STOP ALLE CASE PER IACP: TAR CONDANNA IL COMUNE DI CALVI

 

Gazzetta di Caserta, 15 novembre 2010

 

Il Tar condanna il Comune di Calvi Risorta nel ricorso presentato dall'Istitut0 autonomo case popolari della provincia di Caserta.

 

L’lacp, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso da Giuseppina Ricciardi, aveva presentato un ricorso contro l'Ente, diretto dal sindaco Antonio Caparco, per l'accertamento dell’illegittimità, ai sensi dell’articolo 2 della legge numero 241/1990, del silenzio del Comune di Calvi Risorta sull'atto di istanza/diffida notificato dal ricorrente Iacp il 18 gennaio 2010; del diritto dell'Iacp della Provincia di Caserta di addivenire alla stipula della convenzione ex articolo 35 legge numero 865/1971 con il Comune di Calvi Risorta sulla base degli schemi già approvati dai rispettivi organi rappresentativi; della violazione dell'obbligo del Comune di Calvi Risorta di stipulare in forma pubblica con il ricorrente Iacp la convenzione, ex articolo 35 legge numero 865/1971, per la concessione del diritto di superficie sull’area interessata dell'intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato ai sensi della legge numero 457/78 VI biennio; dell’obbligo del Comune di Calvi Risorta di addivenire alla stipulazione della predetta convenzione e di adottare tutti i presupposti atti necessari.

 

Il tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Quinta), ha accolto il ricorso e annulla il silenzio serbato dal Comune di Calvi Risorta, ordinando a quest’ultimo di provvedere sull'atto di diffida notificato in data 18 gennaio 2010, adottando i provvedimenti necessari a definire il procedimento ex articolo 35 legge numero 865/1971, concedendo in favore dell'Iacp della Provincia di Caserta il diritto di superficie, o in alternativa, nell’eventualità che tale ultima evenienza non fosse praticabile, indicandone le ragioni ostative con provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della sentenza.

 

Il Tar ha inoltre disposto in caso di ulteriore inottemperanza, che, in luogo della predetta amministrazione e a richiesta di parte provvederà, se già non provveduto, il Commissario ad acta, che s'intende sin d'ora nominato nella persona del prefetto pro-tempore della Provincia di Caserta, con facoltà di sub-delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta cui è preposto.

 

Il Giudice ha condannato il Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali complessivamente quantizzate in mille euro.