IL GARANTE DELLA PRIVACY BOCCIA SONORAMENTE CAPARCO & SOCI!

PD Calvi Risorta, 13 giugno 2012

privacy

Dopo la figuraccia dei dossi,  dopo la Tosap sui passi carrabili sospesa,  un’altra figuraccia. Caparco & soci ancora una volta vengono censurati con durezza, questa volta dal garante della privacy. Oggetto del contendere la pubblicazione sull’ albo pretorio on line del comune dei ruoli tarsu 2011.

Cari cittadini, caparco & soci non si smentiscono mai, il loro modo dilettantesco di amministrare ha causato ancora una volta l’intervento di qualche organo Superiore, che li  ha bocciati sonoramente. Meno male che c’è qualcuno che ricordi loro che il Comune di Calvi Risorta fa parte della Repubblica Italiana e non della Repubblica delle Banane – Caparchiane. Già in un recente passato hanno fatto figuracce diciamo nazionali, chi di voi non ricorda la questione dei dossi bocciati dal Ministero dei Trasporti, chi non ricorda la più recente questione della Tosap sui passi carrabili, oggetto poi di una clamorosa marcia indietro con tanto di manifesto pubblico.

Siamo così arrivati alla bocciatura da parte del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in questi giorni e sta facendo tremare gli uffici che contano della Casa Comunale, per aver pubblicato nell’albo pretorio online del sito web istituzionale l’Avviso 384 avente ad oggetto la pubblicazione del ruolo TARSU 2011 – contenente dati personali dei cittadini quali dati anagrafici, di residenza, codice fiscale nonché informazioni in merito all’entità del contributo TARSU messo a ruolo. Cari cittadini, dovete sapere che un cittadino caleno dopo la pubblicazione dei ruoli TARSU 2011 nell'albo pretorio online del Comune dal 18 ottobre 2011 al 26 ottobre 2011,  ha presentato  in data 20 ottobre 2011 un esposto alla suddetta Autorità sentendosi leso della sua Privacy. In seguito a questo esposto l’Autorità Garante per la Privacy ha richiesto informazioni al Comune di Calvi Risorta, il quale ha fornito riscontro con due note: la nota protocollo 15439 del 5 dicembre 2011 e la nota 1732 dell’ 11 febbraio 2012. Non riporteremo il resoconto delle due note per non annoiarvi, vista la loro "corposità", il dirigente in oggetto non si smentisce mai: “prolisso era in passato”, chi vuol capire capisca,  e prolisso è ora quando deve rispondere a qualche Autorità sovracomunale. Almeno però abbiamo scoperto perché non sono stati pubblicati i ruoli  ordinari suppletivi  della TARSU 2011, il dirigente infatti afferma: la procedura è stata prudenzialmente sospesa, proprio in attesa che codesto Garante si esprima nel merito e si possa, pertanto, assumere conseguenti iniziative da parte di questo ufficio. Ci voleva tanto comunicarlo ai tanti cittadini che  chiedevano il perché della mancata pubblicazione?  La stroncatura da parte del Garante della Privacy è stata totale e molto dura anche nei toni, non saremo tanto tecnici, andremo alla sostanza delle cose. Il Garante ha affermato che l’articolo 286 del Regio Decreto 1175 del 14 settembre 1931, citato dal Comune come normativa di riferimento, è stato abrogato dall’articolo 24 del D.L. 25 giugno n°112 – convertito, con modificazioni,  con la legge 6 agosto 2008, n°133. Cari cittadini avete letto bene: si cita un Regio Decreto e ci si dimentica di una legge recentissima, a questo siamo arrivati. Con una nota successiva il Comune cerca di correre ai ripari, giustifica la pubblicazione con l’articolo 19  del d. lgs. 31 dicembre 1992 n°546. Anche in questo caso la stroncatura è stata totale: il Garante infatti afferma: che la normativa richiamata dal Comune, non risulta conforme in quanto la stessa non prevede la diffusione dei dati personali. Infine il Garante della Privacy rappresenta al Comune di Calvi Risorta, che la diffusione di dati personali, come ogni altra operazione di trattamento, deve avvenire nel rispetto alle finalità perseguite. Nel caso in esame, rileva che non è stata comprovata l’indispensabilità della diffusione online di tutti i dati personali contenuti nel predetto ruolo TARSU rispetto alla finalità perseguita dal Comune. Il Garante a questo punto da anche la soluzione del caso: la finalità poteva essere utilmente raggiunta anche senza alcuna  pubblicazione dei dati personali, attraverso, ad esempio, la pubblicazione – come fanno altri Comuni – della delibera di approvazione del ruolo contenente l’avviso del deposito dello stesso presso gli uffici competetenti, con l’avvertenza della possibilità di prenderne visione e della decorrenza dei termini ai fini dell’eventuale impugnazione.

Cari cittadini, una bella lezione ai “professorini” comunali!!!

Alla fine poi i nostri amministratori vengono per così dire   “graziati", per modo di dire, in  quanto il Garante della Privacy pur avendo riscontrato una condotta non conforme alla disciplina applicabile in relazione alla diffusione dei dati personali in assenza di uno specifico e vigente presupposto normativo – non promuoverà l’adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio del Collegio del Garante nei confronti del Comune di Calvi Risorta poichè, a seguito della rimozione del ruolo TARSU 2011 dal sito web istituzionale, la condotta ha esaurito i suoi effetti.

Non pensino però di averla scampata e di dormire sonni tranquilli, poiché, comunica il Garante: è stata comunque riscontrata al momento della segnalazione una condotta non conforme alla disciplina applicabile, l’Ufficio sulla base degli atti dell’istruttoria si riserva di verificare i presupposti per contestare la relativa violazione amministrativa con un eventuale autonomo procedimento sanzionatorio ( articolo 162, comma 2 bis, del codice) . Riportiamo fedelmente quello che prevede il comma dell'articolo sopra citato del Codice Privacy: 2-bis. (2)  In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro (3) a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

Cari cittadini, ci scusiamo se stiamo stati un po’ lunghi, ma l’argomento era per così dire di natura tecnica. Una cosa però è certa qualcosa si muove, prima il Ministero dei Trasporti, ora il Garante della Privacy… in un prossimo futuro chissà… !

Per questo, ora più che mai diciamo:  QUALCUNO LI FERMI!