CAPARCO
NEGA GLI ATTI AGLI STESSI SUOI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: ECCO COSA DENUNCIAVA QUANDO ERA ALL’OPPOSIZIONE
Calvirisortanews, 04 dicembre 2011
Vieta l’accesso e rifiuta gli atti facendo attendere oltre
i trenta giorni, prima di rilasciare un qualsiasi documento richiesto dai suoi
stessi consiglieri di maggioranza, e addirittura decide con una delibera
comunale, gli orari, e i giorni che possono accedere
negli uffici pubblici comunali. Attenzione questo vale solo, per i Consiglieri
Giovanni Marrocco e Nicola Cipro, e per i vari gruppi di minoranza, mentre invece per il restante dei consiglieri sempre di
maggioranza, quelli vicini a l’Amministrazione Civica Caparco, possono accedere
nella Casa Comunale, anche nelle ore serali, oppure nei giorni festivi ecc, in
quanto sono stati dotati delle chiavi del palazzo. Quando Antonio Caparco, oggi
Sindaco di Calvi Risorta, sedeva nei banchi
dell’opposizione, ecco cosa denunciava in relazione al mancato rilascio degli
atti comunali. Insomma secondo noi si deve solo vergognare.
L'articolo 43, commi 2 e 3, del d. 19s. n. 267/2000 (richiamato dall'articolo 14, commi 2 e 3, del
vigente statuto comunale), così come ormai chiarito dalla dottrina e da
consolidata giurisprudenza, garantisce ai consiglieri l'accesso a tutti gli
atti ed il diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni - senza
praticamente vincoli se non quello del segreto nei casi previsti dalla legge
per l'espletamento del proprio mandato. Tale diritto è riconosciuto al consigliere
in quanto titolare della rappresentanza esponenziale della collettività. Esso è
direttamente funzionale non tanto a un interesse
personale del consigliere medesimo, quanto alla cura di un interesse pubblico
connesso al mandato conferito; in tale quadro i consiglieri comunali risultano
titolari di un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano
essere di utilità per l'espletamento del loro mandato.
Il consigliere può accedere non
solo ai "documenti" ma, in genere, a qualsiasi "notizia" o
"informazione" utile all'esercizio delle funzioni consiliari, e non è
neppure tenuto a motivare la sua richiesta, né l'ente ha titolo per sindacare
il rapporto tra la richiesta di accesso e l’esercizio del mandato, perché
altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire
l'ambito del controllo consiliare sul proprio operato; ed è per questo, infine,
che il diritto in questione non incontra neppure limiti derivanti dalla natura
riservata degli atti richiesti, in quanto il consigliere è vincolato
all'osservanza del segreto (cfr. ex
multis Consiglio di Stato, Sez.
IV, 21 agosto 2006 n° 4855; Sez.
V., 20 ottobre 2005 n. 5879; TAR Milano, Sez. I, 7
aprile 2006 n. 970; TAR Parma 26 gennaio 2006 n. 28), così come
l'amministrazione non può violare i termini per rispondere alla richiesta di
accesso accampando deficienze organizzative o deficit di personale (C.d.S., sez. VI, 5/5/1998, n. 635).
In relazione a quanto sopra, la mancata risposta
da parte dei funzionari configura non solo un'ipotesi di silenzio-rigetto, ma anche il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Ebbene, nonostante precise e ripetute richieste, i funzionari ed il
segretario comunale - che in teoria dovrebbe essere il garante della conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti non hanno
garantito agli scriventi l'accesso agli atti o fornito le informazioni
richieste, negandoci un nostro diritto inviolabile. Tale assurda e
vergognosa situazione è stata ripetutamente evidenziata dagli scriventi in
varie sedute del consiglio comunale, ed è stata anche riportata in alcune
nostre relazioni allegate ai verbali delle suddette sedute. Le richieste sono
state sempre inviate per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del consiglio
comunale: né l'uno né l'altro hanno però impedito che
i suddetti funzionari perpetrassero impuniti nel rifiuto di atti d'ufficio.
