torna indietro.jpg                                    ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

 

STATUTO ORGANICO

 

Approvato con decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007. F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA - Ufficio Legislativo. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo.

 

 

 

N 535 - DISPOSIZIONI VARIE - Decreto del Presidente della Re­pubblica 25 luglio 1956, n. 1286, col quale, sulla proposta del Mini­stro per la difesa, la "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume la denominazione di "Associazione Nazionale Ca­rabinieri" e, tra l'altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico. - (Direzione generale personali civili e affari generali). - (Gazzetta ufficiale n. 298, del 24 novembre 1956.

 

Estratto della dispensa 50a del Giornale Militare Ufficiale del 15 di­cembre 1956

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, col quale fu eretta in ente morale la "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" e ne fu approvato lo statuto organico;

 

Visti i regi decreti 25 agosto 1932, n. 1214 e 9 aprile 1935, n. 815, con i quali furono approvati due nuovi statuti organici della predet­ta Federazione, la quale, con l'occasione, assunse la denominazio­ne, rispettivamente, di "Federazione Nazionale del Carabiniere Rea­le in Congedo" e di "Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo";

 

Visto lo statuto - regolamento approvato dall'ex segretario del di­sciolto partito nazionale fascista e pubblicato nel Foglio di disposi­zioni dello stesso partito n. 1193-bis, in data 21 novembre 1938, sta­tuto - regolamento col quale all'Ente in parola fu anche imposta la denominazione di "Legione Carabinieri d'Italia"; Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale i reparti d'arnia e di specialità (Associazioni d'arma) dell'E­sercito furono posti sotto la vigilanza dell'ex Ministero della guerra, ora della Difesa (Servizi per l'Esercito);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n. 162, col quale la predetta Legione assunse la denominazione di "As­sociazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" e ne fu approva­to il nuovo statuto organico;

 

Visto il foglio n. 040/8, del 21 febbraio 1955, con il quale la Presi­denza dell'Associazione in parola ha proposto per l'Ente la nuova denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e l'appro­vazione dì uno schema di nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate favorevolmente, a larghissima maggioranza, le di­pendenti assemblee sezionali;

 

Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statu­to organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che si fossero rese necessarie nel corso della stia approvazione; Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo 1956, dal Comitato Centrale dell'Associazione in base alla sopra-specificata disposizione finale-transitoria;

Riconosciuto che l'approvazione di tale schema di nuovo statuto or­ganico tende ad agevolare il funzionamento dell'Associazione di cui trattasi, mediante, essenzialmente, una modifica alle norme rego­lanti la nomina degli Ispettori regionali ed interregionali, nonché dei Consiglieri nazionali non di diritto; Visto l'art. 16 del Codice civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la Difesa;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

L’ “Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo” assume la denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri”.

 

Art. 2

 

Al Ministro per la Difesa è devoluta l'alta sorveglianza sull’ “Associazione Nazionale Carabinieri", al fine di assicurare che la sua attività ed il suo indirizzo siano conformi alle direttive generali del Governo.

Il Ministro per la Difesa, qualora ritenga che l'attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta Associazione non rispondano ai criteri di cui al precedente comma o, comunque, siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione quali risultino dallo statuto di cui al successivo art. 3, può sciogliere il Consiglio nazionale e nominare un Commissario straordinario.

Alla fine dell'esercizio finanziario previsto dal citato statuto, l'As­sociazione è tenuta a rendere conto al Ministero della Difesa (Servizi per l'Esercito) dell'impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi, a qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio medesimo.

 

Art. 3

 

È approvato l'accluso nuovo statuto organico della predetta Associa­zione Nazionale, formato da n. 46 articoli, firmato dal Ministro pro­ponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, il 25 luglio 1956

 

                                   GRONCHI

                                                                               Taviani

 

Visto: il Guardasigilli: Moro

Registrato alla Corte dei conti, il 20 novembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 50 - Carlomagno

 

 

 

VARIANTI

 

deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 - f.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA - Ufficio Legislativo - iscrizione nel Registro delle per­sone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo

 

 

 

 

 

 

STATUTO ORGANICO

 

 

 

ART. 1

(Associazione)

 

1.  L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con re­gio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, allorché denominavasi “Fede­razione Nazionale del Carabiniere Reale” ha sede centrale in Roma.

