CAPARCO NEGA GLI ATTI AGLI STESSI SUOI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: ECCO COSA DENUNCIAVA QUANDO ERA ALL’OPPOSIZIONE

 

Calvirisortanews, 04 dicembre 2011

 

Calvi Risorta: CAPARCO NEGA GLI ATTI AGLI STESSI SUOI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA, ECCO COSA  DENUNCIAVA CAPARCO QUANDO ERA ALL’OPPOSIZIONE ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta l’accesso e rifiuta gli atti facendo attendere oltre i trenta giorni, prima di rilasciare un qualsiasi documento richiesto dai suoi stessi consiglieri di maggioranza, e addirittura decide con una delibera comunale, gli orari, e i giorni che possono accedere negli uffici pubblici comunali. Attenzione questo vale solo, per i Consiglieri Giovanni Marrocco e Nicola Cipro, e per i vari gruppi di minoranza, mentre invece per il restante dei consiglieri sempre di maggioranza, quelli vicini a l’Amministrazione Civica Caparco, possono accedere nella Casa Comunale, anche nelle ore serali, oppure nei giorni festivi ecc, in quanto sono stati dotati delle chiavi del palazzo. Quando Antonio Caparco, oggi Sindaco di Calvi Risorta, sedeva nei banchi dell’opposizione, ecco cosa denunciava in relazione al mancato rilascio degli atti comunali. Insomma secondo noi si deve solo vergognare.


L'articolo 43, commi 2 e 3, del d. 19s. n. 267/2000 (richiamato dall'articolo 14, commi 2 e 3, del vigente statuto comunale), così come ormai chiarito dalla dottrina e da consolidata giurisprudenza, garantisce ai consiglieri l'accesso a tutti gli atti ed il diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni - senza praticamente vincoli se non quello del segreto nei casi previsti dalla legge per l'espletamento del proprio mandato. Tale diritto è riconosciuto al consigliere in quanto titolare della rappresentanza esponenziale della collettività. Esso è direttamente funzionale non tanto a un interesse personale del consigliere medesimo, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito; in tale quadro i consiglieri comunali risultano titolari di un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità per l'espletamento del loro mandato.

 

Il consigliere può accedere non solo ai "documenti" ma, in genere, a qualsiasi "notizia" o "informazione" utile all'esercizio delle funzioni consiliari, e non è neppure tenuto a motivare la sua richiesta, né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l’esercizio del mandato, perché altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire l'ambito del controllo consiliare sul proprio operato; ed è per questo, infine, che il diritto in questione non incontra neppure limiti derivanti dalla natura riservata degli atti richiesti, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 agosto 2006 4855; Sez. V., 20 ottobre 2005 n. 5879; TAR Milano, Sez. I, 7 aprile 2006 n. 970; TAR Parma 26 gennaio 2006 n. 28), così come l'amministrazione non può violare i termini per rispondere alla richiesta di accesso accampando deficienze organizzative o deficit di personale (C.d.S., sez. VI, 5/5/1998, n. 635).

 

In relazione a quanto sopra, la mancata risposta da parte dei funzionari configura non solo un'ipotesi di silenzio-rigetto, ma anche il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Ebbene, nonostante precise e ripetute richieste, i funzionari ed il segretario comunale - che in teoria dovrebbe essere il garante della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti non hanno garantito agli scriventi l'accesso agli atti o fornito le informazioni richieste, negandoci un nostro diritto inviolabile. Tale assurda e vergognosa situazione è stata ripetutamente evidenziata dagli scriventi in varie sedute del consiglio comunale, ed è stata anche riportata in alcune nostre relazioni allegate ai verbali delle suddette sedute. Le richieste sono state sempre inviate per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale: né l'uno né l'altro hanno però impedito che i suddetti funzionari perpetrassero impuniti nel rifiuto di atti d'ufficio.

