Una patente molto più europea: senza indicazione della residenza
Anusca.it, 11 gennaio 2013
Dal 19 gennaio la
residenza non sarà più indicata sulla patente e non saranno più applicati i
tagliandi adesivi sulle nuove licenze. La guida con patente diversa, purché di
sottocategoria, sarà sanzionata solo in via amministrativa. Sono queste alcune
delle novità più rilevanti previste dallo schema di decreto correttivo del dlgs n. 59/2011 sulla patente di guida licenziato dal
governo il 22 dicembre 2012 (in corso di pubblicazione), che integra e modifica
il decreto legislativo n. 59/2011 in vigore dal prossimo 19 gennaio.
Il decreto legislativo
correttivo licenziato dal governo il 22 dicembre 2012, oltre a raccordare le
nuove categorie di patente (C1, C1E, D1 e D1E) con la carta di qualificazione
del conducente, dà attuazione alla direttiva 20l1/94/UE della Commissione del
28 novembre 2011, che modifica l'allegato l della direttiva 20061126/CE. Fra le
varie novità di rilievo, la guida accompagnata dei minorenni sarà consentita ai
soggetti titolari di patente di guida Al o B1, con esclusione dunque della
patente AM (ciclomotore).
Sulla patente di guida in
formato card non saranno più apposti tagliandi adesivi in caso di cambio della
residenza. Il dato della residenza dovrà quindi essere solo annotato al ced della Motorizzazione. Non sarà più punita con l'ammenda
di cui all'art. 116, comma 5, del codice della strada il titolare di patente di
categoria C o D che, avendo compiuto rispettivamente sessantacinque o sessanta
anni, guidino veicoli di categoria C sopra le 20 tonnellate oppure veicoli di
categoria D senza aver acquisito lo specifico attestato di idoneità psicofisica
prescritto dall'art. 115, comma 2.
Più in generale il nuovo
decreto correttivo intende modulare diversamente le conseguenze della guida
senza patente e della guida con patente diversa. La guida senza patente
costituirà illecito penale punibile ai sensi dell'art. 116, comma 15, mentre
invece, con l'aggiunta di un comma 15-bis all'art. 116 scatterà una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro e la sospensione della licenza
nelle ipotesi di guida con patente diversa, purché di «sottocategoria» rispetto
a quella richiesta. Questo nel caso della patente di categoria A1 o A2 rispetto
alla A, di categoria B1 rispetto alla B, di categoria Cl e C1E rispetto alla C
e alla CE e, infine, di categoria D1 e DIE rispetto alla D e alla DE.
In ogni caso, viene
ribadita la piena responsabilità di chi affida incautamente un veicolo a chi
non ha conseguito la corrispondente patente di guida. Il Prefetto potrà
disporre la revisione della patente di guida nei riguardi di un soggetto al
quale siano state applicate misure amministrative in quanto detentore di
sostanze stupefacenti per uso personale. Lo schema di dlgs
interviene anche sulla carta di qualificazione del conducente prevedendo da un
lato la rimozione di alcune incongruità del diritto nazionale rispetto a quello
comunitario, dall'altro prevedendo, nell'ambito delle disposizioni nazionali in
materia di formazione iniziale e qualificazione periodica per l'esercizio
dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, anche le
patenti di categoria Cl, C1E, D1 e D1E.
Non sarà necessario avere
il previo possesso della patente di guida ai fini dell'accesso al corso di
qualificazione iniziale. I conducenti titolari di patente di guida italiana
dovranno comprovare l'assolvimento degli obblighi di qualificazione e
formazione attraverso l'acquisizione del codice unionale
«95» sulla patente di guida, anziché attraverso il rilascio della CQC in
formato card. Dal prossimo 19 gennaio al momento del rinnovo della validità di
una carta di qualificazione del conducente già rilasciata a un titolare di
patente di guida italiana, nonché in caso di duplicato per furto, distruzione,
smarrimento o deterioramenti, sarà emesso un duplicato della patente stessa
sulla quale saranno stampati il codice unionale «95»
e la data di scadenza dell'abilitazione.
La stampa della CQC in
formato card resterà necessaria per i titolari di patente di guida rilasciata
da Stato non appartenente all'unione europea ovvero allo Spazio economico
europeo. Il decreto correttivo semplifica infine le procedure per la notifica
dei provvedimenti di inibizione alla guida sul territorio nazionale nei
confronti di titolari di patenti di guida rilasciate da Stati esteri
particolarmente negligenti. Per questi trasgressori scatterà l'immediato ritiro
della patente, se necessario, e una modalità particolare di elezione di
domicilio per il seguito del procedimento sanzionatorio.