ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI
REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI
(Approvato dal Consiglio Nazionale
dell'Associazione Nazionale Carabinieri)
ART. 1
Scopi
L'ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si
propone il perseguimento degli scopi associativi assumendo iniziative atte a
rendere operanti le norme di cui all'art. 2 dello Statuto:
- costituendo fondi per lo svolgimento
di attività assistenziali e sociali;
- stipulando convenzioni
commerciali, assicurative, bancarie, medico-sanitarie, turistico-ricreative
e culturali a favore dei Soci.
Per dare attuazione al disposto dell'ultima parte dell'art.2 dello Statuto,
l'Associazione promuove lo sviluppo di attività di volontariato:
- generico, attraverso le
Sezioni territoriali;
- di protezione civile,
secondo la legislazione di settore, mediante appositi nuclei che, pur avendo
autonomia gestionale e patrimoniale, operano in armonia con i principi
dell'Associazione, conformandosi alle regole di carattere generale da questa
dettate in materia, tramite il SECOV (Servizio Coordinamento Volontariato).
A tal
fine, i Presidenti di Sezione, gli Ispettori regionali e la Presidenza Nazionale
svolgono attività di coordinamento, indirizzo e controllo.
ART. 2
Bandiere e Medagliere
Le Bandiere nazionali che l'Associazione, le Sezioni e le
Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono essere acquistate a loro spese o
accettate in dono da Enti militari
e civili, da comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.
La stessa normativa vale per i labari delle Sezioni estere.
La Bandiera nazionale deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- drappo
tricolore bordato di giallo con cravatta azzurra e frangia argentata con
iscrizioni;
- asta di
metallo bianco, portante la lancia con la fiamma dell'Arma.
Quando
il Medagliere dell'Arma muove per raggiungere il posto assegnatogli, deve
ricevere gli onori. Gli stessi onori competono quando passa davanti alla
guardia schierata.
I Soci
di scorta d'onore devono indossare l'uniforme sociale.
ART. 3
Uniforme sociale
Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività
istituzionali sono riportate nell'allegato 1.
L'Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai
Soci l'acquisizione degli accessori all'uniforme stessa.
Il sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è
interamente bordato col seguente numero di galloncini
piatti dorati:
- 3 per il Presidente od il
Commissario nazionale;
- 2 per i Vice Presidenti
nazionali;
- 1 per i Consiglieri
nazionali, gli Ispettori regionali ed il Segretario nazionale.
Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del galloncino, ne applica un altro soltanto fino al termine
degli alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato ma solo fino al
termine degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale è prescritta analoga
bordatura col seguente numero di galloncini piatti
argentati:
- 3 per i Presidenti o i
Commissari di Sezione;
- 2 per il Vice Presidente
(ove esiste);
- 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle
Sottosezioni ed il Segretario.
Anche il
Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne
applica un altro fino al termine degli alamari.
ART. 4
Ammissione dei Soci
Le
domande di ammissione a Socio effettivo non in attività di servizio, familiare
e simpatizzante vanno presentate o trasmesse dagli interessati direttamente al
Presidente della Sezione competente per territorio (allegato 2). Sulla domanda
delibera il Consiglio sezionale.
Nei casi in cui ricorrano particolari situazioni di opportunità,
gli Ispettori possono autorizzare l'iscrizione o il suo rinnovo presso altra
Sezione o Sottosezione viciniore.
Il Presidente nazionale d'iniziativa o su proposta dell'Ispettore o
del Coordinatore provinciale (sempre tramite Ispettore) può autorizzare, per
lo stesso motivo, l'iscrizione presso la sede centrale dell'Associazione.
I militari in attività di servizio possono presentare la domanda al
Presidente nazionale o al Presidente di Sezione territorialmente competente,
che provvederà all'inoltro alla Presidenza nazionale per il rilascio della
tessera sociale.
Il Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le domande
di ammissione a Socio non vengano accolte, ne danno notizia agli interessati
con comunicazione scritta di carattere personale.
In caso
di cambio di residenza o domicilio il Socio può chiedere l'iscrizione alla
Sezione competente per territorio, che ne darà notizia a quella cedente.
ART. 5
Soci militari in servizio
I militari dell'Arma in servizio di tutti i gradi, i quali
presentano domanda di iscrizione all'Associazione, devono darne notizia ai
Comandi di appartenenza.
All'atto
del congedamento, i militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo
fino al 31 dicembre dell'anno in cui il congedamento è avvenuto, passano di
diritto a far parte delle Sezioni o delle Sottosezioni aventi giurisdizione
nella località nella quale il militare ha eletto il proprio domicilio,
acquisendo i diritti e doveri propri dei Soci effettivi in congedo.
ART. 6
Soci familiari e simpatizzanti
Possono essere Soci familiari anche gli ascendenti, discendenti,
fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano prestato o
prestino servizio nell'Arma.
Presso
le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai
Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e passivo. I Soci
simpatizzanti - compresi quelli appartenenti ai Nuclei di volontariato di p.c.
- non possono superare il 30% dei Soci effettivi di ciascuna Sezione.
ART. 7
Soci d'onore e benemeriti
Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei
Presidenti di Sezione - a seguito di ponderata valutazione dei Consigli
sezionali - segnalano alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere, i
nominativi degli Enti, delle persone nonché - per i Soci "d'Onore",
qualora i titolari siano deceduti - dei loro legittimi rappresentanti (vedova
nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per
colpa di lei e purché conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o,
in mancanza dell'una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei
fratelli) in possesso dei requisiti, previsti dall'ari. 5 dello Statuto per
essere nominati Soci "d'Onore" o "Benemeriti" della
Associazione. Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al
Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio "Benemerito" devono essere
motivale con l'indicazione delle particolari benemerenze acquisite dalle
persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi,
i nomi di tutti i Soci "d'Onore" e di quelli "Benemeriti".
