QUANDO CAPARCO SI TRAVESTIVA DA ROBIN HOOD PER PROTEGGERE I CITTADINI DALLE INGIUSTE TASSE: ALTRO APPUNTAMENTO CON LA METAMORFOSI DELL'UOMO SENZA PIÙ UN BRICIOLO DI CREDIBILITÀ POLITICA

Calvirisortanews, 30 agosto 2010

 

Salvatore Minieri

 

Leggete e continuate a divertirvi con la metamorfosi di un uomo che ha perso la faccia: ecco la seconda parte della saga di Caparco, ovvero, come cambiare opinioni, idee, giacchetta, partito, convenienza… insomma, ecco come si fa a diventare sindaco fingendo di essere cambiati, dimostrando poi, di essere come e peggio di prima.


Il sindaco di oggi, faceva il castigatore giustizialista ieri, quando conosceva a menadito tutte le formalità per le gare d'appalto. Quelle che oggi demanda al suo cuginetto dell'Utc, Sergio Santillo, che a sua volta fa finta di non conoscere all'atto di gare d'appalto e operazioni varie.


Potete scaricare gratuitamente tutte le pagine che Caparco produceva quando era semplice consigliere di minoranza. Mettetele a paragone con le parole odierne del sindaco: sarà meglio di una puntata di Zelig, più comico delle esilaranti pellicole di Totò e Peppino.


A proposito, visto che Caparco fa davvero il Totò della situazione, a breve individueremo chi meglio, tra i componenti della maggioranza, abbia rivestito il ruolo del fessacchiotto Peppino in questo primo anno di inattività amministrativa.


Leggete bene la seconda pagina del documento che oggi vi presentiamo: la prossima settimana vi faremo ascoltare la voce di Caparco che, durante un comizio di giugno 2009, diceva l'esatto opposto in materia di violazione delle norme e di appalti pubblici.


Siamo ancora in attesa che il sindaco metta la sua cravattella e si faccia apparecchiare la tavola comunale dal suo maggiordomo dilettante per la solita intervista pilotata.


Dai, che non ne possiamo fare a meno. Ecco allora, la fase del Caparco Robin Hood, quando confondeva il Seminario con la Foresta di Sherwood e tuonava contro Zacchia ad ogni accenno di gara d'appalto. Poi, vi faremo leggere noi come sia cambiata la cognizione di appalto nella mutante testa dell'interessato sindaco pro tempore di Calvi.



Ecco la seconda parte del Dossier Informativo a firma anche di Caparco.


9 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI


Riguardo la gara per l'esternalizzazione delle entrate - operazione con la quale l'amministrazione contava di recuperare quasi 300.000,00 € di evasione e di riequilibrare, così, il bilancio 2007 - si rilevano le seguenti ulteriori illegittimità, già segnalate nella relazione del 30 aprile e solo in parte corrette, nonostante una prima gara andata deserta. Il consiglio comunale, nella seduta del 27/12/2006, approvava la proposta di esternalizzazione con delibera n. 51. Sulla scorta di tale atto, la giunta ha quindi adottato la delibera n. 23 del 22/02/2007, con la quale sono stati approvati il bando di gara ed il capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva dell'I.CI, della TA.R.S.U., dell'imposta sulla pubblicità, della T.O.S.A.P., dei diritti sulle pubbliche affissioni, delle sanzioni amministrative in genere, ivi comprese quelle correlate ai condoni edilizi ed oneri concessori, ed alle entrate del servizio idrico.

 

Ebbene, dobbiamo rilevare uno spropositato numero di illegittimità nell'adozione sia della delibera n. 51 del 27/12/2006 da parte del consiglio, sia della delibera n. 23 del 22/02/2007 da parte della giunta.
La mancata elaborazione delle verifiche di cassa potrebbe aver determinato anche il probabile utilizzo in termini di cassa di fondi vincolati (per quasi 1,5 milioni di €) alla realizzazione di opere pubbliche, difficilmente reintegrabili alla luce della persistente crisi di liquidità dell'ente, che potrebbe configurare un'ipotesi di "malversazione a danno dello Stato". D'altro canto tale verifica - unitamente a quella relativa alle fatture inevase che non hanno copertura in bilancio e per le quali si dovrebbe provvedere al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio - è stata ripetutamente richiesta dagli scriventi, con svariate note ed interrogazioni risalenti addirittura al 12/09/2006, in risposta alle quali ci è stato detto che "il carico di lavoro potrebbe essere superiore a mesi due. Gli Uffici preposti si riservano, in tempi ragionevoli, di produrre quanto richiesto": da questa (non) risposta sono invece passati inutilmente altri 8 mesi -durante i quali sono state presentate diffide, denunce penali e ricorsi al difensore civico - e siamo ormai prossimi ad una nuova salvaguardia degli equilibri in cui, molto probabilmente, gli "incalcolabili" debiti fuori bilancio verranno ancora una volta occultati fino a quando non si arriverà al pignoramento! ! Si rileva che la determina del settore finanziario n. 252, con la quale si approvava il verbale di gara deserta, è stata adottata il 28/06/2007, termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte, e non il 02/07/2007, termine previsto per l'apertura delle offerte!


principi contabili. In particolare, contrariamente a quanto affermato dal responsabile finanziario ed avallato dal revisore, abbiamo accertato:

>che non sono state fedelmente riportate, negli appositi documenti contabili, le previsioni da iscrivere in bilancio;
> la violazione dei principi di unità, di universalità, di integrità, di veridicità ed attendibilità, di pareggio finanziario, nonché i principi di informazione attendibile, di coerenza, di congruità della spesa, di prudenza e di competenza finanziaria;

> la mancata corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni;

> la violazione dei vincoli di destinazione previsti dall'articolo 208, comma 4, del C.d.s. e dell'articolo 1, comma 713, della legge n. 296/2006;

> la costruzione del pluriennale sulla sola base del tasso di inflazione programmato, con risultati paradossali;

> il mancato pareggio finanziario del bilancio pluriennale - in violazione dell'articolo 162 del TUEL - ed in generale il mancato rispetto degli equilibri particolari (articolo 162, comma 6, del TUEL), sia del bilancio annuale che del pluriennale;

> l'allocazione di somme in interventi e risorse di bilancio non pertinenti;

> la previsione di entrate inattendibili e incongrue, non accertabili sia in base all'attuale configurazione dell'ufficio tributi, che in considerazione dei tempi previsti per una diversa modulazione della gestione delle entrate (esternalizzazione delle entrate);

> la copertura di spese certe e consolidate, come quella del personale, con il gettito di un'entrata del tutto aleatoria e non ripetitiva, come i proventi derivanti dall'utilizzo dell'autovelox;

> la previsione di trasferimenti erariali non dovuti;

> la previsione di spese sottostimate rispetto alle effettive necessità, e la mancata copertura di spese obbligatorie sia nel bilancio annuale che nel pluriennale;

> la violazione delle norme in materia di appalti e contratti pubblici - sia nell'affidamento della
gara per il noleggio degli autovelox che in quella per l'esternalizzazione dei tributi -
fondamentali per le previsioni di entrata e di spesa ipotizzate.


