INCARICHI
A CALVI RISORTA: IL TAR PROMUOVE CAPARCO
Gazzetta di Caserta, 15 dicembre 2011
Affidamento di incarichi
professionali, il Tar conferma l'azione del comune e respinge il ricorso presentato
dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta,
contro il comune di Calvi Risorta e nei confronti di Pietro Pellegrino, Tiziana
Izzo, Nicola D‘Ovidio, Societé Edk Editore s.r.l. che non si sono costituiti in
giudizio.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento delle n.4 procedure
con le quali sono stati aggiudicati ai controinteressati
incarichi di consulenza. Il Comune di Calvi Risorta,
che alla fine di luglio 2010 aveva 5.865 abitanti, ha indetto, tra il 27 ed il 29 luglio 2010,
quattro avvisi pubblici per l’affidamento di altrettanti incarichi professionali
di consulenza, limitando la partecipazione ai soli soggetti titolari di diploma
di laurea in ingegneria ed architettura ed abilitazione alla professione.
In particolare, il primo incarico consisteva nella
verifica di pratiche per il rilascio di titoli abilitativi a sanatoria in
materia edilizia in base a normativa nazionale al fine
di eliminare l’arretrato; altro incarico riguardava l’individuazione di cause
ostative all’ultimazione e alla compiuta funzionalità dei lavori pubblici
inseriti nei programmi triennali; il terzo concerneva l’attività di tutela
paesaggistica in ossequio al principio di obbligatoria differenziazione tra la
stessa e l'esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistica-edilizia; infine, il quarto incarico di studio aveva ad oggetto
l'attività di ricognizione dei beni appartenenti al demanio ed al patrimonio al
fine dell’aggiornamento degli inventari dei beni comunali. I suddetti incarichi
sono stati successivamente affidati ad altrettanti
soggetti, tra cui il quarto alla societa EDK Editore s.r.l.
Avverso detti avvisi pubblici, contro gli atti
di affidamento e nei confronti del regolamento di Giunta per l’affidamento
degli incarichi esterni approvato con deliberazione n. 70 del 28 giugno
Il Tar ha evidenziato che l’esigenza di riservare l’affidamento
a soggetti in possesso del requisito della laurea magistrale in architettura e/o
ingegneria ed abilitazione alla professione costituisca
conseguenza di una scelta discrezionale del Comune di Calvi Risorta, il che
sottende l’esiziale questione della configurabilità di un tale potere, di
contro all’obbligo, come inteso da parte ricorrente, di ammettere alla
selezione tutti i soggetti che, secondo i rispettivi ordinamenti di settore
siano, professionalmente idonei ed abilitati a svolgere le prestazioni
richieste.
Una volta negata la sussistenza di un obbligo specifico di
estendere la partecipazione alle quattro procedure selettive oggetto di giudizio,
resta da chiedersi se la scelta del Comune di Calvi Risorta di
riservare l’affidamento a professionisti in possesso di laurea in architettura o
ingegneria sia da ritenersi razionale e non illogicamente discriminatoria nei
confronti della categoria dei geometri.