Ex Pozzi: buco nell’acqua per i Comuni di Calvi
Risorta e Sparanise. Il Tar della Campania accoglie il ricorso della Vernice Iplave S.r.l. contro le ordinanze di rimozione e
smaltimento dei rifiuti nella discarica dell’Agro caleno
Caleno24ore, 26 novembre 2015
CALVI
R./SPARANISE – Sulla bonifica del disastrato sito dell’ex Pozzi – Iplave i Comuni di Sparanise e Calvi Risorta riescono
ancora una volta a sparare a salve. La quinta sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania – con sentenza depositata il 26
novembre 2015 – ha annullato le ordinanze numero 41/2014 e numero 16/2014 con
le quali i due sindaci caleni di quel periodo (Mariano Sorvillo e Antonio Caparco) pretesero dalla Vernici Iplave
S.r.l. (società gestita da un curatore fallimentare) la rimozione e lo
smaltimento dei rifiuti giacenti sui beni della società nell’area industriale
calena (leggi qui).
Nel maggio dello
scorso anno i due primi cittadini, recependo un verbale dei carabinieri
dell’aprile precedente – nel quale si affermava che all’interno di tre
capannoni vi erano lastre di amianto in polvere e buste di spazzatura in sacchi
neri, e nel piazzale antistante il capannone vi erano tre fusti contenenti
barattoli di vernici e solventi – ordinarono al curatore fallimentare della
società, Gennaro Stradolini, di rimuovere,
recuperare, smaltire e mettere in sicurezza i rifiuti pericolosi e l’amianto.
La Vernici Iplave S.r.l., opponendosi ai provvedimenti, con i ricorsi
3650 e 3649 del 2014, ha chiesto l’annullamento delle due ordinanze.
Nell’udienza del 2 luglio 2015, il legale della società ha sostenuto la
infondatezza del provvedimento per “difetto di legittimazione passiva”. I
giudici amministrativi, accogliendo le rimostranze della parte ricorrente (la Iplave), hanno stabilito che “la individuazione della
responsabilità connessa all’obbligo di rimozione dei rifiuti può e deve
intendersi avvenuta soltanto dopo la chiusura della procedura fallimentare e
dopo l’avvenuto espletamento della la fase di liquidazione. Prima
dell’esaurimento di detta fase il responsabile, è originariamente
indeterminato, deve ritenersi determinato a posteriori. Al creditore al quale
sarà assegnato il bene a cui ineriscono, in senso causativo i rifiuti,
incomberà la responsabilità della rimozione dei rifiuti medesimi. Al soggetto
così determinato deve essere pertanto notificato il ricorso e non invece al
curatore fallimentare”.
In altri termini,
secondo il Tar, fin quando non si concluderà la fase fallimentare non c’è un
soggetto responsabile della rimozione dei rifiuti. Soltanto allorché uno dei
creditori entrerà in possesso dei beni della società in area ex Pozzi, sarà
possibile individuare un soggetto al quale ordinare la messa in sicurezza del
sito.
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