Risposte fantasiose - quali "gli uffici preposti si
riservano, in tempi ragionevoli, di produrre quanto richiesto", "la
richiesta è stata girata al responsabile del settore competente affinché
provveda in tempi celeri a dare risposta" o "l'ente non dispone di fotocopiatrici adeguate" - fornite dopo mesi
di attesa, servono solo ad eludere le richieste, specie quando queste o le
interrogazioni consiliari tentano di gettare luce su vicende molto sospette. Stesso
discorso vale per le interrogazioni e le interpellanze consiliari rivolte al
sindaco. Vorremmo ricordare che l'art. 14, comma 3, dello statuto afferma che
" ... la risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza
di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il
sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene
richiesta risposta scritta ... "; l'art. 43, comma 3, del TUEL dispone
invece che "Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da
essi delegati rispondono, entro 30 giorni. alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai
consiglieri ... ".
La circolare Ministero Interno 9 marzo 1999, n. 24 e la giurisprudenza
consolidata, in merito al diritto di accesso dei consiglieri comunali alle
informazioni degli uffici, affermano che esso è da tenere distinto dal diritto
di accesso riconosciuto al cittadino o ai portatori di interessi personali
(legge 241/90). Dalla lettura combinata di tali disposizioni emerge che per la
richiesta dei consiglieri comunali non si rende applicabile alcuna
ipotesi di differimento, come invece previsto nella legge n. 241/90: il
TUEL è legge speciale e per di più temporalmente
successiva a quest'ultima. Ne discende che le
risposte fornite dai funzionari e dal sindaco sono del tutto
arbitrarie ed illegittime, e procrastinano ad un termine non precisato
legittime richieste, alcune delle quali presentate da oltre 12 mesi, contro i
30 giorni in cui gli stessi avrebbero dovuto obbligatoriamente dare una
risposta certa. In tutta questa vicenda il sindaco è ancora una
volta venuto meno ai suo doveri istituzionali (sovrintendere al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all' esecuzione degli atti, ed
impartire direttive affinché gli stessi svolgano la loro attività in coerenza
con le norme vigenti) ed ha di fatto eluso il controllo che il consiglio è
tenuto ad esercitare sul suo operato e
su quello della giunta. Gli stessi funzionari hanno poi attuato tale tattica
ostruzionistica nei confronti del collegio dei revisori - come da questi
evidenziato in svariate loro note - che in tal modo non hanno potuto garantire
il loro ruolo di collaborazione con il consiglio comunale (attraverso
l'espletamento della più volte richiesta attività di
controllo in ordine a varie irregolarità riscontrate e segnalate) e la funzione
pubblica di controllo loro attribuita dalla legge (attraverso la relazione al
consiglio circa le risultanze della propria attività ispettiva, con denuncia
delle suddette irregolarità).
Dal punto di vista penale, la mancata risposta alle
interrogazioni consiliari, da parte del sindaco laddove lo stesso ha invece
l'obbligo di provvedere -configura non solo un'ipotesi di silenzio-rigetto, ma
integra anche il reato di rifiuto di atti d'ufficio
(articolo 328 del codice penale), puntualmente denunciato. L'atteggiamento
ostruzionistico del sindaco, che va di pari passo con quello tenuto dai
funzionari dallo stesso incaricati, è del tutto inqualificabile
e nega un diritto inviolabile dei consiglieri e la stessa essenza del controllo
democratico. La negazione del diritto d'accesso agli atti e alle informazioni e
di sindacato ispettivo, viene perpetrato nonostante
solleciti, diffide ad adempiere (tra le tante la prot. n.
3649 del 27/03/2007 e la prot. n. 3839 del
30/03/2007), denunce penali, richiami della Prefettura e l'accoglimento di
ricorsi amministrativi inoltrati al difensore civico provinciale e al difensore
civico regionale i quali, con apposite decisioni -nota prot. 47015 del lO marzo 2007, nota prot. n. 316 del 19/03/2007 (ricorso 52/2007) e nota prot. n. 179117 del 31/07/2007 - hanno disposto l'accesso ai dati
e alle informazioni richieste, ed in generale a tutte le future richieste al fine
di evitare inutili, dannosi e dispendiosi contenziosi giudiziari, senza
accampare deficienze di personale o di mezzi: tali violazioni avvengono,
dunque, nel più totale dispregio del principio di legalità e delle istituzioni.