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con
fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza
all'Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della
tessera.
1 Soci "d'Onore" e
"Benemeriti" che abbiano prestato servizio nell'Arma hanno tutti i
diritti propri dei Soci effettivi.
I Soci "d'Onore" ed i Soci "Benemeriti" sono:
- permanentemente iscritti
all'Associazione;
- esenti dalle operazioni
di tesseramento annuali.
I Soci
"Benemeriti" rimangono in carico alle Sezioni proponenti. Ove
venissero meno i requisiti dell'attribuzione della qualifica di "Benemerito"
gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale, per le
conseguenti determinazioni.
ART. 8
Apoliticità del Socio
Considerata l'apoliticità statutaria dell'Associazione Nazionale
Carabinieri (art. 2 dello Statuto), il Socio che accetti candidature in liste
elettorali politiche ed amministrative, nazionali o locali, è tenuto ad
autosospendersi per la durata della campagna elettorale.
In caso
di elezione è tenuto a presentare le dimissioni da eventuali cariche sociali
ricoperte. Tale preclusione è limitata alla durata del mandato elettorale.
L'eventuale inosservanza va valutata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.
ART. 9
Gratuità delle cariche sociali
Tutti i
Soci prestano la loro opera a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche
sociali o che svolgono particolari incarichi per l'Associazione compete il
rimborso delle spese, documentate, sostenute per i doveri d'ufficio e approvate
dall'organo collegiale di cui fanno parte o dall'organo istituzionale che ha
conferito l'incarico.
ART. 10
Gerarchie sociali
Le
gerarchie sociali connesse alle cariche istituzionali sono esclusivamente di
funzione e non di grado.
ART. 11
Disciplina – Procedure
I
provvedimenti disciplinari di cui all'ari 9 dello Statuto vengono adottati
secondo le competenze previste dall'art. 10 dello Statuto stesso. Presupposto
per la loro adozione è l'esistenza di uno dei comportamenti indicati all'art. 9
primo capoverso del comma 2 lett. a. e b. dello Statuto; si basano, quindi,
sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare
l'ipotesi perseguibile disciplinarmente.
Le
procedure disciplinari di qualsiasi
grado debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare dell'azione
disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che
non sia attinente ai criteri enunciati al richiamato art. 9 dello Statuto e di
usare, nell’infliggere il
provvedimento, forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato. Il
Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato
appartenente all'Associazione fino alla conclusione del procedimento
stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di "richiamo", il titolare dell’azione disciplinare potrà adottare direttamente il relativo provvedimento
dopo aver sentito l'interessato.
Le fasi del procedimento per
l'irrogazione delle sanzioni della sospensione e della espulsione sono le seguenti:
a. cognizione del fatto
passibile di sanzione disciplinare da parte
dell'organo competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari
degli organismi associativi;
b. valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con
indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza,
le norme violate;
c. esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevole di ulteriori elementi
giustificativi, con indicazione del termine per la risposta;
d. trasmissione degli atti,
in ragione della rispettiva competenza, alla
Commissione di disciplina o al
Comitato centrale per l'acquisizione del
previsto parere. Quest'ultimi possono, ove ritenuto opportuno, convocare il
manchevole per l'acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il
proprio parere al titolare dell'azione disciplinare
entro il termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In
caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore
scelto tra i Soci della propria Sezione, con almeno un anno solare di
iscrizione alla stessa;
e. esame e decisioni
conclusive da parte del titolare dell'azione disciplinare;
f. comunicazione scritta
al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno) delle decisioni adottate.
Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
La
sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata
con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate.
La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l'indicazione della facoltà di
ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti dall'art. 10 dello Statuto.
ART. 12
Ricorsi
Per i ricorsi avverso provvedimenti
disciplinari valgono le norme di cui all'art. 10 dello Statuto.
I destinatali del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità e ammissibilità,
disporranno nuovi accertamenti, qualora li ritengano necessari, ed
acquisiranno il parere degli organi consultivi di cui all'art 13. I pareri
della Commissione di disciplina o del Comitato centrale saranno resi con
l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e dell'art. 10 dello Statuto.
L'esito
del ricorso sarà comunicato, all'interessato, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
ART. 13
Organi consultivi: Commissione di disciplina e Comitato centrale
La Commissione di disciplina ed il Comitato centrale sono composti come
stabilito, rispettivamente, dagli articoli 27 e 16 dello Statuto. La prima, è
presieduta come indicato al richiamato art. 27; il Comitato centrale, in sede
consultiva, è presieduto dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua assenza,
dal Vice Presidente.
La Commissione di disciplina viene nominata dall'Ispettore
regionale all’atto della sua nomina e di volta in volta convocata.
Se
durante il mandato qualche membro della Commissione di disciplina viene a
mancare per qualsiasi motivo, o in caso di accertata impossibilità a
partecipare ad una riunione, viene sostituito, definitivamente nel primo caso e
temporaneamente nel secondo, con il Presidente di Sezione più elevato in grado
o più anziano che segue i membri in carica. Per il Comitato centrale è sufficiente la presenza maggioritaria dei
componenti. Non possono prendere parte alle riunioni i componenti che hanno concorso
a promuovere il procedimento disciplinare od i congiunti dell'inquisito.
ART. 14
Procedura per gli organi consultivi
La Commissione di disciplina o il Comitato centrale inviteranno per
iscritto - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - i Soci nei cui
confronti è stato instaurato procedimento disciplinare a presentare le proprie
giustificazioni per iscritto con lettera raccomandata entro il termine di
trenta giorni. In caso di contestazioni, fa fede la data del timbro postale.
Nel caso in cui si ritenga di convocare il manchevole, si applicano le disposizioni
di cui all'art 11, paragrafo d) del presente Regolamento. I pareri della
Commissione di disciplina e del Comitato centrale sono emessi a maggioranza. La
votazione avviene in ordine inverso del grado o dell'anzianità nel grado dei
presenti.
Le
risultanze della riunione verranno verbalizzate e comunicale entro il termine
fissato, e comunque non oltre 30 giorni, al titolare dell'azione disciplinare.
ART. 15
Sezioni estere – disciplina
Per le Sezioni costituite all'estero i provvedimenti disciplinari
di cui all'art. 9, primo capoverso del comma 2,
lett. a. e b., vengono adottati:
- il
richiamo e la sospensione dal Presidente di Sezione sentito il Consiglio
sezionale;
- l'espulsione
dal Presidente nazionale direttamente o su proposta del Presidente di Sezione,
sentito il Comitato centrale.
Si applicano - per quanto possibile - le procedure di cui all'art.
11 del Regolamento.
I
ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dal Presidente di Sezione
vengono decisi dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale. Si
applicano - per quanto possibile - le procedure di cui all’art. 12 del Regolamento.
ART. 16
Procedimenti penali
La
sospensione e radiazione di cui all’art. 6 dello Statuto vengono automaticamente
determinati dal Presidente di Sezione, per i Soci in attività di servizio, dal
Presidente nazionale.
In caso
di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome infrazioni disciplinari.
ART. 17
Attestati dì benemerenza
E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti,
persone e Soci che si siano distinti per attaccamento all'Istituzione o per
efficace azione organizzativa o che abbiano procurato al Sodalizio benefici o
vantaggi di un qualche rilievo.
Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei
Coordinatori provinciali o dei Presidenti di Sezione - a seguito di ponderate
valutazioni del Consiglio sezionale - inoltreranno alla Presidenza Nazionale
proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia l'attestato su proprio modello che
invia alla Sezione per la consegna all'interessato.
Il
conferimento dell'Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio,
salvo il rispetto delle norme di cui al precedente art. 4.
ART. 18
Convocazione del Consiglio nazionale
I componenti del Consiglio nazionale, che non possono intervenire
alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di comunicare per iscritto il
proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno formulando, ove lo
credano, osservazioni e proposte che, in apertura di seduta, vengono portate a
conoscenza dei Consiglieri nazionali presenti per un'eventuale valutazione in
sede di delibera.
Per ogni
riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo, sottoscritto
dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale. La data e l’ordine del
giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dalla Segreteria nazionale,
comunicate almeno dieci giorni prima della data in cui le riunioni stesse
dovranno essere tenute. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a
più breve termine. Per le riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse
deleghe.
ART. 19
Comitato centrale
Il Comitato centrale collabora con il Presidente nazionale negli
affari dì ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti ai sensi dell'art.
16 dello Statuto.
Le
deliberazioni del Comitato centrale vengono verbalizzate. Il Presidente
nazionale può affidare a membri del Comitato centrale o a Soci qualificati lo
studio di problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari
attività dell'Associazione.
ART. 20
Segretario nazionale
II Segretario nazionale ha la direzione e la responsabilità della
segreteria dell'Associazione, custodisce gli atti contabili, redige i verbali
del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, traduce in atto le loro
deliberazioni e firma, col Presidente nazionale o con il Vice Presidente che
eventualmente lo sostituisce, gli atti sociali.
Il Segretario nazionale, nella sua qualità di amministratore dei
beni dell'Associazione, cura la esazione,
rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile delle somme che
pervengono alla Presidenza nazionale sotto qualunque titolo.
Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio
nazionale o dal Comitato centrale, ritirandone quietanza.
Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli
uffici dell’Associazione e sorveglia la regolare tenuta dell'inventario. Il
Segretario nazionale provvede a versare le somme riscosse sul conto corrente
postale intestato all'Associazione o presso un Istituto di credito. Provvede
anche, a seguito di apposita deliberazione del Comitato centrale e nei limiti
fissati dalla predetta deliberazione, ad investire le somme in titoli al
portatore di Stato o garantiti dallo Stato.
Ad ogni riunione del Consiglio nazionale è tenuto a far conoscere
la situazione di cassa dell'Associazione.
Per i
bisogni ordinari di spesa ha facoltà di disporre di una somma in contanti non
superiore a euro 3.500 (tremìlacinquecento) sui fondi
dell'Associazioni.
ART. 21
Ispettori regionali
Gli Ispettori regionali fanno parte del Consiglio nazionale al
quale sono tenuti a rappresentare le aspettative e le aspirazioni dei soci
delle Sezioni costituite nella loro giurisdizione, nonché le possibilità che le
Sezioni hanno di realizzare le finalità sociali.
(gli Ispettori esercitano funzioni direttive, di coordinamento e di
controllo fra gli organi centrali e gli organi periferici dell'Associazione.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono dei Coordinatori
provinciali di cui all'art. 19 punto 4 dello Statuto, nonché di delegati per
settori specifici di attività.
Per la
tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, relativo
alle loro funzioni, si avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni della
giurisdizione.
ART. 22
Coordinatori provinciali
II Coordinatore provinciale non costituisce livello gerarchico ed
assolve tutti i compiti demandategli dall'Ispettore regionale ai sensi dell'art.
19.4 dello Statuto.
Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio
della provincia riuniti in assemblea convocata dall'Ispettore.
Ciascun Presidente di Sezione - in caso di impossibilità a
partecipare - può delegare un componente del Consiglio sezionale. Non è ammesso
il voto per corrispondenza.
Dieci giorni prima della data stabilita per la riunione
dell'assemblea elettorale, i Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio
sezionale, comunicano all'Ispettore regionale il nominativo di un Socio
effettivo della provincia che intenda candidarsi per la carica.
