Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, ecco che cosa accadrà al Comune di Calvi Risorta

Caleno24ore, 19 marzo 2016

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 Il deposito della sentenza del Consiglio di Stato nella giornata di ieri (16 marzo) ha letteralmente gettato il Comune di Calvi Risorta nel caos, azzerando non solo il Consiglio comunale ma una parentesi amministrativa di quasi due anni. I giudici amministrativi non hanno confermato l’esito delle consultazione elettorali del 2014 ritenendo che “è la stessa trasparenza – si legge nella sentenza – del risultato elettorale ad essere compromessa, sicché se non può trovare soddisfazione l’interesse a vedersi aggiudicata la competizione elettorale, deve trovare soddisfazione l’interesse strumentale a partecipare ad una competizione elettorale nella quale il meccanismo di formazione della volontà popolare resta sottratto alle molteplici e gravi irregolarità emerse nell’occasione, che incidono sugli aspetti generali e sulla regolarità sostanziale delle operazioni elettorali”. 

Dopo l’intervento del Consiglio di Stato, legittimato ad annullare le elezioni in sede giurisdizionale, la palla passa alla Prefettura di Caserta. L’organo di governo, infatti, dovrà nominare un commissario prefettizio da inviare al Comune. Secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 570 del 16 maggio 1960 e dalla legge numero 147 del 27 dicembre 2013, le elezioni dovranno essere rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.

Visti i tempi stretti, è saltata la possibilità di fissare la tornata elettorale per giugno (in occasione dell’election day), alcuni parlano di ottobre 2016 mentre altri parlano del 2017. Ritornando ai tecnicismi, l’unica cosa certa è che, in occasione del rinnovo delle elezioni, la legge stabilisce che il corpo elettorale deve rimanere lo stesso quando il nuovo procedimento riguarda solo alcune sezioni, mentre è necessario procedere al suo integrale adeguamento quando il rinnovo riguarda tutte le sezioni. In quest’ultimo caso è necessario procedere anche alla presentazione di nuove candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 19 maggio 1998, n. 636).

 

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