Rumori e
musica molesta? C'è il diritto al risarcimento del danno
Portale di Pignataro, 29 maggio 2011
Giovanni D’AGATA
Rumori e musica molesta: scatta il risarcimento per danni
morali da movida. Disco-pub
di Soleto (LE) deve risarcire vicini anche se non si
conoscono i decibel raggiunti.
La Cassazione dice STOP contro i locali notturni che turbano la tranquillità e
il riposo delle persone. Secondo i giudici di piazza
Cavour quei locali che a causa di rumori molesti e di schiamazzi disturbano il
riposo dei loro vicini devono risarcire il danno morale.
La Suprema Corte ha convalidato un risarcimento per danni morali pari a 5.000
euro nei confronti di un uomo e del suo nucleo familiare a causa dei disturbi
provocati da un disco-pub di Soleto in provincia di
Lecce.
Nella sentenza n° 69/11 della prima sezione penale del 25/05/2011 la Suprema
Corte chiarisce che l'articolo 659 del codice penale, che considera reato il
disturbo alla quiete dei cittadini, non riguarda tanto il superamento di
determinati decibel ma si basa su "criteri di normale sensibilità e
tollerabilità in un determinato contesto
socio-ambientale".
Sotto questo profilo gli accertamenti acustici operati dai tecnici dell'Arpa
"in quanto accertamento di carattere
amministrativo trasfuso in atto pubblico, non ha valore peritale ed è come tale
liberamente valutabile dal giudice che può basarsi su altri elementi probatori
acquisiti agli atti per ritenere i rumori non connaturati al normale esercizio
dell'attività lavorativa e al normale uso dei suoi mezzi tipici e causa di
disturbo della quiete, a prescindere dalla conoscenza dei decibel
raggiunti".
Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico
Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello
“Sportello dei Diritti” sottolinea che nella motivazione la Cassazione ricorda
che per far scattare la multa «è necessario che le emissioni sonore rumorose
siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo o le occupazioni di un
numero indeterminato di persone, anche se non tutte siano state poi in concreto
disturbate e una sola di esse si sia in concreto lamentata».