L'Ispettore
regionale predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati in
ordine alfabetico e preceduti dal grado. Ogni rappresentante di Sezione dispone
di un solo voto. L'assemblea elettorale è presieduta dall'Ispettore regionale
che, coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i presenti, da inizio alla
votazione che viene effettuata con scheda e a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con
maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
Delle operazioni di voto e del
risultato delle votazioni viene redatto verbale, da trasmettere in copia alla
Presidenza Nazionale ed alle Sezioni
interessate. Il Coordinatore provinciale ha sede presso la Sezione cui è
iscritto.
ART. 23
Sezioni territoriali
La Sezione può essere costituita nei Comuni ove sia stato possibile
raccogliere un numero di adesioni non inferiore a 15 fra chi abbia prestato
servizio nell'Arma, ivi residenti.
Il promotore o chi sia stato a ciò delegato inoltra la proposta
all'Ispettore regionale indicando:
- nominativi
e grado degli aderenti;
- il
nominativo di chi sia disposto ad assumere l'incarico di Commissario.
L'Ispettore trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere con
l'indicazione della circoscrizione territoriale dell'istituenda
Sezione. La Presidenza Nazionale autorizza e nomina il Commissario. Questi nel più breve tempo possibile:
- procede
alla convocazione dell'Assemblea elettorale;
- trasmette, per l'approvazione, alla
Presidenza ed all'Ispettore i verbali delle elezioni;
- effettua il passaggio delle consegne al
Presidente di Sezione neo-eletto.
Nei capoluoghi di Regione possono essere costituite più Sezioni con giurisdizione territoriale, di
norma, non inferiore a quella del Comando Compagnia territoriale Carabinieri.
Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale - per il tramite
degli Ispettori, che inoltrano sollecitamente con parere motivato - tutto quanto
comporta una valutazione ed un eventuale intervento di quel livello gerarchico.
In particolare: proposte di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, concessione
di sussidi e di contributi alle Sezioni, organizzazione di raduni, cerimonie,
altre manifestazioni ed eventuali contrasti in ambito Sezioni.
È fatto divieto alle Sezioni di rivolgersi per qualsiasi motivo
direttamente alle Autorità centrali ed al Comando Generale dell'Arma. Esse
invece possono, nelle forme dovute e per fini assistenziali, rivolgersi
direttamente alle Autorità provinciali o locali.
Per la costituzione di Sezioni
estere le notizie di cui sopra vengono direttamente inviate alla Presidenza
Nazionale.
ART. 24
Denominazione di Sezione
Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione della
Presidenza Nazionale, ad un Eroe, ad un Caduto dell'Arma ovvero, in carenza, a Socio
deceduto che abbia acquisito documentate benemerenze ANC. Al nome del prescelto
deve seguire anche quello della località di costituzione (Esempio: Sezione V.Brig.
Salvo D'ACQUISTO di.................................).
Le
Sezioni che si intitolano ad Eroi dell'Arma espongono convenientemente nei
locali della loro sede la fotografia dell'Eroe unitamente alla riproduzione
della motivazione delle ricompense che premiarono il suo valore.
ART. 25
Presidente di Sezione
Il Presidente di Sezione adotta tutte le iniziative per il
perseguimento delle finalità statutarie:
- rendendo edotto il
Consiglio di Sezione ove non vi siano implicazioni a carattere oneroso;
- rappresentando al
Consiglio - per l'approvazione - quelle che comportino oneri o impegni morali.
Nel
settore del Volontariato assolve le funzioni configurate all’art.1 del presente
Regolamento.
ART. 26
Segretario di Sezione
Il
Segretario della Sezione coadiuva il Presidente della Sezione ed assume
personalmente le funzioni di cassiere economo, che, per le Sezioni numerose,
possono dal Presidente essere affidate ad un Socio che dimostri particolare
attitudine ad assolverle.
Le attribuzioni del Segretario della Sezione sono, in quanto
possibile, analoghe a quelle previste dal precedente articolo 20 per il
Segretario nazionale. Non ha autonoma disponibilità di fondi.
Pertanto
è responsabile delle scritture contabili e dei movimenti di cassa e provvede
alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del
Consiglio di Sezione.
ART. 27
Revisori dei conti di Sezione
Nella
sua prima riunione il Consiglio sezionale procede alla nomina di due Revisori
dei conti scelti tra i Soci effettivi della Sezione. In alternativa, uno dei
Revisori può essere scelto tra i Soci familiari
con specifica competenza. I revisori hanno il compito di controllare,
anche disgiuntamente, la gestione economica e amministrativa della sezione e
di riferire all'Assemblea sul bilancio consuntivo; possono partecipare alle
riunioni del Consiglio di Sezione, esprimendo preliminari valutazioni sugli
impegni di spesa significativi, facendone constare a verbale.
ART. 28
Sottosezione
Il Fiduciario della Sottosezione, nominato dal Presidente della
Sezione, partecipa al Consiglio senza diritto di voto; quando sia
impossibilitato ad intervenire alle riunioni indette dalla Sezione può
comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno. Il Presidente della
Sezione comunica alle dipendenti Sottosezioni le date dì convocazione e
l'ordine del giorno di ogni assemblea, comprese le assemblee elettorali, nonché
delle riunioni del Consiglio di Sezione ed i relativi ordini del giorno.
Le Sezioni aventi sede in località tra loro vicine, qualora i Soci
inscritti in esse lo decidano a maggioranza, possono trasformarsi in
Sottosezioni per fondersi nella Sezione centrale, allo scopo di costituire, a
comune vantaggio, un sodalizio più numeroso e di maggiore potenzialità morale
ed economica.
Similmente
le Sottosezioni che raggiungono il numero di Soci previsto dall'art. 20 dello
Statuto possono chiedere di trasformarsi in Sezioni.
