RIFIUTI: IL SINDACO CAPARCO SI DIFENDE

 

Gazzetta di Caserta, 12 aprile 2011

 

Differenziata, il sindaco Antonio Caparco replica alle accuse che arrivano dal gruppo di minoranza.

 

“Iniziamo dalla questione della misura della tariffa di smaltimento in discarica di rifiuti indifferenziati, laddove si afferma come sia una “bugia colossale” quanto da noi dichiarato, vale a dire il fatto che, per l’anno 2010, la Provincia abbia aumentato di oltre il 50% la suddetta tariffa portandola da 88,00 € a 138,09 € per tonnellata, arrivando a dichiarare che la stessa sia aumentata nel 2010 soltanto del 25%, raggiungendo così i 98,00 € a tonnellata, e che nel 2011, a seguito di un aumento del 40%, arriverà a 138,09 € per tonnellata, e questo in applicazione dell’articolo 11 della legge n. 123/2008.

 

Con decreto del Presidente della Provincia n.9/Pres del 28/05/2010, la suddetta tariffa è stata portata, per l'anno 2010, ad € 138,09 a tonnellata: la stessa viene definita "tariffa provvisoria e sperimentale (non derivante dunque da un semplice calcolo matematico) dei costi relativi al trattamento, smaltimento per l’anno 2010 dei rifiuti indifferenziati della Provincia di Caserta”, applicata indistintamente a tutti i comuni, indipendentemente dai valori di differenziata raggiunti al 31/12/2009; tale decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 5-bis, del d.l. n. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010, e non della legge n. 123/2008.

 

Dunque l’unica inconfutabile verità è che la tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati è passata dagli 88,00 € a tonnellata del 2009, ai 138,09 € per tonnellata del 2010: cioè è stata aumentata del 56,92% per la precisione, e non di quel 25% o 40%.

 

A dimostrazione di ciò, la stessa deliberazione di G.M. n.35 dell'11/05/2006, adottata dalla sua amministrazione, parla del solo obbligo di garantire che il gettito complessivo della tassa non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che non sia inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli articoli 61, comma 1, e 69, comma 2, del d. lgs, 15 novembre 1993 n. 507.