torna indietro.jpg                                                   ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

 

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

(Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri)

 

 

 

ART. 1

Scopi

 

L'ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si propone il perseguimento degli scopi associativi assumendo iniziative atte a rendere operanti le norme di cui all'art. 2 dello Statuto:

-    costituendo fondi per lo svolgimento di attività assistenziali e sociali;

-  stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie, medico-sa­nitarie, turistico-ricreative e culturali a favore dei Soci.

Per dare attuazione al disposto dell'ultima parte dell'art.2 dello Statuto, l'Associazione promuove lo sviluppo di attività di volontariato:

-    generico, attraverso le Sezioni territoriali;

-   di protezione civile, secondo la legislazione di settore, mediante appo­siti nuclei che, pur avendo autonomia gestionale e patrimoniale, ope­rano in armonia con i principi dell'Associazione, conformandosi alle regole di carattere generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV (Servizio Coordinamento Volontariato).

A tal fine, i Presidenti di Sezione, gli Ispettori regionali e la Presidenza Na­zionale svolgono attività di coordinamento, indirizzo e controllo.

 

 

ART. 2

Bandiere e Medagliere

 

Le Bandiere nazionali che l'Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono essere acquistate a loro spese o accettate in dono da Enti militari e civili, da comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.

La stessa normativa vale per i labari delle Sezioni estere.

La Bandiera nazionale deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

-      drappo tricolore bordato di giallo con cravatta azzurra e frangia argen­tata con iscrizioni;

-      asta di metallo bianco, portante la lancia con la fiamma dell'Arma.

Quando il Medagliere dell'Arma muove per raggiungere il posto assegna­togli, deve ricevere gli onori. Gli stessi onori competono quando passa da­vanti alla guardia schierata.

I Soci di scorta d'onore devono indossare l'uniforme sociale.

 

 

ART. 3

Uniforme sociale

 

Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività istituzio­nali sono riportate nell'allegato 1.

L'Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai Soci l'ac­quisizione degli accessori all'uniforme stessa.

Il sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è interamente bordato col seguente numero di galloncini piatti dorati:

-   3 per il Presidente od il Commissario nazionale;

-   2 per i Vice Presidenti nazionali;

-   1 per i Consiglieri nazionali, gli Ispettori regionali ed il Segretario na­zionale.

Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del galloncino, ne applica un al­tro soltanto fino al termine degli alamari.

I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato ma solo fino al termi­ne degli alamari.

Per i componenti il Consiglio sezionale è prescritta analoga bordatura col seguente numero di galloncini piatti argentati:

-  3 per i Presidenti o i Commissari di Sezione;

-  2 per il Vice Presidente (ove esiste);

-  1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle Sottosezioni ed il Segretario.

Anche il Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne applica un al­tro fino al termine degli alamari.

 

 

ART. 4

Ammissione dei Soci

 

Le domande di ammissione a Socio effettivo non in attività di servizio, fa­miliare e simpatizzante vanno presentate o trasmesse dagli interessati di­rettamente al Presidente della Sezione competente per territorio (allegato 2). Sulla domanda delibera il Consiglio sezionale.

Nei casi in cui ricorrano particolari situazioni di opportunità, gli Ispettori possono autorizzare l'iscrizione o il suo rinnovo presso altra Sezione o Sot­tosezione viciniore.

Il Presidente nazionale d'iniziativa o su proposta dell'Ispettore o del Coor­dinatore provinciale (sempre tramite Ispettore) può autorizzare, per lo stesso motivo, l'iscrizione presso la sede centrale dell'Associazione.

I militari in attività di servizio possono presentare la domanda al Presiden­te nazionale o al Presidente di Sezione territorialmente competente, che provvederà all'inoltro alla Presidenza nazionale per il rilascio della tessera sociale.

Il Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le domande di am­missione a Socio non vengano accolte, ne danno notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere personale.

In caso di cambio di residenza o domicilio il Socio può chiedere l'iscrizio­ne alla Sezione competente per territorio, che ne darà notizia a quella ce­dente.

 

 

ART. 5

Soci militari in servizio

 

I militari dell'Arma in servizio di tutti i gradi, i quali presentano domanda di iscrizione all'Associazione, devono darne notizia ai Comandi di appar­tenenza.

All'atto del congedamento, i militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo fino al 31 dicembre dell'anno in cui il congedamento è avve­nuto, passano di diritto a far parte delle Sezioni o delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località nella quale il militare ha eletto il proprio domi­cilio, acquisendo i diritti e doveri propri dei Soci effettivi in congedo.

 

 

ART. 6

Soci familiari e simpatizzanti

 

Possono essere Soci familiari anche gli ascendenti, discendenti, fratelli, so­relle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell'Arma.

Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e passivo. I Soci simpatizzanti - compresi quelli appartenenti ai Nuclei di volonta­riato di p.c. - non possono superare il 30% dei Soci effettivi di ciascuna Sezione.

 

 

 

 

 

ART. 7

Soci d'onore e benemeriti

 

Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei Presidenti di Se­zione - a seguito di ponderata valutazione dei Consigli sezionali - segnala­no alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere, i nominativi degli Enti, delle persone nonché - per i Soci "d'Onore", qualora i titolari siano dece­duti - dei loro legittimi rappresentanti (vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e pur­ché conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o, in mancanza dell'una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei requisiti, previsti dall'ari. 5 dello Statuto per essere nominati Soci "d'Onore" o "Benemeriti" della Associazione. Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al Comitato cen­trale.

Le proposte di nomina a Socio "Benemerito" devono essere motivale con l'indicazione delle particolari benemerenze acquisite dalle persone o Enti.

Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i Soci "d'Onore" e di quelli "Benemeriti".

La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza all'Ispettore) per la consegna al titolare.

