SCUOLA: CHI PUO’ ANDARE IN PENSIONE DAL 1.9.2011?

 

www.CalviRisorta.com, 18 novembre 2010

 

Peppino De Lucia

 

Per poter andare in pensione, è innanzitutto necessario averne maturato i requisiti, che possono essere legati esclusivamente all'età anagrafica congiunta ad un requisito minimo di contribuzione, per la pensione di vecchiaia, oppure ad una combinazione di età anagrafica ed anzianità contributiva (le cosiddette quote), per la pensione di anzianità.

 

A seguito della manovra del luglio 2010 per la scuola non è cambiato nulla, ad eccezione dell’innalzamento dell’età delle donne per la pensione di vecchiaia a 65 anni a partire dal 2012, salvo le donne che compiono i 61 anni entro il 31 dicembre 2011 cioè nate entro il 31.12.1950 (ATTENZIONE: queste potranno chiedere come prevede la legge la certificazione del diritto all'INPDAP)

 

Entro la seconda decade di dicembre ogni anno il Miur emanerà il Decreto Ministeriale  e la circolare sulle pensioni per il personale della scuola fissando la data per la presentazione delle domande o la revoca che dovrebbe essere  posta nel mese di gennaio (generalmente il 10).

 

E' possibile chiedere part time + pensione entro la stessa data con apposito modulo. Si può comunque presentare domanda anche ora.

 

Riassumo ora i principali requisiti per poter andare in pensione dal 1.9.2011:

 

PENSIONE DI VECCHIAIA:

65 anni per gli uomini, 61 anni per le donne (diventeranno 65 dal 1.1.2012) congiunti al requisito minimo contributivo: 20 anni di servizio o di contribuzione (oppure se in servizio alla data del 31.12.1992 bastano 15 anni) al 31 agosto 2011, data di cessazione (nota MIUR 19313 del 21.12.2010).

 

Si precisa che le nate entro il 31 dicembre 1950 mantengono il diritto ad andare in pensione negli anni successivi per vecchiaia.


PENSIONE DI ANZIANITA’:

1)QUOTA 96: Requisiti minimi: 60 di età congiunti a 35 anni di contribuzione a condizione che la somma di anno, mesi e giorni eccedenti suddetti requisiti consentano senza arrotondamenti la maturazione della quota al 31.12.2011.

 

2)CON ANZIANITÀ MASSIMA  DI CONTRIBUZIONE (COMPIUTO QUARANTENNIO DI SERVIZIO):  40 anni di servizio  al 31 dicembre 2011 con arrotondamenti(bastano infatti a questa data 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica.

 

Vi è anche  la possibilità per le donne con i requisiti minimi di 57 anni di età e 35 anni di contributi di andare in pensione optando per il contributivo: il calcolo interamente contributivo è però penalizzante.

 

Esiste poi la domanda di proroga oltre il 65 anno di età a particolari condizioni che sono le seguenti:

1) Proroga per il raggiungimento dell’anzianità pensionabile massima (40 anni)  al personale già in servizio alla data del 1^ ottobre 1974 (art. 509 comma 2 del D.Lvo 297/1994);

 

2) Proroga per il raggiungimento dell’anzianità pensionabile minima(art. 509 comma 3 del D.lvo 297/1994);

 

3) Proroga per un periodo massimo di un biennio ai sensi dell’art. 509 – c. 5 del D.Lvo 297/94. Secondo la la Direttiva n. 94 del 04/12/09, al punto 3 – applicazione dell’art. 72 c.7 L.133/2008 – tale proroga può essere concessa esclusivamente al personale scolastico che non appartenga a classi di concorso o profilo in esubero e sia in possesso di un’anzianità pensionabile inferiore a 40 anni.

 

PENSIONAMENTI D’UFFICIO

1)LIMITI DI ETÀ: personale nato tra il 31/8/45 ed il 31/8/46 cioè che compie i 65 anni entro il 31/8/2011;

2)RAGGIUNTO QUARANTENNIO: 40 anni pieni di contribuzione entro il 31 agosto 2011.

Infatti anche quest’anno in base alla legge (art. 72  comma 11 del DL 25.6.08 n. 122 come sostituito dall’art. 17 co. 35  novies del D.L. 1.7.09 n. 78 convertito  in legge 3.8.09 n. 102 e Direttiva n. 94 del 4.12.2009) l’Amministrazione con un preavviso di 6 mesi dovrebbe risolvere il rapporto di lavoro  del personale che al 31 agosto 2011 raggiunge in 40 anni pieni di servizio.


SI ATTENDONO comunque LE CIRCOLARI APPLICATIVE