Il silenzio-rigetto del sindaco, così come la produzione
di risposte interlocutorie e meramente dilatorie, sono
del tutto arbitrarie ed illegittime. Così facendo egli elude
di fatto il controllo che il consiglio è tenuto ad esercitare sul suo
operato e su quello della giunta (definito proprio dal sindaco, nella citata
nota n.5960 del 18/05/2007, come un "inutile
ingolfamento della macchina amministrativa", il che dà l'esatta misura del
suo concetto di democrazia e legalità). In definitiva il sindaco ed il
Presidente, benché a conoscenza di tali situazioni, non sono mai intervenuti
per garantire la funzione di controllo attribuita ai consiglieri comunali, e
quelle dell' organo di controllo interno, violando e
permettendo che si violassero così anche le disposizioni dell'articolo 15, comma
5, lettera m) dello statuto e dell' articolo 239, comma 2, del TUEL nonché
dell'articolo 143, comma 2, lettere a) e g) del regolamento di contabilità, ed
instaurando una sorta di "dittatura dell' esecutivo".
Il clima di illegalità e di
"omertà" diffusa nella casa comunale, incentivato dagli stessi
amministratori, la fornisce questo episodio. Il sindaco, il vicesindaco e
l'assessore ai lavori pubblici, sono entrati di colpo nell'ufficio tecnico dove
inutilmente stavamo tentando di esercitare il nostro diritto di
accesso agli atti (il funzionario tecnico, infatti, si era rifiutato di
farci accedere agli stessi, affermando che ciò rientrava tra le sue
prerogative!), e ci hanno aggredito verbalmente, sostenendo che il funzionario
poteva benissimo rifiutarsi di farci visionare gli atti richiesti. Il
vicesindaco è arrivato addirittura ad affermare che, se fosse stato lui il
sindaco, avrebbe chiuso tutti gli uffici al pubblico, impedendo così l'accesso
ai consiglieri di minoranza!
Tale episodio, nello specifico, è avvenuto lo scorso
12/03/2007, quando dopo varie richieste ed interrogazioni, ci siamo recati presso l'ufficio tecnico, con richieste
ufficiali alla mano per le quali erano già scaduti i 30 giorni assegnati, per
richiedere: 1° il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto ed il verbale
di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori denominati "Recupero
canali idraulici antichi ed area medievale di Calvi Vecchia", gara
svoltasi lo scorso 6 dicembre 2006 (di cui non conosciamo ancora l'aggiudicatario);
copia dei mandati di pagamento del contributo che il comune, in qualità di
stazione appaltante, aveva effettuato in favore dell'Autorità per
Quest'ultima richiesta è di fondamentale
importanza, poiché abbiamo già avuto modo di verificare che il funzionario
tecnico ha tardivamente effettuato (e solo dietro
nostre continue segnalazioni) i versamenti che il comune, in qualità di
stazione appaltante, è tenuto ad eseguire in favore dell' Autorità per
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura di
gara". Il responsabile della procedura di selezione è anche responsabile
del controllo delle ricevute di pagamento, esibite dai
partecipanti, ed è tenuto ad escludere dalla procedura quelli che ne sono
sprovvisti. La verifica da parte delle stazioni appaltanti, nelle more
dell'attivazione del SIMOG, poteva avvenire unicamente mediante l'accertamento
che, tra i documenti di gara, vi fosse anche la ricevuta del versamento che,
per le imprese, è dimostrazione di aver assolto all'obbligo
di legge (istruzioni operative emanate dall' Autorità a corredo della
deliberazione 26 gennaio 2006). Tale disciplina si applica indipendentemente
dalla procedura di selezione adottata (evidenza pubblica, trattativa privata e
cottimo fiduciario) e dall'importo, ivi inclusi i casi di "somma
urgenza".
I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 43
del TUEL, hanno più volte richiesto - sin dal mese di ottobre
2006 - copia delle attestazioni di versamento che le ditte aggiudicatarie dei
suddetti lavori erano tenute ad effettuare in favore dell' Autorità, ai fini
della partecipazione alla gara. Il comune non ha mai risposto alle svariate
richieste di atti ed informazioni, alle relazioni
presentate in consiglio, alle interrogazioni/interpellanze sull'argomento
nonché alle analoghe richieste dei revisori dei conti, e ciò nonostante diffide
ad adempiere, denunce penali e ricorsi amministrativi accolti dai difensori
civici provinciale e regionale.
Lo stesso responsabile della procedura di selezione (e
responsabile del controllo delle ricevute di pagamento), ing. Antonio Bonacci,
si è sempre rifiutato esplicitamente di esibire tali attestazioni, mentre il
sindaco (già protagonista del riferito episodio del 12/03/2007), con la nota n.
7516 del 26/06/2007 - in risposta alla nostra
interpellanza n. 6395 del 31/05/2007 sul perché non si provvedesse, dopo 9
mesi, al rilascio di copia delle attestazioni di versamento in questione -,
prendendo ulteriore tempo e negando per l'ennesima volta il nostro legittimo
diritto di accesso alle informazioni, affermava testualmente che "la
richiesta è stata girata al responsabile del settore competente affinché provveda
in tempi celeri a dare risposta", responsabile che due giorni dopo ha
rassegnato le proprie dimissioni.
Con due note, l'ultima delle quali
acquisita l'11/04/2007 con prot. 20914/gen, veniva
segnalata tale situazione all'Autorità per
Il sindaco ha però omesso, senza giustificato motivo, di
fornire all'Autorità le risposte e la documentazione richiesta nei termini
fissati in violazione delle norme dettate dall'articolo 4, comma 6, della legge
n. 1 09/1994 (ora articolo 6, comma 9, del d. 19s. n.
163/2006), e con la conseguente applicabilità delle sanzioni previste dallo
stesso articolo 4, comma 7 (ora articolo 6, comma Il, del d. 19s. n. 163/2006) -, né ha provveduto il nuovo responsabile, ing.
Piero Cappello, benché decorsi altri 70 giorni, ad evadere la richiesta n. 1565
del 06/02/2007 e quella dell'Autorità. Vi è quindi illegittimo sospetto - e
l'atteggiamento tenuto dai funzionari e dagli amministratori non fa che
avvalorarlo - che le stesse ditte aggiudicatarie (almeno per i lavori
denominati "completamento della sala teatrale presso l'edificio
polivalente" e "completamento delle aree esterne del campo di calcio") abbiamo omesso il relativo versamento. In
tal caso, in base alle disposizioni della citata deliberazione 26 gennaio 2006,
il funzionario tecnico avrebbe dovuto escludere dalla procedura di selezione il
partecipante che ne era sprovvisto. Se ciò non fosse
avvenuto la cosa sarebbe di una gravità inaudita, sia
perchè i lavori sono stati nel frattempo avviati ed ultimati25, sia perché
sulle ditte aggiudicatarie grava il sospetto di essere legate, direttamente o
indirettamente, proprio al clan di Nicola Papa (sarebbe il caso di verificare
gli eventuali legami esistenti. compresi quelli di
parentela e di affinità: sembrerebbe infatti che il titolare della Generai
impianti possa essere fidanzato proprio con la figlia di Nicola Papa).
Tuttavia questo fondamentale e legittimo controllo è stato impedito a chiunque, ma si spera non venga negato
anche a codesta Commissione. Stesso discorso vale per il rilascio degli
allegati tecnici alla delibera di G.M. n. 80 del 21/09/2006, con la quale è stato approvato un PUA ad iniziativa privata su un
fondo sito alla Via Rinchiusa, in evidente contrasto con le norme e gli
strumenti urbanistico-edilizi vigenti (si veda il
paragrafo "Violazione degli strumenti urbanistici vigenti ed irregolarità
in merito ad appalti di lavori pubblici"). Tali atti dopo vari solleciti,
diffide ad adempiere e ricorsi al difensore civico
provinciale (accolti con la nota prot. n. 179117 del
31/07/2007) sono stati rilasciati dal responsabile UTC, ing. Tiziana Izzo, solo
in data 06/09/2007, a distanza di sei mesi dalla loro richiesta (avanzata con
nota n. 2751 del 07/03/2007), impedendo così ai consiglieri di effettuare i
necessari e tempestivi riscontri su un atto che, già in base alla scarsa documentazione
sinora acquisita, presenta molteplici e gravissimi profili di illegittimità.
