionale, il quale,
alla prima riunione, ne informa il Comitato centrale.
2. Il limite delle
quindici adesioni non è applicabile alle sezioni estere.
ART. 21
(Presidente di Sezione)
1. Il Presidente di
Sezione:
a) cura lo sviluppo della
Sezione secondo le direttive generali dell'Associazione;
b) promuove nelle forme
migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica dei soci;
c) attua le direttive degli
Ispettori e facilita questi nell'assolvimento delle loro attribuzioni;
d) può avvalersi di
apposito Comitato sezionale nominato dal Consiglio e da lui presieduto, per un
più efficace sviluppo dell'attività organizzativa, assistenziale, ricreativa e
culturale;
e) per il perseguimento di
finalità assistenziali, sociali e culturali il Presidente di Sezione - sentito
il Consiglio sezionale - può autorizzare la costituzione di un gruppo composto
da socie effettive, familiari o simpatizzanti, delegandone il coordinamento a chi
tra le componenti riunisca i necessari requisiti. Tale gruppo assume la
denominazione di “Gruppo delle Benemerite”.
In occasione di manifestazioni ufficiali le "benemerite"
indossano l'uniforme sociale previsto dal Regolamento di attuazione.
2. È in
facoltà del Presidente di sentire il parere del consiglio di Sezione su tutte
le questioni sulle quali ritenga interpellarlo.
Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per
tutte le iniziative che importino aggravi al bilancio della Sezione o ne
implichino impegni morali.
ART. 22
(Vice Presidente di Sezione)
1. Le Sezioni, i cui
iscritti superino il numero di cinquanta, possono eleggere un Vice Presidente,
il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli
incarichi che di volta in volta gli vengono da lui affidati.
2. Per le Sezioni che non
hanno il Vice Presidente, il Consigliere più elevato in grado od anziano nel
grado, sostituisce in caso di assenza, il Presidente.
3. Il Presidente ed il Vice
Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di Sezione nel proprio seno.
ART. 23
(Costituzione ed elezione del Consiglio dì Sezione)
1. Il Consiglio di Sezione,
presieduto dal Presidente di questa, è costituito in base al numero dei soci,
secondo quanto stabilito dal Regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo
di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.
2. All'Assemblea
elettorale possono partecipare tutti i soci effettivi non in servizio iscritti
alla Sezione e alla Sottosezione in regola con il pagamento della quota
annuale di associazione. Il socio impossibilitalo a partecipare può farsi
rappresentare da altro socio effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa
più di una delega per singolo socio.
3. L'Assemblea elettorale
è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei soci della
Sezione, compresi quelli delle Sottosezioni; in seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Tra la prima e la seconda
convocazione devono intercorrere almeno due ore.
4. L'Assemblea elettorale
è convocata dal Presidente di Sezione - o dal Commissario straordinario
nell'ipotesi di cui all'articolo 33 - con avviso da inviarsi ai soci almeno
trenta giorni prima dalla data stabilita per la riunione.
5. Le candidature vanno
presentate al Presidente di Sezione almeno cinque giorni prima dell'Assemblea
elettorale. Ogni socio effettivo può proporre la propria candidatura,
dichiarando di accettare l'eventuale elezione.
6. Il Presidente di
Sezione espone all'albo le candidature pervenute e predispone la scheda
elettorale contenente i nomi dei candidati elencati in ordine alfabetico e
preceduti dal grado.
7. L'elettore può votare
per la metà più uno dei componenti dell’organo da eleggere. Si intendono eletti
i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità
viene proclamato eletto il più elevato in grado o più anziano nel grado.
8. Qualora nessuna
candidatura venisse presentata nei termini di cui sopra, l’Assemblea elettorale
nominerà una commissione di tre membri per la compilazione di una lista unica,
da sottoporre al voto dei soci presenti e rappresentati.
9. Lo svolgimento
dell'Assemblea elettorale è disciplinato dal Regolamento.
ART. 24
(Funzioni del Consiglio di Sezione)
1. Il Consiglio di Sezione:
a) revisiona i bilanci preventivo e consuntivo
della Sezione;
b) da pareri su tutte le questioni sulle quali
il Presidente ritenga di sentirlo;
c) è convocato dal suo Presidente ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno e, comunque, possibilmente almeno una
volta ogni trimestre.