ART. 29
Consiglio di Sezione
Il Consiglio di Sezione rappresenta tutti gli iscritti in essa e,
oltre ai compiti di cui all'art. 24 dello Statuto, ha facoltà di farsi
promotore di proposte organiche e complete da sottoporre - tramite gli
Ispettori - alle decisioni del Consiglio nazionale, purché risultino votate a
maggioranza e riflettano questioni di principio o l'adozione di provvedimenti
di carattere generale. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono
comunicati ai membri del Consiglio dal Presidente della Sezione almeno otto
giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la
convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore.
Ciascun Consigliere, tre giorni avanti la riunione del Consiglio o
prima di iniziare la discussione, nei casi d'urgenza, può proporre al
Presidente la trattazione di argomenti non all'ordine del giorno, argomenti
che, una volta inseriti per determinazione del Presidente nell'ordine dei
lavori, possono essere portati in discussione.
Per ogni riunione viene redatto verbale riassuntivo. Non sono
ammesse deleghe.
Il Consiglio sezionale ha l'obbligo della più scrupolosa cura del
patrimonio sociale e deve vigilare, anche a mezzo dei Revisori, affinchè le spese siano sempre contenute nei limiti di
bilancio in modo da non incontrare passività.
Delle eventuali irregolarità amministrative i componenti del
Consiglio rispondono personalmente ed a norma di legge.
Le cariche di Consigliere di Sezione, Revisore dei conti e
Segretario di Sezione sono tra loro incompatibili.
Alle
riunioni del Consiglio possono intervenire - su invito del Presidente della
Sezione - il Presidente del Nucleo di volontariato di protezione civile e la
delegata del gruppo delle "Benemerite", senza diritto al voto.
ART. 30
Assemblea di Sezione Convocazione, costituzione, disciplina delle
sedute
L'Assemblea di Sezione è costituita dai Soci effettivi non in
servizio e in regola con il versamento della quota sociale. Il Socio
impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro Socio effettivo
mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo Socio.
All'Assemblea possono partecipare, senza diritto ai voto, i Soci di tutte le
categorie iscritti alla Sezione e alla Sottosezione, che possono intervenire
nella discussione solo su autorizzazione del Presidente. L'Assemblea, che può
essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del
Consiglio di Sezione.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con avviso
personale, da inviarsi a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.
La verifica dei poteri per l'ammissione all'Assemblea è compito del
Consiglio di Sezione ed è soggetta alla vigilanza e al controllo del Presidente.
Per la validità dell'Assemblea si osservano le disposizioni di cui
all'art. 23.3 dello Statuto.
L'Assemblea viene aperta e presieduta dal Presidente della Sezione
che procede alla nomina di un segretario per la redazione del verbale. Il Presidente
è responsabile del buon andamento dei lavori, fa osservare le norme dello
Statuto e del presente Regolamento, concede la parola, stabilisce l'ordine
delle votazioni e ne comunica il risultato.
I Soci che intendono intervenire in una discussione devono
iscriversi presso la presidenza dell'Assemblea e hanno facoltà di parola in
ordine di iscrizione.
Ogni Socio può intervenire
una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento.
Qualora un Socio ammesso a parlare non si attenga strettamente
all'argomento in discussione, il Presidente, dopo un primo richiamo, gli
toglie la parola.
Se nell'Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un
richiamo all'ordine, può espellere i responsabili e nei casi di maggior
gravita, sospendere o sciogliere la seduta. Il responsabile o i responsabili
degli incidenti ne rispondono in sede disciplinare. Tutte le eventuali
votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Qualora un terzo dei Soci effettivi
presenti e rappresentati chieda che la votazione avvenga per appello nominale
si procede in ordine inverso di grado: i membri del Consiglio sezionale però
votano per ultimi, sempre in ordine inverso di grado o di anzianità di grado.
Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. A
parità di voti vale il voto del Presidente.
ART. 31
Assemblea ordinaria: competenze
Le competenze specifiche dell'Assemblea ordinaria sono:
- deliberare sulla
relazione programmatica e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio
sezionale;
- deliberare entro il mese
di marzo, sulla relazione e sul bilancio consuntivo dell'anno decorso,
corredato dalla relazione dei Revisori dei conti;
- deliberare, su proposta
del Consiglio sezionale, l'aliquota delle entrate della Sezione da devolvere
alle sottosezioni (ove costituite) per far fronte al loro funzionamento;
- stabilire, su proposta
del Consiglio sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote
sociali;
- stabilire, su proposta del Consiglio
sezionale, la costituzione di un fondo sociale a beneficio dei Soci in
particolare situazione di bisogno.
ART. 32
Assemblea straordinaria
Con delibera del Consiglio di Sezione o su richiesta di almeno un
terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ovvero dell'Ispettore regionale,
possono essere convocate assemblee straordinarie per l'esame di questioni urgenti
o di particolare rilievo.
Per la
convocazione, la costituzione e lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria si
applicano le norme previste all'art. 30 del presente Regolamento.
ART. 33
Assemblea elettorale
La convocazione e la costituzione dell'Assemblea per l'elezione dei
componenti il Consiglio di Sezione avvengono secondo le procedure stabilite
agli artt. 23 dello Statuto e 30 del presente Regolamento, in quanto applicabili.
Della
convocazione deve essere data comunicazione all'Ispettore regionale ed al
Coordinatore provinciale.
L'Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più anziano nel grado, il
quale fa procedere all'elezione, per alzala di mano, del Presidente e del Segretario dell'Assemblea che ha il compito di redigere il
verbale della seduta.
Nel caso in cui la sezione sia commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più
elevato in grado o più anziano nel grado vengono assolte dal Commissario
straordinario.
Su invito del Presidente dell'Assemblea si elegge - per alzata di mano - la Commissione di scrutinio
composta di tre membri non candidati a cariche sociali, dei quali, il più
elevato in grado o più anziano
nel grado ha anche il compito di sostituire il Presidente dell'Assemblea
qualora questi debba temporaneamente assentarsi.
