N. 00819/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01819/2014 REG.RIC.  

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2014/201401819/Provvedimenti/stemma.jpg

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2014, proposto da:



Cales Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Ricciardelli e Luigi Ricciardelli, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciana Verde in Napoli, via G. Martucci , n. 48;



contro

Provincia di Caserta, , in persona del Presidente della Giunta Provinciale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Corvino, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Segreteria Sezione I, in Napoli, piazza Municipio, n. 64;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“- della disposizione prot. n. 27344 in data 11.3.2014, trasmessa via PEC alla società ricorrente, con cui il Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti della Provincia di Caserta:

a) ha cancellato la ditta Cales Ambiente s.r.l. dal Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

b) ha sancito l'obbligo della s.r.l. Cales Ambiente di conferire i rifiuti presenti nell'impianto presso altra ditta autorizzata allo smaltimento e/o al recupero degli stessi;

c) ha ordinato la comunicazione della situazione di carico e scarico dei rifiuti dal I gennaio 2014 alla data di emissione del provvedimento;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali.”



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della presente fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che gli effetti dell’adozione dell’informativa antimafia, attesa la preminente tutela degli interessi di rilievo pubblico coinvolti, afferenti specificatamente la tutela della sicurezza pubblica, si riverberano su tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori e, pertanto, il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimamente emanato;

RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)