2.   Presidente onorario è il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.

 

 

 

ART. 2

(Scopi)

 

1.  L’Associazione, che è apolitica e non persegue fini di lucro, si propone ì seguenti scopi:

a)   promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solida­rietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra essi e gli appartenenti alle altre Forze Armate ed alle rispettive Associazioni;

b)   tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;

c)   realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, cul­turale, creativa, ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie;

d)   promuovere e partecipare - anche costituendo appositi nu­clei - ad attività di Volontariato per il conseguimento di fina­lità assistenziali, sociali e culturali.

 

 

 

ART. 3

(Bandiere e Medagliere)

 

1.  L'Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate a dotarsi di Bandiera nazionale conforme al modello di cui all'allegato n. 1 dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950 n. 162.

2.  L'Associazione custodisce il Medagliere dell'Arma fregiato dei di­stintivi di tutte le decorazioni dell'Ordine Militare d’Italia ed al Valor Militare concesse alla Bandiera dell'Arma, nonché di tutte le ri­compense individuali dell'Ordine Militare d'Italia e di tutte le Me­daglie d'Oro al Valore Militare, al Valor Civile, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e delle Croci d'onore concesse ai Carabinieri fin dalla fondazione.

3. Le Bandiere ed il Medagliere intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte d'onore. Le scorte alla Bandiera e al Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due componenti dell'Associazione.

 

 

 

ART. 4

(Uniforme e distintivo sociale)

 

1.  Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività isti­tuzionali, i soci indossano l'uniforme sociale della foggia pre­scritta dal Regolamento al presente Statuto.

2.  I soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il distintivo so­ciale, quale risulta dal disegno di cui all'allegato n. 3 del già menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n. 162.

 

 

 

ART. 5

(Categorie di soci)

 

1.      I soci dell'Associazione sono:

         a)  d’onore

         b)  benemeriti

         c)  effettivi

         d)  collettivi

         e)  familiari

         f)   simpatizzanti

2.   Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti generali dell'Arma ed il Vice Comandante generale dell'Arma in carica.

Possono, inoltre essere nominati soci d'onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio, decorati dell'Ordine Militare d'Italia, di Medaglia d'Oro al Valor Militare, Civile, dell'Arma dei Carabinieri, dell'Eser­cito, della Marina e dell'Aeronautica, della Croce d'onore od i lo­ro legittimi rappresentanti qualora i titolari siano deceduti, i gran­di mutilati od i grandi invalidi dell'Arma per ferite o infermità contratte in guerra od in servizio d'Istituto, i già Vice Comandanti generali dell'Arma, nonché personalità militari e civili che abbia­no titolo di particolare benemerenza verso l'Associazione.

3.    Con analogo provvedimento e anche su proposta dei dirigenti periferici, possono essere nominati soci benemeriti persone, en­ti o soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazio­ne considerevoli benefici o vantaggi.

4.    Possono essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o pre­stino servizio militare nell'Arma.

5.    Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che costitui­scono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché le sale convegno unificate dei vari reparti dell'Arma.

6.    Possono essere soci familiari gli appartenenti al “nucleo familia­re” di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare nell'Arma.

7.    Possono essere soci simpatizzanti coloro che condividono i valo­ri, lo spirito e le finalità statutarie dell'ANC. L'ammissione di so­ci simpatizzanti è approvata dal Consiglio sezionale.

 

 

 

ART. 6

(Posizione dei soci)

 

1.    L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni; peraltro, qualo­ra particolari situazioni lo consiglino, il Presidente nazionale può autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione.

Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i soci effettivi in attività di servizio.

2.    Non possono far parte dell'Associazione e, se soci, ne vengono radiati coloro che:

       a)   siano stati rimossi dai ruoli dell'Arma;

       b)   abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso.

3.    I militari sospesi dal grado nonché tutti i soci che siano stati rinvia­ti a giudizio per delitto doloso o sottoposti a misure restrittive della libertà personale sono moralmente impegnati ad autosospendersi dalla qualità di socio, in caso contrario si provvede d'ufficio.

 

 

 

ART. 7

(Doveri dei soci)

 

1.  Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento mo­rale e materiale dell'Associazione.

 

 

 

 

ART. 8

(Diritti dei soci)

 

1.     Solo i soci effettivi non in attività di servizio nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia ad ordinamento nazionale hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche in seno all'Associazione.

2.   Tutti i soci possono partecipare alle assemblee sezionali, salvo quanto disposto al successivo articolo 23.

 

 

ART. 9

(Provvedimenti disciplinari)

 

1.   I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a con­servare cariche sociali in seno all'ANC e la qualifica di socio.

2.     A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di:

a) inosservanza del dettato dell’art.2 del presente Statuto non­ché delle disposizioni legittimamente impartite degli organi statutari ANC;

b)   manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell'Arma o dell'ANC,

possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

     a)   richiamo per infrazioni di lieve entità. Può essere verbale o scritto;

     b)   sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi;

     c)   espulsione per:

          -  mancanze di particolare gravità;

          -  comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull'andamento delle attività sociali o risonanza in pubblico e negative ri­percussioni sull'immagine dell'Arma o dell'ANC;

           -  manifestazioni o atteggiamenti di cui al secondo comma lettera b).

3.     La rimozione da cariche sociali è disciplinata dal successivo art. 33.

 

 

ART. 10

(Procedure disciplinari)

 

1.   I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 9 vengono adottati:

      a)   il richiamo, dal Presidente di Sezione, dall'Ispettore regiona­le e dal Presidente nazionale;

      b)  la sospensione e l'espulsione, dall'Ispettore regionale, diret­tamente o su proposta del Coordinatore provinciale o del Presidente di Sezione, nei confronti dei soci dell'area di rispettiva competenza nonché dal Presidente nazionale per gli iscritti alla sede centrale o in sede di ricorso;

      c) la rimozione, dal Presidente nazionale, d'ufficio in caso di diretta cognizione dei motivi che la prevedono o su propo­sta dei responsabili delle articolazioni periferiche (Sezioni, Coordinatore provinciale o Ispettori, sempre tramite gli Ispettori).

2.   Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere b) e c) deve essere acquisito il parere della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 27 se la competenza è dell'I­spettore regionale e del Comitato centrale se è competente il Presidente nazionale.

Il parere è obbligatorio ma non vincolante.

3.   Ai soci sottoposti a procedimento disciplinare è garantito il dirit­to di difesa, secondo quanto previsto dal Regolamento.

4.    Per i soci iscritti alla sede centrale dell'Associazione, i provvedi­menti disciplinari vengono adottati dal Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale.

5.    Il socio colpito da provvedimento - entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notizia - può presentare ricorso:

a)   all'Ispettore regionale per i provvedimenti adottati dal Presi­dente di Sezione;

b) al Presidente nazionale per quelli adottati dall'Ispettore. L'Ispettore regionale ed il Presidente nazionale - sentiti rispetti­vamente la Commissione di disciplina ed il Comitato centrale - decidono insindacabilmente.

6.    I ricorsi dei soci iscritti alla Sede centrale dell'Associazione ven­gono decisi dallo stesso Presidente nazionale, su conforme pare­re del Comitato centrale.

I ricorsi e reclami collettivi e quelli redatti in forma irriguardosa ed astiosamente polemica non saranno presi in considerazione costituendo per sé palese mancanza disciplinare.

7.    Il giudizio relativo a tale irricevibilità spetta, insindacabilmente al Comitato centrale o al Consiglio nazionale, rispettivamente nei casi in cui i reclami siano prodotti da iscritti alle Sezioni op­pure alla Sede centrale.

8.    Le procedure di irrogazione sono previste dal Regolamento di attuazione.

 

 

ART. 11

(Perdita della qualità di socio)

 

1.     I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per volonta­ria rinuncia.

2.   Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, radiato o espulso perde il diritto all'uso del distintivo sociale e della tessera - che deve es­sere ritirata - nonché la possibilità di fruire di ogni beneficio morale, assistenziale ed economico connesso all'appartenenza all'Associazione.

E considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi prov­veda entro un termine di tre mesi.

 

 

ART. 12

(Nomina del Presidente nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)

 

1.  Il Presidente nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali - di cui uno vicario - vengono eletti, nel loro seno, da nove consiglieri, possibilmente tre per ciascuna categoria di ufficiali, marescialli e brigadieri, appuntati e carabinieri - eletti dagli Ispettori regiona­li tra i soci delle sezioni di Roma non facenti parte dei Consigli direttivi delle Sezioni stesse.

 

 

ART. 13

(Funzioni del Presidente nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)

 

1.  Il Presidente nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tut­te le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello statuto e del regolamento.

2.   I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvo­no gli incarichi di volta in volta ed essi affidati.

3.    In caso di assenza del Presidente, è chiamato a sostituirlo il Vice Presidente vicario.

 

 

ART. 14

(Composizione del Consiglio nazionale)

 

Il Consiglio nazionale è costituito:

a)   dal Presidente nazionale che lo presiede;

b)   dai due Vice Presidenti;

c)   dagli Ispettori regionali quali membri di diritto;

d)   dai sei Consiglieri che residueranno dopo l'elezione del Pre­sidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, di cui al precedente art. 12

e)  dal Segretario nazionale che è nominato dal Presidente nazio­nale tra i soci effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto;

f)   dal direttore responsabile dell'organo di stampa dell'Asso­ciazione nominato dal Presidente nazionale sentito il Comi­tato centrale, senza diritto al voto.

 

ART. 15

(Funzioni e attività del Consiglio nazionale)

 

1.    Il Consiglio Nazionale:

        a)  delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventi­vo e consuntivo della Sede centrale dell'Associazione, non­ché in materia organizzativa ed operativa a livello generale;

        b) decide preventivamente sulle iniziative che importino modifi­che al bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione;

        c)  da parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente;

        d) delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento.

2.   Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e in ogni caso almeno una volta all'anno, non oltre il mese di maggio, per l'approvazione dei bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia ri­chiesta un terzo dei suoi componenti.

I componenti il Consiglio nazionale, residenti fuori Roma, po­tranno comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Per la deliberazione delle modifiche allo statuto è necessaria la presenza dei tre quarti dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

 

ART. 16

(Comitato centrale)

 

1.   Il Comitato centrale è costituito da:

      a)   Presidente nazionale;

      b)   Vice Presidenti nazionali;

      c)   Consiglieri nazionali;

      d)  Segretario nazionale senza diritto al voto.

2.  Compito del Comitato centrale è quello di collaborare con il Presidente nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti.

Assolve altresì i compiti consultivi previsti dall'art. 10 del presen­te Statuto.

 

 

ART. 17

(Segretario nazionale)

 

1.   Il Segretario nazionale:

      a) amministra i beni della Sede centrale dell'Associazione;

      b) coadiuva il Presidente nazionale;

      c) provvede alle varie incombenze amministrative;

      d) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono, poi, presentati al Consiglio nazionale, per l'approvazione, non oltre il mese di maggio di ciascun anno, dal Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale.

 

 

ART. 18

(Collegio sindacale)

 

1.  Il Collegio sindacale è costituito da tre membri nominati dal Comitato centrale.

2.  Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Detto collegio con­trolla almeno ogni sei mesi i registri ed i documenti contabili, nonché i bilanci dell'Associazione redigendo una relazione da rimettere al Comitato centrale, che ne darà comunicazione al Consiglio nazionale per la prescritta autorizzazione ai sensi del precedente art. 15.

 

 

 

 

ART. 19

(Ispettori regionali)

 

1.   Gli Ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presi­denti delle Sezioni di ciascuna regione, con procedura precisata nel regolamento.

La Presidenza Nazionale proclama eletto il socio segnalalo dal maggior numero dì Sezioni.

