Errare humanum est, perseverare autem
diabolicum
Calvi RisorGe,
24 novembre 2015
Il gruppo Rinascita Calena
nel voler fare chiarezza sulla nomina del Nucleo di Valutazione afferma
testualmente:
“Avete
nominato il Nucleo di valutazione? Bene, in tal caso oltre a modificare il link
sul sito ufficiale del Comune che parla di OIV, occorre rilevare che,
purtroppo, l’atto è viziato da
illegittimità poiché vale quanto statuito dal Tar Campania, ovvero la
nomina va fatta dall’organo di indirizzo politico comunale e non dal Sindaco,
dato che la direttiva ex Civit si applica solo per l’OIV. Quindi in tal caso la nomina è da annullare”.
Dalla lettura di tale
asserzione la prima cosa che si evidenzia è che avete letto l’Avviso pubblico,
non solo il titolo del link ed il curriculum del componente nominato, e,
finalmente, vi siete accorti che la nomina riguarda il Nucleo di Valutazione e
non l’OIV.
Continuate, sperando
sempre per mancanza di tempo, a persistere, però, nel solito errore: non leggere con attenzione gli atti.
Confermate che l’atto è
viziato da illegittimità poiché la nomina è stata fatta dal Sindaco e non dal
Consiglio Comunale e a sostegno della Vostra tesi vengono messe in correlazione
una, isolata, Sentenza del TAR Campania, la n° 1510/2012 e una Delibera ex
CIVIT, da applicarsi solo per la nomina degli OIV e non per il Nucleo di
Valutazione.
Ebbene, la ex CIVIT - ora ANAC -, con la Delibera n° 21 del 23 ottobre 2012, è
intervenuta per demolire le tesi proposte dalla Sentenza del TAR Campania, depositata il 28 marzo 2012.
La ex CIVIT giunge alla
conclusione che la competenza è del Sindaco sulla base di osservazioni
trancianti. In primo luogo, la Commissione ricorda che esiste una norma già
risolutiva della questione: l'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge n°
15/2009 (la legge delega da cui è scaturito il d. lgs.
n° 150/2009) dispone che “i sindaci e i
presidenti delle province nominano i componenti dei nuclei di valutazione”.
In tale delibera, in
risposta ad una richiesta del Segretario generale del Comune di Sulmona, che,
in virtù della citata Sentenza del TAR Campania, poneva come interrogativo se
si dovesse ritenere condivisibile la tesi sostenuta dal Giudice amministrativo,
la Commissione, rileva testualmente che “… un'interpretazione
sistematica basata sui riferimenti contenuti sia nel Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (d. lgs. n.
267/2000), sia nella recente riforma della pubblica amministrazione (l. n.
15/2009 e d. lgs. n. 150/2009), suffraga la tesi
secondo cui, ai fini della nomina
dell'organismo indipendente di valutazione o di altro organismo analogo,
l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale è individuato
nel Sindaco”.
Il
Nucleo di Valutazione è un organismo analogo all’OIV?
Considerando il Nucleo di
Valutazione del tutto assimilabile all’OIV e tenendo conto che gli atti di
indirizzo espressi dalla CIVIT non
perdono i propri effetti, salvo che per sopravvenute determinazioni della
stessa CIVIT che li ha emanati,
ovvero in conseguenza di annullamento giurisdizionale (Tar Calabria - Catanzaro, sentenza n° 1190 del 9 luglio 2015), e
visto che al momento non vi sono direttive da parte dell’ANAC, ex CIVIT, che
modificano gli effetti della Delibera n°
21 del 23 ottobre 2012 e/o annullamenti giurisdizionali della citata
delibera, l’atto di nomina del componente del Nucleo di Valutazione non è
viziato da nessuna illegittimità.
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