Quota 100: cosa si
rischia con cumulo di redditi. La spiegazione dell’INPS
Qui Finanza, 14 agosto 2019
Quando i redditi da
lavoro non sono cumulabili con la pensione.
Attenzione se
avete chiesto la pensione con Quota 100 ma allo
stesso tempo continuate a percepire redditi da lavoro.
L’Inps, con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019,
ha fornito spiegazioni su pensione anticipata percepita con Quota 100 e i redditi
da lavoro dipendente o autonomo. L’istituto di previdenza ha
precisato come e quando pensione e redditi non sono cumulabili.
Quota 100 è una misura sperimentale di pensionamento anticipato concessa
ai lavoratori che abbiano almeno 62 anni
di età e abbiano raggiunto i 38 anni
di contributi. Per ricevere la pensione è necessaria anche la cessazione
dell’attività lavorativa dipendente, ma non anche di quella di
lavoro autonomo purché occasionale.
Gli emolumenti ricevuti con la pensione, infatti,
non sono cumulabili con i redditi da lavoro dal primo giorno di decorrenza
della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
In caso contrario è prevista la sospensione della pensione e il recupero delle
somme corrisposte dall’Inps.
L’unica eccezione è rappresentata dai redditi
percepiti da attività di lavoro autonomo occasionale nel
limite di 5.000 euro lordi all’anno.
Secondo la legge 28 marzo 2019 n. 26, di
conversione del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 che introdotto Quota 100, la
pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro, ma non è
incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Se nel periodo che va dalla data di decorrenza
della pensione con Quota 100 al raggiungimento
dell’età per la pensione di vecchiaia i pensionati percepiscano redditi
da lavoro diversi da quelli per prestazioni occasionali, c’è
il rischio
di vedersi sospesa la pensione e di dover
restituire quanto ricevuto dall’Inps.
Solo per le attività di lavoro svolte in
questo periodo pensione e reddito da lavoro non sono
cumulabili, precisa l’Inps. Se invece in questo periodo si percepiscono redditi
d lavoro ma per attività svolte prima della data di decorrenza della pensione,
Quota 100 non viene meno.
Questa precisazione è importante perché può
accadere, soprattutto per i lavoratori autonomi, che i compensi per attività di
lavoro vengano corrisposti molto tempo dopo lo svolgimento dell’attività
stessa, magari quando il lavoratore è già in pensione. In questo caso, dunque,
non vale l’incumulabilità.
Va ulteriormente precisato, tuttavia, che questo
criterio non si applica ai redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nei
limiti di 5.000 euro lordi annui. In questo caso, infatti, si
conta l’intero anno, compreso il periodo antecedente alla data di decorrenza
della pensione e/o quello successivo al raggiungimento dell’età richiesta per
la pensione di vecchiaia.
Tra i redditi da lavoro autonomo incumulabili con
la pensione a Quota 100, l’Inps indica nella circolare: compensi percepiti per
l’esercizio di arti; redditi di impresa e utili derivanti da associazione in
partecipazione connessi ad attività di lavoro; diritti di autore e brevetti.
I redditi compatibili e dunque cumulabili con
la pensione Quota 100: indennità percepite dagli amministratori locali e tutte
quelle connesse a cariche pubbliche elettive; redditi di impresa e utili non
connessi ad attività di lavoro (socio che partecipa con capitale senza
espletare attività lavorativa); compensi percepiti per l’esercizio della
funzione sacerdotale; indennità percepite per l’esercizio della funzione di
giudice di pace; indennità percepite dai giudici onorari aggregati per
l’esercizio delle loro funzioni; indennità percepite per l’esercizio della
funzione di giudice tributario; indennità sostitutiva del preavviso in quanto
ha natura risarcitoria e non retributiva; redditi derivanti da attività per
programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili;
indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale, rimborsi per
spese di viaggio e di trasporto, di alloggio e di vitto che non concorrono a
formare il reddito imponibile; indennizzo per la cessazione dell’attività
commerciale.
Chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o
autonomo non cumulabili con Quota 100 si vedrà sospendere il pagamento
della pensione nell’anno e nei mesi che precedono il raggiungimento
dell’età per la pensione di vecchiaia. Le rate della pensione già corrisposte
verranno recuperate dall’Inps.
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