APPALTO DEL PIANO DI EFFICIENTIZZAZIONE ENERGETICA PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE: CAPARCO SI RIMANGIA TUTTO E CHIEDE SCUSA ALLA SCORSA AMMINISTRAZIONE ZACCHIA

 

Calvi Risorta: APPALTO DEL PIANO DI EFFICIENTIZZAZIONE ENERGETICA PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE,CAPARCO SI RIMANGIA TUTTO E CHIEDE SCUSA ALLA SCORSA AMMINISTRAZIONE ZACCHIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvirisortanews, 09 ottobre 2011

 

Il Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sulla base di un esposto presentato dall'imprenditore Raffaele Parisi di Calvi Risorta, titolare della ditta omonima, assunto al prot. n. 7925 del 26/07/2006 con deliberazione n. 50 del 20/02/2007 - acquisita al protocollo del comune 3748 del 26/03/2007 - ad oggetto "Piano di efficientizzazione energetica pubblica sul territorio comunale", ha definitivamente sancito l'illegittimità della gara di appalto suddetta - con aggiudicazione in favore del "Consorzio GEA" - per la mancanza delle forme di pubblicità previste dall'articolo 8 del d. lgs n. 157/95, e la conseguente illegittimità del provvedimento definitivo di aggiudicazione.

 

La stessa Autorità, con tale provvedimento, ha evidenziato la violazione dell'articolo 8, comma II septies, della legge n. 109/94 e s.m., laddove è richiesta un'adeguata qualificazione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione e degli eventuali lavori di ampliamento delle reti e degli impianti che né il bando predisposto dal comune richiede né, tanto meno, possiede lo stesso "Consorzio GEA", aggiudicatario dell' appalto, che non risulta ricompreso tra i soggetti qualificati SOA. L'Autorità rileva, inoltre, che la decisione assunta dal Responsabile UTC di non annullare il procedimento avviato, pur in presenza di pareri legali (illegittimamente richiesti, come appresso indicato) nei quali si evidenziavano le violazioni commesse, determina in relazione ai lavori di riqualificazione, di manutenzione straordinaria o di estendimento delle reti eventualmente affidati allo stesso gestore, la prosecuzione dell'elusione dell'obbligo di legge, ribadito anche dall'articolo 113, comma 5 ter, del TUEL. Vengono infine segnalate modifiche sostanziali del contratto, operate con semplice determina dirigenziale in data 20/10/2005, a distanza di oltre un anno dalla stipula dello stesso.

 

L'appalto in questione, pur essendo stato aggiudicato dalla precedente amministrazione, poteva benissimo essere revocato dall'amministrazione in carica, visto che allo stesso non era stato dato, prudenzialmente, ancora esecuzione da parte della giunta Caparco, la quale aveva subordinato la consegna degli impianti all'esito della verifica delle osservazioni del segretario comunale, dr.


27 Giusto per soddisfare la richiesta del sindaco di controllare anche l'operato della precedente amministrazione.

Antonio Bocciero, che aveva segnalato la presenza di possibili irregolarità nella procedura adottata dall'ing. Bonacci. Tuttavia lo scempio compiuto dall'amministrazione Zacchia, che in campagna elettorale aveva sbandierato come priorità assoluta proprio la revoca dell'appalto in questione (e che invece ha fatto di tutto per tenerlo in piedi), supera di gran lunga le irregolarità pur presenti nella procedura di gara. Con la nota UTC n. 8263 del 19/07/2004, veniva comunicato alla GEA l'avvio, in autotutela, del procedimento di revoca degli atti di gara, nota nella quale si affermava testualmente che "da un riesame degli atti posti a base del provvedimento finale di aggiudicazione è emerso che la procedura può ritenersi viziata per violazione delle norme sulla pubblicità in materia di appalti pubblici, in quanto si è provveduto a dare pubblicità alla gara solo con l'affissione del bando all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi e non con le modalità previste dai disposti del d. 19s.vo n. 157/95, nel cui ambito l'appalto in oggetto rientra" e che "allo stato non si è ancora provveduto alla formale consegna degli impianti, né risulta prodotto alcun atto in riferimento agli adempimenti previsti nei contratti ... e che pertanto non risulta verificata alcuna spesa sostenuta dal Consorzio GEA a fronte degli impegni assunti con i citati contratti, 28. Nella nota n. 7719 del 07/07/2005, a firma dell'ing. Bonacci (assente dal comune dal 10 settembre 2004 fino al maggio 2005), con la quale veniva revocata la nota n. 8263 del 19/07/2004, si afferma invece che "il Consorzio sopra indicato ha già dato inizio all' esecuzione contrattuale assumendo, tra l'altro, obbligazioni verso terzi ed assumendo su di sé l'organizzazione completa del cantiere".

