L’EX GIUNTA ZACCHIA CONDANNATA A PAGARE 118 MILA EURO PER L’AUTOVELOX
Calvirisortanews, 04 dicembre 2013
Una mazzata
davvero micidiale quella comminata dalla Corte dei Conti all’ex sindaco di
Calvi Risorta, Giacomo Zacchia e la sua giunta comunale, per la vicenda
autovelox. In tutto sono 118mila e 700 euro che lo stesso Zacchia unitamente a
Remo Cipro, Ulderico Pietro Salerno, Carmelo Bonacci, Oreste Martino, Antonio
Zona, e il Responsabile del Settore Tecnico Antonio Bonacci dovranno restituire
al Comune di Calvi Risorta. I primi sei chiamati a corrispondere 13mila 800
euro cadauno, mentre il settimo, Antonio Bonacci condannato a restituire 35mila
600 euro.
Ecco alcuni
stralci della sentenza:
“Con atto di
citazione depositata in data 20.10.2009 il Procuratore Regionale ha convenuto
in giudizio l’esecutivo e il tecnico comunale, per sentirli condannare per le
quote al pagamento della somma di euro 148.378,24 (poi ridotti a 118mila euro
totali), oltre interessi legali e spese di giustizia, in favore del Comune di
Calvi Risorta (CE), per il presunto danno erariale derivante da varie
irregolarità nell’espletamento della gara di appalto per l’affidamento da parte
dell’ente locale del servizio di accertamento della violazioni al c.d.s. tramite l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione
delle infrazioni. In particolare tra i profili di irregolarità – segnalati con
esposti di consiglieri del comune di Calvi Risorta, e dall’attività
giornalistica di www.calvirisortanews.it diretto dall’editore Vito Taffuri, e
pervenuti alla Procura Regionale nel corso del 2007 e 2008 – oltre alla
circostanza che l’aggiudicazione era avvenuta in favore dell’unica ditta
partecipante alla gara con aggio del 42,75% sugli importi complessivamente
riscossi e con previsioni di entrata nel bilancio 2007 di euro 349.344,98 vi
erano: La richiesta non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto non si
ravvisa nella vicenda il fatto descritta il presupposto richiesto dalla norma
invocata, ovvero, la necessità di attendere la “risoluzione di una controversia
della cui definizione dipende la decisione della causa”.
In tal senso si
osserva che la fattispecie sub esame in questa sede è affatto diversa da quella
di rilevo penalistico, infatti, e limitando l’analisi delle differenziazioni al
solo elemento soggettivo, giova ricordare che integra la responsabilità
amministrativa il dolo ma anche la colpa grave. Priva di pregio è da ritenere
l’eccezione posta di mancanza di attualità del danno per essere le somme sotto
sequestro nell’abito di un collaterale procedimento penale ai sensi dell’art.
321 c.p.p.. Occorre, invero, rilevante che - in disparte l’autonomia tra il
procedimento amministrativo-contabile e quello penale i cui rapporti sono
disciplinati dagli artt. 651 e 652 c.p.p. - i requisiti che il danno risarcibile
in sede contabile deve possedere, ovvero, quello della certezza -
depauperamento patrimoniale già verificato in tutti i suoi elementi -, quello
della concretezza- perdita finanziario- patrimoniale non ipotetica ma già
realizzata - e quello dell’attualità - successivamente del danno sia al momento
della domanda che al momento della decisione - sono tutti riscontrabili nella
vicenda in esame e la circostanza evidenziata dalla difesa di un sequestro di
somma in sede penale non è al riguardo significante.
Parimente va
respinta “aggiungono i giudici della Corte dei Conti “l’argomentazione
difensiva che afferma l’insussistenza di un danno certo ed attuale sulla scorta
dell’assunto che il comune potrebbe ancora agire per l’accertamento della
nullità del contratto sottoscritto e per il recupero delle somme erogate alla
società IDEA Luce. (Questa azione la dovrebbe mettere in campo l’attuale
Amministrazione Civica retta da Antonio Caparco, che secondo noi non farà mai,
come non ha fatto con la famosa ditta GEA). Tale possibilità non incide sul
requisito dei attualità del danno, rilevando - laddove dovesse concretizzarsi -
in fase esecutiva di recupero del credito erariale accertato si osserva che le
concrete previsioni del bando di gara per l’affidamento del servizio di
accertamento delle violazioni al c.d.s., talune delle
quali certamente illegittime perché violative delle
disposizioni del decreto legislativo n.163/2006, e l’assenza di un valido
confronto concorrenziale, rappresentato un chiaro vulnus ai principi costituzionali
di buon andamento e imparzialità delle pubbliche Amministrazioni”.
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