GIUDICE DI PACE DI PIGNATARO MAGGIORE, LA COORDINATRICE VITTORIA FARZATI NELLA TEMPESTA: LA SOCIETA' DI FAMIGLIA COLPITA DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA

06/04/2013 - http://pignataronews.myblog.it/

PIGNATARO MAGGIORE – La “Casertana recuperi srl”, con sede legale in Calvi Risorta, all’epoca già impegnata in un contratto di appalto per lo svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, risulta essere colpita da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta fin dal 28 settembre 2009, come da comunicazione ricevuta quasi otto mesi dopo, in data 18 maggio 2010. Ma non si tratta di una delle tante interdittive antimafia – e, a nostro avviso, sono ancora troppo poche - emesse doverosamente dalla Prefettura di Caserta. La “Casertana recuperi srl”, infatti, è la società di famiglia del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, dottoressa Vittoria Farzati (coordinatrice dell'articolazione giudiziaria in una realtà di frontiera), che ora rischia di essere travolta dalla tempesta che si scatenerà a seguito di questa nostra nuova inchiesta giornalistica sulla città tristemente nota come la “Svizzera della camorra”.

Nelle vicende societarie della “Casertana recuperi srl” - oltre a Vincenzo Abbate, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere il 24 giugno 2006 con l'accusa di associazione mafiosa – figurano i figli della dottoressa Vittoria Farzati (moglie dell’imprenditore Nicolino Iorio), Antonio Luca Iorio e Maria Giuseppa Iorio. Naturalmente la “Casertana recuperi srl” si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale della Campania di Napoli chiedendo l'annullamento dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta, ma con sentenza depositata in segreteria il 22 dicembre 2010 la prima sezione del Tar ha respinto il ricorso. Sentenza che pubblichiamo integralmente in coda a questo articolo, a beneficio dei nostri (pochi) lettori; un documento nel quale si potranno trovare altri utili elementi per meglio comprendere la complessa questione, a cominciare dalle date lontane in cui sono cominciati gli accertamenti sulla “Casertana recuperi srl”.

In tutto questo tempo – dato il ruolo ricoperto quale coordinatrice dell'ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore – le Autorità competenti hanno ritenuto di informare chi di dovere (Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, o altri) dell'emissione dell'interdittiva antimafia a carico della società di famiglia della dottoressa Vittoria Farzati? E, se tale informativa è stata trasmessa, è stata forse – per assurdo - ritenuta ininfluente, fosse anche per “semplici” ragioni di opportunità, sulla posizione della dottoressa Vittoria Farzati quale Giudice di Pace, anzi pure coordinatrice di un delicatissimo ufficio come è quello di Pignataro Maggiore? E la dottoressa Vittoria Farzati – concludiamo – si è sentita per anni e continua a sentirsi nelle condizioni di serenità per restare ad esercitare il ruolo di Giudice di Pace e di coordinatrice dell'ufficio pignatarese? Attendiamo, con fiducia, le risposte, visto che di tempo per le doverose riflessioni ne è passato parecchio.

Rosa Parchi

 

Articolo pubblicato da “Pignataro Maggiore News”

blog di giornalismo investigativo curato da Davide De Stavola

pignataronews@libero.it

 

VEDI SENTENZA ALLEGATA

N. 27989/2010 REG.SEN.

N. 03613/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3613/2010 RG, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Casertana Recuperi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e Antonio Luca Iorio entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Leone e Gennaro Maione, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, viale Gramsci n.23;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Commissario di Governo Delegato ex O.P.C.M. N. 3849/2010, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Ilside Srl, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Caserta del 28 settembre 2009, prot.n. 1068/12b16/ANT/AREA 1^; e di ogni altro atto connesso e conseguente;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La Casertana Recuperi s.r.l. stipulava con la Ilside s.r.l., società interamente partecipata dalla Iacorossi Imprese s.p.a., un contratto di appalto per lo svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. In data 18 maggio 2010, a contratto ormai eseguito, la società appaltatrice riceveva dalla Ilside s.r.l. la nota n. 156, in pari data, in cui si rappresentava che alla Gardenia s.p.a. in liquidazione (ex Iacorossi Imprese) era giunta comunicazione del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche n. 2357/2010 del 7 maggio 2010 di avvenuta adozione nei confronti della ricorrente di un’informativa interdittiva antimafia da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta recante n. 1068/12.b16/ANT/AREA 1^ del 28 settembre 2009.

Avverso il provvedimento prefettizio proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Casertana Recuperi s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Deduceva parte ricorrente profili di carenza di motivazione.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

Con ordinanza istruttoria presidenziale n. 53 del 28 giugno 2010 veniva disposta l’acquisizione del provvedimento impugnato e di tutti gli atti del procedimento, adempimento a cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ottemperava con deposito del 12 e 22 luglio 2010.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2010 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.

Con atto notificato in data 20 settembre 2010 e depositato il 7 ottobre 2010, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti di impugnazione a seguito del deposito degli atti del procedimento interdittivo.

Con atto depositato in data 14 ottobre 2010 si costituiva in giudizio anche il Ministero dell’Interno.

All’udienza di discussione del 17 novembre 2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’impugnata informativa risultano dalla nota informativa del Comando Provinciale CC di Caserta n. 0225509/3-3 di prot. “P” del 2 agosto 2008, in cui si rappresenta che Iorio Nicolino, padre convivente dell’amministratore della società ricorrente, sarebbe gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere, truffa, reati finanziari, furto e ricettazione; inoltre, fino al 20 luglio 2007 era socio della Casertata Recuperi s.r.l. tale Abbate Vincenzo, tratto in arresto il 24 giugno 2006 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di stampo mafioso ed altro, provvedimento che aveva riguardato anche capi ed affiliati al clan camorristico dei casalesi. Il G.I.A. nella riunione del 25 settembre 2009 aveva ritenuto che la cessione delle quote societarie da parte dell’Abbate Vincenzo, successivamente al suo arresto, fosse un mero espediente per aggirare la normativa antimafia; sul fondamento di tali elementi il Prefetto di Caserta aveva adottato l’impugnata informativa.

Da tale quadro indiziario emerge innanzitutto l’infondatezza del ricorso introduttivo, atteso che l’informativa impugnata risulta sufficientemente motivata attraverso il rinvio a tutti gli atti istruttori del procedimento.

Quanto ai motivi aggiunti, è stata contestata la rilevanza indiziaria degli elementi ascrivibili al padre dell’amministratore, Iorio Nicolino, innanzitutto perché costui non è affatto convivente con il figlio, ed anche perché i precedenti indicati in sede istruttoria non hanno alcuna rilevanza ai fini antimafia, oltre a non essere addirittura riscontrabili dal certificato del casellario giudiziale per quanto concerne i delitti di associazione a delinquere, furto e ricettazione.

Quanto agli indizi ascrivibili alla posizione di Abbate Vincenzo ex socio della società ricorrente, è stato dedotto che l’interruzione di ogni rapporto avvenuta nel 2007 è di epoca antecedente al momento in cui la Casertana Recuperi s.r.l. ha iniziato la propria attività, essendo questa cominciata nel 2009; la società ricorrente, a seguito dell’uscita dell’Abbate, sarebbe rimasta nella esclusiva titolarità e gestione dei due soci attuali, i fratelli Iorio Antonio Luca e Iorio Maria Giuseppa, quest’ultima cessionaria delle quote dell’Abbate; ne discende che nessuna elusione della normativa antimafia sarebbe configurabile come invece erroneamente ipotizzato dal G.I.A.

Osserva il Collegio che se anche può condividersi quanto dedotto dalla ricorrente a proposito della significatività indiziaria degli elementi relativi alla posizione di Iorio Nicolino, padre dell’amministratore, tale valutazione non si mostra idonea a inficiare il giudizio di permeabilità mafiosa relativamente alla Casertana Recuperi s.r.l. Infatti, appare autonomamente determinante di tale valutazione la posizione di Abbate Vincenzo; costui, socio originario della società, operante fin dal 2004, come rilevato dalla nota informativa della Guardia di Finanza n. 299175/08 del 19 novembre 2008, è stato arrestato il 24 giugno 2006 per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, circostanza rimasta incontestata nel corso del giudizio, anche sotto il profilo della sua intrinseca significatività indiziaria. Ebbene, ritiene il Collegio che, anche in ragione della portata meramente indiziaria dell’accertamento in materia di prevenzione amministrativa antimafia, non è affatto irragionevole l’avere l’autorità prefettizia ritenuto che la cessione della quote societarie da parte dell’Abbate, socio originario, in favore della sorella dell’altro socio, anche egli fondatore, si sia risolta in una condotta elusiva dei controlli antimafia; tanto, in considerazione sia del fatto che l’operazione è di epoca di poco successiva all’arresto dell’Abbate, sia perché non risulta dettata da specifiche ragioni di natura commerciale o societaria, sia infine perché non è vero che la gestione di Iorio Antonio Luca può configurarsi come nuova, atteso la condizione di quest’ultimo come socio originario.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)