GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
GRADO DELL’ICS “CALES-SALVO D’ACQUISTO” AFFRONTANO IL TEMA DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
ICS, 28 novembre 2016
Il giorno 24 novembre 2016, nei locali del Plesso Cales,
si affronta il tema della tutela dell’ambiente. Gli alunni nell’ambito delle
attività previste dal PTOF, di conoscenza del territorio, di tutela dello
stesso, di educazione verso scelte individuali e sociali, consapevoli e civili,
riflettono sul problema ambientale che affligge il territorio di Calvi Risorta.
Gli studenti incontrano il Commissario Prefettizio,
per porgere domande inerenti l’area Pozzi, presente nel territorio di Calvi. La
discarica, definita “la più grande d’Europa”, oggetto di discussione e di
riflessione negli ultimi tempi, fa parlare ancora di sé, a causa della presenza
di fumi, determinati dalla combustione dei materiali venuti a contatto con
l’ossigeno.
Gli studenti pongono domande circa le soluzioni che
gli Enti locali intendono mettere in atto, chiedono chiarezza su quanto si sta
facendo, reclamano la giustizia e comportamenti legali. Il Commissario, agli
alunni, attraverso un dialogo aperto, chiarisce il fenomeno che si è
determinato nella nostra area, le cause e le possibili soluzioni ancora al
vaglio delle autorità competenti anche alla luce delle conoscenze scientifiche
e delle modalità più efficaci di
sanificazione del territorio.
Il discorso, negli intenti
della Istituzione scolastica e del Commissario, non si esaurisce con tale
incontro ma con un’interazione attiva, tra studenti, Dirigenza ed Istituzioni
locali, ci si impegna a seguire gli eventi, a condividere le scelte, a tutelare
l’ambiente con coerenze comportamentali.
Il libretto formativo del cittadino
Presentazione
Il “Libretto formativo del cittadino” raccoglie informazioni, dati e
attestazioni riguardanti le esperienze di tipo educativo/formative e
lavorative, effettuate anche in ambito sociale, ricreativo o familiare da ogni
individuo.
E' stato
istituito nell'ambito del percorso attuativo della “Legge Biagi”. Il Decreto
legislativo n. 276/2003 lo definisce come lo strumento di registrazione delle
“competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in
contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua
svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti
accreditati dalle regioni, nonché delle competenze acquisite in modo non
formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di
apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate”.
Responsabili
del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono delegare ad altri
soggetti. Responsabile dell'aggiornamento del Libretto è essenzialmente
l'individuo, che ne è titolare.
La finalità
prioritaria del Libretto riguarda la persona, essendo questo strumento al
servizio del cittadino in generale ed in particolare per il
cittadino-lavoratore per renderne riconoscibili e trasparenti le competenze
acquisite, e renderle quindi utilizzabili, soprattutto in “situazioni di
transito” e cambiamento nel contesto di lavoro o di formazione.
Il libretto
conferisce valore di scambio al patrimonio di competenze acquisite. Non ha,
pertanto, una “valenza burocratica” quanto l'intento di far emergere tale
patrimonio nella sua integrità, rispettando l'unicità della persona.
Il libretto
rappresenta, dunque, un raccoglitore di informazioni aggregate ed “evolutive”
delle competenze della persona e, in quanto tale, si distingue da altri
strumenti di raccolta dati più “statici” e frammentati. E' da tener presente,
infine, che questo strumento, risultante da un confronto tra tutti gli attori
istituzionali e non, propone un format omogeneo a livello nazionale e
trasversale ai diversi sistemi che governano l'istruzione, la formazione e il
lavoro nel nostro Paese.
Certificazione delle competenze
Per competenza
certificabile, ai sensi dell'art.1 del decreto ministeriale 174/2001, si intende
un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a
specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione
professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche
come crediti formativi.
Gli standard
minimi di competenza, al fine di garantire omogeneità al sistema ed in
relazione ai diversi settori produttivi debbono comprendere:
a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività
o aree che le caratterizzano;
b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la
valutazione del possesso di tali competenze;
c)
l'individuazione della soglia minima
riferita al possesso delle competenze.
E' competenza
delle Regioni la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e
di metodologie didattiche.
Al fine di
consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in relazione alle esigenze
territoriali, le Regioni possono ulteriormente integrare gli standard minimi
nazionali.
Gli standard
minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento periodico, in particolare per
rispondere a richieste in proposito avanzate dalle Regioni.