La lista dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere
nominativi sufficienti a formare l'organo elettivo: costituito da cinque
membri nel caso in cui i Soci effettivi della Sezione, compresi i componenti
delle Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta, sette se
siano più di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di cinquanta.
In mancanza o in carenza di candidature sufficienti a ricoprire
l'intero organo da eleggere, l'Assemblea procede alla nomina di una
Commissione per la compilazione di una lista unica, come previsto all'art. 23
punto 8 dello Statuto.
I
componenti della Commissione per la compilazione della lista delle candidature
non possono far parte della Commissione di scrutinio. Le operazioni di voto si
svolgono tra le ore 09:00 e le ore 19:00, per un minimo di otto ore.
L'indicazione dell'orario previsto deve essere contenuto nella lettera di
convocazione. All'orario terminale indicato, l'esercizio di voto è consentito
solo agli elettori presenti in sala.
ART. 34
Svolgimento operazioni di voto
Sono compiti della Commissione di scrutinio:
- accertare il diritto
al voto;
- autenticare le schede di
votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione
prevista all'art. 33;
- disciplinare le operazioni di voto;
- effettuare lo spoglio delle schede;
- decidere in unica e
definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni;
- redigere il verbale
conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.
Sono compiti del Presidente dell'Assemblea:
- disciplinare l'eventuale
dibattito preelettivo, concedendo la parola - per
brevi interventi - ai candidati che
intendono esporre i loro programmi;
-
chiarire le modalità di voto;
- dare corso alla
votazione;
- dichiarare chiusa la
votazione;
- proclamare gli eletti.
Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:
- il numero dei votanti;
- il numero delle schede
nulle e delle schede bianche;
- il numero dei voti
riportati dai singoli candidati;
- l'assicurazione che non
sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni; oppure come sono state
risolte eventuali vertenze concernenti le votazioni.
Il
verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente
dell'Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una conservata presso la
Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all'Ispettore regionale.
ART. 35
Elezione Presidente di Sezione
Nella prima riunione del Consiglio sezionale, successiva
all'Assemblea elettorale, convocata senza ritardo dal Consigliere neo eletto
più elevato in grado o più anziano nel grado, i Consiglieri neo eletti
procedono alla elezione nel loro seno del Presidente della Sezione ed
eventualmente del Vice Presidente.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con
maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
La
riunione sarà presieduta dal Consigliere più elevato in grado che procederà a
redigere il relativo verbale che sarà firmato da tutti gli intervenuti e trasmesso, unitamente a
quello di cui al precedente articolo, alla Presidenza Nazionale e
all'Ispettore.
ART. 36
Validità delle elezioni
A norma dell'art.28, secondo comma dello Statuto, la corretta
osservanza della procedura prevista per la convocazione e costituzione
dell'assemblea elettorale e la regolarità delle operazioni di voto sono
condizioni indispensabili per ottenere l’approvazione delle nomine a cariche
sociali. Pertanto, la commissione di scrutinio, nel redigere il verbale delle
elezioni assicura che: "le elezioni si sono svolte in piena aderenza alle
disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati prodotti
reclami". Qualora le nomine predette non riportino la prescritta
approvazione della Presidenza Nazionale, saranno indette nuove elezioni nel
più breve tempo possibile.
In
applicazione dell'art 29 dello Statuto, quando il Presidente della Sezione non
può comunicare alla Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un membro del
Consiglio venuto a mancare, il Socio che nelle elezioni ha riportato il maggior
numero di voti dopo gli eletti, segnala, tramite l'Ispettore, altro Socio
ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla Sezione. Su
iniziativa dell'Ispettore regionale, analoga procedura si assume qualora venga
a mancare un Coordinatore provinciale.
ART. 37
Elezione degli Ispettori regionali
Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale
nomina una Commissione di scrutinio composta dal Vice Presidente vicario e da
due Consiglieri nazionali. La Presidenza Nazionale:
- con congruo anticipo
sulla scadenza del mandato, pubblica sull'Organo ufficiale di stampa dell'ANC
la costituzione della Commissione di scrutinio invitando i Presidenti di
Sezione della Regione interessata a comunicare, sentito il Consiglio sezionale
ed entro un termine prefissato, il nominativo di un Socio effettivo della
Regione - e tale da almeno un anno solare - che intenda candidarsi per la carica;
- scaduto il termine indicato, trasmette ai
Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che comprenderà, comunque, il
nominativo dell'Ispettore uscente, ove questi lo desideri, invitandoli ad
esprimere il proprio voto, entro una data stabilita, seguendo le istruzioni
indicate nella stessa lettera d'invito.
La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede
pervenute entro i termini, proclamando eletto il Socio che viene indicato dal
maggior numero di Sezioni.
In caso dì parità di voti va proclamato eletto il Socio con
maggiore anzianità dì iscrizione all'Associazione.
Il
relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da
partecipazione all'interessato e provvede alla pubblicazione del risultato
sull'Organo ufficiale di stampa.
ART. 38
Elezione dei Consiglieri nazionali
Per l'elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma
dell'art. 16 dello Statuto, fanno parte del Comitato centrale:
- l'Ispettore regionale del
Lazio - su richiesta della Presidenza - raccoglie le candidature espresse dai
Presidenti delle Sezioni di Roma, orientativamente uno per ciascuna categoria
indicata all'art. 12 dello Statuto;
- la Presidenza Nazionale
predispone una scheda di votazione che viene presentata agli Ispettori
regionali convocati in assemblea.
Non sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza;
- i votanti hanno facoltà
di depennare o aggiungere nominativi, assicurando comunque il rispetto del
dettato del citato art. 12;
- l'Assemblea elettorale,
presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti, per
alzata di mano, una commissione ed un segretario che procede allo scrutinio dei
voti, espressi in forma segreta, dagli Ispettori;
- la Commissione proclama
eletti i nove candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e
trasmette il relativo verbale alla Presidenza Nazionale che ne da
partecipazione agli interessati e provvede alla pubblicazione sull'Organo
ufficiale di stampa.