2.    Gli Ispettori:

      a)   partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale;

      b)  curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del Presi­dente nazionale da parte delle Sezioni;

      c)   concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenzia­mento delle Sezioni e vigilano sulla osservanza dello statuto e del regolamento dell'Associazione, anche nel settore del volontariato;

      d)   mantengono relazioni con i Comandi dell'Arma e con le au­torità militari e civili nella sede dell'Ispettorato;

      e)  eseguono, per incarico del Presidente nazionale o d'iniziati­va, motivate ispezioni ed inchieste;

      f)    informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente nazionale.

3.    In caso di indisponibilità dell'Ispettore competente il Presidente nazionale può affidare incarichi ispettivi a soci particolarmente qualificati.

4.   Per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e di con­trollo, gli Ispettori si avvalgono di Coordinatori provinciali (De­legalo regionale per la Val d'Aosta) eletti tra i soci effettivi non in servizio dai Presidenti delle Sezioni della provincia.

 

 

ART. 20

(Sezioni)

 

1.     Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra i possibili soci effettivi un numero di adesioni non inferiore a quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente auto­rizzata dal Presidente nazionale, il quale, alla prima riunione, ne informa il Comitato centrale.

2.     Il limite delle quindici adesioni non è applicabile alle sezioni estere.

 

 

ART. 21

(Presidente di Sezione)

 

1.   Il Presidente di Sezione:

a)   cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali dell'Associazione;

b)   promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica dei soci;

c)   attua le direttive degli Ispettori e facilita questi nell'assolvi­mento delle loro attribuzioni;

d)   può avvalersi di apposito Comitato sezionale nominato dal Consiglio e da lui presieduto, per un più efficace sviluppo dell'attività organizzativa, assistenziale, ricreativa e culturale;

e)   per il perseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali il Presidente di Sezione - sentito il Consiglio sezionale - può autorizzare la costituzione di un gruppo composto da socie effettive, familiari o simpatizzanti, delegandone il coordina­mento a chi tra le componenti riunisca i necessari requisiti. Tale gruppo assume la denominazione di “Gruppo delle Benemerite”.

In occasione di manifestazioni ufficiali le "benemerite" indossa­no l'uniforme sociale previsto dal Regolamento di attuazione.

2.   È in facoltà del Presidente di sentire il parere del consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle quali ritenga interpellarlo.

Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative che importino aggravi al bilancio della Sezione o ne implichino impegni morali.

 

 

ART. 22

(Vice Presidente di Sezione)

 

1.   Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta, posso­no eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di vol­ta in volta gli vengono da lui affidati.

2.   Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il Consigliere più elevato in grado od anziano nel grado, sostituisce in caso di assenza, il Presidente.

3.   Il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di Sezione nel proprio seno.

 

 

ART. 23

(Costituzione ed elezione del Consiglio dì Sezione)

 

1.    Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, è co­stituito in base al numero dei soci, secondo quanto stabilito dal Regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

2.    All'Assemblea elettorale possono partecipare tutti i soci effettivi non in servizio iscritti alla Sezione e alla Sottosezione in regola con il pa­gamento della quota annuale di associazione. Il socio impossibilitalo a partecipare può farsi rappresentare da altro socio effettivo median­te delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo socio.

3.    L'Assemblea elettorale è valida, in prima convocazione, se è pre­sente almeno la metà dei soci della Sezione, compresi quelli del­le Sottosezioni; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Tra la prima e la se­conda convocazione devono intercorrere almeno due ore.

4.    L'Assemblea elettorale è convocata dal Presidente di Sezione - o dal Commissario straordinario nell'ipotesi di cui all'articolo 33 - con avviso da inviarsi ai soci almeno trenta giorni prima dalla data stabilita per la riunione.

5.    Le candidature vanno presentate al Presidente di Sezione alme­no cinque giorni prima dell'Assemblea elettorale. Ogni socio ef­fettivo può proporre la propria candidatura, dichiarando di ac­cettare l'eventuale elezione.

6.    Il Presidente di Sezione espone all'albo le candidature pervenu­te e predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei can­didati elencati in ordine alfabetico e preceduti dal grado.

7.    L'elettore può votare per la metà più uno dei componenti dell’organo da eleggere. Si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità viene pro­clamato eletto il più elevato in grado o più anziano nel grado.