La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della tessera.

1  Soci "d'Onore" e "Benemeriti" che abbiano prestato servizio nell'Arma hanno tutti i diritti propri dei Soci effettivi.

I Soci "d'Onore" ed i Soci "Benemeriti" sono:

-   permanentemente iscritti all'Associazione;

-   esenti dalle operazioni di tesseramento annuali.

I Soci "Benemeriti" rimangono in carico alle Sezioni proponenti. Ove venissero meno i requisiti dell'attribuzione della qualifica di "Bene­merito" gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.

 

 

ART. 8

Apoliticità del Socio

 

Considerata l'apoliticità statutaria dell'Associazione Nazionale Carabinieri (art. 2 dello Statuto), il Socio che accetti candidature in liste elettorali po­litiche ed amministrative, nazionali o locali, è tenuto ad autosospendersi per la durata della campagna elettorale.

In caso di elezione è tenuto a presentare le dimissioni da eventuali cari­che sociali ricoperte. Tale preclusione è limitata alla durata del mandato elettorale. L'eventuale inosservanza va valutata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

 

 

ART. 9

Gratuità delle cariche sociali

 

Tutti i Soci prestano la loro opera a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche sociali o che svolgono particolari incarichi per l'Associazione compete il rimborso delle spese, documentate, sostenute per i doveri d'ufficio e approvate dall'organo collegiale di cui fanno parte o dall'organo istitu­zionale che ha conferito l'incarico.

 

 

ART. 10

Gerarchie sociali

 

Le gerarchie sociali connesse alle cariche istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di grado.

 

 

 

 

ART. 11

Disciplina – Procedure

 

I provvedimenti disciplinari di cui all'ari 9 dello Statuto vengono adottati secondo le competenze previste dall'art. 10 dello Statuto stesso. Presupposto per la loro adozione è l'esistenza di uno dei comportamenti indicati all'art. 9 primo capoverso del comma 2 lett. a. e b. dello Statuto; si basano, quindi, sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare l'ipotesi perseguibile disciplinarmente.

Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere ragionevol­mente rapide. A ciascun titolare dell'azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati al richiamato art. 9 dello Statuto e di usare, nell’infliggere il provvedimento, forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato. Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente all'Associazione fino alla conclusione del proce­dimento stesso.

Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di "richiamo", il titolare dell’azione disciplinare potrà adottare direttamente il relativo provvedimento dopo aver sentito l'interessato.

Le fasi del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni della sospensio­ne e della espulsione sono le seguenti:

a.   cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte dell'or­gano competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazio­ne di altri titolari degli organismi associativi;

b.   valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contesta­zioni al manchevole con indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme violate;

c. esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevo­le di ulteriori elementi giustificativi, con indicazione del termine per la risposta;

d.   trasmissione degli atti, in ragione della rispettiva competenza, alla Commissione di disciplina o al Comitato centrale per l'acquisizione del previsto parere. Quest'ultimi possono, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l'acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il proprio parere al titolare dell'azione disciplinare entro il termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore scelto tra i Soci della propria Sezione, con almeno un an­no solare di iscrizione alla stessa;

e.   esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell'azione discipli­nare;

f.    comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ri­torno) delle decisioni adottate. Per conoscenza ai livelli gerarchici in­teressati.

La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l'indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termi­ni stabiliti dall'art. 10 dello Statuto.

 

 

ART. 12

Ricorsi

 

Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le norme di cui all'art. 10 dello Statuto.

I destinatali del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, disporranno nuovi accertamenti, qualora li ritengano ne­cessari, ed acquisiranno il parere degli organi consultivi di cui all'art 13. I pareri della Commissione di disciplina o del Comitato centrale saranno resi con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e dell'art. 10 dello Statuto.

L'esito del ricorso sarà comunicato, all'interessato, mediante raccomanda­ta con ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.

 

 

 

 

 

 

ART. 13

Organi consultivi: Commissione di disciplina e Comitato centrale

 

La Commissione di disciplina ed il Comitato centrale sono composti come stabilito, rispettivamente, dagli articoli 27 e 16 dello Statuto. La prima, è presieduta come indicato al richiamato art. 27; il Comitato centrale, in se­de consultiva, è presieduto dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua as­senza, dal Vice Presidente.

La Commissione di disciplina viene nominata dall'Ispettore regionale all’atto della sua nomina e di volta in volta convocata.

Se durante il mandato qualche membro della Commissione di disciplina viene a mancare per qualsiasi motivo, o in caso di accertata impossibilità a partecipare ad una riunione, viene sostituito, definitivamente nel primo caso e temporaneamente nel secondo, con il Presidente di Sezione più elevato in grado o più anziano che segue i membri in carica. Per il Comi­tato centrale è sufficiente la presenza maggioritaria dei componenti. Non possono prendere parte alle riunioni i componenti che hanno con­corso a promuovere il procedimento disciplinare od i congiunti dell'in­quisito.

 

 

ART. 14

Procedura per gli organi consultivi

 

La Commissione di disciplina o il Comitato centrale inviteranno per iscrit­to - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - i Soci nei cui con­fronti è stato instaurato procedimento disciplinare a presentare le proprie giustificazioni per iscritto con lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni. In caso di contestazioni, fa fede la data del timbro postale. Nel caso in cui si ritenga di convocare il manchevole, si applicano le dis­posizioni di cui all'art 11, paragrafo d) del presente Regolamento. I pareri della Commissione di disciplina e del Comitato centrale sono emessi a maggioranza. La votazione avviene in ordine inverso del grado o dell'anzianità nel grado dei presenti.

Le risultanze della riunione verranno verbalizzate e comunicale entro il termi­ne fissato, e comunque non oltre 30 giorni, al titolare dell'azione disciplinare.