In caso
di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di
iscrizione all'Associazione.
ART. 39
Presidente e Vicepresidente nazionali
Il Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono eletti nel loro
seno - nel corso di apposita riunione promossa dalla Presidenza Nazionale - dai
nove Consiglieri nazionali.
Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado
o più anziano di grado.
Le elezioni si svolgono con volo segreto e con votazioni successive
per il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice
Presidente.
Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali che abbiano
riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con
maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al
Comando Generale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.
La
Presidenza Nazionale provvede alla pubblicazione dei risultati della votazione
sull’Organo ufficiale di stampa.
ART. 40
Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione, degli Ispettorati e delle Sezioni, di
cui agli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto, sono destinate a sopperire alle
necessità dell'organizzazione associativa ed ispettiva.
ART. 41
Entrate straordinarie
Per l'organizzazione d'eventuali iniziative intese a promuovere
entrate straordinarie alle Sezioni (lettera d dell'art. 37 dello Statuto), deve
essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione, l'autorizzazione
della Presidenza Nazionale. Dovranno altresì osservarsi le disposizioni vigenti
in materia di pubblica sicurezza, fiscali, tributarie, sui diritti d'autore,
ecc.
Dell'eventuale inosservanza di qualcuna di tali disposizioni
risponde il Presidente della Sezione.
Nei biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere
relativi alle manifestazioni che vengono effettuate dovrà sempre chiaramente
precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro fondi assistenziali
del reparto ed eventualmente anche dell'Opera Nazionale dì Assistenza per gli
Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).
L'eventuale
cessione a persone estranee all'Associazione di biglietti per le iniziative di
cui sopra dovrà essere fatta esclusivamente nell'ambito del proprio territorio
dalle Sezioni che danno vita alla manifestazione ed a mezzo di iscritti
all'Associazione, in forma cortese e tale da non dare comunque la sensazione
di carattere vessatorio: per tale cessione è assolutamente vietato servirsi in
alcun modo del telefono e dell'intervento di persone estranee alle Sezioni.
ART. 42
Fondi assistenziali
La Sede centrale dell'Associazione e le Sezioni destinano
annualmente una parte delle entrate ai fondi per lo svolgimento delle attività assistenziali
e sociali, per l'erogazione di sussidi a Soci in particolare situazione di
disagio economico.
Le Sezioni che non possono provvedere in alcun modo all'erogazione
di tali sussidi trasmetteranno alla Presidenza nazionale, tramite Ispettore regionale,
le eventuali domande dei Soci in comprovate condizioni di bisogno esprimendo
parere in merito non senza rappresentare dettagliatamente la posizione
famigliare ed economica del richiedente e far conoscere da quanto tempo questi
appartenga all'Associazione. Le Sezioni che abbiano concesso un sussidio
possono interessare per altro intervento la Presidenza Nazionale, comunicando
l'entità del sussidio da loro concesso.
Non
possono essere concessi sussidi a chi non abbia superato l'anno solare di appartenenza
all'Associazione.
ART. 43
Bilancio associativo
La
Presidenza Nazionale, allorché trasmetterà al Ministero Difesa il rendiconto
dei contributi da questo concessi a qualsiasi titolo nel corso dell'esercizio
finanziario scaduto, invierà agli Ispettorati quanto loro dovuto ai sensi della
lettera a) dell'art. 36 dello
Statuto.
ART. 44
Quota associativa
La misura delle quote associative stabilita annualmente dal
Consiglio nazionale ai sensi dell'art.
38 dello Statuto viene
pubblicata sull'Organo ufficiale di stampa dell'Associazione.
Le quote associative devono essere versate dai Soci - eccezione
fatta per quelli "d'Onore"
e "Benemeriti" - in unica soluzione. Ogni Socio ha l'obbligo entro
il mese di gennaio, di rinnovare la tessera e di versare l'importo della
quota. In nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto versato.
Le Sezioni debbono versare alla Presidenza nazionale in unica
soluzione, entro il mese di aprile, la prevista percentuale della quota
associativa di tutti i Soci tesserati.
Le
Sezioni che hanno in carico i Soci "Benemeriti" sono tenute a versare
all'Associazione l'importo delle relative quote sociali. I Soci
"d'Onore" e quelli "Benemeriti" - ove lo ritengano -
concorrono al funzionamento delle Sezioni con versamenti spontanei. Qualora un
Socio inscritto alla Sede centrale passi a far parte di una Sezione od un
Socio inscritto ad una Sezione, passi a far parte della Sede centrale o di
un'altra Sezione le quote versate rimangono assegnate rispettivamente alla
Sede centrale dell'Associazione o alla Sezione di provenienza.
ART. 45
Tessera associativa
La tessera, che costituisce il solo documento attestante l'appartenenza
all’Associazione, deve essere rinnovata ogni anno, mediante l'applicazione di
appositi bollini.
Al Socio cui sarà rilasciata una nuova tessera, per deterioramento,
smarrimento od esaurimento dello spazio per i bollini, sarà ritirata quella scaduta
che, sotto la responsabilità del Presidente della Sezione, dovrà essere distrutta.
Nei casi
previsti dall'art.11 dello
Statuto, l'interessato ha l'obbligo morale di restituire il documento alla
competente Sezione.
ART. 46
Scioglimenti di Sezione
Nel caso
di scioglimento di una Sezione il fondo sociale sarà versato alla Sede centrale ai sensi dell'art. 32 dello
Statuto, mentre per i mobili e le
suppellettili il Presidente nazionale può disporne l'alienazione immediata od il passaggio in consegna alla
Sezione più vicina in attesa di una decisione definitiva.
ART. 47
Commissariamento di Sezione
Con la
nomina del Commissario straordinario decadono tutte le cariche sezionali.
Questi ha tuttavia la facoltà di mantenere in carica il Segretario della
Sezione e di avvalersi, per attività di ordinaria amministrazione, della
collaborazione di Soci della Sezione, da lui prescelti.
ART. 48
Organo di stampa
Le
delibere del Consiglio nazionale e quelle di rilievo del Comitato centrale
nonché i comunicati della Presidenza Nazionale vengono portati a conoscenza dei
Soci mediante pubblicazione sul periodico "le Fiamme d'Argento" che
costituisce l’Organo ufficiale dell'Associazione.
ART. 49
Entrata in vigore
Il
presente Regolamento entra in vigore all'atto
dell'approvazione da parte del Consiglio nazionale.
ALLEGATO 1
UNIFORMI
1. IN OGNI OCCASIONE
Per tutti i Soci: (.)
- giacca blu, pantaloni grigio scuro, camicia
azzurra;
- nel periodo estivo è consentita
la sola camicia azzurra;
- cravatta sociale, logo dell'Associazione al taschino;
- distintivo sociale all'occhiello (facoltativo);
2. NELLE MANIFESTAZIONI
UFFICIALI
Per i
Soci effettivi: (..)
- copricapo a busta con granata e gradi;
- basco o altro copricapo -
con granata e gradi - per i Soci che, durante il servizio attivo, hanno fatto
parte dei Reparti Mobili o Speciali dell'Arma ove quel particolare indumento
sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari e granate.
Per i
Soci familiari, i Soci benemeriti non provenienti dall'Arma e i Soci simpatizzanti:
- copricapo
tipo baseball blu con logo dell'Associazione;
- sopracolletto con
"minilogo" sul bavero.
3. BENEMERITE (:.)
Per le
Socie effettive:
- tailleur blu (o giacca
e pantaloni);
- camicia azzurra con
cravatta sociale;
- copricapo di foggia
militare con granata e gradi
- basco o altro copricapo - con granata e
gradi - per le Socie che, durante il servizio attivo, hanno fatto parte dei
Reparti Mobili o Speciali dell'Arma ove quel particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con
alamari (nelle manifestazioni ufficiali).
Per le
Socie familiari e simpatizzanti:
- tailleur blu (o giacca
e pantaloni);
- foulard ANC con logo in metallo;
- copricapo di foggia "militare"
con logo; mantella di colore blu con
fodera in tinta d'inverno.
4. VOLONTARIATO
- dì protezione
civile: come da delibera del Consiglio nazionale 15.12.2005 disposizioni a
parte impartite dal SECOV;
- generico: uniforme sociale di cui ai
precedenti paragrafi con le varianti: bracciale "volontariato" sulla
manica sinistra e copricapo tipo baseball blu con logo dell'Associazione.
(.) I Soci effettivi in attività
di servizio intervengono alle manifestazioni in uniforme sociale o di
servizio.
(..) Il copricapo a busta ed il sopracolletto di panno, con
alamari, sono conformi ai modelli di cui al Regolamento n.162 in data
02.02.1950. I Soci effettivi, che abbiano prestato servizio nell'Arma dei
Carabinieri, pur non essendo Carabinieri, portano sul copricapo e nel sopracolletto
distintivi, mostrine e gradi dell'Arma o Corpo di appartenenza. I Soci
effettivi, che abbiano prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri per poi
transitare in altre Arme, Corpo o servizio portano solo i gradi conseguiti
nell'Arma dei Carabinieri.
(:.)
Tutte le Socie, a qualunque categoria appartengano, assumono la denominazione
di "Benemerite".
ALLEGATO 2
Alla Presidenza della Sezione
dell'Associazione Nazionale Carabinieri di
Calvi Risorta
Il
sottoscritto...........................................................................nato
il............................a.....................................
residente
a..................................................in Via
…………..……................................................n....................
C.A.P..............................telefono................................................professione…...................................................
stato
civile......................................quale1..........................................................del2.............................................
alla data
attuale3................................................ chiede di
essere iscritto a codesta ANC in qualità
di Socio:
□ EFFETTIVO □ FAMILIARE □ SIMPATIZZANTE
Consapevole
delle sanzioni previste dal C.P. e dalle
altre disposizioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci attesta sotto la
propria responsabilità, di essere immune da precedenti e pendenze penali e di
impegnarsi ad osservare le disposizioni dello Statuto Organico e del
Regolamento dell'Associazione, dei quali ha preso visione, nonché dei
deliberati assunti dagli Organi dirigenti associativi.
Inoltre si
impegna di segnalare tempestivamente alla Sezione dell'ANC ogni variazione che
dovesse verificarsi rispetto alla situazione sopra dichiarata.
Presa visione dell'informativa concernente
il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.
196/03;
□ esprime □
non esprime il consenso al trattamento dei dati di cui
al punto 3.1.
In relazione al
trattamento dei dati di cui al punto 3.2.
□ Consente
□ Non consente l'invio delle
informazioni anche mediante lettera, fax o e-mail.
Calvi Risorta, li …………………
--------------------------------------------
Firma
Allega: due foto formato tessera, fotocopia
del foglio di congedo e consenso al trattamento dei dati.
In fede
--------------------------------------------
Firma
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione di Calvi Risorta
Il dichiarante, la cui identità personale
risulta da Carta di Identità n…………… rilasciata dal Comune di Calvi Risorta in
data ……………………., con deliberazione del Consiglio Sezionale in data ….…………….
è stato iscritto all'Associazione in
qualità di Socio. E’ munito di tessera
n................................................
Il PRESIDENTE DELLA SEZIONE
…………………………………………………………………………
1 Grado rivestito/rapporto di
parentela con il militare.
2 Grado, cognome e nome del militare.
3 Specificare se ancora in servizio e presso quale Ente o se
deceduto.