 

Con la delibera n. 50/2007, l'Autorità ha assegnatoall'amministrazione comunale il termine di 30 giorni, decorrenti dalla deliberazione (acquisita al prot. n. 3748 del 26/03/2007), per fornire le valutazioni di propria competenza ai fini del procedimento di riesame. Con l'interpellanza n. 3993 del 03/04/2007, si chiedeva perciò al sindaco quali fossero le alternative a disposizione del conlune e quali gli intendimenti politici dell' esecutivo su questa vicenda, in vista delle determinazioni da comunicare all' Autorità entro il 26 aprile 2007. Con la nota n. 7454 del 25/06/2007, pervenuta (dopo quasi tre mesi) in risposta alla suddetta interpellanza, egli affermava che si era in attesa di una dettagliata proposta da parte del segretario comunale, primo consulente legale dell'ente (che tale non era quando, il 23/12/2004, è stato richiesto un costoso parere legale pro-veritate agli avvocati Gentile e Verrillo), il quale aveva dichiarato di aver bisogno di tempo per sviscerare la problematica.


Con determinazione n. 131/UTC del 16/05/2007 - contrariamente alle fuorvianti affermazioni del sindaco -erano però già state assunte determinazioni in ordine alla deliberazione n. 50/2007 del Consiglio dell' Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. - con le quali si confermava la volontà di tenere in piedi il contratto, poiché il suo annullamento sarebbe stato antieconomico - le cui risultanze sono state trasmesse alla stessa Autorità, con la nota n. 6775 dell' 8/06/2007 (antecedente alla risposta n. 7454 del 25/06/2007). Nella suddetta determinazione n. 13 1/2007, il tecnico afferma: "Considerato che il contratto stipulato prevede che i lavori di manutenzione straordinaria ed estendi mento degli impianti vanno affidati previa valutazione da parte dell'amministrazione comunale e che a tutt'oggi questi non sono stati eseguiti dalla GEA -si citano gli ampliamenti di Viale delle Palme, collegamento Via Bizzarri/Via Baroni Sanniti e Via Cales, progettati ed affidati in piena autonomia dall' A.C. a soggetti diversi da GEA a seguito di regolari procedure ad evidenza pubblica"; ancora oltre il tecnico ribadisce: "che l'attuazione del piano d'azione energetico e del piano di efficientizzazione energetica pubblica sul territorio di questo comune attraverso il contratto in parola sta conseguendo gli obiettivi di risparmio che l'amministrazione si era prefissati". Il Consorzio GEA come si evince dall'analisi della determinazione dei centri di costo operata dall'ente e riportata anche nella deliberazione n. 50/07 dell'Autorità -percepisce tuttavia 41.870,34 €/anno29 (IV A compresa) per manutenzioni straordinarie che -per stessa ammissione del tecnico,


28 Sarebbe quindi stato possibile re scindere il contratto senza spese a carico del comune, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute dal Consorzio GEA per la partecipazione alla gara e la stipula dello stesso.

 

29 Spesa media per manutenzione straordinaria (€ 40.067,31), ribassata del 5% + IVA al 10%.


Confermate anche dal nuovo responsabile nella nota n. 8659 del 25/07/2007

 

30 -non ha mai effettuato a partire dal 15/07/2005 (e sarebbe interessante verificare a che titolo vengono dunque erogate tali somme)

31. Sorgono quindi alcune interessanti domande sull'argomento, formalmente rivolte al sindaco con l'interrogazione n. 7829 del 03/07/2007, ancora sostanzialmente inevasa:

1. se dal 19/07/2004 il contratto con la GEA era "congelato" per l'avvio del provvedimento di revoca e la mancata consegna degli impianti, chi e perchè tra questa data ed il 07/07/2005 (data di annullamento del provvedimento di revoca) ha formalmente consegnato gli impianti al Consorzio

32 ed autorizzato lo stesso a dare inizio all' esecuzione contrattuale, facendo sì che sostenesse spese valutando le quali il comune, con la nota n. 7719/2005, ha ritenuto non conveniente rescindere il contratto?