Lo stesso revisore dei conti, rag. Salvatore Fattore78, ha omesso di segnalare le situazioni indicate, esprimendo un parere favorevole su un documento che manca addirittura dei requisiti essenziali per la relativa approvazione - vale a dire la quadratura ed il rispetto degli equilibri generali e particolari previsti dall'articolo 162 del TUEL -, che ne condizionano la sua stessa legittimità. È per questo motivo che lo invitavamo per iscritto a verificare le situazioni da noi esposte nella suddetta relazione, sia per quanto attiene all'aspetto puramente contabile, sia per quanto riguarda gli appalti per il noleggio dell'autovelox e per l'esternalizzazione delle entrate (essendo il revisore tenuto a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche relativamente all'effettuazione delle spese e all'attività contrattuale dell'ente), riferendo immediatamente al consiglio circa le gravi irregolarità riscontrate nella gestione finanziaria e contrattuale del comune, nonché ad inoltrare denunce alle autorità giudiziarie competenti, qualora queste fossero suscettibili di configurare ipotesi di responsabilità di organi tecnici e/o politici. Nonostante ripetuti inviti, solleciti e diffide, il revisore dei conti (nominato con i soli voti della maggioranza) non ha mai provveduto in merito, con evidente omissione dei propri compiti istituzionali. Nel frattempo i due autovelox sono entrati in funzione lo scorso 8 agosto, e la gara per l'esternalizzazione dei tributi è stata avviata e si concluderà il 2 ottobre 2007 (salvo probabili ricorsi). Tutte queste situazioni sono state segnalate anche alla Corte dei Conti, presso cui è possibile chiedere l'esito di eventuali controlli effettuati79.


In merito alle omissioni del revisore, si segnala anche la mancata redazione del verbale di verifica di cassa del primo trimestre 2007 (di cui all'articolo 223, comma 1, del TUEL); il revisore è stato
Assente alla seduta consiliare del 30/04/2007 benché la sua presenza - in base all'art. 143, comma 2, lettera d) del regolamento di contabilità - fosse obbligatoria e fosse stata richiesta dagli stessi consiglieri di minoranza per iscritto. '9 Più in generale si chiedano agli uffici comunali copia di tutte le note fatte pervenire dalla Corte dei Conti e dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici, nonché delle eventuali risposte fornite dal comune (atti negati agli scriventi), basandosi sulle risultanze del registro del protocollo.


Innanzitutto il consiglio deliberava l'affidamento delle sole entrate tributarie ed extratributarie facenti capo all'ufficio tributi, visto che la dimostrazione delle convenienza economica ed organizzativa, inerente la scelta di affidare il servizio a soggetto iscritto all'Albo, era stata effettuata con riferimento all'esiguità del personale e delle strutture dell'ufficio tributi, e che la proposta era stata avanzata proprio dal responsabile finanziario. La giunta ha invece deliberato - senza la preventiva autorizzazione consiliare (che ha competenza esclusiva in materia ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera è) del TUEL) - di esternalizzare anche le entrate non facenti capo al settore finanziario (senza, tra l'altro, i necessari pareri di regolarità tecnica da parte dei funzionari responsabili di tali entrate).


Il responsabile ha commesso analoga violazione nell'approvare, con la determina n. 358 del 19/07/2007, il bando di gara ed il capitolato d'oneri coerentemente a quanto previsto con la delibera di G.M. n. 23 del 22/02/2007 e successive modificazioni, e non a quanto disposto dal consiglio con delibera n. 51 del 27/12/2006.


È stata poi la stessa giunta, neh'approvare il bando ed il capitolato d'oneri, a fissare la durata dell'appalto in 8 anni. A parte l'eccessiva ed abnorme lunghezza dell'appalto, facciamo rilevare che ancora una volta la giunta ha deliberato in materia di esclusiva competenza consiliare: è infatti il consiglio comunale - in base all'articolo 42, comma 2, lettera i) del d. lgs. n. 267/2000 - ad avere competenza in merito alla deliberazione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi. Ora, in base al principio contabile dell'integrità, non possono esservi compensazioni di partite nel bilancio di previsione: ne discende, come corollario, che è vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione. In altri termini, nella parte spesa del bilancio, andranno iscritti per i prossimi 8 anni, gli aggi da impegnare e corrispondere all'aggiudicatario: una simile decisione non poteva che essere assunta dal consiglio comunale, con la delibera n. 51 del 27/12/2006, e non certamente dalla giunta. Non rileva, peraltro, l'illegittima disposizione dell'articolo 4 del capitolato d'oneri che prevede il riversamento, da parte dell'aggiudicatario, delle somme al netto degli aggi di riscossione, visto che la previsione contrasta con il citato principio contabile dell'integrità e con l'articolo 162, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e, pertanto, va senz'altro stralciata. La giunta ha quindi perseverato nel suo grave atteggiamento con cui esautora sistematicamente il consiglio dalle sue attribuzioni (si veda, ad esempio, la gara per il noleggio degli autovelox ed i debiti fuori bilancio pagati direttamente dai responsabili senza il previo riconoscimento in C.C.) o non ha dato attuazione alla volontà consiliare (come accaduto con la riferita vicenda del Patto di Stabilità 2006 e della gara per l'affidamento del servizio RSU).


