GIUDICE DI PACE DI
PIGNATARO MAGGIORE, LA COORDINATRICE VITTORIA FARZATI NELLA TEMPESTA: LA
SOCIETA' DI FAMIGLIA COLPITA DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA
06/04/2013 -
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PIGNATARO MAGGIORE – La “Casertana recuperi srl”, con
sede legale in Calvi Risorta, all’epoca già impegnata in un contratto di
appalto per lo svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, risulta essere colpita da interdittiva
antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta fin dal 28 settembre 2009, come da
comunicazione ricevuta quasi otto mesi dopo, in data 18 maggio 2010. Ma non si
tratta di una delle tante interdittive antimafia – e,
a nostro avviso, sono ancora troppo poche - emesse doverosamente dalla
Prefettura di Caserta. La “Casertana recuperi srl”, infatti, è la società di
famiglia del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, dottoressa Vittoria Farzati (coordinatrice dell'articolazione giudiziaria in
una realtà di frontiera), che ora rischia di essere travolta dalla tempesta che
si scatenerà a seguito di questa nostra nuova inchiesta giornalistica sulla
città tristemente nota come la “Svizzera della camorra”.
Nelle vicende societarie della “Casertana recuperi
srl” - oltre a Vincenzo Abbate, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere
il 24 giugno 2006 con l'accusa di associazione mafiosa – figurano i figli della
dottoressa Vittoria Farzati (moglie dell’imprenditore
Nicolino Iorio), Antonio Luca Iorio e Maria Giuseppa Iorio. Naturalmente la
“Casertana recuperi srl” si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale
della Campania di Napoli chiedendo l'annullamento dell'interdittiva
antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta, ma con sentenza depositata in
segreteria il 22 dicembre 2010 la prima sezione del Tar ha respinto il ricorso.
Sentenza che pubblichiamo integralmente in coda a questo articolo, a beneficio
dei nostri (pochi) lettori; un documento nel quale si potranno trovare altri
utili elementi per meglio comprendere la complessa questione, a cominciare
dalle date lontane in cui sono cominciati gli accertamenti sulla “Casertana
recuperi srl”.
In tutto questo tempo – dato il ruolo ricoperto quale
coordinatrice dell'ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore – le
Autorità competenti hanno ritenuto di informare chi di dovere (Ministero della
Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, o altri) dell'emissione
dell'interdittiva antimafia a carico della società di
famiglia della dottoressa Vittoria Farzati? E, se
tale informativa è stata trasmessa, è stata forse – per assurdo - ritenuta
ininfluente, fosse anche per “semplici” ragioni di opportunità, sulla posizione
della dottoressa Vittoria Farzati quale Giudice di
Pace, anzi pure coordinatrice di un delicatissimo ufficio come è quello di
Pignataro Maggiore? E la dottoressa Vittoria Farzati
– concludiamo – si è sentita per anni e continua a sentirsi nelle condizioni di
serenità per restare ad esercitare il ruolo di Giudice di Pace e di
coordinatrice dell'ufficio pignatarese? Attendiamo, con fiducia, le risposte,
visto che di tempo per le doverose riflessioni ne è passato parecchio.
Rosa Parchi
Articolo pubblicato da “Pignataro Maggiore News”
blog di giornalismo investigativo curato da Davide De
Stavola
VEDI SENTENZA ALLEGATA
N.
27989/2010 REG.SEN.
N. 03613/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
n. 3613/2010 RG, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Casertana Recuperi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e Antonio Luca Iorio entrambi rappresentati e difesi
dagli avvocati Giovanni Leone e Gennaro Maione, con domicilio eletto presso il
primo in Napoli, viale Gramsci n.23;
contro
Ministero
dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p.t. rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero
della Giustizia, Commissario di Governo Delegato ex O.P.C.M. N. 3849/2010, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Ilside Srl, in persona del legale
rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del
provvedimento del Prefetto della Provincia di Caserta del 28 settembre 2009,
prot.n. 1068/12b16/ANT/AREA 1^; e di ogni altro atto connesso e conseguente;
Visti il
ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. -
Prefettura di Caserta;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Data per
letta nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 la relazione del
consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Casertana
Recuperi s.r.l. stipulava con la Ilside s.r.l.,
società interamente partecipata dalla Iacorossi
Imprese s.p.a., un contratto di appalto per lo
svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. In
data 18 maggio 2010, a contratto ormai eseguito, la società appaltatrice
riceveva dalla Ilside s.r.l. la nota n. 156, in pari
data, in cui si rappresentava che alla Gardenia s.p.a.
in liquidazione (ex Iacorossi Imprese) era giunta
comunicazione del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche n.
2357/2010 del 7 maggio 2010 di avvenuta adozione nei confronti della ricorrente
di un’informativa interdittiva antimafia da parte
dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta recante n.
1068/12.b16/ANT/AREA 1^ del 28 settembre 2009.
Avverso il
provvedimento prefettizio proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo
Regionale la Casertana Recuperi s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa
concessione di idonee misure cautelari.
Deduceva
parte ricorrente profili di carenza di motivazione.
