L’EX GIUNTA ZACCHIA CONDANNATA A PAGARE 118 MILA EURO PER L’AUTOVELOX

 

Calvirisortanews, 04 dicembre 2013

 

Calvi Risorta: L’EX GIUNTA ZACCHIA CONDANNATA A PAGARE 118 MILA EURO PER L’AUTOVELOX

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mazzata davvero micidiale quella comminata dalla Corte dei Conti all’ex sindaco di Calvi Risorta, Giacomo Zacchia e la sua giunta comunale, per la vicenda autovelox. In tutto sono 118mila e 700 euro che lo stesso Zacchia unitamente a Remo Cipro, Ulderico Pietro Salerno, Carmelo Bonacci, Oreste Martino, Antonio Zona, e il Responsabile del Settore Tecnico Antonio Bonacci dovranno restituire al Comune di Calvi Risorta. I primi sei chiamati a corrispondere 13mila 800 euro cadauno, mentre il settimo, Antonio Bonacci condannato a restituire 35mila 600 euro.

 

Ecco alcuni stralci della sentenza:

 

“Con atto di citazione depositata in data 20.10.2009 il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio l’esecutivo e il tecnico comunale, per sentirli condannare per le quote al pagamento della somma di euro 148.378,24 (poi ridotti a 118mila euro totali), oltre interessi legali e spese di giustizia, in favore del Comune di Calvi Risorta (CE), per il presunto danno erariale derivante da varie irregolarità nell’espletamento della gara di appalto per l’affidamento da parte dell’ente locale del servizio di accertamento della violazioni al c.d.s. tramite l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni. In particolare tra i profili di irregolarità – segnalati con esposti di consiglieri del comune di Calvi Risorta, e dall’attività giornalistica di www.calvirisortanews.it diretto dall’editore Vito Taffuri, e pervenuti alla Procura Regionale nel corso del 2007 e 2008 – oltre alla circostanza che l’aggiudicazione era avvenuta in favore dell’unica ditta partecipante alla gara con aggio del 42,75% sugli importi complessivamente riscossi e con previsioni di entrata nel bilancio 2007 di euro 349.344,98 vi erano: La richiesta non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto non si ravvisa nella vicenda il fatto descritta il presupposto richiesto dalla norma invocata, ovvero, la necessità di attendere la “risoluzione di una controversia della cui definizione dipende la decisione della causa”.

 

In tal senso si osserva che la fattispecie sub esame in questa sede è affatto diversa da quella di rilevo penalistico, infatti, e limitando l’analisi delle differenziazioni al solo elemento soggettivo, giova ricordare che integra la responsabilità amministrativa il dolo ma anche la colpa grave. Priva di pregio è da ritenere l’eccezione posta di mancanza di attualità del danno per essere le somme sotto sequestro nell’abito di un collaterale procedimento penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p.. Occorre, invero, rilevante che - in disparte l’autonomia tra il procedimento amministrativo-contabile e quello penale i cui rapporti sono disciplinati dagli artt. 651 e 652 c.p.p. - i requisiti che il danno risarcibile in sede contabile deve possedere, ovvero, quello della certezza - depauperamento patrimoniale già verificato in tutti i suoi elementi -, quello della concretezza- perdita finanziario- patrimoniale non ipotetica ma già realizzata - e quello dell’attualità - successivamente del danno sia al momento della domanda che al momento della decisione - sono tutti riscontrabili nella vicenda in esame e la circostanza evidenziata dalla difesa di un sequestro di somma in sede penale non è al riguardo significante.

 

Parimente va respinta “aggiungono i giudici della Corte dei Conti “l’argomentazione difensiva che afferma l’insussistenza di un danno certo ed attuale sulla scorta dell’assunto che il comune potrebbe ancora agire per l’accertamento della nullità del contratto sottoscritto e per il recupero delle somme erogate alla società IDEA Luce. (Questa azione la dovrebbe mettere in campo l’attuale Amministrazione Civica retta da Antonio Caparco, che secondo noi non farà mai, come non ha fatto con la famosa ditta GEA). Tale possibilità non incide sul requisito dei attualità del danno, rilevando - laddove dovesse concretizzarsi - in fase esecutiva di recupero del credito erariale accertato si osserva che le concrete previsioni del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al c.d.s., talune delle quali certamente illegittime perché violative delle disposizioni del decreto legislativo n.163/2006, e l’assenza di un valido confronto concorrenziale, rappresentato un chiaro vulnus ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità delle pubbliche Amministrazioni”.

 

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