APPALTO
DEL PIANO DI EFFICIENTIZZAZIONE ENERGETICA PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE: CAPARCO
SI RIMANGIA TUTTO E CHIEDE SCUSA ALLA SCORSA AMMINISTRAZIONE ZACCHIA
Calvirisortanews, 09 ottobre 2011
Il Consiglio dell'Autorità per
La stessa Autorità, con tale provvedimento, ha evidenziato
la violazione dell'articolo 8, comma II septies,
della legge n. 109/94 e s.m.,
laddove è richiesta un'adeguata qualificazione da parte dell'impresa esecutrice
dei lavori di riqualificazione e degli eventuali lavori di ampliamento delle
reti e degli impianti che né il bando predisposto dal comune richiede né, tanto
meno, possiede lo stesso "Consorzio GEA", aggiudicatario dell'
appalto, che non risulta ricompreso tra i soggetti
qualificati SOA. L'Autorità rileva, inoltre, che la decisione assunta dal
Responsabile UTC di non annullare il procedimento avviato, pur in presenza di pareri legali (illegittimamente richiesti,
come appresso indicato) nei quali si evidenziavano le violazioni commesse,
determina in relazione ai lavori di riqualificazione, di manutenzione
straordinaria o di estendimento delle reti eventualmente
affidati allo stesso gestore, la prosecuzione dell'elusione
dell'obbligo di legge, ribadito anche dall'articolo 113, comma 5 ter, del TUEL. Vengono infine
segnalate modifiche sostanziali del contratto, operate con semplice determina
dirigenziale in data 20/10/2005, a distanza di oltre un anno dalla stipula
dello stesso.
L'appalto in questione, pur essendo stato aggiudicato
dalla precedente amministrazione, poteva benissimo essere revocato dall'amministrazione in carica, visto che allo stesso non era stato
dato, prudenzialmente, ancora esecuzione da parte della giunta Caparco, la
quale aveva subordinato la consegna degli impianti all'esito della verifica
delle osservazioni del segretario comunale, dr.
27 Giusto per soddisfare la richiesta del sindaco di controllare anche l'operato della precedente amministrazione.
Antonio Bocciero, che aveva
segnalato la presenza di possibili irregolarità nella procedura adottata
dall'ing. Bonacci. Tuttavia lo scempio compiuto dall'amministrazione
Zacchia, che in campagna elettorale aveva sbandierato
come priorità assoluta proprio la revoca dell'appalto in questione (e che
invece ha fatto di tutto per tenerlo in piedi), supera di gran lunga le
irregolarità pur presenti nella procedura di gara. Con la nota UTC n. 8263 del
19/07/2004, veniva comunicato alla GEA l'avvio, in autotutela, del procedimento di revoca degli atti di gara,
nota nella quale si affermava testualmente che "da un riesame degli atti
posti a base del provvedimento finale di aggiudicazione è emerso che la
procedura può ritenersi viziata per violazione delle norme sulla pubblicità in
materia di appalti pubblici, in quanto si è provveduto a dare pubblicità alla
gara solo con l'affissione del bando all'albo pretorio per giorni 15
consecutivi e non con le modalità previste dai disposti del d. 19s.vo n. 157/95, nel cui ambito
l'appalto in oggetto rientra" e che "allo stato non si è ancora provveduto
alla formale consegna degli impianti, né risulta prodotto alcun atto in
riferimento agli adempimenti previsti nei contratti ... e che pertanto non
risulta verificata alcuna spesa sostenuta dal Consorzio GEA a fronte degli
impegni assunti con i citati contratti, 28. Nella nota n. 7719 del 07/07/2005,
a firma dell'ing. Bonacci (assente dal comune dal 10 settembre 2004 fino al
maggio 2005), con la quale veniva revocata la nota n.
8263 del 19/07/2004, si afferma invece che "il Consorzio sopra indicato ha
già dato inizio all' esecuzione contrattuale assumendo, tra l'altro,
obbligazioni verso terzi ed assumendo su di sé l'organizzazione completa del
cantiere".
Con la delibera n. 50/2007, l'Autorità ha assegnatoall'amministrazione comunale il termine di 30
giorni, decorrenti dalla deliberazione (acquisita al prot.
n. 3748 del 26/03/2007), per fornire le valutazioni di
propria competenza ai fini del procedimento di riesame. Con l'interpellanza n.