Si
costituiva in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, chiedendo
il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Con
ordinanza istruttoria presidenziale n. 53 del 28 giugno 2010 veniva disposta
l’acquisizione del provvedimento impugnato e di tutti gli atti del
procedimento, adempimento a cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta
ottemperava con deposito del 12 e 22 luglio 2010.
Alla camera
di consiglio del 14 luglio 2010 la causa veniva cancellata dal ruolo delle
cautelari.
Con atto
notificato in data 20 settembre 2010 e depositato il 7 ottobre 2010, la società
ricorrente proponeva motivi aggiunti di impugnazione a seguito del deposito
degli atti del procedimento interdittivo.
Con atto
depositato in data 14 ottobre 2010 si costituiva in giudizio anche il Ministero
dell’Interno.
All’udienza
di discussione del 17 novembre 2010 la causa veniva trattenuta per la
decisione.
Il ricorso è
infondato.
Gli elementi
indiziari posti a fondamento dell’impugnata informativa risultano dalla nota
informativa del Comando Provinciale CC di Caserta n. 0225509/3-3 di prot. “P” del 2 agosto 2008, in cui si rappresenta che
Iorio Nicolino, padre convivente dell’amministratore della società ricorrente,
sarebbe gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere, truffa,
reati finanziari, furto e ricettazione; inoltre, fino al 20 luglio 2007 era
socio della Casertata Recuperi s.r.l. tale Abbate
Vincenzo, tratto in arresto il 24 giugno 2006 in esecuzione di un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di stampo mafioso
ed altro, provvedimento che aveva riguardato anche capi ed affiliati al clan
camorristico dei casalesi. Il G.I.A. nella riunione del 25 settembre 2009 aveva
ritenuto che la cessione delle quote societarie da parte dell’Abbate Vincenzo,
successivamente al suo arresto, fosse un mero espediente per aggirare la
normativa antimafia; sul fondamento di tali elementi il Prefetto di Caserta
aveva adottato l’impugnata informativa.
Da tale
quadro indiziario emerge innanzitutto l’infondatezza del ricorso introduttivo,
atteso che l’informativa impugnata risulta sufficientemente motivata attraverso
il rinvio a tutti gli atti istruttori del procedimento.
Quanto ai
motivi aggiunti, è stata contestata la rilevanza indiziaria degli elementi
ascrivibili al padre dell’amministratore, Iorio Nicolino, innanzitutto perché
costui non è affatto convivente con il figlio, ed anche perché i precedenti
indicati in sede istruttoria non hanno alcuna rilevanza ai fini antimafia,
oltre a non essere addirittura riscontrabili dal certificato del casellario
giudiziale per quanto concerne i delitti di associazione a delinquere, furto e
ricettazione.
Quanto agli
indizi ascrivibili alla posizione di Abbate Vincenzo ex socio della società
ricorrente, è stato dedotto che l’interruzione di ogni rapporto avvenuta nel
2007 è di epoca antecedente al momento in cui la Casertana Recuperi s.r.l. ha
iniziato la propria attività, essendo questa cominciata nel 2009; la società
ricorrente, a seguito dell’uscita dell’Abbate, sarebbe rimasta nella esclusiva
titolarità e gestione dei due soci attuali, i fratelli Iorio Antonio Luca e
Iorio Maria Giuseppa, quest’ultima cessionaria delle quote dell’Abbate; ne
discende che nessuna elusione della normativa antimafia sarebbe configurabile
come invece erroneamente ipotizzato dal G.I.A.
Osserva il
Collegio che se anche può condividersi quanto dedotto dalla ricorrente a
proposito della significatività indiziaria degli elementi relativi alla
posizione di Iorio Nicolino, padre dell’amministratore, tale valutazione non si
mostra idonea a inficiare il giudizio di permeabilità mafiosa relativamente
alla Casertana Recuperi s.r.l. Infatti, appare autonomamente determinante di
tale valutazione la posizione di Abbate Vincenzo; costui, socio originario
della società, operante fin dal 2004, come rilevato dalla nota informativa
della Guardia di Finanza n. 299175/08 del 19 novembre 2008, è stato arrestato
il 24 giugno 2006 per il reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso, circostanza rimasta incontestata nel corso del giudizio, anche sotto
il profilo della sua intrinseca significatività indiziaria. Ebbene, ritiene il
Collegio che, anche in ragione della portata meramente indiziaria
dell’accertamento in materia di prevenzione amministrativa antimafia, non è
affatto irragionevole l’avere l’autorità prefettizia ritenuto che la cessione
della quote societarie da parte dell’Abbate, socio originario, in favore della
sorella dell’altro socio, anche egli fondatore, si sia risolta in una condotta
elusiva dei controlli antimafia; tanto, in considerazione sia del fatto che
l’operazione è di epoca di poco successiva all’arresto dell’Abbate, sia perché
non risulta dettata da specifiche ragioni di natura commerciale o societaria,
sia infine perché non è vero che la gestione di Iorio Antonio Luca può configurarsi
come nuova, atteso la condizione di quest’ultimo come socio originario.
In
conclusione, il ricorso deve essere respinto, con integrale compensazione tra
le parti delle spese processuali, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese
compensate.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso
in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio
Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
IL
PRESIDENTE |
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
22/12/2010
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)