COMUNE DI CALVI RISORTA: IL PASTICCIACCIO DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE!

 

PD Calvi Risorta, 12 settembre 2012

 

fantasma

 

 

Caparco & soci hanno combinato un nuovo pasticcio. Un altro fantasma si aggira nella casa comunale: è l’albo pretorio on-line. Sfidiamo chiunque a visitarlo.

 

Cari cittadini, dall’inizio di settembre il sito Istituzionale del Comune è cambiato, il precedente peraltro molto funzionale e facile da consultare è stato mandato in soffitta. Le avvisaglie già si erano avute perché per tutto il mese di agosto il vecchio sito non era stato mai aggiornato nelle sezioni delibere e determine dirigenziali e già questo è stato un fatto grave, in seguito spiegheremo il perché. Una domanda a Caparco & soci: forse, proprio perché era semplice da consultare è stato sostituito? I cittadini caleni, forse, non hanno diritto all’accesso agli atti ed all’informazione in nome della trasparenza amministrativa? Parliamo ora del nuovo sito, visitandolo subito ci si rende conto che, almeno per adesso, non assolve al suo compito Istituzionale.

 

La sezione Albo Pretorio on line è inconsultabile, così come è concepito adesso il cittadino comune non può accedere a nessun atto sia esso un’Ordinanza, una Delibera, una Determina… spieghiamo il perché: il povero utente dovrebbe conoscere: il tipo d’atto, l’oggetto, il numero, la data, chi lo ha emesso ecc. se poi si va nella sua sezione archivi non risulta nessun tipo di atto presente. Chiediamo a Caparco & soci: come  può il cittadino comune conoscere tutte le notizie richieste per accedere al servizio se l’atto dovrebbe essere pubblicato proprio  sull’Albo Pretorio on line così come prevede la normativa che ora citeremo.

 

Questa materia è regolata dall’articolo 32 della legge n°69 del 18 giugno 2009. Il D.L. 225 del 29/12/2010 (Milleproroghe G.U. n°303 del 29/12/2009) non ha contemplato un’ulteriore proroga per l’attuazione dell’Albo Pretorio on line (pubblicità legale on line). Quindi dall’01/01/2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale. Infatti la legge citata riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. Ricordiamo ai lettori che tutti gli atti che per legge devono essere affissi all’albo sono le delibere di Giunta, le delibere di Consiglio, le determine dirigenziali, le determine di attuazione gare pubbliche, le pubblicazioni di matrimonio, le ordinanze, l’elenco degli abusi edilizi(D.P.R. 380/01 art.  31 comma 7), la notizia del rilascio dei permessi (D.P.R. 380/01 art. 20 comma 7), ed altri ancora che non citiamo.

 

A rafforzare questa nostra tesi citiamo integralmente il parere del Ministero per l’Innovazione in merito all’attivazione dell’albo pretorio on line. Dal Ministero per l’Innovazione la risposta ad un quesito sulla validità degli atti non pubblicati con  l’albo pretorio informatico è stata molto chiara in proposito. Riportiamo integralmente la nota: ”….L’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dispone, in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, il graduale passaggio dalle pubblicazioni cartacee a quelle in via telematiche.

 

Secondo la norma citata, dal 1° gennaio 2011, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono assolvere gli obblighi di pubblicazione esclusivamente con modalità informatiche, mentre quelle effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale. Si ritiene che la norma in esame sia immediatamente applicabile anche alle regioni a statuto speciale, senza necessità di un recepimento da parte delle stesse. Ciò in quanto le disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti amministrativi, non attengono all’ordinamento degli enti locali (materia di competenza esclusiva della Regione siciliana ex art. 14 dello Statuto), bensì a quella della trasparenza dell’azione amministrativa, in generale, intesa sia in termini di diritto di accesso agli atti, sia in termini di conoscibilità, anche attraverso la pubblicità degli stessi. Ne consegue che, la pubblicità legale degli atti amministrativi è ascrivibile a più materie di competenza esclusiva legislativa statale ex art. 117, secondo comma, Cost. Più precisamente, essa rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale (lett. m), come espressamente sancito anche dall’articolo 29, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, nonché, sotto il profilo della decorrenza dei termini per l’impugnazione degli atti, nella materia della giustizia amministrativa (lett. l).

 

Infine, considerata la natura e gli effetti degli atti da pubblicare nell’Albo pretorio, la pubblicità legale degli atti rientra anche nelle materie “cittadinanza, stato civile e anagrafi“ (lett. i). La pubblicazione non attiene alla fase costitutiva, o di perfezionamento, dell’atto amministrativo, ma a quella della sua conoscibilità da parte degli interessati, pertanto, dal 1° gennaio 2011, gli atti pubblicati in forma cartacea in contrasto con gli obblighi di legge sopra indicati, pur rimanendo validi, non esplicano la propria efficacia nei confronti dei destinatari, in mancanza della prescritta pubblicità legale.

 

L’inefficacia colpisce anche gli atti generali con effetti plurisoggettivi e impedisce la decorrenza dei termini per l’impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, da parte degli interessati. Nei confronti delle amministrazioni che non rispettano la normativa in tema di pubblicità legale degli atti, si possono prefigurare diverse conseguenze, tra cui  la responsabilità dirigenziale nei confronti di coloro che non hanno adottato le misure necessarie per dare piena attuazione alla norma e attribuire, quindi, valore legale alla pubblicità degli atti pubblicati nell’Albo pretorio e l’azione collettiva ex d.lgs. n.198/2009 nei confronti delle pp.aa. inadempienti”.

 

A questo punto Caparco, che fra le altre cariche ha anche quella di consigliere di amministrazione del CST Terra di Lavoro, è meglio che si dia da fare per far ripristinare da subito l’Albo Pretorio on line, anche perchè  gli albi pretori on line degli altri Comuni aderenti al Consorzio CST funzionano correttamente. Inoltre, ci potrebbe essere qualche cittadino che potrebbe rivolgersi all’Autorità Garante delle Comunicazioni, cosa già avvenuta ultimamente con l’Autorità Garante per la Privacy con tutte le conseguenze, per qualcuno, che ciò ha comportato. Ma di questo parleremo prossimamente.