3993 del 03/04/2007, si chiedeva perciò al sindaco quali fossero
le alternative a disposizione del conlune e quali gli
intendimenti politici dell' esecutivo su questa vicenda, in vista delle
determinazioni da comunicare all' Autorità entro il 26 aprile 2007. Con la nota
n. 7454 del 25/06/2007, pervenuta (dopo quasi tre mesi) in
risposta alla suddetta interpellanza, egli affermava che si era in attesa di
una dettagliata proposta da parte del segretario comunale, primo consulente
legale dell'ente (che tale non era quando, il 23/12/2004, è stato richiesto un
costoso parere legale pro-veritate agli avvocati
Gentile e Verrillo), il quale aveva dichiarato di
aver bisogno di tempo per sviscerare la problematica.
Con determinazione n. 131/UTC del 16/05/2007 - contrariamente alle fuorvianti
affermazioni del sindaco -erano però già state assunte
determinazioni in ordine alla deliberazione n. 50/2007 del Consiglio dell'
Autorità per
28 Sarebbe quindi stato possibile re scindere il contratto senza spese a carico
del comune, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute dal Consorzio
GEA per la partecipazione alla gara e la stipula dello stesso.
29 Spesa media per manutenzione straordinaria (€
40.067,31), ribassata del 5% + IVA al 10%.
Confermate anche dal nuovo responsabile nella nota n. 8659 del 25/07/2007
30 -non ha mai effettuato a
partire dal 15/07/2005 (e sarebbe interessante verificare a che titolo vengono
dunque erogate tali somme)
31. Sorgono quindi alcune interessanti domande
sull'argomento, formalmente rivolte al sindaco con l'interrogazione n. 7829 del
03/07/2007, ancora sostanzialmente inevasa:
1. se dal 19/07/2004 il contratto con
32 ed autorizzato lo stesso a dare inizio all' esecuzione contrattuale, facendo sì che sostenesse
spese valutando le quali il comune, con la nota n. 7719/2005, ha ritenuto non
conveniente rescindere il contratto?
2. Se con determinazione n. 131/UTC del 16/05/2007 erano
già state assunte determinazioni in ordine alla
deliberazione n. 50/2007 del Consiglio dell' Autorità per
Cari Lettori, Il Sig. Antonio Caparco, da Consigliere
di opposizione diceva in un noto dossier che,
3. Perché al Consorzio GEA viene pagata una fattura di
308.051,10 €, comprensiva di 41.870,34 € di manutenzione straordinaria, se il
Consorzio non ha mai eseguito tali manutenzioni né potrà eseguirle -anche
qualora non venga rescisso il contratto -alla luce delle considerazioni svolte
dall'Autorità? Come si giustifica il pagamento di questa notevole somma, non
sorretta da alcuna controprestazione resa dal Consorzio, e del contemporaneo
pagamento di somme equivalenti per manutenzioni straordinarie, appaltate, quasi sempre senza gara ad evidenza pubblica3 ad altre
ditte? Dove finiscono i 41.870,34 €
"regalati" alla GEA ogni anno?
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 09.08.2011
OGGETTO: Interrogazione protocollo n. 9747 del 2
agosto 2011.
IL PRESIDENTE Invita uno dei presentatori a illustrare
l’interrogazione in oggetto che viene allegata al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). Il consigliere Marrocco illustra
l’interrogazione. Il sindaco risponde leggendo una interrogazione
del consigliere Bonacci ( deliberazione consiliare n. 42/2009) ed avvertendo
che è la terza volta che viene portata in consiglio interrogazione relativa al
medesimo argomento e che per il futuro, in mancanza di novità, egli non
risponderà più. Il sindaco poi, per quanto riguarda l’aspetto penale, rammenta
che il comune si è costituito parte civile nel giudizio penale a carico dei
presunti responsabili e che al momento si è in attesa
dell’esito del giudizio. Per quanto riguarda i 40.000,00 € di manutenzione straordinaria egli avverte che è stato chiarito, in un
incontro in cui erano presenti i consiglieri Marrocco e Cipro, dalla G.E.A che la somma è compresa nel monte di spesa e per
questo chiede scusa alla precedente amministrazione Infatti nel quadro di spesa
vieneriportata la voce relativa alla manutenzione
straordinaria ( 40.000,00€ che servono a coprire il progetto pel ‘l’efficientizzazione dell’impianto: la spesa è pertanto
giustificata e in più, man mano che vengono presentati i documenti inerenti ai
lavori, l’ufficio procede agli opportuni controlli per cui al momento si è
giunti a effettuare circa il 75% dei lavori . Egli infine afferma che per
quanto riguarda la cointeressenza oggi si è al 30% per cui
occorre solo contabilizzare la somma. Il consigliere Marrocco dichiara che il
consorzio G.E.A percepisce i 40.000,00€ per la
manutenzione straordinaria che non ha mai realizzato. Alle ore 13,35 si allontana dall’aula consiliare il consigliere
Marrocco .
……la seduta continua ……..
CONTINUA
4. Se l'esecuzione del contratto sta conseguendo gli obiettivi di risparmio che
l'amministrazione si era prefissati, perché il comune paga sempre una fattura
di 308.051, lO € l'anno? A
quanto ammonta il risparmio sinora conseguito (rispetto al 13/07/2005), pari
agli obiettivi prefissati, e chi dovrebbe beneficiarne in base al contratto?
Chi ne sta invece beneficiando?
5. Perché sono stati richiesti, con la
delibera di G.M. n. 149 del 23/12/2004, due costosi pareri legali (che
era invece tenuto a rendere il "primo consulente legale dell'
ente,,35) che, il 4/3/2005, non hanno fatto altro che confermare le
illegittimità di cui l'ing. Bonacci -nella nota di revoca n. 8263 del
19/07/2004 manifesta di essere già perfettamente a conoscenza?
6. Perché il 21/07/2004 è stato
riunito il consiglio sul caso GEA, se il 19/07/2004 era già stato avviato in autotutela il procedimento di revoca dell'appalto?
7. Perché è stato annullato il
procedimento di revoca dell'appalto, nonostante le illegittimità segnalate dai
citati pareri legali?
8. Perché il verbale di consegna degli impianti (compilato
nel 2005) è stato sottoscritto dal rappresentate legale
del Consorzio GEA per conto dell' ATI GEA (cioè di un' associazione temporanea
di imprese), se la gara è stata appaltata al Consorzio GEA (società che ha
presentato un'offerta individuale come singola impresa) mentre le associazioni
temporanee di concorrenti
30 In parziale risposta all'interrogazione n. 7829 del 03/07/2007. 31 Sempre in
tema di pagamenti per servizi non resi, si segnala che con determina n.
559/2005, venne affidato alla società "Nefertiti s.a.s. Sintec" di Alife (CE) il
servizio di disinfestazione dei sistemi infonnatici e
tecnologici del comune. La società avrebbe dovuto dotare l'ente di antivirus per ogni personal computer presente negli
uffici comunali, e procedere alla periodica bonifica dei locali dall'eventuale
presenza di cimici o altri congegni simili. A parte un intervento iniziale -nel
quale vennero installati solo su alcuni pc degli antivirus scaricabili gratuitamente anche da
internet, senza necessità di licenza -, ci rislùta
che la società in questione non abbia mai eseguito alcuna prestazione a fronte
di regolare pagamenti di € 732,00 per ogni quadrimestre (€
Debbono costituirsi prima della presentazione dell'
offerta, e conferire ai sensi dell' art. lO, comma l,
lettera d) della legge n. 109/1994 mandato collettivo speciale con rapresentanza ad una capogruppo che esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti 6? Chi sono le
imprese facenti parte di questa nuova ATI? Sono domande interessanti che
bisognerebbe rivolgere al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici, all'ing.
Bonacci, ai legali che hanno reso i pareri, al rappresentate
legale del Consorzio GEA e all'imprenditore Raffaele Parisi.
Riguardo poi ai più volte citati pareri legali pro-veritate circa il procedimento di gara per l'appalto
del piano di efficientizzazione energetica pubblica
sul territorio comunale, questi venivano conferiti con delibera di giunta agli
avvocati Umberto Gentile ed Ugo Verrillo. In merito
si fa rilevare che in base all'art. 107, comma 3,
lettera b) spetta ai dirigenti o ai responsabili di posizione organizzativa la
responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso: ne segue che ai medesimi
compete anche la verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara per il
perfezionamento dell'iter procedimentale al quale
solo può ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 1999, n. 64).
È il funzionario stesso che è tenuto ad effettuare
tutte le valutazioni tecniche discrezionali e a porre in essere l'approvazione
o la revoca dell'affidamento. Inoltre il segretario comunale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti (art. 97 TUEL); su richiesta esprime valutazioni di
ordine tecnico¬giuridico al consiglio, alla giunta e
al sindaco (art. 86 statuto). Il sindaco quindi non avrebbe dovuto in alcun
modo far approvare dalla giunta la citata delibera di incarico,
poiché il parere legale doveva essere espresso dallo stesso funzionario tecnico
o, su sua richiesta, dal segretario comunale. Le spese conseguenti all'incarico
illegittimamente conferito (E 10.813,68) rappresentano perciò un danno erariale
per l'ente causato dal colpevole comportamento del sindaco, di cui anche
Analoga violazione è avvenuta in data 28/10/2004 quando la giunta, con delibera n.