 

 

ART. 15

Sezioni estere – disciplina

 

Per le Sezioni costituite all'estero i provvedimenti disciplinari di cui al­l'art. 9, primo capoverso del comma 2, lett. a. e b., vengono adottati:

-      il richiamo e la sospensione dal Presidente di Sezione sentito il Consi­glio sezionale;

-      l'espulsione dal Presidente nazionale direttamente o su proposta del Presidente di Sezione, sentito il Comitato centrale.

Si applicano - per quanto possibile - le procedure di cui all'art. 11 del Re­golamento.

I ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dal Presidente di Sezio­ne vengono decisi dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale. Si applicano - per quanto possibile - le procedure di cui all’art. 12 del Re­golamento.

 

 

ART. 16

Procedimenti penali

 

La sospensione e radiazione di cui all’art. 6 dello Statuto vengono auto­maticamente determinati dal Presidente di Sezione, per i Soci in attività di servizio, dal Presidente nazionale.

In caso di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome infrazioni di­sciplinari.

 

 

 

 

 

ART. 17

Attestati dì benemerenza

 

E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti, persone e Soci che si siano distinti per attaccamento all'Istituzione o per efficace azione organizzativa o che abbiano procurato al Sodalizio benefici o van­taggi di un qualche rilievo.

Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei Coordinatori provinciali o dei Presidenti di Sezione - a seguito di ponderate valutazioni del Consiglio sezionale - inoltreranno alla Presidenza Nazionale proposte motivate.

La concessione è deliberata dal Comitato centrale.

La Presidenza Nazionale rilascia l'attestato su proprio modello che invia alla Sezione per la consegna all'interessato.

Il conferimento dell'Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio, salvo il rispetto delle norme di cui al precedente art. 4.

 

 

ART. 18

Convocazione del Consiglio nazionale

 

I componenti del Consiglio nazionale, che non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura di seduta, vengono portate a co­noscenza dei Consiglieri nazionali presenti per un'eventuale valutazione in sede di delibera.

Per ogni riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale. La data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dalla Segreteria nazionale, comunicate almeno dieci giorni prima della data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a più breve termine. Per le riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.

 

 

ART. 19

Comitato centrale

 

Il Comitato centrale collabora con il Presidente nazionale negli affari dì ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Le deliberazioni del Comitato centrale vengono verbalizzate. Il Presidente nazionale può affidare a membri del Comitato centrale o a Soci qualificati lo studio di problemi tecnico-amministrativi e la organizza­zione di particolari attività dell'Associazione.

 

 

ART. 20

Segretario nazionale

 

II Segretario nazionale ha la direzione e la responsabilità della segreteria dell'Associazione, custodisce gli atti contabili, redige i verbali del Consi­glio nazionale e del Comitato centrale, traduce in atto le loro deliberazio­ni e firma, col Presidente nazionale o con il Vice Presidente che eventual­mente lo sostituisce, gli atti sociali.

Il Segretario nazionale, nella sua qualità di amministratore dei beni del­l'Associazione, cura la esazione, rilasciandone ricevuta, e sorveglia la regi­strazione contabile delle somme che pervengono alla Presidenza naziona­le sotto qualunque titolo.

Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale, ritirandone quietanza.

Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici dell’Associazione e sorveglia la regolare tenuta dell'inventario. Il Segretario nazionale provvede a versare le somme riscosse sul conto cor­rente postale intestato all'Associazione o presso un Istituto di credito. Provvede anche, a seguito di apposita deliberazione del Comitato centrale e nei limiti fissati dalla predetta deliberazione, ad investire le somme in ti­toli al portatore di Stato o garantiti dallo Stato.

Ad ogni riunione del Consiglio nazionale è tenuto a far conoscere la situa­zione di cassa dell'Associazione.

Per i bisogni ordinari di spesa ha facoltà di disporre di una somma in con­tanti non superiore a euro 3.500 (tremìlacinquecento) sui fondi dell'Asso­ciazioni.

 

 

 

ART. 21

Ispettori regionali

 

Gli Ispettori regionali fanno parte del Consiglio nazionale al quale sono tenuti a rappresentare le aspettative e le aspirazioni dei soci delle Sezioni costituite nella loro giurisdizione, nonché le possibilità che le Sezioni han­no di realizzare le finalità sociali.

(gli Ispettori esercitano funzioni direttive, di coordinamento e di controllo fra gli organi centrali e gli organi periferici dell'Associazione. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono dei Coordinatori provinciali di cui all'art. 19 punto 4 dello Statuto, nonché di delegati per settori specifici di attività.

Per la tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, re­lativo alle loro funzioni, si avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni del­la giurisdizione.

 

 

ART. 22

Coordinatori provinciali

 

II Coordinatore provinciale non costituisce livello gerarchico ed assolve tutti i compiti demandategli dall'Ispettore regionale ai sensi dell'art. 19.4 dello Statuto.

Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio della pro­vincia riuniti in assemblea convocata dall'Ispettore.

Ciascun Presidente di Sezione - in caso di impossibilità a partecipare - può delegare un componente del Consiglio sezionale. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Dieci giorni prima della data stabilita per la riunione dell'assemblea elet­torale, i Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio sezionale, comunicano all'Ispettore regionale il nominativo di un Socio effettivo della provincia che intenda candidarsi per la carica.

L'Ispettore regionale predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati in ordine alfabetico e preceduti dal grado. Ogni rappresentante di Sezione dispone di un solo voto. L'assemblea elettorale è presieduta dall'Ispettore regionale che, coadiuva­to da tre scrutatori scelti fra i presenti, da inizio alla votazione che viene effettuata con scheda e a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzia­nità di iscrizione all'Associazione.