 

Risposte fantasiose - quali "gli uffici preposti si riservano, in tempi ragionevoli, di produrre quanto richiesto", "la richiesta è stata girata al responsabile del settore competente affinché provveda in tempi celeri a dare risposta" o "l'ente non dispone di fotocopiatrici adeguate" - fornite dopo mesi di attesa, servono solo ad eludere le richieste, specie quando queste o le interrogazioni consiliari tentano di gettare luce su vicende molto sospette. Stesso discorso vale per le interrogazioni e le interpellanze consiliari rivolte al sindaco. Vorremmo ricordare che l'art. 14, comma 3, dello statuto afferma che " ... la risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta ... "; l'art. 43, comma 3, del TUEL dispone invece che "Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni. alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri ... ".

 

La circolare Ministero Interno 9 marzo 1999, n. 24 e la giurisprudenza consolidata, in merito al diritto di accesso dei consiglieri comunali alle informazioni degli uffici, affermano che esso è da tenere distinto dal diritto di accesso riconosciuto al cittadino o ai portatori di interessi personali (legge 241/90). Dalla lettura combinata di tali disposizioni emerge che per la richiesta dei consiglieri comunali non si rende applicabile alcuna ipotesi di differimento, come invece previsto nella legge n. 241/90: il TUEL è legge speciale e per di più temporalmente successiva a quest'ultima. Ne discende che le risposte fornite dai funzionari e dal sindaco sono del tutto arbitrarie ed illegittime, e procrastinano ad un termine non precisato legittime richieste, alcune delle quali presentate da oltre 12 mesi, contro i 30 giorni in cui gli stessi avrebbero dovuto obbligatoriamente dare una risposta certa. In tutta questa vicenda il sindaco è ancora una volta venuto meno ai suo doveri istituzionali (sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all' esecuzione degli atti, ed impartire direttive affinché gli stessi svolgano la loro attività in coerenza con le norme vigenti) ed ha di fatto eluso il controllo che il consiglio è tenuto ad esercitare sul suo  operato e su quello della giunta. Gli stessi funzionari hanno poi attuato tale tattica ostruzionistica nei confronti del collegio dei revisori - come da questi evidenziato in svariate loro note - che in tal modo non hanno potuto garantire il loro ruolo di collaborazione con il consiglio comunale (attraverso l'espletamento della più volte richiesta attività di controllo in ordine a varie irregolarità riscontrate e segnalate) e la funzione pubblica di controllo loro attribuita dalla legge (attraverso la relazione al consiglio circa le risultanze della propria attività ispettiva, con denuncia delle suddette irregolarità).

 

Dal punto di vista penale, la mancata risposta alle interrogazioni consiliari, da parte del sindaco laddove lo stesso ha invece l'obbligo di provvedere -configura non solo un'ipotesi di silenzio-rigetto, ma integra anche il reato di rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale), puntualmente denunciato. L'atteggiamento ostruzionistico del sindaco, che va di pari passo con quello tenuto dai funzionari dallo stesso incaricati, è del tutto inqualificabile e nega un diritto inviolabile dei consiglieri e la stessa essenza del controllo democratico. La negazione del diritto d'accesso agli atti e alle informazioni e di sindacato ispettivo, viene perpetrato nonostante solleciti, diffide ad adempiere (tra le tante la prot. n. 3649 del 27/03/2007 e la prot. n. 3839 del 30/03/2007), denunce penali, richiami della Prefettura e l'accoglimento di ricorsi amministrativi inoltrati al difensore civico provinciale e al difensore civico regionale i quali, con apposite decisioni -nota prot. 47015 del lO marzo 2007, nota prot. n. 316 del 19/03/2007 (ricorso 52/2007) e nota prot. n. 179117 del 31/07/2007 - hanno disposto l'accesso ai dati e alle informazioni richieste, ed in generale a tutte le future richieste al fine di evitare inutili, dannosi e dispendiosi contenziosi giudiziari, senza accampare deficienze di personale o di mezzi: tali violazioni avvengono, dunque, nel più totale dispregio del principio di legalità e delle istituzioni.

 

Il silenzio-rigetto del sindaco, così come la produzione di risposte interlocutorie e meramente dilatorie, sono del tutto arbitrarie ed illegittime. Così facendo egli elude di fatto il controllo che il consiglio è tenuto ad esercitare sul suo operato e su quello della giunta (definito proprio dal sindaco, nella citata nota n.5960 del 18/05/2007, come un "inutile ingolfamento della macchina amministrativa", il che dà l'esatta misura del suo concetto di democrazia e legalità). In definitiva il sindaco ed il Presidente, benché a conoscenza di tali situazioni, non sono mai intervenuti per garantire la funzione di controllo attribuita ai consiglieri comunali, e quelle dell' organo di controllo interno, violando e permettendo che si violassero così anche le disposizioni dell'articolo 15, comma 5, lettera m) dello statuto e dell' articolo 239, comma 2, del TUEL nonché dell'articolo 143, comma 2, lettere a) e g) del regolamento di contabilità, ed instaurando una sorta di "dittatura dell' esecutivo".

 

Il clima di illegalità e di "omertà" diffusa nella casa comunale, incentivato dagli stessi amministratori, la fornisce questo episodio. Il sindaco, il vicesindaco e l'assessore ai lavori pubblici, sono entrati di colpo nell'ufficio tecnico dove inutilmente stavamo tentando di esercitare il nostro diritto di accesso agli atti (il funzionario tecnico, infatti, si era rifiutato di farci accedere agli stessi, affermando che ciò rientrava tra le sue prerogative!), e ci hanno aggredito verbalmente, sostenendo che il funzionario poteva benissimo rifiutarsi di farci visionare gli atti richiesti. Il vicesindaco è arrivato addirittura ad affermare che, se fosse stato lui il sindaco, avrebbe chiuso tutti gli uffici al pubblico, impedendo così l'accesso ai consiglieri di minoranza!

 

Tale episodio, nello specifico, è avvenuto lo scorso 12/03/2007, quando dopo varie richieste ed interrogazioni, ci siamo recati presso l'ufficio tecnico, con richieste ufficiali alla mano per le quali erano già scaduti i 30 giorni assegnati, per richiedere: 1° il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto ed il verbale di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori denominati "Recupero canali idraulici antichi ed area medievale di Calvi Vecchia", gara svoltasi lo scorso 6 dicembre 2006 (di cui non conosciamo ancora l'aggiudicatario); copia dei mandati di pagamento del contributo che il comune, in qualità di stazione appaltante, aveva effettuato in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativamente agli appalti pubblici di lavori aggiudicati a partire dal 10 febbraio 2006 (in particolare quelli denominati "completamento della sala teatrale presso l'edificio polivalente" - aggiudicato nel settembre 2006 alla ditta "GeneraI Impianti s.a.s." di Pagano Massimiliano & c., Via San Donato II, 81033 Casal di Principe (CE) - "completamento delle aree esterne del campo di calcio" - aggiudicato sempre nel settembre 2006 alla ditta"AreaIntesa s.r.l.", Via Madonna del Carmine 47, 81058 Vairano Patenora (CE) e "Recupero canali idraulici antichi ed area medievale di Calvi Vecchia"); copia dell'attestazione di versamento del contributo che le ditte aggiudicatarie dei lavori di cui al punto precedente avevano effettuato in favore della suddetta Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della partecipazione alla gara e che, per legge, deve essere incluso nella busta contenente l'offerta presentata in sede di gara, conservata presso l'ufficio tecnico.

 

Quest'ultima richiesta è di fondamentale importanza, poiché abbiamo già avuto modo di verificare che il funzionario tecnico ha tardivamente effettuato (e solo dietro nostre continue segnalazioni) i versamenti che il comune, in qualità di stazione appaltante, è tenuto ad eseguire in favore dell' Autorità per la Vigilanza sugli appalti di LL.PP., in base alle disposizioni della deliberazione 26 gennaio 2006 della stessa Autorità (dovrebbero esserci anche delle sanzioni comminate dall' Autorità alI' amministrazione, di cui non ci sono mai state fornite le copie benché richieste). Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata deliberazione, i soggetti economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente, attivate dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994 e s.m. (compresi i comuni), sono "tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.

 

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara". Il responsabile della procedura di selezione è anche responsabile del controllo delle ricevute di pagamento, esibite dai partecipanti, ed è tenuto ad escludere dalla procedura quelli che ne sono sprovvisti. La verifica da parte delle stazioni appaltanti, nelle more dell'attivazione del SIMOG, poteva avvenire unicamente mediante l'accertamento che, tra i documenti di gara, vi fosse anche la ricevuta del versamento che, per le imprese, è dimostrazione di aver assolto all'obbligo di legge (istruzioni operative emanate dall' Autorità a corredo della deliberazione 26 gennaio 2006). Tale disciplina si applica indipendentemente dalla procedura di selezione adottata (evidenza pubblica, trattativa privata e cottimo fiduciario) e dall'importo, ivi inclusi i casi di "somma urgenza".

 

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 43 del TUEL, hanno più volte richiesto - sin dal mese di ottobre 2006 - copia delle attestazioni di versamento che le ditte aggiudicatarie dei suddetti lavori erano tenute ad effettuare in favore dell' Autorità, ai fini della partecipazione alla gara. Il comune non ha mai risposto alle svariate richieste di atti ed informazioni, alle relazioni presentate in consiglio, alle interrogazioni/interpellanze sull'argomento nonché alle analoghe richieste dei revisori dei conti, e ciò nonostante diffide ad adempiere, denunce penali e ricorsi amministrativi accolti dai difensori civici provinciale e regionale.

 

Lo stesso responsabile della procedura di selezione (e responsabile del controllo delle ricevute di pagamento), ing. Antonio Bonacci, si è sempre rifiutato esplicitamente di esibire tali attestazioni, mentre il sindaco (già protagonista del riferito episodio del 12/03/2007), con la nota n. 7516 del 26/06/2007 - in risposta alla nostra interpellanza n. 6395 del 31/05/2007 sul perché non si provvedesse, dopo 9 mesi, al rilascio di copia delle attestazioni di versamento in questione -, prendendo ulteriore tempo e negando per l'ennesima volta il nostro legittimo diritto di accesso alle informazioni, affermava testualmente che "la richiesta è stata girata al responsabile del settore competente affinché provveda in tempi celeri a dare risposta", responsabile che due giorni dopo ha rassegnato le proprie dimissioni.

 

Con due note, l'ultima delle quali acquisita l'11/04/2007 con prot. 20914/gen, veniva segnalata tale situazione all'Autorità per la Vigilanza che, con nota prot. 30593/07/ISP, acquisita dal comune al prot. 6426 del 31/05/2007, richiedeva entro 20 giorni (e, quindi, entro il 20 giugno 2007) copia delle attestazioni di versamento delle ditte partecipanti alla gara, nonché copia delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della legge n. 109/1994, a partire dal 2003, con relative ricevute di trasmissione/ricezione. In data 18/06/2007, a specificazione della nota prot.30593/07/ISP, gli scriventi chiarivano, a scanso di equivoci, che i versamenti richiesti dall' Autorità erano quelli delle ditte aggiudicatarie dei lavori citati, e richiedevano, terque quaterque, copia della risposta e della documentazione trasmessa all'Autorità per la Vigilanza entro il 20 giugno, nonché copia delle buste contenenti l'offerta, con relativa data di acquisizione al protocollo, e di quant'altro in precedenza richiesto sull'argomento (da ultimo con la nota 1565 del 06/02/2007).

 

Il sindaco ha però omesso, senza giustificato motivo, di fornire all'Autorità le risposte e la documentazione richiesta nei termini fissati in violazione delle norme dettate dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 1 09/1994 (ora articolo 6, comma 9, del d. 19s. n. 163/2006), e con la conseguente applicabilità delle sanzioni previste dallo stesso articolo 4, comma 7 (ora articolo 6, comma Il, del d. 19s. n. 163/2006) -, né ha provveduto il nuovo responsabile, ing. Piero Cappello, benché decorsi altri 70 giorni, ad evadere la richiesta n. 1565 del 06/02/2007 e quella dell'Autorità. Vi è quindi illegittimo sospetto - e l'atteggiamento tenuto dai funzionari e dagli amministratori non fa che avvalorarlo - che le stesse ditte aggiudicatarie (almeno per i lavori denominati "completamento della sala teatrale presso l'edificio polivalente" e "completamento delle aree esterne del campo di calcio") abbiamo omesso il relativo versamento. In tal caso, in base alle disposizioni della citata deliberazione 26 gennaio 2006, il funzionario tecnico avrebbe dovuto escludere dalla procedura di selezione il partecipante che ne era sprovvisto. Se ciò non fosse avvenuto la cosa sarebbe di una gravità inaudita, sia perchè i lavori sono stati nel frattempo avviati ed ultimati25, sia perché sulle ditte aggiudicatarie grava il sospetto di essere legate, direttamente o indirettamente, proprio al clan di Nicola Papa (sarebbe il caso di verificare gli eventuali legami esistenti. compresi quelli di parentela e di affinità: sembrerebbe infatti che il titolare della Generai impianti possa essere fidanzato proprio con la figlia di Nicola Papa).

 

Tuttavia questo fondamentale e legittimo controllo è stato impedito a chiunque, ma si spera non venga negato anche a codesta Commissione. Stesso discorso vale per il rilascio degli allegati tecnici alla delibera di G.M. n. 80 del 21/09/2006, con la quale è stato approvato un PUA ad iniziativa privata su un fondo sito alla Via Rinchiusa, in evidente contrasto con le norme e gli strumenti urbanistico-edilizi vigenti (si veda il paragrafo "Violazione degli strumenti urbanistici vigenti ed irregolarità in merito ad appalti di lavori pubblici"). Tali atti dopo vari solleciti, diffide ad adempiere e ricorsi al difensore civico provinciale (accolti con la nota prot. n. 179117 del 31/07/2007) sono stati rilasciati dal responsabile UTC, ing. Tiziana Izzo, solo in data 06/09/2007, a distanza di sei mesi dalla loro richiesta (avanzata con nota n. 2751 del 07/03/2007), impedendo così ai consiglieri di effettuare i necessari e tempestivi riscontri su un atto che, già in base alla scarsa documentazione sinora acquisita, presenta molteplici e gravissimi profili di illegittimità.

 

I responsabili dei settori, con meri intenti dilatori, hanno prodotto la nota prot. 4315 del 10/04/2007, a firma congiunta, nella quale venivano indicate le seguenti "motivazioni" alla base della mancata adesione alle richieste degli scriventi: l. le informazioni richieste con le note cui le diffide si riferiscono, sono state assunte dai consiglieri con la presa visione degli atti; la gran parte della documentazione richiesta in copia si riferisce ad itinere procedurali; la gran parte delle richieste appaiono generiche e genericamente formulate, stante il numero delle richieste e conseguentemente la quantità di copie da produrre, si determina una palese incompatibilità con il regolare funzionamento degli uffici, e comunque un aggravio di spesa per gli uffici medesimi non previsto e non compreso negli importi del PEG assegnato.

 

Vale la pena ricordare che: le informazioni richieste con le note cui le diffide si riferiscono non sono mai state assunte dagli scriventi con la presa visione degli atti, sia perché i funzionari hanno continuamente negato ogni forma di accesso (formale ed informale) agli atti e alle informazioni, sia perché alcune delle informazioni richieste non sono affatto desumibili direttamente dagli atti o attengono - come nel caso delle interrogazioni ad aspetti di natura tecnico-politica e mirano ad appurare se determinati fatti corrispondano a verità, se le informazioni a disposizione degli scriventi siano esatte, se si intenda assumere una iniziativa o decisione politica risolutiva su determinate materie e, infine, a far assumere una posizione ufficiale agli amministratori su materie di natura controversa - per le quali gli scriventi hanno anche presentato degli esposti-denuncia - che solo la forma scritta può garantire; assumere comportamenti in aperta sfida con le istituzioni, anche in danno alla salute dei cittadini amministrati!

 

Il gestore, con un manifesto affisso per le vie del paese il 16/08/2007, preannunciava inoltre la riapertura dell'impianto, dopo la pausa estiva, per il 27 agosto 2007. In data 24/08/2007 è stata quindi presentata al comando dei carabinieri di Calvi Risorta una richiesta di urgenti controlli sull'avvenuta messa a norma dell'impianto natatorio, in vista della preannunciata apertura ed al fine di tutelate l'incolumità degli 800 utenti, con invito a verificare se, successivamente al 6 luglio 2007, sia stato rilasciato il certificato di agibilità della struttura, sia stata rilasciata l'autorizzazione sindacale all'esercizio in favore del gestore, l'A.S.L. abbia rilasciato regolare parere per l'entrata in funzione dell'impianto e sia stata emessa ordinanza sindacale di revoca della precedente ordinanza n. 40/2007, poiché ci risulta che - a parte l'esistenza del citato illegittimo certificato di agibilità del 12/07/2007 - l'ordinanza sindacale non sia stata ancora revocata, né siano stati ancora effettuati i necessari lavori perché l'A.S.L. possa rilasciare regolare parere per l'entrata in funzione dell'impianto (con particolare riferimento all'installazione del gruppo elettrogeno).

 

Con un successivo manifesto, affisso il 05/09/2007, il gestore conferma che i corsi di nuoto sono regolarmente iniziati il 10 settembre 2007, invitando i cittadini ad iscriversi. A questo punto vi sono delle ulteriori gravi responsabilità da parte di soggetti (soprattutto sindaco, assessore ai lavori pubblici e responsabili tecnici) che, sebbene a perfetta conoscenza degli illeciti esistenti, hanno avallato un simile abuso da parte del gestore (la riapertura dell' impianto in assenza di autorizzazione ed in violazione dell'ordinanza sindacale, senza che allo stesso vengano comminate le previste sanzioni amministrative); è dunque palese la "complicità" tra il sindaco e il gestore per evitare ad ogni costo la chiusura, seppur temporanea, dell'impianto al fine di effettuare i necessari lavori per la sua messa in sicurezza; parimenti palese è l'avallo, da parte dei funzionari tecnici, di un simile stato di illegalità e di rischio per l'utenza al solo fine di "compiacere" il sindaco.

 

Sarebbe anche interessante valutare la correttezza della procedura seguita per l'affidamento, alla ditta "A.S.D. Assonuoto Club" di Caserta, della gestione dell'impianto natatorio, sulle cui presunte illegittimità era già stato presentato un ricorso al TAR Campania (acquisito dal comune di Calvi Risorta al prot. 5678 del 30/05/2006) da parte della ditta non aggiudicataria (ATI tra "S.S.D. Champions Posillipo s.r.l." e "A.S.D. Avion Center", per il tramite dello studio legale Ferola di Napoli), a quanto ci risulta successivamente (ed inspiegabilmente) ritirato dalla stessa, almeno per la parte relativa alla richiesta di sospensiva.

 

La giunta, con delibera n. 54/2006, conferì incarico legale all'avvocato Enzo Mancini per resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso, e con mandato n. 374 del 07/05/2007 è stato pagato l'acconto sulle competenze legali. Il tutto è ovviamente al vaglio della Procura della Repubblica, mentre altri aspetti della vicenda (che coinvolgono più direttamente l'operato della ditta nella gestione dell'impianto, ma sui quali il comune avrebbe dovuto comunque vigilare) sono oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza.