Direttiva del Ministro su adempimenti urgenti in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive
Redazione Calvi, 09 gennaio 2012
DIRETTIVA n. 14 del 2011 - "Adempimenti urgenti per l'applicazione
delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183"
Dal 1 gennaio 2012 i certificati avranno
validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più
chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
La Direttiva del Ministro per
Il 1 gennaio 2012, infatti, entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art.
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di
Stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR
28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione"
del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel solco
tracciato dal citato Testo unico, dove era già previsto che nessuna
amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti
informazioni già in possesso della PA. L'attuazione
di queste disposizioni richiede un profondo cambiamento nei comportamenti
quotidiani delle amministrazioni, pertanto il Dipartimento della Funzione
Pubblica provvederà, anche attraverso l'Ispettorato, a monitorarne la effettiva
applicazione.
Ecco le principali novità:
1) le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi
della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici
servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né
richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono
violazione dei doveri d'ufficio;
2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la
frase: "il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi". Le amministrazioni dovranno adottare
le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano
prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il
rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce
violazione dei doveri d'ufficio;
3) le amministrazioni sono tenute a individuare un
ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte
delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile,
anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle
dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa;
4) le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate
per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per
l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le
modalità per la loro esecuzione;
5) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni
costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in
considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei responsabili dell'omissione;
6) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni
necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. Per lo scambio dei
dati per via telematica le amministrazioni dovranno
operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice
dell'amministrazione sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA),
attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni
interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte
delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.
Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le
amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno
comunque rispondere alle richieste di informazioni ai
sensi dell'articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Per quanto non espressamente richiamato dalla direttiva continuano,
naturalmente, ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in
particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445,
come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge
12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice
dell'amministrazione digitale.
giovedì 22 dicembre 2011
Per saperne di più
Direttiva n. 14/2011 -
"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive."