PETROLEUM: IL TAR DA RAGIONE AL COMUNE

 

Gazzetta di Caserta, 14 luglio 2011

 

Il tribunale amministrativo regionale della Campania ha pronunciato sentenza sul ricorso numero di registro generale 3478 del 2009, proposto da: Petroleum Service contro il comune di Calvi Risorta, per il risarcimento dei danni per la mancata concessione di autorizzazione per l’apertura di un distributore di Gpl.

 

Con ricorso notificato 5 maggio 2009 il ricorrente premetteva di aver richiesto con lettera raccomandata del 20.07.1995, la concessione (poi autorizzazione) per la installazione ed apertura di un impianto di distribuzione di GPL per autotrazione, da realizzarsi in Calvi Risorta alla via Circumvallazione e che l'istanza era stata rigettata con atto del 10.04.1997.

 

L'atto era stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, all'esito del quale il provvedimento era stato annullato con decreto del 18.11.1998, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in data 30.06.1998. In data 28.10.1999 essa ricorrente aveva presentato una nuova istanza per il rilascio del titolo in oggetto che il Comune di Calvi Risorta, con provvedimento prot. n. 12468 del 29.11.1999 aveva nuovamente, ma con identica motivazione, rigettato l'istanza.

 

A tale ultimo provvedimento veniva impugnato presso questo Tribunale che, con ordinanza del 21 marzo 2000, accoglieva la domanda di sospensione che il Comune di Calvi Risorta rìlasciava, rispettivamente in data 13.10.2003 (prot. 1929/03) e in data 05.07.2004 (prot. 1279/04), i provvedimenti richiesti e cioè dopo quasi dieci anni dalla prima richiesta, che perciò deve ritenersi maturato, in favore di essa ricorrente, il diritto al risarcimento del danno per il periodo di obbligata inattività, dal 1996 al 2003, da commisurarsi nella misura di € 3.550.641.

 

Il ricorso è infondato e va rigettato, sia per insufficienza della prova in ordine alla spettanza del bene della vita. Parte ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno asseritamene patito per l'illegittimo diniego, ad opera dell’amministrazione comunale di Calvi Risorta. Il ricorso va, perciò, rigettato. Nessuna statuizione va assunta sulle spese, a cagione della mancata costituzione del Comune di Calvi Risorta.