I responsabili dei settori, con meri intenti dilatori,
hanno prodotto la nota prot. 4315 del 10/04/2007, a firma congiunta, nella
quale venivano indicate le seguenti "motivazioni"
alla base della mancata adesione alle richieste degli scriventi: l. le
informazioni richieste con le note cui le diffide si riferiscono, sono state
assunte dai consiglieri con la presa visione degli atti; la gran parte della
documentazione richiesta in copia si riferisce ad itinere procedurali; la gran
parte delle richieste appaiono generiche e genericamente formulate, stante il
numero delle richieste e conseguentemente la quantità di copie da produrre, si
determina una palese incompatibilità con il regolare funzionamento degli
uffici, e comunque un aggravio di spesa per gli uffici medesimi non previsto e
non compreso negli importi del PEG assegnato.
Vale la pena ricordare che: le informazioni richieste con
le note cui le diffide si riferiscono non sono mai state assunte dagli
scriventi con la presa visione degli atti, sia perché i funzionari hanno
continuamente negato ogni forma di accesso (formale ed
informale) agli atti e alle informazioni, sia perché alcune delle informazioni
richieste non sono affatto desumibili direttamente dagli atti o attengono - come
nel caso delle interrogazioni ad aspetti di natura tecnico-politica e mirano ad
appurare se determinati fatti corrispondano a verità, se le informazioni a
disposizione degli scriventi siano esatte, se si intenda assumere una
iniziativa o decisione politica risolutiva su determinate materie e, infine, a
far assumere una posizione ufficiale agli amministratori su materie di natura
controversa - per le quali gli scriventi hanno anche presentato degli esposti-denuncia
- che solo la forma scritta può garantire; assumere comportamenti in aperta
sfida con le istituzioni, anche in danno alla salute dei cittadini
amministrati!
Il gestore, con un manifesto affisso per le vie del paese il 16/08/2007, preannunciava inoltre la riapertura
dell'impianto, dopo la pausa estiva, per il 27 agosto
Con un successivo manifesto, affisso il 05/09/2007, il
gestore conferma che i corsi di nuoto sono regolarmente iniziati il 10 settembre
2007, invitando i cittadini ad iscriversi. A questo punto vi sono delle
ulteriori gravi responsabilità da parte di soggetti (soprattutto sindaco,
assessore ai lavori pubblici e responsabili tecnici) che, sebbene a perfetta
conoscenza degli illeciti esistenti, hanno avallato un simile abuso da parte
del gestore (la riapertura dell' impianto in assenza
di autorizzazione ed in violazione dell'ordinanza sindacale, senza che allo
stesso vengano comminate le previste sanzioni amministrative); è dunque palese
la "complicità" tra il sindaco e il gestore per evitare ad ogni costo
la chiusura, seppur temporanea, dell'impianto al fine di effettuare i necessari
lavori per la sua messa in sicurezza; parimenti palese è l'avallo, da parte dei
funzionari tecnici, di un simile stato di illegalità e di rischio per l'utenza
al solo fine di "compiacere" il sindaco.
Sarebbe anche interessante valutare la correttezza della
procedura seguita per l'affidamento, alla ditta "A.S.D.
Assonuoto Club" di Caserta, della gestione
dell'impianto natatorio, sulle cui presunte illegittimità era
già stato presentato un ricorso al TAR Campania (acquisito dal comune di
Calvi Risorta al prot. 5678 del 30/05/2006) da parte della ditta non
aggiudicataria (ATI tra "S.S.D. Champions Posillipo s.r.l." e "A.S.D. Avion Center", per il tramite dello studio legale Ferola di Napoli), a quanto ci risulta successivamente
(ed inspiegabilmente) ritirato dalla stessa, almeno per la parte relativa alla
richiesta di sospensiva.
La giunta, con delibera n. 54/2006, conferì incarico
legale all'avvocato Enzo Mancini per resistere in giudizio avverso il suddetto
ricorso, e con mandato n. 374 del 07/05/2007 è stato pagato l'acconto sulle
competenze legali. Il tutto è ovviamente al vaglio della Procura della
Repubblica, mentre altri aspetti della vicenda (che coinvolgono più
direttamente l'operato della ditta nella gestione
dell'impianto, ma sui quali il comune avrebbe dovuto comunque vigilare) sono
oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza.