La nuova tassa comunale sui Rifiuti e Servizi (Res) che sostituirà la TARSU

Redazione Calvi, 02 maggio 2012

A partire dal 1 gennaio 2013, entra in vigore il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Res), una tassa che si versa al Comune, dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

La Res sostituisce completamente la Tarsu, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'importo del tributo è su base annuale ed è composto da due parti: una fissa ed una variabile. La parte variabile si paga in proporzione alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base alla destinazione d'uso dell'immobile.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte "pertinenziali" o accessorie alle abitazioni private e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal proprietario dell'immobile.

 

Superficie di riferimento

La superficie da considerare per il calcolo del tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.

Per gli immobili già denunciati, i Comuni controllano che la superficie dichiarata corrisponda ai dati in proprio possesso o ricavabili dagli incroci con le banche dati dell'Agenzia del territorio. Se quanto dichiarato è inferiore, i Comuni stessi provvedono ad adeguarla d'ufficio. Se invece negli atti catastali mancano gli elementi per determinare la superficie dell'immobile, il proprietario, su richiesta del Comune, deve presentare la planimetria catastale all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.

 

Riduzioni

Ciascun Comune può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

1.   abitazioni con unico occupante;

2.   abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

3.   locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

4.   abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;

5.   fabbricati rurali ad uso abitativo.

È inoltre prevista una riduzione per la raccolta differenziata, solo per i rifiuti domestici, in proporzione alla quota di rifiuti effettivamente smaltiti in modo differenziato.

Nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa base, in relazione alla  distanza dal più vicino cassonetto o altro punto di raccolta.