La funzione
della certificazione delle competenze è svolta dalle Regioni che, sempre
nell'ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le
procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello
nazionale e dei principi di cui al successivo.
Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche per
l'Orientamento e la Formazione, in adempimento a quanto previsto dall'Accordo
Stato Regioni del 18 febbraio 2000 - all. b - ha
elaborato il D.M. 174/2001 che definisce le procedure per l'avvio di un sistema
nazionale di certificazione di competenze nella formazione professionale, al
fine di garantire la trasparenza dei percorsi formativi e di permettere la
realizzazione delle "passerelle" tra i diversi sistemi.
Sempre a
garanzia della trasparenza in materia di certificazioni è stato inoltre
istituito presso l'Isfol, nel corso del 2002, il
Punto Nazionale di Riferimento Italia in materia di certificazioni, così come
previsto dalla Commissione europea in tutti gli Stati membri.
A chi è utile
Il Libretto è
utile e fruibile per il mercato del lavoro e per il sistema dell' istruzione e
formazione, ma è primariamente uno strumento di valorizzazione della persona,
riconoscibile dalle istituzioni per la garanzia e la tutela dei soggetti.
In particolare:
E' utile per la
persona
Il Libretto formativo, rappresenta, per la persona, uno strumento di
comunicazione che risponde a tre obiettivi principali:
· fornire informazioni sul soggetto e sul suo curriculum di
apprendimento formale e non formale per la ricerca di un lavoro, per la
mobilità professionale e per il passaggio da un sistema formativo
all'altro;
· rendere riconoscibili e trasparenti competenze comunque acquisite
e potenzialità professionali;
· orientare gli individui nelle scelte di vita e nei progetti
professionali.
b) E' utile per il mercato
del lavoro
Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto
formativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a:
· facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze
individuali all'interno di un processo di inserimento (ad esempio nei contratti
di apprendistato) e mobilità lavorativa (ad esempio nelle varie forme di
contratto flessibile);
· evidenziare il percorso formativo e professionale del soggetto,
con particolare attenzione alle potenzialità, alle aspirazioni e ai livelli di eccellenza
ottenuti.
c) E' utile per le
Istituzioni
Per le istituzioni locali e per il sistema dell'istruzione e formazione
professionale, il Libretto formativo, rappresenta uno strumento di garanzia e
formalizzazione, finalizzato a:
· valorizzare i sistemi di certificazione e riconoscimento, in atto
nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale;
· garantire la trasparenza e la leggibilità delle informazioni e
dei dati formativi e professionali di un soggetto anche in una dimensione
europea, facilitando la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi;
· garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze
maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e professionale e
di apprendimento su tutto l'arco della vita.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Fonti normative
La previsione della realizzazione di un "libretto formativo" è
contenuta in vari provvedimenti normativi nazionali a partire dall'Accordo Stato-Regioni
del 18 febbraio 2000 che, all'allegato B, individua nel libretto formativo del
cittadino lo strumento per "documentare il curriculum formativo e le
competenze acquisite" dalle persone.
Il DM 174/2001 ribadisce che nel libretto formativo sono riportate le
certificazioni delle competenze effettuate: a) al termine di un percorso di
formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una
qualifica; b) in esito a percorsi di formazione parziale ovvero in caso di
abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono
all'acquisizione di qualifica; c) a seguito di esperienze di lavoro e di
autoformazione su richiesta degli interessati.
Il D.Lgs.
276/2003 attuativo della L.30/2003 integra quanto previsto dall'Accordo del
2000 e dal DM 174/2001, prevedendo che:
- la definizione del libretto avvenga di concerto tra il MLPS, il MIUR previa
intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali;
- in esso siano registrate "le competenze acquisite durante la formazione
in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché
riconosciute e certificate"
A seguito di quanto previsto
dall'art. 2 comma i del citato D.Lgs. il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali ha costituito un gruppo di lavoro con il
compito di:
· individuare gli elementi
costitutivi di una proposta di libretto formativo inteso come strumento per la
messa in trasparenza delle competenze, prendendo atto e, quindi, tenendo conto:
a) dei vincoli e dei limiti attualmente costituiti dallo stato ancora non
definito del confronto a livello nazionale sul tema degli standard minimi, del
riconoscimento e della certificazione delle competenze;
b) delle indicazioni comunitarie in materia di trasparenza delle qualifiche e
dei titoli (in particolare della Decisione del 15/12/2004 "Quadro
comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass);
c) di quanto già sviluppato in contesti specifici in tema di messa in trasparenza
delle competenze (in particolare rispetto ad esperienze regionali);
· delineare e definire nel dettaglio
la proposta di libretto, unitamente a quella relativa ad una sua prima
sperimentazione nelle Regioni e Province Autonome.
Anche l'ISFOL - quale organismo di
assistenza tecnica - è stato inserito nel gruppo tecnico costituito presso il
MLPS. Il gruppo tecnico ha avviato i lavori il 22 aprile 2004, sulla base di un
preciso mandato che prevede:
· definizione di un format comune
minimo di libretto formativo per la messa in trasparenza e registrazione delle
competenze;
· definizione di linee guida per l'utilizzo dello strumento da parte degli
operatori;
· definizione di un percorso di sperimentazione su scala nazionale dello
strumento, relative azioni di formazione degli operatori che saranno chiamati
ad attuare la sperimentazione ed azioni di divulgazione presso i cittadini.
Il lavoro svolto dal gruppo tecnico
si colloca nell'ambito di quanto specificatamente previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 276/2003. In particolare:
a) tiene conto
dei diversi provvedimenti che affrontano il tema del libretto formativo con
angolature diverse, ma intendendolo sempre come strumento di registrazione.
Mentre, infatti, l'Accordo del 2000 ed il DM 174/2001 guardano al libretto soprattutto
dalla prospettiva del sistema di formazione professionale, il D.Lgs 276/2003 adotta un approccio dal versante del sistema
del lavoro individuando in esso lo strumento per la raccolta e la registrazione
delle competenze del cittadino-lavoratore comunque acquisite "purché
riconosciute e certificate". Il libretto si configura quindi come una
delle misure per l'attuazione delle politiche di lifelong
e lifewide learning
promosse dall'Unione Europea, poiché punta ad una maggiore trasparenza delle
qualifiche in funzione della garanzia per ogni individuo di vedersi
riconosciuto il proprio patrimonio di competenze soprattutto in situazioni di
mobilità formativa o lavorativa.
b) ha una natura trasversale, poiché
riguarda diversi contesti e sistemi che l'individuo si trova ad
"attraversare" nel suo percorso di apprendimento permanente.
Coerentemente, pertanto, non può che essere frutto di una cooperazione
istituzionale (tra Regioni/Province autonome e tra queste ed i Ministeri) e di
concertazione (con le forze sociali). Tiene conto, infine, del portfolio delle
competenze, previsto dal Decreto del MIUR n. 100/2002 art.7 e della legge
53/2003, con particolare riferimento alla scuola per l'infanzia.
c) il libretto, dovendo accogliere
le registrazioni delle competenze "riconosciute e certificate", non
può costituire un'operazione "chiusa" nel tempo, ma si configura come
percorso necessariamente raccordato a quello in atto per l'individuazione degli
standard di riconoscimento e certificazione.
Compiti delle
regioni e delle Province autonome
Le Regioni e le Province autonome sono i soggetti titolari del rilascio del
libretto formativo.
Ciascuna Regione e Provincia
autonoma dovrà individuare le tipologie di soggetti preposti a supportare la
persona - almeno nella fase di introduzione e sperimentazione dello strumento -
nella compilazione ed aggiornamento del libretto formativo, garantendone,
mediante idonee misure di controllo, la effettiva capacità e competenza a
svolgere il servizio.
In particolare, esse dovranno garantire
i seguenti requisiti minimi:
- che nell'attivazione del libretto i soggetti autorizzati ad assistere i
singoli individui abbiano le competenze professionali necessarie per instaurare
una corretta relazione con gli stessi;
- che rispettino il carattere volontario dello strumento e, quindi, delle
scelte che la persona opera rispetto a ciò che intende mettere in trasparenza;
- che mantengano costantemente centrale la prospettiva di valorizzazione
dell'individuo, anche al fine di orientarlo nei progetti professionali e nelle
scelte di vita, o indirizzarlo in percorsi per la successiva validazione delle
competenze non ancora certificate.
Le Regioni e le Province autonome
dovranno, inoltre, garantire, in coerenza con il piano di attivazione ed
implementazione dello strumento che verrà definito congiuntamente agli altri
attori istituzionali e non, a livello nazionale e, nell'ambito di esso, delle
relative azioni realizzate a livello regionale, la massima diffusione ed
informazione circa le caratteristiche dello strumento stesso presso i
potenziali utilizzatori.
Libretto formativo del cittadino
Visita
www.CalviRisorta.com