COMUNE DI CALVI RISORTA: IL PASTICCIACCIO DEL NUOVO SITO
ISTITUZIONALE!
PD Calvi Risorta, 12 settembre 2012
Caparco & soci hanno combinato un nuovo pasticcio. Un
altro fantasma si aggira nella casa comunale: è l’albo pretorio on-line.
Sfidiamo chiunque a visitarlo.
Cari cittadini, dall’inizio di settembre il sito
Istituzionale del Comune è cambiato, il precedente peraltro molto funzionale e
facile da consultare è stato mandato in soffitta. Le avvisaglie già si erano
avute perché per tutto il mese di agosto il vecchio
sito non era stato mai aggiornato nelle sezioni delibere e determine
dirigenziali e già questo è stato un fatto grave, in seguito spiegheremo il
perché. Una domanda a Caparco & soci: forse, proprio perché era semplice da
consultare è stato sostituito? I cittadini caleni, forse, non hanno diritto
all’accesso agli atti ed all’informazione in nome della trasparenza
amministrativa? Parliamo ora del nuovo sito, visitandolo subito ci si rende
conto che, almeno per adesso, non assolve al suo
compito Istituzionale.
La sezione Albo Pretorio on line è inconsultabile,
così come è concepito adesso il cittadino comune non
può accedere a nessun atto sia esso un’Ordinanza, una Delibera, una Determina…
spieghiamo il perché: il povero utente dovrebbe conoscere: il tipo d’atto,
l’oggetto, il numero, la data, chi lo ha emesso ecc. se poi si va nella sua
sezione archivi non risulta nessun tipo di atto presente. Chiediamo a Caparco
& soci: come può il cittadino comune conoscere tutte le notizie
richieste per accedere al servizio se l’atto dovrebbe
essere pubblicato proprio sull’Albo Pretorio on line così come prevede la
normativa che ora citeremo.
Questa materia è regolata dall’articolo
32 della legge n°69 del 18 giugno 2009. Il D.L. 225 del 29/12/2010 (Milleproroghe G.U. n°303 del 29/12/2009) non ha contemplato
un’ulteriore proroga per l’attuazione dell’Albo
Pretorio on line (pubblicità legale on line). Quindi
dall’01/01/2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno
più effetto di pubblicità legale. Infatti la legge
citata riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti
informatici. Ricordiamo ai lettori che tutti gli atti che per legge devono
essere affissi all’albo sono le delibere di Giunta, le delibere di Consiglio,
le determine dirigenziali, le determine
di attuazione gare pubbliche, le pubblicazioni di
matrimonio, le ordinanze, l’elenco degli abusi edilizi(D.P.R. n° 380/01 art. 31 comma 7), la notizia del rilascio
dei permessi (D.P.R. 380/01 art. 20 comma 7), ed altri ancora che non citiamo.
A rafforzare questa nostra tesi citiamo
integralmente il parere del Ministero per l’Innovazione in merito all’attivazione
dell’albo pretorio on line. Dal Ministero per l’Innovazione
la risposta ad un quesito sulla validità degli atti non pubblicati
con l’albo pretorio informatico è stata molto chiara in proposito.
Riportiamo integralmente la nota: ”….L’articolo 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 dispone, in materia di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, il graduale
passaggio dalle pubblicazioni cartacee a quelle in via telematiche.
Secondo la norma citata, dal 1° gennaio 2011, le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici devono assolvere
gli obblighi di pubblicazione esclusivamente con modalità informatiche,
mentre quelle effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di
pubblicità legale. Si ritiene che la norma in esame sia immediatamente
applicabile anche alle regioni a statuto speciale, senza necessità di un recepimento da parte delle stesse. Ciò in quanto le
disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti amministrativi,
non attengono all’ordinamento degli enti locali (materia di competenza
esclusiva della Regione siciliana ex art. 14 dello Statuto), bensì a
quella della trasparenza dell’azione amministrativa, in generale, intesa sia in termini di diritto di accesso agli
atti, sia in termini di conoscibilità, anche attraverso la pubblicità
degli stessi. Ne consegue che, la pubblicità
legale degli atti amministrativi è ascrivibile a più materie di competenza
esclusiva legislativa statale ex art. 117, secondo comma, Cost. Più
precisamente, essa rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio
nazionale (lett. m), come espressamente sancito anche dall’articolo 29,
comma 2-bis, della legge n. 241/1990, nonché, sotto il profilo della decorrenza
dei termini per l’impugnazione degli atti, nella materia della giustizia
amministrativa (lett. l).
Infine, considerata la natura e gli effetti degli
atti da pubblicare nell’Albo pretorio, la pubblicità legale degli atti
rientra anche nelle materie “cittadinanza, stato civile e anagrafi“ (lett.
i). La pubblicazione non attiene alla fase costitutiva, o
di perfezionamento, dell’atto amministrativo, ma a quella della sua conoscibilità
da parte degli interessati, pertanto, dal 1° gennaio 2011, gli atti
pubblicati in forma cartacea in contrasto con gli obblighi di legge
sopra indicati, pur rimanendo validi, non esplicano la propria efficacia nei
confronti dei destinatari, in mancanza della prescritta pubblicità
legale.
L’inefficacia colpisce anche gli atti
generali con effetti plurisoggettivi e
impedisce la decorrenza dei termini per l’impugnazione, in sede
amministrativa o giurisdizionale, da parte degli interessati. Nei confronti
delle amministrazioni che non rispettano la normativa in tema di pubblicità
legale degli atti, si possono prefigurare diverse conseguenze, tra cui la
responsabilità dirigenziale nei confronti di coloro che
non hanno adottato le misure necessarie per dare piena attuazione alla
norma e attribuire, quindi, valore legale alla pubblicità degli
atti pubblicati nell’Albo pretorio e l’azione collettiva ex d.lgs. n.198/2009 nei confronti
delle pp.aa. inadempienti”.
A questo punto Caparco, che fra le altre cariche ha anche
quella di consigliere di amministrazione del CST Terra
di Lavoro, è meglio che si dia da fare per far ripristinare da subito
l’Albo Pretorio on line, anche perchè gli albi pretori on line degli
altri Comuni aderenti al Consorzio CST funzionano correttamente. Inoltre, ci
potrebbe essere qualche cittadino che potrebbe
rivolgersi all’Autorità Garante delle Comunicazioni, cosa già avvenuta
ultimamente con l’Autorità Garante per