Calvirisortanews, 30 agosto 2010
Salvatore Minieri
Leggete e continuate a divertirvi con la metamorfosi di un
uomo che ha perso la faccia: ecco la seconda parte della saga di Caparco,
ovvero, come cambiare opinioni, idee, giacchetta, partito, convenienza…
insomma, ecco come si fa a diventare sindaco fingendo di essere cambiati,
dimostrando poi, di essere come e peggio di prima.
Il sindaco di oggi, faceva il castigatore giustizialista ieri, quando conosceva a menadito tutte le
formalità per le gare d'appalto. Quelle che oggi demanda
al suo cuginetto dell'Utc,
Sergio Santillo, che a sua volta fa finta di non conoscere all'atto di gare
d'appalto e operazioni varie.
Potete scaricare gratuitamente tutte le pagine che Caparco produceva
quando era semplice consigliere di minoranza. Mettetele a paragone con le parole
odierne del sindaco: sarà meglio di una puntata di Zelig, più comico delle
esilaranti pellicole di Totò e Peppino.
A proposito, visto che Caparco fa davvero il Totò
della situazione, a breve individueremo chi meglio, tra i componenti della
maggioranza, abbia rivestito il ruolo del fessacchiotto Peppino in questo primo
anno di inattività amministrativa.
Leggete bene la seconda pagina del documento che oggi vi presentiamo:
la prossima settimana vi faremo ascoltare la voce di Caparco che, durante un comizio
di giugno 2009, diceva l'esatto opposto in materia di violazione delle norme e
di appalti pubblici.
Siamo ancora in attesa che il sindaco metta la sua cravattella e si faccia apparecchiare la tavola comunale
dal suo maggiordomo dilettante per la solita intervista pilotata.
Dai, che non ne possiamo fare a meno. Ecco allora, la fase
del Caparco Robin Hood,
quando confondeva il Seminario con la Foresta di Sherwood
e tuonava contro Zacchia ad ogni accenno di gara d'appalto. Poi, vi
faremo leggere noi come sia cambiata la cognizione di
appalto nella mutante testa dell'interessato sindaco pro tempore
di Calvi.
Ecco la seconda parte del Dossier Informativo a firma anche
di Caparco.
9 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE COMUNALI
Riguardo la gara per l'esternalizzazione
delle entrate - operazione con la quale l'amministrazione contava di recuperare
quasi 300.000,00 € di evasione e di riequilibrare, così, il bilancio 2007 - si
rilevano le seguenti ulteriori illegittimità, già segnalate nella relazione del
30 aprile e solo in parte corrette, nonostante una prima gara andata deserta.
Il consiglio comunale, nella seduta del 27/12/2006, approvava la proposta di esternalizzazione con delibera
n. 51. Sulla scorta di tale atto, la giunta ha quindi adottato la delibera n.
23 del 22/02/2007, con la quale sono stati approvati il bando di gara ed il
capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento,
riscossione ordinaria e coattiva dell'I.CI, della TA.R.S.U., dell'imposta sulla
pubblicità, della T.O.S.A.P., dei diritti sulle
pubbliche affissioni, delle sanzioni amministrative in genere, ivi comprese
quelle correlate ai condoni edilizi ed oneri concessori, ed alle entrate del
servizio idrico.
Ebbene, dobbiamo rilevare uno spropositato numero di illegittimità nell'adozione sia della delibera n. 51 del
27/12/2006 da parte del consiglio, sia della delibera n. 23 del 22/02/2007 da
parte della giunta.