Passiamo ora ad un altro punto dolente: i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Il comune richiede per l'ammissione, a pena di nullità, la presentazione da parte delle ditte della seguente documentazione:
1. Attestazione rilasciata dalla Direzione Centrale della Fiscalità Locale relativa all'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, riscossione ed accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni o, in alternativa, un'autocertificazione a norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale la ditta dichiari l'avvenuta iscrizione all'Albo di cui sopra, non anteriore a sei mesi rispetto alla gara d'appalto;
2. Referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti l'affidabilità e solvibilità dell'impresa;
3
. Dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante che:


> il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi ammonta ad almeno € 2.000.000,00 e che nei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi si rilevi che quantomeno nell'ultimo anno siano stati conseguiti utili d'esercizio82;
> l'organico annuo dell'impresa, riferito al solo personale dipendente al 31 dicembre 2006, ammonta almeno a n.15 unità e che risulti assunto almeno n. 1 (uno) dipendente con il requisito di ufficiale della riscossione;
Disposizioni in contrasto con le raccomandazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, così come riportate nelle segnalazioni AS187 del 28/10/1999 e AS251 del 30/01/2003.

>l'impresa concorrente abbia svolto l'attività richiesta dal bando in almeno tre comuni di pari classe, risultante dall'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni ;

>elenco delle attrezzature tecniche possedute.

 

Tutti i suddetti requisiti vengono richiesti dal bando di gara a garanzia della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dell'aggiudicatario. Ebbene, la giurisprudenza ormai consolidata in merito all'appalto di tali servizi, è ormai orientata nel senso di ritenere l'iscrizione all'Albo un requisito abilitante, in quanto la Commissione ministeriale preposta alla sua tenuta ammette le imprese all'Albo dopo averne accertato l'idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa - condizione riverificata annualmente - e, pertanto, l'iscrizione per la categoria corrispondente è di per sé requisito necessario e sufficiente per la partecipazione alla gara. In taluni casi, invero, è possibile fissare ulteriori requisiti ma il potere discrezionale della p.a. di integrare, tramite il bando di gara - per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione - i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.
Nel caso specifico stiamo parlando delle entrate di un comune di 5.906 abitanti, per le quali la sola iscrizione all'Albo è requisito più che soddisfacente a garanzia della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale della ditta aggiudicataria.


Ma andiamo nel dettaglio e raffrontiamo i requisiti richiesti dal bando con le prescrizioni del d. lgs. n. 163/2006. Il Codice dei Contratti prevede all'articolo 41, comma 1, che negli appalti di servizi la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti possa essere fornita mediante dichiarazioni concernenti il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi, ma da nessuna parte è prevista un'attestazione che nei bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi siano stati conseguiti utili (per inciso vi è anche contrasto tra diverse parti del bando, visto che all'articolo 10 si parla di utili conseguiti quantomeno nell'ultimo anno, mentre all'articolo 11 si parla di utili conseguiti nei bilanci degli ultimi tre anni); il suddetto requisito è poi richiesto a pena di esclusione, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 41, comma 3, del Codice secondo cui se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante: in altri termini occorre garantire la possibilità di partecipare alla gara anche ad imprese iscritte all'Albo di recente, possibilità che viene negata laddove si dispone che le imprese devono possedere requisiti di bilancio e di esperienza maturati negli ultimi tre esercizi chiusi.


