PAGAMENTO IMU: ECCO CHI E' ESONERATO E CHI NO

Gazzetta di Caserta, 07 dicembre 2013

SP

Il responsabile finanziario del comune informa che entro il 16 dicembre 2013 deve essere effettuato il versamento a saldo dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2013. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’imm0bile. Nel caso di leasing, soggetto passivo e il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto quelli esenti ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del d. lgs. n. 23/2011, e quelli, di seguito elencati, per i quali l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, ha stabilito, per il corrente anno, l'abolizione della seconda rata: L’abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale, pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, 11. 616. La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato. Sul sito internet del comune il calcolatore per l’IMU.

Il manifesto del Comune

 

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