2. Il Consiglio, inoltre,
deve essere convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno la
metà dei consiglieri. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni di
Segretario, senza diritto al voto, il Segretario della Sezione. Per la validità
delle riunioni del Consiglio di Sezione è necessaria la presenza di almeno la
metà dei consiglieri.
ART. 25
(Segretario di Sezione)
1. Il Segretario della
Sezione, che è nominato dal Presidente tra i soci effettivi della Sezione:
a) coadiuva il Presidente nell'opera di
organizzazione e sviluppo della Sezione;
b) provvede alle varie incombenze amministrative;
c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre alla revisione del Consiglio di Sezione.
ART. 26
(Sottosezione)
1. Nelle località dove non
sia possibile raccogliere il numero di adesioni, stabilito dall'art. 20 per la
costituzione della Sezione, può costituirsi la Sottosezione, con un minimo,
però, di cinque iscritti, che dipende dalla Sezione viciniore. Essa è retta da
un Fiduciario, che è nominato dal Presidente della Sezione, e che fa parte del
Consiglio di Sezione senza diritto al voto.
ART. 27
(Commissione di disciplina)
1. Presso ogni Ispettorato
regionale è costituita una commissione di disciplina composta dai tre
Presidenti di Sezione della Regione più elevati in grado o più anziani nel grado.
Il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano, assume la
presidenza.
In caso di incompatibilità, per coinvolgimento personale, l'Ispettore
procede alla nomina temporanea di sostituto.
ART. 28
(Approvazione della nomina di cariche sociali)
1. La nomina del Presidente
nazionale, dei Vice Presidenti nazionali e dei Consiglieri nazionali non di
diritto devono essere approvate dal Comandante Generale dell'Arma.
2. Le nomine degli
Ispettori regionali, dei Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri delle
Sezioni sono approvate dal Presidente nazionale.
ART. 29
(Durata delle cariche sociali)
1. Le cariche sociali hanno
la durata di cinque anni e possono essere confermate secondo le previste
procedure.
2. La cessazione della
carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.
3.
Qualora nel Consiglio nazionale o nei Consigli sezionali venga a
mancare un membro, subentra, fino allo scadere del quinquennio, il socio che
nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti. Nella
impossibilità di attuare tale sistema, è concessa facoltà al Presidente
nazionale di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo di
carica.
ART. 30
(Retribuzione delle cariche sociali)
1. Le cariche sociali non sono retribuite.
ART. 31
(Diminuzione dei soci di una Sezione)
1. Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce sì da essere al
disotto del minimo stabilito dall'art. 20, il Presidente nazionale può deliberare
lo scioglimento della Sezione stessa oppure la sua trasformazione in
Sottosezione.
ART. 32
(Beni delle Sezioni sciolte o trasformate in Sottosezioni)
1. Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti
passeranno alla sede centrale dell'Associazione; in caso di trasformazione in
Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale verrà a dipendere.
ART. 33
(Rimozione delle cariche sociali)
1. L'Ispettore regionale che
si renda responsabile di gravi fatti riconducibili alle ipotesi di cui all'art.
9, comma 2° o che persista nel trascurare di assolvere le sue attribuzioni può
essere rimosso dal Presidente nazionale, sentito il parere dei componenti il
Consiglio nazionale.
2. Il Presidente nazionale -
d'iniziativa o su proposta dell'Ispettore regionale - ha la facoltà di:
a) rimuovere un Coordinatore provinciale o
Presidente di Sezione - anche in via cautelare e sentito il Comitato centrale
- per gravi fatti riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 9, comma 2°, per irregolarità
di carattere amministrativo o per inattività;
b) sciogliere un Consiglio sezionale per
insanabili contrasti interni, per irregolarità di carattere amministrativo o
per inattività.
3. In caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, il Presidente
nazionale, su proposta dell'Ispettore regionale, nominerà un Commissario
straordinario, il quale provvederà alla ordinaria amministrazione e disporrà
per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data dello scioglimento.
4. Qualora la gravità dei fatti
lo esiga, il Presidente nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in
attesa del parere del Consiglio nazionale, sospendere senz'altro dalle
funzioni un Ispettore regionale, nominando per sostituirlo un Ispettore ad
interim.
5. In caso di rimozione o di
dimissioni del Presidente di Sezione, il Consiglio sezionale, chiamando nel suo
seno altro membro, secondo il disposto dell'art. 29, provvede alla elezione del
nuovo Presidente. Analogamente si procederà in caso di dimissioni del Presidente
nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, tenuto presente quanto stabilito
dal precedente ari. 12.
ART. 34
(Finanze e bilanci)
1. L'Amministrazione
centrale dell'Associazione e quelle delle Sezioni sono autonome.
L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
2. La Sede centrale
dell'Associazione deve compilare il bilancio preventivo dell'anno in corso e
quello consuntivo dell'anno precedente non oltre il mese di aprile di ogni
anno e sottoporli all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di
maggio.
3. Il Presidente nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non
oltre il mese di maggio, al Comandante generale dell'Arma, copia del bilancio
consuntivo dell'Associazione.
4. Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale
dell’Associazione, per la definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo
di ogni anno.
5. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una
volta l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione dei bilanci
consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell’anno in corso, nonché per
l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della
Sezione.
6. Per la validità dell'assemblea e per le eventuali deleghe
valgono le prescrizioni di cui all'art. 23, commi 2° e 3°.
7. Gli Ispettori devono far
tenere alla Presidenza dell'Associazione, non oltre il mese di marzo di ogni
anno, la contabilità relativa alle somme da questa ricevuta per il
funzionamento dei loro uffici.
ART. 35
(Entrate della Sede centrale)
1. Le entrate della Sede
centrale dell'Associazione sono costituite:
a) dalla percentuale sulle
quote annuali dei soci delle Sezioni, una parte della quale è devoluta al
funzionamento degli uffici degli Ispettori regionali e rimborso spese degli
Ispettori e Coordinatori provinciali;
b) dalle quote annuali dei
soci iscritti direttamente alla Sede centrale dell'Associazione;
c) dalle quote
volontariamente versate dai militari in servizio;
d) da eventuali donazioni,
lasciti, elargizioni ed oblazioni;
e) dai proventi di attività
varie, preventivamente autorizzare dal Presidente nazionale;
f) dalla rendita dei fondi
assistenziali.
ART. 36
(Entrate degli Ispettori regionali)
1. Le entrate degli
Ispettori regionali sono costituite:
a) dalle somme assegnate
dalla Presidenza Nazionale per lo svolgimento delle funzioni loro devolute;
b) dalle rendite
dell'eventuale fondo di ogni Ispettore regionale.
ART. 37
(Entrate delle Sezioni)
1. Le entrate delle Sezioni sono costituite:
a) dalle quote annuali dei soci dedotta la
percentuale prevista dalla lettera a) dell'articolo 35;
b) dai contributi suppletivi dei soci,
eventualmente determinati dall'assemblea degli stessi, anno per anno, in aggiunta
alle quote annuali;
c) dagli eventuali contributi volontari dei
soci;
d) dai proventi in attività varie,
preventivamente autorizzate dal Presidente nazionale;
e) dalla rendita del fondo sezionale.
ART. 38
(Definizione delie quote contributive)
1. La misura delle quote
previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 35 e dalla lettera a)
dell'articolo 37 è annualmente stabilita dal Consiglio nazionale che definisce
anche la percentuale di cui alla lettera a) dell'articolo 35.
2. La misura del contributo
annuale dei soci collettivi è lasciata alla discrezione dei soci stessi.
ART. 39
(Regolamento di esecuzione)
1. Il Regolamento per
l'esecuzione del presente Statuto viene redatto dalla Presidenza Nazionale e
sottoposto all'approvazione de! Consiglio nazionale.
Si da mandato al Presidente nazionale di procedere al deposito del presente Statuto negli atti
di un notaio a sua scelta, nonché di attivare le pratiche per l'iscrizione
dell'Associazione nel Registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio
Territoriale del Governo-Prefettura di Roma.