SCUOLA:
CHI PUO’ ANDARE IN PENSIONE DAL 1.9.2011?
www.CalviRisorta.com, 18 novembre 2010
Peppino De Lucia
Per poter andare in pensione, è innanzitutto necessario
averne maturato i requisiti, che possono essere legati esclusivamente all'età anagrafica
congiunta ad un requisito minimo di contribuzione, per la pensione di vecchiaia, oppure ad una combinazione di età anagrafica ed
anzianità contributiva (le cosiddette quote), per la pensione di anzianità.
A seguito della manovra del luglio 2010 per la scuola
non è cambiato nulla, ad eccezione dell’innalzamento dell’età delle donne per
la pensione di vecchiaia a 65 anni a partire dal 2012, salvo le donne che
compiono i 61 anni entro il 31 dicembre 2011 cioè nate
entro il 31.12.1950 (ATTENZIONE: queste potranno chiedere come prevede la legge
la certificazione del diritto all'INPDAP)
Entro la seconda decade di dicembre ogni anno il Miur emanerà il Decreto Ministeriale e la circolare
sulle pensioni per il personale della scuola fissando la data per la
presentazione delle domande o la revoca che dovrebbe essere posta nel
mese di gennaio (generalmente il 10).
E' possibile chiedere part time
+ pensione entro la stessa data con apposito
modulo. Si può comunque presentare domanda anche ora.
Riassumo ora i principali requisiti per poter andare in
pensione dal 1.9.2011:
PENSIONE DI
VECCHIAIA:
65 anni per gli uomini, 61 anni per le donne (diventeranno
65 dal 1.1.2012) congiunti al requisito minimo contributivo: 20 anni di
servizio o di contribuzione (oppure se in servizio alla data del
31.12.1992 bastano 15 anni) al 31 agosto 2011, data di cessazione (nota
MIUR 19313 del 21.12.2010).
Si precisa che le nate entro il 31 dicembre 1950
mantengono il diritto ad andare in pensione negli anni successivi per vecchiaia.
PENSIONE DI ANZIANITA’:
1)QUOTA 96: Requisiti minimi: 60 di età
congiunti a 35 anni di contribuzione a condizione che la somma di anno,
mesi e giorni eccedenti suddetti requisiti consentano senza arrotondamenti la
maturazione della quota al 31.12.2011.
2)CON ANZIANITÀ MASSIMA DI CONTRIBUZIONE (COMPIUTO
QUARANTENNIO DI SERVIZIO): 40 anni di servizio al 31 dicembre 2011
con arrotondamenti(bastano infatti a questa data 39
anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica.
Vi è anche la possibilità per le donne con i
requisiti minimi di 57 anni di età e 35 anni di
contributi di andare in pensione optando per il contributivo: il calcolo
interamente contributivo è però penalizzante.
Esiste poi la domanda di proroga oltre il 65 anno di età a particolari condizioni che sono le seguenti:
1) Proroga per il raggiungimento
dell’anzianità pensionabile massima (40 anni) al personale già in
servizio alla data del 1^ ottobre 1974 (art. 509 comma 2 del D.Lvo 297/1994);
2) Proroga per il raggiungimento dell’anzianità
pensionabile minima(art. 509 comma 3 del D.lvo
297/1994);
3) Proroga per un periodo massimo di un biennio ai sensi
dell’art. 509 – c. 5 del D.Lvo 297/94. Secondo la la Direttiva n. 94 del 04/12/09, al punto 3 – applicazione
dell’art. 72 c.7 L.133/2008
– tale proroga può essere concessa esclusivamente al personale scolastico che
non appartenga a classi di concorso o profilo in
esubero e sia in possesso di un’anzianità pensionabile inferiore a 40 anni.
PENSIONAMENTI
D’UFFICIO
1)LIMITI DI ETÀ: personale nato tra il 31/8/45 ed il
31/8/46 cioè che compie i 65 anni entro il
31/8/2011;
2)RAGGIUNTO QUARANTENNIO: 40 anni
pieni di contribuzione entro il 31 agosto 2011.
Infatti anche quest’anno
in base alla legge (art. 72 comma 11 del DL 25.6.08 n. 122
come sostituito dall’art. 17 co. 35 novies del D.L. 1.7.09 n. 78 convertito in legge
3.8.09 n. 102 e Direttiva n. 94 del 4.12.2009)
l’Amministrazione con un preavviso di 6 mesi dovrebbe risolvere il rapporto di
lavoro del personale che al 31 agosto 2011 raggiunge in 40 anni pieni di
servizio.
SI ATTENDONO comunque LE CIRCOLARI
APPLICATIVE