Delle operazioni di voto e del risultato delle votazioni viene redatto verba­le, da trasmettere in copia alla Presidenza Nazionale ed alle Sezioni inte­ressate. Il Coordinatore provinciale ha sede presso la Sezione cui è iscritto.

 

 

ART. 23

Sezioni territoriali

 

La Sezione può essere costituita nei Comuni ove sia stato possibile racco­gliere un numero di adesioni non inferiore a 15 fra chi abbia prestato ser­vizio nell'Arma, ivi residenti.

Il promotore o chi sia stato a ciò delegato inoltra la proposta all'Ispettore regionale indicando:

-      nominativi e grado degli aderenti;

-      il nominativo di chi sia disposto ad assumere l'incarico di Commissa­rio.

L'Ispettore trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere con l'indi­cazione della circoscrizione territoriale dell'istituenda Sezione. La Presidenza Nazionale autorizza e nomina il Commissario. Questi nel più breve tempo possibile:

-      procede alla convocazione dell'Assemblea elettorale;

     -    trasmette, per l'approvazione, alla Presidenza ed all'Ispettore i verbali delle elezioni;

     -    effettua il passaggio delle consegne al Presidente di Sezione neo-eletto.

Nei capoluoghi di Regione possono essere costituite più Sezioni con giuri­sdizione territoriale, di norma, non inferiore a quella del Comando Com­pagnia territoriale Carabinieri.

Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale - per il tramite degli Ispettori, che inoltrano sollecitamente con parere motivato - tutto quan­to comporta una valutazione ed un eventuale intervento di quel livello gerarchico. In particolare: proposte di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, concessione di sussidi e di contributi alle Sezioni, organizzazione di raduni, cerimonie, altre manifestazioni ed eventuali contrasti in ambi­to Sezioni.

È fatto divieto alle Sezioni di rivolgersi per qualsiasi motivo direttamente alle Autorità centrali ed al Comando Generale dell'Arma. Esse invece possono, nelle forme dovute e per fini assistenziali, rivolgersi direttamente al­le Autorità provinciali o locali.

Per la costituzione di Sezioni estere le notizie di cui sopra vengono diret­tamente inviate alla Presidenza Nazionale.

 

ART. 24

Denominazione di Sezione

 

Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione della Presidenza Na­zionale, ad un Eroe, ad un Caduto dell'Arma ovvero, in carenza, a Socio deceduto che abbia acquisito documentate benemerenze ANC. Al nome del prescelto deve seguire anche quello della località di costituzione  (Esempio: Sezione V.Brig. Salvo D'ACQUISTO di.................................).

Le Sezioni che si intitolano ad Eroi dell'Arma espongono convenientemen­te nei locali della loro sede la fotografia dell'Eroe unitamente alla riprodu­zione della motivazione delle ricompense che premiarono il suo valore.

 

 

ART. 25

Presidente di Sezione

 

Il Presidente di Sezione adotta tutte le iniziative per il perseguimento del­le finalità statutarie:

-   rendendo edotto il Consiglio di Sezione ove non vi siano implicazioni a carattere oneroso;

-  rappresentando al Consiglio - per l'approvazione - quelle che compor­tino oneri o impegni morali.

Nel settore del Volontariato assolve le funzioni configurate all’art.1 del presente Regolamento.

 

 

 

ART. 26

Segretario di Sezione

 

Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente della Sezione ed assume personalmente le funzioni di cassiere economo, che, per le Sezioni nume­rose, possono dal Presidente essere affidate ad un Socio che dimostri par­ticolare attitudine ad assolverle.

Le attribuzioni del Segretario della Sezione sono, in quanto possibile, ana­loghe a quelle previste dal precedente articolo 20 per il Segretario nazio­nale. Non ha autonoma disponibilità di fondi.

Pertanto è responsabile delle scritture contabili e dei movimenti di cassa e provvede alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio di Sezione.

 

 

ART. 27

Revisori dei conti di Sezione

 

Nella sua prima riunione il Consiglio sezionale procede alla nomina di due Revisori dei conti scelti tra i Soci effettivi della Sezione. In alternativa, uno dei Revisori può essere scelto tra i Soci familiari con specifica competenza. I revisori hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente, la ge­stione economica e amministrativa della sezione e di riferire all'Assemblea sul bilancio consuntivo; possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Sezione, esprimendo preliminari valutazioni sugli impegni di spesa signifi­cativi, facendone constare a verbale.

 

ART. 28

Sottosezione

 

Il Fiduciario della Sottosezione, nominato dal Presidente della Sezione, partecipa al Consiglio senza diritto di voto; quando sia impossibilitato ad intervenire alle riunioni indette dalla Sezione può comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno. Il Presidente della Sezione comunica alle dipendenti Sottosezioni le date dì convocazione e l'ordine del giorno di ogni assemblea, comprese le as­semblee elettorali, nonché delle riunioni del Consiglio di Sezione ed i re­lativi ordini del giorno.

Le Sezioni aventi sede in località tra loro vicine, qualora i Soci inscritti in esse lo decidano a maggioranza, possono trasformarsi in Sottosezioni per fondersi nella Sezione centrale, allo scopo di costituire, a comune vantag­gio, un sodalizio più numeroso e di maggiore potenzialità morale ed eco­nomica.

Similmente le Sottosezioni che raggiungono il numero di Soci previsto dall'art. 20 dello Statuto possono chiedere di trasformarsi in Sezioni.

 

 

ART. 29

Consiglio di Sezione

 

Il Consiglio di Sezione rappresenta tutti gli iscritti in essa e, oltre ai compiti di cui all'art. 24 dello Statuto, ha facoltà di farsi promotore di proposte or­ganiche e complete da sottoporre - tramite gli Ispettori - alle decisioni del Consiglio nazionale, purché risultino votate a maggioranza e riflettano questioni di principio o l'adozione di provvedimenti di carattere generale. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono comunicati ai membri del Consiglio dal Presidente della Sezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore.