8.    Qualora nessuna candidatura venisse presentata nei termini di cui sopra, l’Assemblea elettorale nominerà una commissione di tre membri per la compilazione di una lista unica, da sottoporre al voto dei soci presenti e rappresentati.

9.   Lo svolgimento dell'Assemblea elettorale è disciplinato dal Re­golamento.

 

 

ART. 24

(Funzioni del Consiglio di Sezione)

 

1.  Il Consiglio di Sezione:

     a)   revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione;

     b)   da pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente riten­ga di sentirlo;

     c)   è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo riten­ga opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta ogni trimestre.

2.  Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato dal Presidente quan­do ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il Segretario della Sezione. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Sezione è necessa­ria la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

 

 

 

ART. 25

(Segretario di Sezione)

 

1.  Il Segretario della Sezione, che è nominato dal Presidente tra i soci effettivi della Sezione:

     a)   coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e svilup­po della Sezione;

     b)   provvede alle varie incombenze amministrative;

     c)  prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione del Consiglio di Sezione.

 

 

ART. 26

(Sottosezione)

 

1.  Nelle località dove non sia possibile raccogliere il numero di adesioni, stabilito dall'art. 20 per la costituzione della Sezione, può costituirsi la Sottosezione, con un minimo, però, di cinque iscritti, che dipende dalla Sezione viciniore. Essa è retta da un Fiduciario, che è nominato dal Presidente della Sezione, e che fa parte del Consiglio di Sezione senza diritto al voto.

 

 

ART. 27

(Commissione di disciplina)

 

1.   Presso ogni Ispettorato regionale è costituita una commissione di disciplina composta dai tre Presidenti di Sezione della Regio­ne più elevati in grado o più anziani nel grado. Il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano, assu­me la presidenza.

In caso di incompatibilità, per coinvolgimento personale, l'I­spettore procede alla nomina temporanea di sostituto.

 

 

ART. 28

(Approvazione della nomina di cariche sociali)

 

1.   La nomina del Presidente nazionale, dei Vice Presidenti nazio­nali e dei Consiglieri nazionali non di diritto devono essere ap­provate dal Comandante Generale dell'Arma.

2.   Le nomine degli Ispettori regionali, dei Presidenti, Vice Presi­denti e Consiglieri delle Sezioni sono approvate dal Presidente nazionale.

 

 

ART. 29

(Durata delle cariche sociali)

 

1.   Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono es­sere confermate secondo le previste procedure.

2.   La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per di­missioni o per rimozione.

3.  Qualora nel Consiglio nazionale o nei Consigli sezionali venga a mancare un membro, subentra, fino allo scadere del quinquen­nio, il socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti. Nella impossibilità di attuare tale sistema, è con­cessa facoltà al Presidente nazionale di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo di carica.

 

 

ART. 30

(Retribuzione delle cariche sociali)

 

1. Le cariche sociali non sono retribuite.

 

 

 

ART. 31

(Diminuzione dei soci di una Sezione)

 

1. Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce sì da essere al disotto del minimo stabilito dall'art. 20, il Presidente nazionale può deliberare lo scioglimento della Sezione stessa oppure la sua trasformazione in Sottosezione.

 

 

ART. 32

(Beni delle Sezioni sciolte o trasformate in Sottosezioni)

 

1. Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa apparte­nenti passeranno alla sede centrale dell'Associazione; in caso di trasformazione in Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale verrà a dipendere.

 

 

ART. 33

(Rimozione delle cariche sociali)

 

1.  L'Ispettore regionale che si renda responsabile di gravi fatti riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 9, comma 2° o che persista nel trascurare di assolvere le sue attribuzioni può essere rimosso dal Presidente nazionale, sentito il parere dei componenti il Consiglio nazionale.

2.  Il Presidente nazionale - d'iniziativa o su proposta dell'Ispettore regionale - ha la facoltà di:

     a)   rimuovere un Coordinatore provinciale o Presidente di Sezio­ne - anche in via cautelare e sentito il Comitato centrale - per gravi fatti riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 9, comma 2°, per irregolarità di carattere amministrativo o per inattività;

     b)  sciogliere un Consiglio sezionale per insanabili contrasti inter­ni, per irregolarità di carattere amministrativo o per inattività.

