CERTIFICATI ANTIMAFIA SOSPESI DALLA PREFETTURA: MA LA CAVA E’ SUL
TERRITORIO DI CALVI RISORTA
Calvirisortanews, 15 aprile 2013
Storie di cave
e di certificati antimafia, tutto inizia nel 2009 quando, lo dice la storia, il
Sindaco era Antonio Caparco. La “Casertana recuperi srl”,
con sede legale in Calvi Risorta, all’epoca già impegnata in un contratto di
appalto per lo svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, risulta essere colpita da interdittiva
antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta fin dal 28 settembre 2009, come da
comunicazione ricevuta quasi otto mesi dopo, in data 18 maggio 2010.
Ma non si
tratta di una delle tante interdittive antimafia – e,
a nostro avviso, sono ancora troppo poche - emesse doverosamente dalla
Prefettura di Caserta. La “Casertana recuperi srl”,
infatti, è la società di famiglia del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore,
dottoressa Vittoria Farzati (coordinatrice
dell'articolazione giudiziaria in una realtà di frontiera), che ora rischia di
essere travolta dalla tempesta che si scatenerà a seguito di questa nostra
nuova inchiesta giornalistica sulla città tristemente nota come la “Svizzera
della camorra”. Nelle vicende societarie della “Casertana recuperi srl” - oltre a Vincenzo Abbate, colpito da ordinanza di
custodia cautelare in carcere il 24 giugno 2006 con l'accusa di associazione
mafiosa – figurano i figli della dottoressa Vittoria Farzati
(moglie dell’imprenditore Nicolino Iorio), Antonio Luca Iorio e Maria Giuseppa
Iorio.
Naturalmente la
“Casertana recuperi srl” si è rivolta al Tribunale
amministrativo regionale della Campania di Napoli chiedendo l'annullamento dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta,
ma con sentenza depositata in segreteria il 22 dicembre 2010 la prima sezione
del Tar ha respinto il ricorso. Sentenza che pubblichiamo integralmente in coda
a questo articolo, a beneficio dei nostri (pochi) lettori; un documento nel
quale si potranno trovare altri utili elementi per meglio comprendere la
complessa questione, a cominciare dalle date lontane in cui sono cominciati gli
accertamenti sulla “Casertana recuperi srl”. In tutto
questo tempo – dato il ruolo ricoperto quale coordinatrice dell'ufficio del
Giudice di Pace di Pignataro Maggiore – le Autorità competenti hanno ritenuto
di informare chi di dovere (Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore
della Magistratura, o altri) dell'emissione dell'interdittiva
antimafia a carico della società di famiglia della dottoressa Vittoria Farzati? E, se tale informativa è stata trasmessa, è stata
forse – per assurdo - ritenuta ininfluente, fosse anche per “semplici” ragioni
di opportunità, sulla posizione della dottoressa Vittoria Farzati
quale Giudice di Pace, anzi pure coordinatrice di un delicatissimo ufficio come
è quello di Pignataro Maggiore? E la dottoressa Vittoria Farzati
– concludiamo – si è sentita per anni e continua a sentirsi nelle condizioni di
serenità per restare ad esercitare il ruolo di Giudice di Pace e di
coordinatrice dell'ufficio pignatarese?
Attendiamo, con
fiducia, le risposte, visto che di tempo per le doverose riflessioni ne è
passato parecchio. Abbiamo pubblicato le due sentenze nell’attesa di un
eventuale ricorso in cassazione da parte della Casertana Recuperi, visto, che
in Italia ci sono tre gradi di giudizio. Nel frattempo però la cava e in piana
attività. Non conosciamo se oggi la Casertana Recuperi e in possesso della
certificazione antimafia? Forse l’unico a saperlo a Calvi Risorta è il Sindaco
Caparco, oppure l’Ing. comunale Sergio Santillo, che ha rilasciato la
concessione ad esercitare l’attività. Insomma, questa amministrazione civica
dovrà dare molte spiegazione ai suoi elettori.