Ciascun Consigliere, tre giorni avanti la riunione del Consiglio o prima di iniziare la discussione, nei casi d'urgenza, può proporre al Presidente la trattazione di argomenti non all'ordine del giorno, argomenti che, una volta inseriti per determinazione del Presidente nell'ordine dei lavori, possono essere portati in discussione.

Per ogni riunione viene redatto verbale riassuntivo. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio sezionale ha l'obbligo della più scrupolosa cura del patrimo­nio sociale e deve vigilare, anche a mezzo dei Revisori, affinchè le spese siano sempre contenute nei limiti di bilancio in modo da non incontrare passività.

Delle eventuali irregolarità amministrative i componenti del Consiglio ri­spondono personalmente ed a norma di legge.

Le cariche di Consigliere di Sezione, Revisore dei conti e Segretario di Se­zione sono tra loro incompatibili.

Alle riunioni del Consiglio possono intervenire - su invito del Presidente della Sezione - il Presidente del Nucleo di volontariato di protezione civile e la delega­ta del gruppo delle "Benemerite", senza diritto al voto.

 

 

ART. 30

Assemblea di Sezione Convocazione, costituzione, disciplina delle sedute

 

L'Assemblea di Sezione è costituita dai Soci effettivi non in servizio e in regola con il versamento della quota sociale. Il Socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro Socio effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo Socio. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto ai voto, i Soci di tutte le categorie iscritti alla Sezione e alla Sottosezione, che possono intervenire nella discussione solo su autorizzazione del Presidente. L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Sezione.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con avviso per­sonale, da inviarsi a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima dell'As­semblea.

La verifica dei poteri per l'ammissione all'Assemblea è compito del Consiglio di Sezione ed è soggetta alla vigilanza e al controllo del Pre­sidente.

Per la validità dell'Assemblea si osservano le disposizioni di cui all'art. 23.3 dello Statuto.

L'Assemblea viene aperta e presieduta dal Presidente della Sezione che procede alla nomina di un segretario per la redazione del verbale. Il Presi­dente è responsabile del buon andamento dei lavori, fa osservare le nor­me dello Statuto e del presente Regolamento, concede la parola, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.

I Soci che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi pres­so la presidenza dell'Assemblea e hanno facoltà di parola in ordine di iscrizione.

Ogni Socio può intervenire una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento.

Qualora un Socio ammesso a parlare non si attenga strettamente all'argo­mento in discussione, il Presidente, dopo un primo richiamo, gli toglie la parola.

Se nell'Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un richia­mo all'ordine, può espellere i responsabili e nei casi di maggior gravita, sospendere o sciogliere la seduta. Il responsabile o i responsabili degli in­cidenti ne rispondono in sede disciplinare. Tutte le eventuali votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Qualora un terzo dei Soci effettivi presenti e rappresentati chieda che la votazione avvenga per appello nominale si procede in ordine inverso di grado: i membri del Consiglio sezionale però votano per ultimi, sempre in ordine inverso di grado o di anzianità di grado.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espres­si. A parità di voti vale il voto del Presidente.

 

 

ART. 31

Assemblea ordinaria: competenze

 

Le competenze specifiche dell'Assemblea ordinaria sono:

-    deliberare sulla relazione programmatica e sul bilancio preventivo pre­disposto dal Consiglio sezionale;

-   deliberare entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio con­suntivo dell'anno decorso, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti;

-    deliberare, su proposta del Consiglio sezionale, l'aliquota delle entrate della Sezione da devolvere alle sottosezioni (ove costituite) per far fronte al loro funzionamento;

-    stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote sociali;

-    stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, la costituzione di un fon­do sociale a beneficio dei Soci in particolare situazione di bisogno.

 

 

ART. 32

Assemblea straordinaria

 

Con delibera del Consiglio di Sezione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ovvero dell'Ispettore regionale, posso­no essere convocate assemblee straordinarie per l'esame di questioni ur­genti o di particolare rilievo.

Per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria si applicano le norme previste all'art. 30 del presente Rego­lamento.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 33

Assemblea elettorale

 

La convocazione e la costituzione dell'Assemblea per l'elezione dei com­ponenti il Consiglio di Sezione avvengono secondo le procedure stabilite agli artt. 23 dello Statuto e 30 del presente Regolamento, in quanto ap­plicabili.

Della convocazione deve essere data comunicazione all'Ispettore regiona­le ed al Coordinatore provinciale.

L'Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più an­ziano nel grado, il quale fa procedere all'elezione, per alzala di mano, del Presidente e del Segretario dell'Assemblea che ha il compito di redigere il verbale della seduta.

Nel caso in cui la sezione sia commissariata, le funzioni riguardanti il So­cio più elevato in grado o più anziano nel grado vengono assolte dal Com­missario straordinario.

Su invito del Presidente dell'Assemblea si elegge - per alzata di mano - la Commissione di scrutinio composta di tre membri non candidati a cari­che sociali, dei quali, il più elevato in grado o più anziano nel grado ha anche il compito di sostituire il Presidente dell'Assemblea qualora questi debba temporaneamente assentarsi.

La lista dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statu­to) deve contenere nominativi sufficienti a formare l'organo elettivo: co­stituito da cinque membri nel caso in cui i Soci effettivi della Sezione, compresi i componenti delle Sottosezioni dipendenti, non superino il nu­mero di trenta, sette se siano più di trenta e fino a cinquanta, nove se sia­no più di cinquanta.

In mancanza o in carenza di candidature sufficienti a ricoprire l'intero or­gano da eleggere, l'Assemblea procede alla nomina di una Commissione per la compilazione di una lista unica, come previsto all'art. 23 punto 8 dello Statuto.

I componenti della Commissione per la compilazione della lista delle can­didature non possono far parte della Commissione di scrutinio. Le operazioni di voto si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 19:00, per un mi­nimo di otto ore. L'indicazione dell'orario previsto deve essere contenuto nella lettera di convocazione. All'orario terminale indicato, l'esercizio di voto è consentito solo agli elettori presenti in sala.

 

 

ART. 34

Svolgimento operazioni di voto

 

Sono compiti della Commissione di scrutinio:

-      accertare il diritto al voto;

-   autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Se­zione o dalla Commissione prevista all'art. 33;

-    disciplinare le operazioni di voto;

-    effettuare lo spoglio delle schede;

-    decidere in unica e definitiva istanza per eventuali vertenze concer­nenti le votazioni;

-    redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assem­blea.

Sono compiti del Presidente dell'Assemblea:

-    disciplinare l'eventuale dibattito preelettivo, concedendo la parola - per brevi interventi - ai    candidati che intendono esporre i loro pro­grammi;

-    chiarire le modalità di voto;

-    dare corso alla votazione;

-    dichiarare chiusa la votazione;

-    proclamare gli eletti.

Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:

-    il numero dei votanti;

-    il numero delle schede nulle e delle schede bianche;

-    il numero dei voti riportati dai singoli candidati;

-    l'assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle ele­zioni; oppure come sono state risolte eventuali vertenze concernenti le votazioni.

Il verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presiden­te dell'Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all'Ispettore re­gionale.

 

 

ART. 35

Elezione Presidente di Sezione

 

Nella prima riunione del Consiglio sezionale, successiva all'Assemblea elettorale, convocata senza ritardo dal Consigliere neo eletto più elevato in grado o più anziano nel grado, i Consiglieri neo eletti procedono alla elezione nel loro seno del Presidente della Sezione ed eventualmente del Vice Presidente.

In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzia­nità di iscrizione all'Associazione.

La riunione sarà presieduta dal Consigliere più elevato in grado che pro­cederà a redigere il relativo verbale che sarà firmato da tutti gli intervenu­ti e trasmesso, unitamente a quello di cui al precedente articolo, alla Presi­denza Nazionale e all'Ispettore.

 

 

ART. 36

Validità delle elezioni

 

A norma dell'art.28, secondo comma dello Statuto, la corretta osservanza della procedura prevista per la convocazione e costituzione dell'assemblea elettorale e la regolarità delle operazioni di voto sono condizioni indispensabili per ottenere l’approvazione delle nomine a cariche sociali. Per­tanto, la commissione di scrutinio, nel redigere il verbale delle elezioni assicura che: "le elezioni si sono svolte in piena aderenza alle disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati prodotti reclami". Qualora le nomine predette non riportino la prescritta approvazione del­la Presidenza Nazionale, saranno indette nuove elezioni nel più breve tempo possibile.

In applicazione dell'art 29 dello Statuto, quando il Presidente della Sezione non può comunicare alla Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un mem­bro del Consiglio venuto a mancare, il Socio che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, segnala, tramite l'Ispettore, altro Socio ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla Sezione. Su iniziativa dell'Ispettore regionale, analoga procedura si assume qualora venga a mancare un Coordinatore provinciale.

 

 

ART. 37

Elezione degli Ispettori regionali

 

Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale nomina una Commissione di scrutinio composta dal Vice Presidente vicario e da due Consiglieri nazionali. La Presidenza Nazionale:

-    con congruo anticipo sulla scadenza del mandato, pubblica sull'Orga­no ufficiale di stampa dell'ANC la costituzione della Commissione di scrutinio invitando i Presidenti di Sezione della Regione interessata a comunicare, sentito il Consiglio sezionale ed entro un termine prefis­sato, il nominativo di un Socio effettivo della Regione - e tale da alme­no un anno solare - che intenda candidarsi per la carica;

-    scaduto il termine indicato, trasmette ai Presidenti di Sezione la lista dei can­didati, che comprenderà, comunque, il nominativo dell'Ispettore uscente, ove questi lo desideri, invitandoli ad esprimere il proprio voto, entro una da­ta stabilita, seguendo le istruzioni indicate nella stessa lettera d'invito.

La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede pervenute entro i termini, proclamando eletto il Socio che viene indicato dal mag­gior numero di Sezioni.

In caso dì parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzia­nità dì iscrizione all'Associazione.

Il relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da partecipazione all'interessato e provvede alla pubblicazione del risultato sull'Organo ufficiale di stampa.

 

 

ART. 38

Elezione dei Consiglieri nazionali

 

Per l'elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma dell'art. 16 del­lo Statuto, fanno parte del Comitato centrale:

-   l'Ispettore regionale del Lazio - su richiesta della Presidenza - raccoglie le candidature espresse dai Presidenti delle Sezioni di Roma, orientati­vamente uno per ciascuna categoria indicata all'art. 12 dello Statuto;

-   la Presidenza Nazionale predispone una scheda di votazione che viene presentata agli Ispettori regionali convocati in assemblea.

Non sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza;

-    i votanti hanno facoltà di depennare o aggiungere nominativi, assicu­rando comunque il rispetto del dettato del citato art. 12;

-   l'Assemblea elettorale, presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti, per alzata di mano, una commissione ed un segretario che procede allo scrutinio dei voti, espressi in forma segreta, dagli Ispettori;

-     la Commissione proclama eletti i nove candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e trasmette il relativo verbale alla Presidenza Nazionale che ne da partecipazione agli interessati e provvede alla pubblicazione sull'Organo ufficiale di stampa.

In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzia­nità di iscrizione all'Associazione.

 

 

 

ART. 39

Presidente e Vicepresidente nazionali

 

Il Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono eletti nel loro seno - nel corso di apposita riunione promossa dalla Presidenza Nazionale - dai nove Consiglieri nazionali.

Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado o più anziano di grado.

Le elezioni si svolgono con volo segreto e con votazioni successive per il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice Presi­dente.

Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzia­nità di iscrizione all'Associazione.

Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al Comando Generale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

La Presidenza Nazionale provvede alla pubblicazione dei risultati della vo­tazione sull’Organo ufficiale di stampa.

 

 

ART. 40

Entrate dell'Associazione

 

Le entrate dell'Associazione, degli Ispettorati e delle Sezioni, di cui agli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto, sono destinate a sopperire alle necessità dell'organizzazione associativa ed ispettiva.

 

ART. 41

Entrate straordinarie

 

Per l'organizzazione d'eventuali iniziative intese a promuovere entrate straordinarie alle Sezioni (lettera d dell'art. 37 dello Statuto), deve essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione, l'autorizzazio­ne della Presidenza Nazionale. Dovranno altresì osservarsi le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, fiscali, tributarie, sui diritti d'au­tore, ecc.

Dell'eventuale inosservanza di qualcuna di tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione.

Nei biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere relativi alle manifestazioni che vengono effettuate dovrà sempre chiaramente precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro fondi assistenziali del reparto ed eventualmente anche dell'Opera Nazionale dì Assi­stenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).

L'eventuale cessione a persone estranee all'Associazione di biglietti per le iniziative di cui sopra dovrà essere fatta esclusivamente nell'ambito del proprio territorio dalle Sezioni che danno vita alla manifestazione ed a mezzo di iscritti all'Associazione, in forma cortese e tale da non dare co­munque la sensazione di carattere vessatorio: per tale cessione è assoluta­mente vietato servirsi in alcun modo del telefono e dell'intervento di per­sone estranee alle Sezioni.

 

 

ART. 42

Fondi assistenziali

 

La Sede centrale dell'Associazione e le Sezioni destinano annualmente una parte delle entrate ai fondi per lo svolgimento delle attività assisten­ziali e sociali, per l'erogazione di sussidi a Soci in particolare situazione di disagio economico.

Le Sezioni che non possono provvedere in alcun modo all'erogazione di tali sussidi trasmetteranno alla Presidenza nazionale, tramite Ispettore re­gionale, le eventuali domande dei Soci in comprovate condizioni di biso­gno esprimendo parere in merito non senza rappresentare dettagliata­mente la posizione famigliare ed economica del richiedente e far conosce­re da quanto tempo questi appartenga all'Associazione. Le Sezioni che abbiano concesso un sussidio possono interessare per altro intervento la Presidenza Nazionale, comunicando l'entità del sussidio da loro concesso.

Non possono essere concessi sussidi a chi non abbia superato l'anno sola­re di appartenenza all'Associazione.

 

 

ART. 43

Bilancio associativo

 

La Presidenza Nazionale, allorché trasmetterà al Ministero Difesa il rendi­conto dei contributi da questo concessi a qualsiasi titolo nel corso dell'e­sercizio finanziario scaduto, invierà agli Ispettorati quanto loro dovuto ai sensi della lettera  a) dell'art. 36 dello Statuto.

 

 

ART. 44

Quota associativa

 

La misura delle quote associative stabilita annualmente dal Consiglio na­zionale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto viene pubblicata sull'Organo uffi­ciale di stampa dell'Associazione.

Le quote associative devono essere versate dai Soci - eccezione fatta per quelli "d'Onore" e "Benemeriti" - in unica soluzione. Ogni Socio ha l'ob­bligo entro il mese di gennaio, di rinnovare la tessera e di versare l'impor­to della quota. In nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto versato.

Le Sezioni debbono versare alla Presidenza nazionale in unica soluzione, entro il mese di aprile, la prevista percentuale della quota associativa di tutti i Soci tesserati.

Le Sezioni che hanno in carico i Soci "Benemeriti" sono tenute a versare all'Associazione l'importo delle relative quote sociali. I Soci "d'Onore" e quelli "Benemeriti" - ove lo ritengano - concorrono al funzionamento delle Sezioni con versamenti spontanei. Qualora un Socio inscritto alla Sede centrale passi a far parte di una Se­zione od un Socio inscritto ad una Sezione, passi a far parte della Sede centrale o di un'altra Sezione le quote versate rimangono assegnate ri­spettivamente alla Sede centrale dell'Associazione o alla Sezione di pro­venienza.

 

 

ART. 45

Tessera associativa

 

La tessera, che costituisce il solo documento attestante l'appartenenza all’Associazione, deve essere rinnovata ogni anno, mediante l'applicazione di appositi bollini.

Al Socio cui sarà rilasciata una nuova tessera, per deterioramento, smarri­mento od esaurimento dello spazio per i bollini, sarà ritirata quella scadu­ta che, sotto la responsabilità del Presidente della Sezione, dovrà essere di­strutta.

Nei casi previsti dall'art.11 dello Statuto, l'interessato ha l'obbligo morale di restituire il documento alla competente Sezione.

 

 

ART. 46

Scioglimenti di Sezione

 

Nel caso di scioglimento di una Sezione il fondo sociale sarà versato alla Sede centrale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, mentre per i mobili e le suppellettili il Presidente nazionale può disporne l'alienazione immediata od il passaggio in consegna alla Sezione più vicina in attesa di una decisio­ne definitiva.

 

 

ART. 47

Commissariamento di Sezione

 

Con la nomina del Commissario straordinario decadono tutte le cariche sezionali. Questi ha tuttavia la facoltà di mantenere in carica il Segretario della Sezione e di avvalersi, per attività di ordinaria amministrazione, della collaborazione di Soci della Sezione, da lui prescelti.

 

 

ART. 48

Organo di stampa

 

Le delibere del Consiglio nazionale e quelle di rilievo del Comitato cen­trale nonché i comunicati della Presidenza Nazionale vengono portati a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul periodico "le Fiamme d'Ar­gento" che costituisce l’Organo ufficiale dell'Associazione.

 

 

ART. 49

Entrata in vigore

 

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione da par­te del Consiglio nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

UNIFORMI

 

1.   IN OGNI OCCASIONE

Per tutti i Soci: (.)

-     giacca blu, pantaloni grigio scuro, camicia azzurra;

-     nel periodo estivo è consentita la sola camicia azzurra;

-     cravatta sociale, logo dell'Associazione al taschino;

-     distintivo sociale all'occhiello (facoltativo);

 

2.   NELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI

Per i Soci effettivi: (..)

-    copricapo a busta con granata e gradi;

-   basco o altro copricapo - con granata e gradi - per i Soci che, duran­te il servizio attivo, hanno fatto parte dei Reparti Mobili o Speciali dell'Arma ove quel particolare indumento sia in dotazione;

-     sopracolletto con alamari e granate.

Per i Soci familiari, i Soci benemeriti non provenienti dall'Arma e i Soci simpa­tizzanti:

-     copricapo tipo baseball blu con logo dell'Associazione;

-     sopracolletto con "minilogo" sul bavero.

 

3.  BENEMERITE (:.)

Per le Socie effettive:

-     tailleur blu (o giacca e pantaloni);

-     camicia azzurra con cravatta sociale;

-     copricapo di foggia militare con granata e gradi

-     basco o altro copricapo - con granata e gradi - per le Socie che, durante il servizio attivo, hanno fatto parte dei Reparti Mobili o Speciali dell'Arma ove quel particolare indumento sia in dota­zione;

-     sopracolletto con alamari (nelle manifestazioni ufficiali).

Per le Socie familiari e simpatizzanti:

-     tailleur blu (o giacca e pantaloni);

-     foulard ANC con logo in metallo;

-     copricapo di foggia "militare" con logo; mantella di colore blu con fodera in tinta d'inverno.

 

4. VOLONTARIATO

-     dì protezione civile: come da delibera del Consiglio nazionale 15.12.2005 disposizioni a parte impartite dal SECOV;

-   generico: uniforme sociale di cui ai precedenti paragrafi con le va­rianti: bracciale "volontariato" sulla manica sinistra e copricapo tipo baseball blu con logo dell'Associazione.

 

 

 

(.)   I Soci effettivi in attività di servizio intervengono alle manifestazioni in uniforme sociale o di servizio.

 

(..) Il copricapo a busta ed il sopracolletto di panno, con alamari, sono conformi ai modelli di cui al Regolamento n.162 in data 02.02.1950. I Soci effettivi, che abbiano prestato servizio nell'Arma dei Carabinie­ri, pur non essendo Carabinieri, portano sul copricapo e nel sopracol­letto distintivi, mostrine e gradi dell'Arma o Corpo di appartenenza. I Soci effettivi, che abbiano prestato servizio nell'Arma dei Carabinie­ri per poi transitare in altre Arme, Corpo o servizio portano solo i gra­di conseguiti nell'Arma dei Carabinieri.

 

(:.) Tutte le Socie, a qualunque categoria appartengano, assumono la de­nominazione di "Benemerite".

 

ALLEGATO 2

 

Alla Presidenza della Sezione

dell'Associazione Nazionale Carabinieri di

Calvi Risorta

 

 

Il sottoscritto...........................................................................nato  il............................a.....................................

residente a..................................................in Via …………..……................................................n....................

C.A.P..............................telefono................................................professione…...................................................

stato civile......................................quale1..........................................................del2.............................................

alla data attuale3................................................ chiede di essere iscritto a codesta ANC in qualità di Socio:

 

     EFFETTIVO           FAMILIARE            SIMPATIZZANTE

 

Consapevole delle sanzioni previste dal C.P. e dalle altre disposizioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci attesta sotto la propria responsabi­lità, di essere immune da precedenti e pendenze penali e di impegnarsi ad osservare le disposizioni dello Statuto Organico e del Regolamento dell'Associazione, dei quali ha preso visione, nonché dei deliberati assunti dagli Organi dirigenti associativi.

Inoltre si impegna di segnalare tempestivamente alla Sezione dell'ANC ogni variazione che dovesse verificarsi rispetto alla situazione sopra dichiarata.

 

Presa visione dell'informativa concernente il trattamento dei dati persona­li, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs. 196/03;

  esprime        non esprime    il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 3.1.

 

In relazione al trattamento dei dati di cui al punto 3.2.

  Consente    Non consente l'invio delle informazioni anche median­te lettera, fax o e-mail.

 

Calvi Risorta, li …………………

 

                                                                                            --------------------------------------------

                                                                                                                Firma

 

Allega: due foto formato tessera, fotocopia del foglio di congedo e con­senso al trattamento dei dati.

 

In fede

                                                                                            --------------------------------------------

                                                                                                                Firma

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Sezione di Calvi Risorta

 

Il dichiarante, la cui identità personale risulta da Carta di Identità n…………… rilasciata dal Comune di Calvi Risorta in data ……………………., con deliberazione del Consiglio Sezionale in data ….…………….

è stato iscritto all'Associazione in qualità di Socio. E’ munito di tessera n................................................

                          

                                                                         

                                                                                           Il PRESIDENTE DELLA SEZIONE

 

                                                                                                                 …………………………………………………………………………

 

1 Grado rivestito/rapporto di parentela con il militare.

2 Grado, cognome e nome del militare.

3 Specificare se ancora in servizio e presso quale Ente o se deceduto.

 

 

 

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