3. In caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, il Presidente nazionale, su proposta dell'Ispettore regionale, nominerà un Commissario straordinario, il quale provvederà alla ordinaria amministrazione e disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data dello scioglimento.

4.  Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in attesa del parere del Consi­glio nazionale, sospendere senz'altro dalle funzioni un Ispettore regionale, nominando per sostituirlo un Ispettore ad interim.

5.  In caso di rimozione o di dimissioni del Presidente di Sezione, il Consiglio sezionale, chiamando nel suo seno altro membro, secondo il disposto dell'art. 29, provvede alla elezione del nuovo Presidente. Analogamente si procederà in caso di dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, tenuto presente quanto stabilito dal precedente ari. 12.

 

 

ART. 34

(Finanze e bilanci)

 

1.   L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle Se­zioni sono autonome.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

2.   La Sede centrale dell'Associazione deve compilare il bilancio preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno pre­cedente non oltre il mese di aprile di ogni anno e sottoporli all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di maggio.

3. Il Presidente nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non oltre il mese di maggio, al Comandante generale dell'Arma, co­pia del bilancio consuntivo dell'Associazione.

4. Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale dell’Associazione, per la definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno.

5. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell’anno in corso, nonché per l'esame di tutte le questioni interes­santi la vita e lo sviluppo della Sezione.

6. Per la validità dell'assemblea e per le eventuali deleghe valgono le prescrizioni di cui all'art. 23, commi 2° e 3°.

7.  Gli Ispettori devono far tenere alla Presidenza dell'Associazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno, la contabilità relativa al­le somme da questa ricevuta per il funzionamento dei loro uffici.

 

 

ART. 35

(Entrate della Sede centrale)

 

1.   Le entrate della Sede centrale dell'Associazione sono costituite:

a)   dalla percentuale sulle quote annuali dei soci delle Sezioni, una parte della quale è devoluta al funzionamento degli uffi­ci degli Ispettori regionali e rimborso spese degli Ispettori e Coordinatori provinciali;

b)   dalle quote annuali dei soci iscritti direttamente alla Sede centrale dell'Associazione;

c)   dalle quote volontariamente versate dai militari in servizio;

d)   da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni;

e)   dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare dal Presidente nazionale;

f)   dalla rendita dei fondi assistenziali.

 

 

ART. 36

(Entrate degli Ispettori regionali)

 

1.   Le entrate degli Ispettori regionali sono costituite:

a)   dalle somme assegnate dalla Presidenza Nazionale per lo svolgimento delle funzioni loro devolute;

b)   dalle rendite dell'eventuale fondo di ogni Ispettore regionale.

 

ART. 37

(Entrate delle Sezioni)

 

1.   Le entrate delle Sezioni sono costituite:

      a)   dalle quote annuali dei soci dedotta la percentuale prevista dalla lettera a) dell'articolo 35;

      b)  dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati dall'assemblea degli stessi, anno per anno, in aggiunta alle quote annuali;

     c)   dagli eventuali contributi volontari dei soci;

     d)  dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate dal Presidente nazionale;

     e)   dalla rendita del fondo sezionale.

 

ART. 38

(Definizione delie quote contributive)

 

1.  La misura delle quote previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 35 e dalla lettera a) dell'articolo 37 è annualmente stabilita dal Consiglio nazionale che definisce anche la percentuale di cui al­la lettera a) dell'articolo 35.

2.   La misura del contributo annuale dei soci collettivi è lasciata alla discrezione dei soci stessi.

 

ART. 39

(Regolamento di esecuzione)

 

1.  Il Regolamento per l'esecuzione del presente Statuto viene re­datto dalla Presidenza Nazionale e sottoposto all'approvazione de! Consiglio nazionale.

Si da mandato al Presidente nazionale di procedere al deposito del presente Statuto negli atti di un notaio a sua scelta, nonché di attivare le pratiche per l'iscrizione dell'Associazione nel Regi­stro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Roma.

 

 

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