Ecco
la sentenza del Tar sentenza Tar Casertana recuperi
N. 27989/2010 REG.SEN.
N. 03613/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3613/2010 RG, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Casertana Recuperi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e Antonio Luca Iorio entrambi rappresentati e difesi
dagli avvocati Giovanni Leone e Gennaro Maione, con domicilio eletto presso il
primo in Napoli, viale Gramsci n.23;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e
difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui
domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero
della Giustizia, Commissario di Governo Delegato ex O.P.C.M. N. 3849/2010, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Ilside Srl, in persona del
legale rappresentante p.t., non costituita in
giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Caserta del 28 settembre
2009, prot.n. 1068/12b16/ANT/AREA 1^; e di ogni altro atto connesso e
conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e
dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 la relazione
del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Casertana Recuperi s.r.l. stipulava con la Ilside
s.r.l., società interamente partecipata dalla Iacorossi
Imprese s.p.a., un contratto di appalto per lo
svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. In
data 18 maggio 2010, a contratto ormai eseguito, la società appaltatrice
riceveva dalla Ilside s.r.l. la nota n. 156, in pari
data, in cui si rappresentava che alla Gardenia s.p.a.
in liquidazione (ex Iacorossi Imprese) era giunta
comunicazione del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche n.
2357/2010 del 7 maggio 2010 di avvenuta adozione nei confronti della ricorrente
di un’informativa interdittiva antimafia da parte
dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta recante n.
1068/12.b16/ANT/AREA 1^ del 28 settembre 2009.
Avverso il provvedimento prefettizio proponeva ricorso a questo Tribunale
Amministrativo Regionale la Casertana Recuperi s.r.l. chiedendone
l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
Deduceva parte ricorrente profili di carenza di motivazione.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta,
chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.Con
ordinanza istruttoria presidenziale n. 53 del 28 giugno 2010 veniva disposta
l’acquisizione del provvedimento impugnato e di tutti gli atti del
procedimento, adempimento a cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta
ottemperava con deposito del 12 e 22 luglio 2010.Alla camera di consiglio del
14 luglio 2010 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.Con
atto notificato in data 20 settembre 2010 e depositato il 7 ottobre 2010, la
società ricorrente proponeva motivi aggiunti di impugnazione a seguito del
deposito degli atti del procedimento interdittivo.
Con atto depositato in data 14 ottobre 2010 si costituiva in giudizio anche il
Ministero dell’Interno.All’udienza di discussione del
17 novembre 2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.Gli elementi indiziari posti a
fondamento dell’impugnata informativa risultano dalla nota informativa del
Comando Provinciale CC di Caserta n. 0225509/3-3 di prot.
“P” del 2 agosto 2008, in cui si rappresenta che Iorio Nicolino, padre
convivente dell’amministratore della società ricorrente, sarebbe gravato da
precedenti di polizia per associazione a delinquere, truffa, reati finanziari,
furto e ricettazione; inoltre, fino al 20 luglio 2007 era socio della Casertata Recuperi s.r.l. tale Abbate Vincenzo, tratto in
arresto il 24 giugno 2006 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare
in carcere per il delitto di associazione di stampo mafioso ed altro,
provvedimento che aveva riguardato anche capi ed affiliati al clan camorristico
dei casalesi.
Il G.I.A. nella riunione del 25 settembre 2009 aveva ritenuto che la cessione
delle quote societarie da parte dell’Abbate Vincenzo, successivamente al suo
arresto, fosse un mero espediente per aggirare la normativa antimafia; sul
fondamento di tali elementi il Prefetto di Caserta aveva adottato l’impugnata
informativa. Da tale quadro indiziario emerge innanzitutto l’infondatezza del
ricorso introduttivo, atteso che l’informativa impugnata risulta
sufficientemente motivata attraverso il rinvio a tutti gli atti istruttori del procedimento.Quanto ai motivi aggiunti, è stata contestata
la rilevanza indiziaria degli elementi ascrivibili al padre
dell’amministratore, Iorio Nicolino, innanzitutto perché costui non è affatto
convivente con il figlio, ed anche perché i precedenti indicati in sede istruttoria
non hanno alcuna rilevanza ai fini antimafia, oltre a non essere addirittura
riscontrabili dal certificato del casellario giudiziale per quanto concerne i
delitti di associazione a delinquere, furto e ricettazione.
Quanto agli indizi ascrivibili alla posizione di Abbate Vincenzo ex socio della
società ricorrente, è stato dedotto che l’interruzione di ogni rapporto
avvenuta nel 2007 è di epoca antecedente al momento in cui la Casertana
Recuperi s.r.l. ha iniziato la propria attività, essendo questa cominciata nel
2009; la società ricorrente, a seguito dell’uscita dell’Abbate, sarebbe rimasta
nella esclusiva titolarità e gestione dei due soci attuali, i fratelli Iorio
Antonio Luca e Iorio Maria Giuseppa, quest’ultima cessionaria delle quote
dell’Abbate; ne discende che nessuna elusione della normativa antimafia sarebbe
configurabile come invece erroneamente ipotizzato dal G.I.A.
Osserva il Collegio che se anche può condividersi quanto dedotto dalla
ricorrente a proposito della significatività indiziaria degli elementi relativi
alla posizione di Iorio Nicolino, padre dell’amministratore, tale valutazione
non si mostra idonea a inficiare il giudizio di permeabilità mafiosa
relativamente alla Casertana Recuperi s.r.l. Infatti, appare autonomamente determinante
di tale valutazione la posizione di Abbate Vincenzo; costui, socio originario
della società, operante fin dal 2004, come rilevato dalla nota informativa
della Guardia di Finanza n. 299175/08 del 19 novembre 2008, è stato arrestato
il 24 giugno 2006 per il reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso, circostanza rimasta incontestata nel corso del giudizio, anche sotto
il profilo della sua intrinseca significatività indiziaria.
Ebbene, ritiene il Collegio che, anche in ragione della portata meramente
indiziaria dell’accertamento in materia di prevenzione amministrativa
antimafia, non è affatto irragionevole l’avere l’autorità prefettizia ritenuto
che la cessione della quote societarie da parte dell’Abbate, socio originario,
in favore della sorella dell’altro socio, anche egli fondatore, si sia risolta
in una condotta elusiva dei controlli antimafia; tanto, in considerazione sia
del fatto che l’operazione è di epoca di poco successiva all’arresto
dell’Abbate, sia perché non risulta dettata da specifiche ragioni di natura
commerciale o societaria, sia infine perché non è vero che la gestione di Iorio
Antonio Luca può configurarsi come nuova, atteso la condizione di quest’ultimo
come socio originario.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con integrale compensazione
tra le parti delle spese processuali, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ordinanza
Sentenza Consiglio di Stato
N. 01155/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01492/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2011, proposto da:
Casertana Recuperi S.r.l., Antonio Luca Iorio, rappresentati e difesi dagli
avv. Raffaello Capunzo, Guglielmo Conca, con domicilio
eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;
contro
Ministero dell'Interno Utg - Prefettura di Caserta,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12; Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Ministero della Giustizia, Commissario di Governo, Delegato ex Opcm N. 3849/2010;
nei confronti di
Ilside Srl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 27989/2010, resa tra
le parti, concernente INFORMATIVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Utg - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in
via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Di
Fruscio su delega di Capunzo, e dello Stato Urbani
Neri;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare,essendo condivisibili le argomentazioni già
svolte dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge
l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1492/2011).
Condanna la parte ricorrente al pagamento, a favore della costituita
controparte, delle spese del presente giudizio complessivamente liquidate in €
1500,00 (mille e cinquecento) oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)