ALBO PRETORIO ON LINE… CAPARCO & SOCI STANNO SCHERZANDO CON IL FUOCO!!!

 

PD Calvi Risorta, 22 aprile 2011

 

Le pubblicazioni degli atti amministrativi sul sito istituzionale sono state ferme per molti giorni. Vi sveliamo che cosa potrebbe accadere.

 

Cari lettori, per molti giorni le pubblicazioni degli atti amministrativi non sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune, come promesso vi sveliamo quello che potrebbe accadere ai nostri amministratori  per questo stato di cose. La pubblicazione è ripresa solo il 21 aprile 2011,  hanno cercato  in questo modo di mettere una toppa in seguito alla segnalazione fatta da noi nel precedente articolo.

 

Questa materia è regolata dall’articolo 32 della legge n°69 del 18 giugno 2009. Il D.L. 225 del 29/12/2010 (Milleproroghe G.U. n° 303 del 29/12/ 2009) non ha contemplato un’ulteriore proroga  per l’attuazione dell’Albo Pretorio on line (pubblicità legale on line).

 

Quindi dall’01/01/2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale. Infatti la legge citata riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. Ricordiamo ai lettori che tutti gli atti che per legge devono essere affissi all’albo sono le delibere di Giunta, le delibere di Consiglio, le determine dirigenziali, le determine di attuazione gare pubbliche, le pubblicazioni di matrimonio, le ordinanze, l’elenco degli abusi edilizi (D.P.R. n° 380/01 art.  31 comma 7), la notizia del rilascio dei permessi (D.P.R. 380/01 art. 20 comma 7), ed altri ancora che non citiamo.

 

Vi facciamo ora degli esempi di cosa può comportare la mancata pubblicazione di alcuni atti: pubblicazione di matrimonio, in questo caso agli sposi potrebbe essere comminata una sanzione e all’ufficiale dell’anagrafe potrebbe essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 €. Una domanda quante pubblicazioni di matrimonio ci sono state in questo periodo?

 

Se per esempio un responsabile di servizio predispone una determina di liquidazione, e questa non viene pubblicata, la determina è come se non esistesse, però se a questa determina fa seguito la liquidazione, in questo caso il responsabile del servizio potrebbe rispondere di eventuale danno erariale, sempre se denunciato da qualcuno. Il vincitore di una gara pubblica non pubblicata on line potrebbe essere soggetto a ricorsi, le delibere di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale non pubblicate on line  non avranno valore.

 

A rafforzare queste nostre tesi citiamo integralmente il parere del Ministero per l’innovazione in merito all’attivazione dell’albo pretorio on line. Inizio modulo Fine modulo Dal Ministero per l’Innovazione la risposta ad una quesito sulla validità degli atti non pubblicati con  l’albo pretorio informatico è stato molto chiaro in proposito.

 

Riportiamo integralmente la nota: ”….L’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dispone, in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, il graduale passaggio dalle pubblicazioni cartacee a quelle in via telematiche. Secondo la norma citata, dal 1° gennaio 2011, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono assolvere gli obblighi di pubblicazione esclusivamente con modalità informatiche, mentre quelle effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale. Si ritiene che la norma in esame sia immediatamente applicabile anche alle regioni a statuto speciale, senza necessità di un recepimento da parte delle stesse. Ciò in quanto le disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti amministrativi, non attengono all’ordinamento degli enti locali (materia di competenza esclusiva della Regione siciliana ex art.14 dello Statuto), bensì a quella della trasparenza dell’azione amministrativa, in generale, intesa sia in termini di diritto di accesso agli atti, sia in termini di conoscibilità, anche attraverso la pubblicità degli stessi. Ne consegue che, la pubblicità legale degli atti amministrativi è ascrivibile a più materie di competenza esclusiva legislativa statale ex art. 117, secondo comma, Cost. Più precisamente, essa rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale (lett. m), come espressamente sancito anche dall’articolo 29, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, nonché, sotto il profilo della decorrenza dei termini per l’impugnazione degli atti, nella materia della giustizia amministrativa (lett. l). Infine, considerata la natura e gli effetti degli atti da pubblicare nell’Albo pretorio, la pubblicità legale degli atti rientra anche nelle materie “cittadinanza, stato civile e anagrafi“ (lett.i). La pubblicazione non attiene alla fase costitutiva, o di perfezionamento, dell’atto amministrativo, ma a quella della sua conoscibilità da parte degli interessati, pertanto, dal 1° gennaio 2011, gli atti pubblicati in forma cartacea in contrasto con gli obblighi di legge sopra indicati, pur rimanendo validi, non esplicano la propria efficacia nei confronti dei destinatari, in mancanza della prescritta pubblicità legale. L’inefficacia colpisce anche gli atti generali con effetti plurisoggettivi e impedisce la decorrenza dei termini per l’impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, da parte degli interessati. Nei confronti delle amministrazioni che non rispettano la normativa in tema di pubblicità legale degli atti, si possono prefigurare diverse conseguenze, tra cui  la responsabilità dirigenziale nei confronti di coloro che non hanno adottato le misure necessarie per dare piena attuazione alla norma e attribuire, quindi, valore legale alla pubblicità degli atti pubblicati nell’Albo pretorio e l’azione collettiva ex d.lgs. n.198/2009 nei confronti delle pp.aa. inadempienti”.

 

Cari lettori ci scusiamo se siamo stati molto tecnici, ma la materia è molto delicata e poco conosciuta ai non addetti ai lavori. Un dato è però certo a questo punto,  a noi risulta che il  dirigente responsabile del servizio del Comune di Calvi Risorta è il segretario comunale. Dal parere del Ministero si evince chiaramente che nei confronti delle amministrazioni che non rispettano le norme in tema di pubblicità legale, si possono prefigurare diverse conseguenze, tra cui la responsabilità dirigenziale, nel caso specifico il responsabile è il segretario comunale. Chiediamo a Caparco & soci: Come si comporteranno se qualcuno si sentirà leso da questo lungo periodo di non pubblicazione, sia esso Consigliere Comunale o comune cittadino?