Redazione Calvi, 02 maggio 2012
A partire dal 1 gennaio 2013, entra in vigore il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(Res), una tassa che
si versa al Comune,
dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o
aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti
urbani, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.
L'importo
del tributo è su base annuale
ed è composto da due parti: una fissa ed una
variabile. La parte variabile si paga in proporzione alle quantità e qualità
medie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in base alla destinazione d'uso dell'immobile.
Sono
escluse dalla tassazione le
aree scoperte "pertinenziali"
o accessorie alle
abitazioni private e le aree comuni condominiali che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
In
caso di utilizzi
temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello
stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal proprietario
dell'immobile.
La
superficie da considerare per il calcolo del tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.
Per
gli immobili già denunciati, i Comuni
controllano che la superficie dichiarata corrisponda ai dati in
proprio possesso o ricavabili dagli incroci con le banche dati dell'Agenzia del
territorio. Se quanto dichiarato è inferiore, i Comuni stessi provvedono ad adeguarla d'ufficio. Se invece negli atti catastali
mancano gli elementi per determinare la superficie dell'immobile, il
proprietario, su richiesta del Comune, deve presentare
la planimetria catastale
all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.
Ciascun
Comune può prevedere riduzioni
tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso
di:
1.
abitazioni con unico
occupante;
2.
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
3.
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
4.
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora all'estero per
più di sei mesi all'anno;
5.
fabbricati rurali ad uso abitativo.
È
inoltre prevista una riduzione per la raccolta
differenziata, solo per i rifiuti
domestici, in proporzione alla quota di rifiuti effettivamente smaltiti in modo
differenziato.
Nelle
zone in cui non viene
effettuata la raccolta dei rifiuti, il tributo è dovuto in
misura non superiore al quaranta per cento della tariffa base,
in relazione alla distanza dal più vicino cassonetto o altro punto
di raccolta.