Ticket, dal 1 luglio si cambia: ATTENZIONE: “Si
paga di più se non si chiama” ed ecco come fare e le nuove normative per essere
esenti
Finanza in chiaro, 11 giugno 2014
Dal 1 luglio
non vale più l’autocertificazione sulla ricetta: la fascia sarà assegnata
automaticamente. Importante verificare se si è registrati chiamando l’Usl di competenza
Cambiano le
regole per il pagamento del ticket e le Usl o Asl
( non in tutte le regioni c’è stato il cambio dell’acronimo) raccomandano
a tutti i cittadini di telefonare per verificare e autocertificare la fascia di
reddito negli elenchi della tessera sanitaria. Il nuovo sistema
dematerializzato della sanità, che introduce anche la prescrizione farmaceutica
digitale, infatti, comporta nuove procedure e le Usl
spiegano tutto quello che devono sapere e fare i cittadini entro e non
oltre il 30 giugno per non avere problemi legati a pagamento di ticket in base
alla fascia di reddito.
COSA CAMBIA: Attualmente
il pagamento del ticket (di compartecipazione alla spesa dei farmaci e delle
visite) può avvenire sia tramite attestazione della fascia di reddito da parte
del medico prescrittore (che la rileva dal Sistema TS
– Tessera Sanitaria), sia con autocertificazione dell’assistito al momento
della prenotazione, ma dal primo luglio le cose cambieranno e la fascia di
reddito di appartenenza (attribuita dal Ministero delle Finanze sulla base
della dichiarazione dei redditi) comparirà in automatico sulla ricetta senza
possibilità di modifica o inserimento ex-novo da parte del medico prescrittore o del farmacista.
I RISCHI: E’
importante sapere che per varie motivazioni di ordine sia fiscale che
informatico, alcuni assistiti potrebbero non risultare presenti nel Sistema TS
(per esempio potrebbero non essere presenti i lavoratori dipendenti che hanno
solo il Cud e non hanno l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi), oppure potrebbero essere presenti con una fascia di
reddito non corrispondente a quella dichiarata. Ma l’assenza dal Sistema TS
dopo il 1° luglio comporterà una attribuzione automatica alla fascia più alta
(con pagamento intero del ticket) e inoltre, sempre dopo il 1° luglio,
l’autocertificazione della fascia di reddito da parte dell’assistito non potrà
più essere fatta al medico stesso contemporaneamente alla
prescrizione/ricettazione, ma potrà avvenire solo presso gli sportelli Cup, oppure on line (Pec, e-mail)
o fax della azienda Usl di appartenenza, mediante la
compilazione e invio di un apposito modulo regionale.
CHIAMARE
SUBITO: E’ quindi importante – comunica la Usl al
quotidiano Umbria24 – che i cittadini si informino subito, e comunque entro e
non oltre il 30 giugno, della propria presenza nell’anagrafe del Sistema TS e
nel caso di assenza o di errata attribuzione della fascia di reddito è
importante autocertificarsi tempestivamente. Si possono ottenere informazioni
sulla presenza o meno nel sistema TS ed eventuale supporto per
l’autocertificazione chiamando l’Usl di competenza,
preferibilmente nelle ore pomeridiane per abbreviare l’attesa. Informazioni
dettagliate e moduli sul sito. Una volta inviata l’autocertificazione,
l’Azienda Usl di appartenenza iscriverà il cittadino
nel Sistema TS o ne correggerà la posizione e rilascerà il certificato relativo
alla fascia di reddito dichiarata.
INFO: Il
calcolo per stabilire la fascia di reddito deve essere fatto sulla base delle
informazioni che si trovano in calce al modello di autocertificazione o di
autocertificazione per variazione di fascia (modello 4 e modello 5). Le informazioni
nel Sistema TS relative alla fascia di reddito e all’eventuale diritto
all’esenzione vengono aggiornate al 31 marzo di ogni anno, il certificato
rilasciato dalle Aziende USL ai cittadini aventi diritto avrà validità dal
momento del rilascio fino al 31 marzo dell’anno successivo. Non dovranno
presentare l’autocertificazione gli esenti totali per reddito, né chi fa parte
di un nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 100mila euro in
quanto tenuto al pagamento del ticket nella quota massima.
A CHI SI
RIVOLGE A tutti gli assistiti, eccetto gli esenti per reddito* (che hanno
già fatto l’autocertificazione) e i cittadini in fascia di reddito superiore a
100mila euro.
SONO ESENTI PER
REDDITO I SEGUENTI SOGGETTI:
* E01 Soggetti
con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a euro
36.151,98.
* E02
Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a
euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
* E03 Titolari
di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.
* E04 Titolari
di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con
reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro
in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a
carico.
Si riepilogano
di seguito le fasce di reddito e le relative codifiche che devono comparire
sulla ricetta per l’applicazione delle quote di compartecipazione:
Fonte: SistemaTS
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