L'articolo 6 del D.M. n. 289/2000 prevede un'articolazione dell'Albo in due fasce, a seconda dell'ammontare minimo del capitale interamente versato: nella prima fascia (soggetti con capitale di almeno € 775.000,00) sono iscritte le imprese abilitate a svolgere tale attività per comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti; nella seconda fascia (soggetti con capitale di almeno € 2.583.000,00) sono invece iscritte le imprese abilitate a svolgere tale attività per comuni e province, senza limitazioni circa il numero di abitanti complessivamente gestiti. I requisiti di fatturato e di organico richiesti dall'ente sono posseduti, in genere, da società iscritte in questa seconda fascia, costituite ed attrezzate proprio per soddisfare al meglio le esigenze di grandi comuni, appartenenti a fasce superiori alla V, e province. Si potrebbe verificare, allora, il paradosso per cui società che svolgono o hanno svolto tali attività solo per comuni di fascia superiore alla nostra si ritrovino ad essere escluse dalla partecipazione alla gara, pur avendo requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa superiori rispetto a società (appartenenti alla I fascia) che hanno svolto attività solo per comuni di classe V e che, pertanto, sono legittimate a partecipare alla gara. È evidente, alla luce di tutte le considerazioni svolte, che la sola iscrizione all'Albo, finanche nella prima sezione, è un requisito che dà ampia garanzia di affidabilità del soggetto aggiudicatario; tutti gli ulteriori requisiti fissati dal bando sono arbitrari, illegittimi, incoerenti, sproporzionati ed inadeguati rispetto alla tipologia e all'oggetto della prestazione, ed hanno come effetto quello di limitare, indebitamente (evolutamente), l'accesso alla gara delle imprese operanti sul mercato. Dello stesso avviso è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che - con la segnalazione AS237 del 24/04/2002, inviata all'ANCI e ad oggetto "Procedure seguite dai comuni per l'affidamento in gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali" - in merito alla redazione dei bandi da parte dei comuni, afferma testualmente che essi "prevedono spesso requisiti di selezione dei partecipanti eccessivamente restrittivi che non appaiono giustificati dalle dimensioni degli appalti. A tale riguardo, l'Autorità rileva che la capacità delle imprese concessionarie di operare sul mercato (anche in termini di requisiti organizzativi e finanziari) viene vagliata ex ante dall'apposita Commissione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed incaricata di verificare l'esistenza dei requisiti che la legge prevede per l'iscrizione all'albo dei concessionari. L'introduzione nei bandi di requisiti ulteriori appare, quindi, inopportuna in quanto non sembra giustificata da esigenze di carattere generale legate ad un efficace ed efficiente espletamento del servizio per la P.A. da parte dei concessionari e, pertanto, avrebbe come unico effetto quello di restringere artificiosamente il novero dei partecipanti, minando i principi generali in materia di concorrenza... L'Autorità auspica altresì che l'ANCI inviti i Comuni ad evitare l'inserimento nei bandi di requisiti ulteriori rispetto a quello dell'iscrizione all'Albo dei concessionari, salvi casi eccezionali giustificati dalle ingenti dimensioni dell'appalto". Altro aspetto illegittimo riguarda i criteri fissati per la valutazione dell'offerta: sono stati infatti previsti ben 65 punti attribuibili per il progetto di organizzazione e gestione dei servizi in affidamento, ed un massimo di 35 punti per l'offerta economica. Anche qui facciamo presente che la giurisprudenza consolidata, sia in ambito amministrativo che contabile, ha sancito l'illegittimità di gare che diano pesi maggiori agli aspetti progettuali piuttosto che all'offerta economica in senso stretto, e la Corte dei Conti ha diverse volte addebitato, ai funzionari che avevano adottato siffatti criteri, i conseguenti danni erariali. Nella fattispecie non si tratta di un appalto-concorso per la progettazione di opere pubbliche (per le quali sarebbe forse giustificato un simile criterio), ma di una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cui aggiudicazione non può essere lasciata alla piena ed assoluta discrezionalità della commissione di gara che, in seduta non pubblica, decide in sostanza a chi affidare l'appalto, indipendentemente dall'offerta economica, cioè dagli aggi a carico del comune da corrispondere all'aggiudicatario che, invece, dovrebbero avere un peso predominante.


Per quanto riguarda poi la formula scelta per l'attribuzione del punteggio al ribasso percentuale offerto, questa è stata ripetutamente censurata dalla giurisprudenza in materia, poiché non consente affatto di sfruttare tutto l'intervallo di punteggio attribuibile. Se, ad esempio, facciamo l'ipotesi che pervengano 5 offerte, le quali prevedano un ribasso unico percentuale rispettivamente del 10%, del 30%, del 40%, del 50% e dell'80% sugli aggi posti a base di gara; i punteggi attribuibili, sul massimo di 35, variano da un minimo di 30,8 (nel caso della ditta che ha offerto un ribasso del 10%) ad un massimo di 34,475 (per la ditta che ha offerto un ribasso dell'80%), con una differenza di appena 3,675 punti su una base di 100, nonostante vi sia una differenza di decine di migliaia di €, in termini di impatto sul bilancio comunale (la differenza di aggio da corrispondere è di € 55.277,88 sull'incasso teorico di € 789.684,00). Addirittura anche nel caso in cui, per assurdo, venga offerto un ribasso del 100% (vale a dire un servizio gratuito per l'ente) l'impresa comunque non raggiungerebbe il punteggio massimo di 35. Anzi, la variazione massima possibile sarebbe di circa 5 punti, per cui, di fatto, si ha un punteggio di 65, attribuibile per il progetto, ed un punteggio di 5 per l'offerta economica, su una base complessiva di 70! L'unico criterio di aggiudicazione viene perciò ad essere quello relativo alla valutazione del progetto tecnico di organizzazione e di gestione del servizio in affidamento che - proprio per la garanzia di professionalità fornita dall'iscrizione all'Albo e per la standardizzazione delle procedure di gestione - non può differire, in modo sostanziale, da un'impresa all'altra. Tale criterio viene lasciato all'apprezzamento discrezionale della commissione di gara, che effettuerà la suddetta valutazione in seduta non aperta al pubblico: situazione voluta (in base all'esperienza su altri appalti aggiudicati da questa amministrazione) per affidare l'appalto ad una ditta presumibilmente già individuata.


L'articolo 7 del bando prevede poi una garanzia a corredo dell'offerta pari ad € 15.793,68, sotto forma di polizza fideiussoria. Anche tale previsione è in contrasto con le disposizioni del Codice dei Contratti che all'articolo 75, del d. lgs. n. 163/2006, dispone che la garanzia, a scelta dell'offerente, può essere prestata sotto forma di cauzione (in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari): l'ente non può quindi pretendere la sola presentazione di una polizza fideiussoria.


Rileviamo infine l'illegittimità dell'articolo 27 del capitolato d'oneri, laddove è disposto che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare, a ciascun contribuente, l'addizionale ex ECA. Tale previsione contrasta con le disposizioni di legge vigenti (Regio Decreto Legge 30/11/1937 n. 2145, modificato con la legge 10/12/1961, n. 1346 e con l'art. 3, comma 39, della legge 28/12/1995, n. 549); infatti la riscossione della TA.R.S.U. non avverrà più mediante ruolo, ed il comune non potrà più esigere dai contribuenti, e quindi incassare, l'addizionale ex ECA del 10% sulla tassa: ne consegue una perdita, in termini di minori entrate, che alle tariffe vigenti ammonta a circa 44.000,00 € (di cui bisognerebbe tener conto a settembre, in fase di salvaguardia 2007). Nemmeno si commenta la previsione di accollare i costi di gestione della gara, di pubblicazione del bando (su Gazzette e quotidiani) e gli onorari per la commissione (composta da funzionari interni che non hanno diritto ad onorari) in capo alla ditta aggiudicataria dell'appalto.