La mancata elaborazione delle verifiche di cassa potrebbe aver determinato
anche il probabile utilizzo in termini di cassa di fondi vincolati (per quasi
1,5 milioni di €) alla realizzazione di opere
pubbliche, difficilmente reintegrabili alla luce della persistente crisi di
liquidità dell'ente, che potrebbe configurare un'ipotesi di "malversazione
a danno dello Stato". D'altro canto tale verifica - unitamente a quella relativa alle fatture inevase che non hanno copertura in
bilancio e per le quali si dovrebbe provvedere al riconoscimento e
finanziamento di debiti fuori bilancio - è stata ripetutamente richiesta dagli
scriventi, con svariate note ed interrogazioni risalenti addirittura al
12/09/2006, in risposta alle quali ci è stato detto che "il carico di
lavoro potrebbe essere superiore a mesi due. Gli Uffici preposti si riservano,
in tempi ragionevoli, di produrre quanto richiesto": da questa (non)
risposta sono invece passati inutilmente altri 8 mesi -durante i quali sono
state presentate diffide, denunce penali e ricorsi al difensore civico - e
siamo ormai prossimi ad una nuova salvaguardia degli
equilibri in cui, molto probabilmente, gli "incalcolabili" debiti
fuori bilancio verranno ancora una volta occultati fino a quando non si
arriverà al pignoramento! ! Si rileva che la determina del settore finanziario
n. 252, con la quale si approvava il verbale di gara deserta, è stata adottata il 28/06/2007, termine ultimo previsto per
la ricezione delle offerte, e non il 02/07/2007, termine previsto per
l'apertura delle offerte!
principi contabili. In particolare, contrariamente a quanto
affermato dal responsabile finanziario ed avallato dal revisore, abbiamo
accertato:
>che non sono state fedelmente
riportate, negli appositi documenti contabili, le
previsioni da iscrivere in bilancio;
> la violazione dei principi di unità, di universalità, di integrità, di
veridicità ed attendibilità, di pareggio finanziario, nonché i principi di
informazione attendibile, di coerenza, di congruità della spesa, di prudenza e
di competenza finanziaria;
> la mancata corrispondenza dei
dati contabili con quelli delle deliberazioni;
> la
violazione dei vincoli di destinazione previsti dall'articolo 208, comma 4, del
C.d.s. e dell'articolo 1, comma 713, della legge n.
296/2006;
> la costruzione del
pluriennale sulla sola base del tasso di inflazione
programmato, con risultati paradossali;
> il mancato pareggio
finanziario del bilancio pluriennale - in violazione dell'articolo 162 del TUEL
- ed in generale il mancato rispetto degli equilibri
particolari (articolo 162, comma 6, del TUEL), sia del bilancio annuale che del
pluriennale;
>
l'allocazione di somme in interventi e risorse di bilancio non pertinenti;
> la previsione di entrate inattendibili e incongrue, non accertabili sia in
base all'attuale configurazione dell'ufficio tributi, che in considerazione dei
tempi previsti per una diversa modulazione della gestione delle entrate (esternalizzazione delle entrate);
> la copertura di spese certe e
consolidate, come quella del personale, con il gettito
di un'entrata del tutto aleatoria e non ripetitiva, come i proventi derivanti
dall'utilizzo dell'autovelox;
> la previsione di
trasferimenti erariali non dovuti;
> la previsione di spese
sottostimate rispetto alle effettive necessità, e la
mancata copertura di spese obbligatorie sia nel bilancio annuale che nel pluriennale;
> la violazione delle norme in
materia di appalti e contratti pubblici - sia
nell'affidamento della
gara per il noleggio degli autovelox che in quella per l'esternalizzazione
dei tributi -
fondamentali per le previsioni di entrata e di spesa ipotizzate.
Lo stesso revisore dei conti, rag. Salvatore Fattore78, ha omesso di segnalare
le situazioni indicate, esprimendo un parere favorevole su un documento che
manca addirittura dei requisiti essenziali per la relativa approvazione - vale
a dire la quadratura ed il rispetto degli equilibri generali e particolari
previsti dall'articolo 162 del TUEL -, che ne condizionano la sua stessa
legittimità. È per questo motivo che lo invitavamo per iscritto a verificare le
situazioni da noi esposte nella suddetta relazione, sia per quanto attiene
all'aspetto puramente contabile, sia per quanto riguarda gli appalti per il
noleggio dell'autovelox e per l'esternalizzazione
delle entrate (essendo il revisore tenuto a vigilare sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche relativamente
all'effettuazione delle spese e all'attività contrattuale dell'ente),
riferendo immediatamente al consiglio circa le gravi irregolarità riscontrate
nella gestione finanziaria e contrattuale del comune, nonché ad inoltrare
denunce alle autorità giudiziarie competenti, qualora queste fossero
suscettibili di configurare ipotesi di responsabilità di organi tecnici e/o
politici. Nonostante ripetuti inviti, solleciti e diffide, il
revisore dei conti (nominato con i soli voti della maggioranza) non ha mai
provveduto in merito, con evidente omissione dei propri compiti istituzionali.
Nel frattempo i due autovelox sono entrati in funzione lo scorso 8 agosto, e la
gara per l'esternalizzazione dei tributi è stata
avviata e si concluderà il 2 ottobre 2007 (salvo
probabili ricorsi). Tutte queste situazioni sono state segnalate anche alla
Corte dei Conti, presso cui è possibile chiedere
l'esito di eventuali controlli effettuati79.
In merito alle omissioni del revisore, si segnala anche la mancata redazione
del verbale di verifica di cassa del primo trimestre 2007
(di cui all'articolo 223, comma 1, del TUEL); il revisore è stato
Assente alla seduta consiliare del 30/04/2007 benché la sua presenza - in base
all'art. 143, comma 2, lettera d) del regolamento di contabilità - fosse
obbligatoria e fosse stata richiesta dagli stessi consiglieri di minoranza per
iscritto. '9 Più in generale si chiedano agli uffici comunali copia di tutte le
note fatte pervenire dalla Corte dei Conti e dall'Autorità per la Vigilanza sui
Lavori pubblici, nonché delle eventuali risposte
fornite dal comune (atti negati agli scriventi), basandosi sulle risultanze del
registro del protocollo.
Innanzitutto il consiglio deliberava l'affidamento delle sole entrate
tributarie ed extratributarie facenti capo all'ufficio tributi, visto che la
dimostrazione delle convenienza economica ed organizzativa,
inerente la scelta di affidare il servizio a soggetto iscritto all'Albo,
era stata effettuata con riferimento all'esiguità del personale e delle
strutture dell'ufficio tributi, e che la proposta era stata avanzata proprio
dal responsabile finanziario. La giunta ha invece deliberato - senza la
preventiva autorizzazione consiliare (che ha competenza esclusiva in materia ai
sensi dell'art. 42, comma 2, lettera è) del TUEL) - di esternalizzare anche le entrate non facenti capo al settore
finanziario (senza, tra l'altro, i necessari pareri di regolarità tecnica da
parte dei funzionari responsabili di tali entrate).
Il responsabile ha commesso analoga violazione
nell'approvare, con la determina n. 358 del 19/07/2007, il bando di gara
ed il capitolato d'oneri coerentemente a quanto previsto con la delibera di
G.M. n. 23 del 22/02/2007 e successive modificazioni, e non a
quanto disposto dal consiglio con delibera n. 51 del 27/12/2006.
È stata poi la stessa giunta, neh'approvare il bando
ed il capitolato d'oneri, a fissare la durata dell'appalto in 8 anni. A parte
l'eccessiva ed abnorme lunghezza dell'appalto, facciamo rilevare che ancora una
volta la giunta ha deliberato in materia di esclusiva
competenza consiliare: è infatti il consiglio comunale - in base all'articolo
42, comma 2, lettera i) del d. lgs. n. 267/2000 - ad avere competenza in merito alla
deliberazione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.
Ora, in base al principio contabile dell'integrità, non possono esservi
compensazioni di partite nel bilancio di previsione: ne discende, come
corollario, che è vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute
per la riscossione. In altri termini, nella parte spesa del bilancio, andranno
iscritti per i prossimi 8 anni, gli aggi da impegnare e corrispondere
all'aggiudicatario: una simile decisione non poteva che essere assunta dal
consiglio comunale, con la delibera n. 51 del 27/12/2006, e non certamente
dalla giunta. Non rileva, peraltro, l'illegittima disposizione dell'articolo 4
del capitolato d'oneri che prevede il riversamento, da
parte dell'aggiudicatario, delle somme al netto degli aggi di riscossione,
visto che la previsione contrasta con il citato principio contabile
dell'integrità e con l'articolo 162, comma 4, del d. lgs.
n. 267/2000 e, pertanto, va senz'altro stralciata. La
giunta ha quindi perseverato nel suo grave atteggiamento con cui esautora
sistematicamente il consiglio dalle sue attribuzioni (si veda, ad esempio, la
gara per il noleggio degli autovelox ed i debiti fuori bilancio pagati
direttamente dai responsabili senza il previo riconoscimento in C.C.) o non ha
dato attuazione alla volontà consiliare (come accaduto con la riferita vicenda
del Patto di Stabilità 2006 e della gara per l'affidamento del servizio RSU).
Passiamo ora ad un altro punto dolente: i requisiti richiesti per la partecipazione
alla gara. Il comune richiede per l'ammissione, a pena di nullità, la
presentazione da parte delle ditte della seguente documentazione:
1. Attestazione rilasciata dalla Direzione Centrale della Fiscalità Locale
relativa all'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare
attività di liquidazione, riscossione ed accertamento dei tributi e di altre
entrate delle Province e dei Comuni o, in alternativa, un'autocertificazione a
norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale la ditta dichiari l'avvenuta
iscrizione all'Albo di cui sopra, non anteriore a sei mesi rispetto alla gara
d'appalto;
2. Referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di
credito attestanti l'affidabilità e solvibilità dell'impresa;
3. Dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
attestante che:
> il fatturato globale d'impresa realizzato negli
ultimi tre esercizi ammonta ad almeno € 2.000.000,00 e che nei bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi si rilevi che quantomeno nell'ultimo anno siano stati
conseguiti utili d'esercizio82;
> l'organico annuo dell'impresa, riferito al solo personale dipendente al 31
dicembre 2006, ammonta almeno a n.15 unità e che
risulti assunto almeno n. 1 (uno) dipendente con il requisito di ufficiale
della riscossione;
Disposizioni in contrasto con le raccomandazioni dell'Autorità garante della
Concorrenza e del Mercato, così come riportate nelle segnalazioni AS187 del
28/10/1999 e AS251 del 30/01/2003.
>l'impresa concorrente abbia
svolto l'attività richiesta dal bando in almeno tre comuni di pari classe,
risultante dall'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni ;
>elenco delle attrezzature
tecniche possedute.
Tutti i suddetti requisiti vengono richiesti dal bando di gara a garanzia della capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale dell'aggiudicatario. Ebbene, la
giurisprudenza ormai consolidata in merito all'appalto di tali servizi, è ormai
orientata nel senso di ritenere l'iscrizione all'Albo un requisito abilitante, in quanto la Commissione ministeriale preposta alla sua
tenuta ammette le imprese all'Albo dopo averne accertato l'idoneità
finanziaria, tecnica ed organizzativa - condizione riverificata annualmente -
e, pertanto, l'iscrizione per la categoria corrispondente è di per sé requisito
necessario e sufficiente per la partecipazione alla gara. In taluni casi,
invero, è possibile fissare ulteriori requisiti ma il
potere discrezionale della p.a. di integrare, tramite il bando di gara - per
gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione - i
requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso
raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed
all'oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara e non deve,
inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese
interessate presenti sul mercato.
Nel caso specifico stiamo parlando delle entrate di un comune di 5.906
abitanti, per le quali la sola iscrizione all'Albo è
requisito più che soddisfacente a garanzia della capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale della ditta aggiudicataria.
Ma andiamo nel dettaglio e raffrontiamo i requisiti
richiesti dal bando con le prescrizioni del d. lgs. n. 163/2006. Il Codice dei Contratti prevede all'articolo
41, comma 1, che negli appalti di servizi la dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica delle imprese concorrenti possa
essere fornita mediante dichiarazioni concernenti il fatturato globale
dell'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara
realizzati negli ultimi tre esercizi, ma da nessuna parte è prevista
un'attestazione che nei bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi siano stati
conseguiti utili (per inciso vi è anche contrasto tra diverse parti del bando,
visto che all'articolo 10 si parla di utili conseguiti quantomeno nell'ultimo
anno, mentre all'articolo 11 si parla di utili conseguiti nei bilanci degli
ultimi tre anni); il suddetto requisito è poi richiesto a pena di esclusione,
in contrasto con quanto disposto dall'articolo 41, comma 3, del Codice secondo
cui se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre
anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla stazione appaltante: in altri termini occorre garantire la possibilità di
partecipare alla gara anche ad imprese iscritte all'Albo di recente,
possibilità che viene negata laddove si dispone che le imprese devono possedere
requisiti di bilancio e di esperienza maturati negli ultimi tre esercizi
chiusi.
L'articolo 6 del D.M. n. 289/2000 prevede un'articolazione dell'Albo in due
fasce, a seconda dell'ammontare minimo del capitale
interamente versato: nella prima fascia (soggetti con capitale di almeno €
775.000,00) sono iscritte le imprese abilitate a svolgere tale attività per
comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente
gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
nella seconda fascia (soggetti con capitale di almeno € 2.583.000,00) sono
invece iscritte le imprese abilitate a svolgere tale attività per comuni e
province, senza limitazioni circa il numero di abitanti complessivamente
gestiti. I requisiti di fatturato e di organico richiesti
dall'ente sono posseduti, in genere, da società iscritte in questa seconda
fascia, costituite ed attrezzate proprio per soddisfare al meglio le esigenze
di grandi comuni, appartenenti a fasce superiori alla V, e province. Si
potrebbe verificare, allora, il paradosso per cui
società che svolgono o hanno svolto tali attività solo per comuni di fascia
superiore alla nostra si ritrovino ad essere escluse dalla partecipazione alla
gara, pur avendo requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa superiori rispetto a società (appartenenti alla I fascia)
che hanno svolto attività solo per comuni di classe V e che, pertanto, sono legittimate
a partecipare alla gara. È evidente, alla luce di tutte le considerazioni
svolte, che la sola iscrizione all'Albo, finanche nella prima sezione, è un
requisito che dà ampia garanzia di affidabilità del
soggetto aggiudicatario; tutti gli ulteriori requisiti fissati dal bando sono
arbitrari, illegittimi, incoerenti, sproporzionati ed inadeguati rispetto alla
tipologia e all'oggetto della prestazione, ed hanno come effetto quello di
limitare, indebitamente (evolutamente), l'accesso
alla gara delle imprese operanti sul mercato. Dello stesso avviso è l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato che - con la segnalazione AS237 del
24/04/2002, inviata all'ANCI e ad oggetto "Procedure seguite dai comuni
per l'affidamento in gestione del servizio di accertamento
e riscossione dei tributi locali" - in merito alla redazione dei bandi da
parte dei comuni, afferma testualmente che essi "prevedono spesso
requisiti di selezione dei partecipanti eccessivamente restrittivi che non
appaiono giustificati dalle dimensioni degli appalti. A tale riguardo,
l'Autorità rileva che la capacità delle imprese concessionarie di operare sul
mercato (anche in termini di requisiti organizzativi e finanziari) viene vagliata ex ante dall'apposita Commissione istituita
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed incaricata di verificare
l'esistenza dei requisiti che la legge prevede per l'iscrizione all'albo dei
concessionari. L'introduzione nei bandi di requisiti
ulteriori appare, quindi, inopportuna in quanto non sembra giustificata
da esigenze di carattere generale legate ad un efficace ed efficiente
espletamento del servizio per la P.A. da parte dei concessionari e, pertanto,
avrebbe come unico effetto quello di restringere artificiosamente il novero dei
partecipanti, minando i principi generali in materia di concorrenza...
L'Autorità auspica altresì che l'ANCI inviti i Comuni ad evitare l'inserimento
nei bandi di requisiti ulteriori rispetto a quello dell'iscrizione all'Albo dei
concessionari, salvi casi eccezionali giustificati dalle ingenti dimensioni
dell'appalto". Altro aspetto illegittimo riguarda i criteri fissati per la
valutazione dell'offerta: sono stati infatti previsti
ben 65 punti attribuibili per il progetto di organizzazione e gestione dei
servizi in affidamento, ed un massimo di 35 punti per l'offerta economica. Anche qui facciamo presente che la giurisprudenza
consolidata, sia in ambito amministrativo che contabile, ha sancito
l'illegittimità di gare che diano pesi maggiori agli aspetti progettuali
piuttosto che all'offerta economica in senso stretto, e la Corte dei Conti ha
diverse volte addebitato, ai funzionari che avevano adottato siffatti criteri,
i conseguenti danni erariali. Nella fattispecie non si tratta di un
appalto-concorso per la progettazione di opere
pubbliche (per le quali sarebbe forse giustificato un simile criterio), ma di
una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la cui aggiudicazione non può essere lasciata alla piena ed
assoluta discrezionalità della commissione di gara che, in seduta non pubblica,
decide in sostanza a chi affidare l'appalto, indipendentemente dall'offerta
economica, cioè dagli aggi a carico del comune da corrispondere
all'aggiudicatario che, invece, dovrebbero avere un peso predominante.
Per quanto riguarda poi la formula scelta per l'attribuzione del punteggio al
ribasso percentuale offerto, questa è stata ripetutamente censurata dalla
giurisprudenza in materia, poiché non consente affatto di sfruttare tutto
l'intervallo di punteggio attribuibile. Se, ad esempio, facciamo l'ipotesi che pervengano 5 offerte, le quali prevedano un ribasso unico
percentuale rispettivamente del 10%, del 30%, del 40%, del 50% e dell'80% sugli
aggi posti a base di gara; i punteggi attribuibili, sul massimo di 35, variano
da un minimo di 30,8 (nel caso della ditta che ha offerto un ribasso del 10%)
ad un massimo di 34,475 (per la ditta che ha offerto un ribasso dell'80%), con
una differenza di appena 3,675 punti su una base di 100, nonostante vi sia una
differenza di decine di migliaia di €, in termini di impatto sul bilancio
comunale (la differenza di aggio da corrispondere è di € 55.277,88 sull'incasso
teorico di € 789.684,00). Addirittura anche nel caso in cui, per assurdo, venga
offerto un ribasso del 100% (vale a dire un servizio gratuito per l'ente)
l'impresa comunque non raggiungerebbe il punteggio massimo di 35. Anzi, la
variazione massima possibile sarebbe di circa 5 punti, per
cui, di fatto, si ha un punteggio di 65, attribuibile per il progetto,
ed un punteggio di 5 per l'offerta economica, su una base complessiva di 70!
L'unico criterio di aggiudicazione viene perciò ad
essere quello relativo alla valutazione del progetto tecnico di organizzazione
e di gestione del servizio in affidamento che - proprio per la garanzia di
professionalità fornita dall'iscrizione all'Albo e per la standardizzazione
delle procedure di gestione - non può differire, in modo sostanziale, da
un'impresa all'altra. Tale criterio viene lasciato
all'apprezzamento discrezionale della commissione di gara, che effettuerà la
suddetta valutazione in seduta non aperta al pubblico: situazione voluta (in
base all'esperienza su altri appalti aggiudicati da questa amministrazione) per
affidare l'appalto ad una ditta presumibilmente già individuata.
L'articolo 7 del bando prevede poi una garanzia a corredo dell'offerta pari ad
€ 15.793,68, sotto forma di polizza fideiussoria. Anche tale previsione è in contrasto con le disposizioni del
Codice dei Contratti che all'articolo 75, del d. lgs.
n. 163/2006, dispone che la garanzia, a scelta
dell'offerente, può essere prestata sotto forma di cauzione (in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (bancaria o
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari): l'ente non può quindi
pretendere la sola presentazione di una polizza fideiussoria.
Rileviamo infine l'illegittimità dell'articolo 27 del
capitolato d'oneri, laddove è disposto che l'aggiudicatario è tenuto ad
applicare, a ciascun contribuente, l'addizionale ex ECA. Tale previsione
contrasta con le disposizioni di legge vigenti (Regio Decreto Legge 30/11/1937
n. 2145, modificato con la legge 10/12/1961, n. 1346 e con l'art. 3, comma 39,
della legge 28/12/1995, n. 549); infatti la
riscossione della TA.R.S.U. non avverrà più mediante
ruolo, ed il comune non potrà più esigere dai contribuenti, e quindi incassare,
l'addizionale ex ECA del 10% sulla tassa: ne consegue una perdita, in termini
di minori entrate, che alle tariffe vigenti ammonta a circa 44.000,00 € (di cui
bisognerebbe tener conto a settembre, in fase di salvaguardia 2007). Nemmeno si
commenta la previsione di accollare i costi di gestione della gara, di
pubblicazione del bando (su Gazzette e quotidiani) e gli onorari per la
commissione (composta da funzionari interni che non
hanno diritto ad onorari) in capo alla ditta aggiudicataria dell'appalto.