ALBO
PRETORIO ON LINE… CAPARCO & SOCI STANNO SCHERZANDO CON IL FUOCO!!!
PD Calvi Risorta, 22 aprile 2011
Le pubblicazioni degli atti amministrativi sul sito
istituzionale sono state ferme per molti giorni. Vi sveliamo che cosa potrebbe
accadere.
Cari lettori, per molti giorni le
pubblicazioni degli atti amministrativi non sono state pubblicate sul sito
istituzionale del Comune, come promesso vi sveliamo quello che potrebbe
accadere ai nostri amministratori per questo stato di cose. La pubblicazione è ripresa solo il 21 aprile 2011, hanno cercato
in questo modo di mettere una toppa in seguito alla segnalazione fatta da noi
nel precedente articolo.
Questa materia è regolata dall’articolo
32 della legge n°69 del 18 giugno 2009. Il D.L. 225 del 29/12/2010 (Milleproroghe G.U. n° 303 del 29/12/ 2009) non ha
contemplato un’ulteriore proroga per l’attuazione
dell’Albo Pretorio on line (pubblicità legale on line).
Quindi dall’01/01/2011 le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale. Infatti la legge citata riconosce
l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti
amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
Ricordiamo ai lettori che tutti gli atti che per legge devono essere affissi
all’albo sono le delibere di Giunta, le delibere di Consiglio, le determine dirigenziali, le determine
di attuazione gare pubbliche, le pubblicazioni di
matrimonio, le ordinanze, l’elenco degli abusi edilizi (D.P.R. n° 380/01
art. 31 comma 7), la notizia del rilascio dei permessi (D.P.R. 380/01
art. 20 comma 7), ed altri ancora che non citiamo.
Vi facciamo ora degli esempi di cosa può comportare la
mancata pubblicazione di alcuni atti: pubblicazione di
matrimonio, in questo caso agli sposi potrebbe essere comminata una sanzione e
all’ufficiale dell’anagrafe potrebbe essere comminata una sanzione
amministrativa che va da 41 a 206 €. Una domanda quante pubblicazioni di
matrimonio ci sono state in questo periodo?
Se per esempio un responsabile di servizio predispone una
determina di liquidazione, e questa non viene
pubblicata, la determina è come se non esistesse, però se a questa determina fa
seguito la liquidazione, in questo caso il responsabile del servizio potrebbe
rispondere di eventuale danno erariale, sempre se denunciato da qualcuno. Il
vincitore di una gara pubblica non pubblicata on line
potrebbe essere soggetto a ricorsi, le delibere di Giunta Comunale e di
Consiglio Comunale non pubblicate on line non avranno valore.
A rafforzare queste nostre tesi citiamo
integralmente il parere del Ministero per l’innovazione in merito
all’attivazione dell’albo pretorio on line. Inizio modulo
Fine modulo Dal Ministero per l’Innovazione la risposta ad una quesito sulla
validità degli atti non pubblicati con l’albo pretorio informatico è
stato molto chiaro in proposito.
Riportiamo integralmente la nota: ”….L’articolo 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 dispone, in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, il graduale passaggio dalle pubblicazioni cartacee a quelle
in via telematiche. Secondo la norma citata, dal 1° gennaio 2011, le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono assolvere gli obblighi di
pubblicazione esclusivamente con modalità
informatiche, mentre quelle effettuate in forma cartacea non hanno più effetto
di pubblicità legale. Si ritiene che la norma in esame sia immediatamente
applicabile anche alle regioni a statuto speciale, senza necessità di un recepimento da parte delle stesse. Ciò in
quanto le disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti
amministrativi, non attengono all’ordinamento degli enti locali (materia
di competenza esclusiva della Regione siciliana ex art.14
dello Statuto), bensì a quella della trasparenza dell’azione
amministrativa, in generale, intesa sia in termini di diritto di accesso
agli atti, sia in termini di conoscibilità, anche attraverso la pubblicità
degli stessi. Ne consegue che, la pubblicità
legale degli atti amministrativi è ascrivibile a più materie di competenza
esclusiva legislativa statale ex art. 117, secondo comma, Cost. Più
precisamente, essa rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio
nazionale (lett. m), come espressamente sancito anche dall’articolo 29,
comma 2-bis, della legge n. 241/1990, nonché, sotto il profilo della decorrenza
dei termini per l’impugnazione degli atti, nella materia della giustizia
amministrativa (lett. l). Infine, considerata la natura e gli effetti degli
atti da pubblicare nell’Albo pretorio, la pubblicità legale degli atti
rientra anche nelle materie “cittadinanza, stato civile e anagrafi“ (lett.i). La pubblicazione non attiene alla fase
costitutiva, o di perfezionamento, dell’atto
amministrativo, ma a quella della sua conoscibilità da parte degli interessati,
pertanto, dal 1° gennaio 2011, gli atti pubblicati in forma
cartacea in contrasto con gli obblighi di legge sopra indicati, pur
rimanendo validi, non esplicano la propria efficacia nei confronti
dei destinatari, in mancanza della prescritta pubblicità legale. L’inefficacia colpisce anche gli
atti generali con effetti plurisoggettivi e
impedisce la decorrenza dei termini per l’impugnazione, in sede
amministrativa o giurisdizionale, da parte degli interessati. Nei
confronti delle amministrazioni che non rispettano la normativa in tema di
pubblicità legale degli atti, si possono prefigurare diverse conseguenze, tra
cui la responsabilità dirigenziale nei confronti di coloro che non hanno adottato le misure necessarie per dare
piena attuazione alla norma e attribuire, quindi, valore legale alla pubblicità
degli atti pubblicati nell’Albo pretorio e l’azione collettiva
ex d.lgs. n.198/2009 nei
confronti delle pp.aa. inadempienti”.
Cari lettori ci scusiamo se siamo
stati molto tecnici, ma la materia è molto delicata e poco conosciuta ai non
addetti ai lavori. Un dato è però certo a questo punto,
a noi risulta che il dirigente responsabile del servizio del Comune di
Calvi Risorta è il segretario comunale. Dal parere del Ministero si evince
chiaramente che nei confronti delle amministrazioni che non rispettano le norme
in tema di pubblicità legale, si possono prefigurare diverse conseguenze, tra
cui la responsabilità dirigenziale, nel caso specifico il responsabile è il
segretario comunale. Chiediamo a Caparco & soci: Come si comporteranno se
qualcuno si sentirà leso da questo lungo periodo di non pubblicazione, sia esso
Consigliere Comunale o comune cittadino?