Esenzione
Irpef per chi ha pagato l’IMU: ecco come
Soldi
on line, 19 marzo 2013
Ho trovato questo articolo che mi sembra
interessante, ma da verificare con qualche commercialista:
L’IMU non ha
bisogno di presentazioni giacché se n’è fatto un gran parlare specie in fase
elettorale. Ma è bene ricordare che chi ha pagato questa nuova vecchia imposta
ha diritto ad usufruire di alcuni risparmi su un’altra imposta ancor più
sostanziosa e comune: quella sul reddito IRPEF. Per semplificare le cose
diciamo che è presente un meccanismo di sostituzione dell’IRPEF da parte
dell’IMU. Secondo questa logica, chi ha pagato l’IMU potrebbe non pagare
l’IRPEF sulle case e altri ben a patto che non siano affittati. La notizia
della quale si sente davvero poco parlare è davvero importante specie in questo
periodo durante il quale ci si avvicina alla presentazione del modello 730 per
il 2013 e dell’Unico 2013.
E’ tutto spiegato nella circolare 5/E
emessa l’11 marzo 2013 dall’Agenzia delle entrate nella quale si chiariscono
gli effetti dell’IRPEF sulle addizionali derivati dall’applicazione dell’IMU.
Non ci resta dunque che scoprire in
quali casi, avendo pagato l’IMU, sia possibile non pagare l’IRPEF.
Nell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011 si prevede l’effetto sostitutivo
dell’IMU per la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali
dovute in ragione dei redditi fondiari non affittati. Detto questo i beni
immobiliari che possono godere di questo trattamento sono diversi:
1. fabbricati non locati e non affittati;
2. terreni non locati (componente dominicale);
3. immobili non locati concessi in comodato gratuito;
4. immobili destinati ad uso del professionista;
Per maggiore chiarezza viene anche
specificato, nell’art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 23
del 2011, quali sono i redditi che non godono di tale sostituzione:
1.
redditi
agrari di cui all’articolo 32 del TUIR;
2.
redditi
fondiari diversi da quelli sui quali si applica la cedolare secca;
3.
redditi
derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del TUIR;
4.
redditi
di immobili in possesso di soggetti passivi dell’IRES.
Detto questo, il consiglio è quello di
contattare il proprio CAAF o commercialista di fiducia e scoprire se i propri
redditi facciano parte di quelli che godono della sostituzione IMU – IRPEF per
far valere a ragione il proprio diritto al risparmio.