2. Se con determinazione n. 131/UTC del 16/05/2007 erano già state assunte determinazioni in ordine alla deliberazione n. 50/2007 del Consiglio dell' Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. ¬determinazioni che confermavano, ancora una volta, la volontà di tenere in piedi il contratt033 perché il sindaco, nella nota n. 7454 del 25/06/2007, ha affermato di essere in attesa di una dettagliata proposta da parte del segretario comunale, primo consulente legale dell'Ente?


Cari Lettori, Il Sig. Antonio Caparco, da Consigliere di opposizione diceva in un noto dossier che, la Gea non doveva esserci e quindi andava revocato il contratto immediatamente, oggi invece da Sindaco dice l’incontrario basta leggere la delibera Numero 30 Del 09-08-2011. A voi il vostro giudizio.


3. Perché al Consorzio GEA viene pagata una fattura di 308.051,10 €, comprensiva di 41.870,34 € di manutenzione straordinaria, se il Consorzio non ha mai eseguito tali manutenzioni né potrà eseguirle -anche qualora non venga rescisso il contratto -alla luce delle considerazioni svolte dall'Autorità? Come si giustifica il pagamento di questa notevole somma, non sorretta da alcuna controprestazione resa dal Consorzio, e del contemporaneo pagamento di somme equivalenti per manutenzioni straordinarie, appaltate, quasi sempre senza gara ad evidenza pubblica3 ad altre ditte? Dove finiscono i 41.870,34 € "regalati" alla GEA ogni anno?



DELIBERAZIONE N. 30 DEL 09.08.2011


OGGETTO: Interrogazione protocollo n. 9747 del 2 agosto 2011.


IL PRESIDENTE Invita uno dei presentatori a illustrare l’interrogazione in oggetto che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). Il consigliere Marrocco illustra l’interrogazione. Il sindaco risponde leggendo una interrogazione del consigliere Bonacci ( deliberazione consiliare n. 42/2009) ed avvertendo che è la terza volta che viene portata in consiglio interrogazione relativa al medesimo argomento e che per il futuro, in mancanza di novità, egli non risponderà più. Il sindaco poi, per quanto riguarda l’aspetto penale, rammenta che il comune si è costituito parte civile nel giudizio penale a carico dei presunti responsabili e che al momento si è in attesa dell’esito del giudizio. Per quanto riguarda i 40.000,00 € di manutenzione straordinaria egli avverte che è stato chiarito, in un incontro in cui erano presenti i consiglieri Marrocco e Cipro, dalla G.E.A che la somma è compresa nel monte di spesa e per questo chiede scusa alla precedente amministrazione Infatti nel quadro di spesa vieneriportata la voce relativa alla manutenzione straordinaria ( 40.000,00€ che servono a coprire il progetto pel ‘l’efficientizzazione dell’impianto: la spesa è pertanto giustificata e in più, man mano che vengono presentati i documenti inerenti ai lavori, l’ufficio procede agli opportuni controlli per cui al momento si è giunti a effettuare circa il 75% dei lavori . Egli infine afferma che per quanto riguarda la cointeressenza oggi si è al 30% per cui occorre solo contabilizzare la somma. Il consigliere Marrocco dichiara che il consorzio G.E.A percepisce i 40.000,00€ per la manutenzione straordinaria che non ha mai realizzato. Alle ore 13,35 si allontana dall’aula consiliare il consigliere Marrocco .

 

……la seduta continua ……..


CONTINUA LA DENUNCIA DI CAPARCO DA CONSIGLIERE DI MINORANZA DI ALLORA


4. Se l'esecuzione del contratto sta conseguendo gli obiettivi di risparmio che l'amministrazione si era prefissati, perché il comune paga sempre una fattura di 308.051, lO € l'anno? A quanto ammonta il risparmio sinora conseguito (rispetto al 13/07/2005), pari agli obiettivi prefissati, e chi dovrebbe beneficiarne in base al contratto? Chi ne sta invece beneficiando?

5. Perché sono stati richiesti, con la delibera di G.M. n. 149 del 23/12/2004, due costosi pareri legali (che era invece tenuto a rendere il "primo consulente legale dell' ente,,35) che, il 4/3/2005, non hanno fatto altro che confermare le illegittimità di cui l'ing. Bonacci -nella nota di revoca n. 8263 del 19/07/2004 manifesta di essere già perfettamente a conoscenza?

6. Perché il 21/07/2004 è stato riunito il consiglio sul caso GEA, se il 19/07/2004 era già stato avviato in autotutela il procedimento di revoca dell'appalto?

7. Perché è stato annullato il procedimento di revoca dell'appalto, nonostante le illegittimità segnalate dai citati pareri legali?

8. Perché il verbale di consegna degli impianti (compilato nel 2005) è stato sottoscritto dal rappresentate legale del Consorzio GEA per conto dell' ATI GEA (cioè di un' associazione temporanea di imprese), se la gara è stata appaltata al Consorzio GEA (società che ha presentato un'offerta individuale come singola impresa) mentre le associazioni temporanee di concorrenti


30 In parziale risposta all'interrogazione n. 7829 del 03/07/2007. 31 Sempre in tema di pagamenti per servizi non resi, si segnala che con determina n. 559/2005, venne affidato alla società "Nefertiti s.a.s. Sintec" di Alife (CE) il servizio di disinfestazione dei sistemi infonnatici e tecnologici del comune. La società avrebbe dovuto dotare l'ente di antivirus per ogni personal computer presente negli uffici comunali, e procedere alla periodica bonifica dei locali dall'eventuale presenza di cimici o altri congegni simili. A parte un intervento iniziale -nel quale vennero installati solo su alcuni pc degli antivirus scaricabili gratuitamente anche da internet, senza necessità di licenza -, ci rislùta che la società in questione non abbia mai eseguito alcuna prestazione a fronte di regolare pagamenti di € 732,00 per ogni quadrimestre (€ 2.200,00 l'anno). 32 Condizione necessaria affinché il Consorzio GEA potesse dare inizio all'esecuzione contrattuale, assumendo obbligazioni verso terzi ed assumendo su di sé l'organizzazione completa del cantiere. 33 Contro i pareri legali negativi, la delibera dell'Autorità e le affermazioni rese in campagna elettorale. 34 In violazione dell'articolo 113, comma 5-ter, del TUEL. 3S All'epoca la dr.ssa Dina Pacelli Pagliuca.


Debbono costituirsi prima della presentazione dell' offerta, e conferire ai sensi dell' art. lO, comma l, lettera d) della legge n. 109/1994 mandato collettivo speciale con rapresentanza ad una capogruppo che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti 6? Chi sono le imprese facenti parte di questa nuova ATI? Sono domande interessanti che bisognerebbe rivolgere al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici, all'ing. Bonacci, ai legali che hanno reso i pareri, al rappresentate legale del Consorzio GEA e all'imprenditore Raffaele Parisi. Riguardo poi ai più volte citati pareri legali pro-veritate circa il procedimento di gara per l'appalto del piano di efficientizzazione energetica pubblica sul territorio comunale, questi venivano conferiti con delibera di giunta agli avvocati Umberto Gentile ed Ugo Verrillo. In merito si fa rilevare che in base all'art. 107, comma 3, lettera b) spetta ai dirigenti o ai responsabili di posizione organizzativa la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso: ne segue che ai medesimi compete anche la verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara per il perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 1999, n. 64).

 

È il funzionario stesso che è tenuto ad effettuare tutte le valutazioni tecniche discrezionali e a porre in essere l'approvazione o la revoca dell'affidamento. Inoltre il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art. 97 TUEL); su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico¬giuridico al consiglio, alla giunta e al sindaco (art. 86 statuto). Il sindaco quindi non avrebbe dovuto in alcun modo far approvare dalla giunta la citata delibera di incarico, poiché il parere legale doveva essere espresso dallo stesso funzionario tecnico o, su sua richiesta, dal segretario comunale. Le spese conseguenti all'incarico illegittimamente conferito (E 10.813,68) rappresentano perciò un danno erariale per l'ente causato dal colpevole comportamento del sindaco, di cui anche la Procura Regionale della Corte dei Conti ha chiesto spiegazioni (con nota prot. V2007/01287/STN del 02/05/2007, assunta al prot. del comune n. 5397 del 07/05/2007).

 

Analoga violazione è avvenuta in data 28/10/2004 quando la giunta, con delibera n. 127, ha conferito altro incarico all'avvocato Umberto Gentile per la resa di un parere legale sulla procedura di affidamento dell'appalto per la gestione della cava Fabbressa37 (E 2.754,00), nonché all'avvocato Izzo Assunta, con altra delibera di giunta, in merito alle richieste di risarcimento danni, avanzate da privati e società, per danni ad immobili e a mezzi di trasporto di loro proprietà, da questi ritenuti riconducibili alla mancata manutenzione di strade, tombini, rete idrica e, più in generale, di strutture di proprietà comunale, ovvero per mancata segnalazione, da parte del comune, di situazioni comunque pregiudizievoli delle condizioni di sicurezza per la circolazione su strada e per la pubblica incolumità. Anche questa vicenda è oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica.