Invio telematico all'Inps per i
certificati dei dipendenti pubblici
Presidenza
del Consiglio dei ministri - Circolare 11 marzo 2010, n. 1
Indicazioni
operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia,
ai sensi dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Alle Amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
Premessa.
L'art.
55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art.
69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato
medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti
pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico
o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità
stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei
certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto
il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica,
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica
che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra
descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.
Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, recante «Attuazione dell'art. 1, comma 810, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione
dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività», e nel decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010
adottato ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, che definisce le modalità per la
predisposizione e l'invio telematico dei dati delle
certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del Sistema di accoglienza
centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In tale contesto normativo, la presente circolare
intende fornire alcune indicazioni operative per l'attuazione delle nuove
disposizioni. Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che non
dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all'inizio
della malattia, ad inviare tramite raccomandata a/r o recapitare le
attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, con la presente
circolare si intende: dare informazioni ai medici
sulle modalità con cui devono essere effettuate la compilazione l'invio della
predetta certificazione; dare informazione ai lavoratori del settore pubblico
circa oneri e vantaggi della nuova procedura; descrivere gli adempimenti delle
amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia
trasmessi per via telematica; individuare un periodo transitorio, durante il
quale sarà possibile per i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in
alternativa a quello redatto e inviato con modalità telematiche; fornire
informazioni circa le sanzioni previste nel nuovo art. 55-septies del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Il certificato e l'attestato di malattia
(intendendosi con tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della diagnosi in osservanza alla normativa
in materia di protezione dei dati personali) sono redatti secondo il fac-simile
di cui agli allegati A e B del citato decreto del
Ministero della salute del 26 febbraio 2010.
1.
Soggetti tenuti alla trasmissione telematica.
Ai
sensi dell'art. 55-septies citato, sono tenuti ad effettuare
la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti: i medici
dipendenti del SSN; i medici in regime di convenzione con il SSN. Tutte le
pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere
le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.
2. Sistema
di trasmissione dei certificati di malattia.
Tramite
il Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso
disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008,
sarà possibile per i medici effettuare le operazioni di predisposizione e invio
telematico dei certificati di malattia, nonchè le operazioni di annullamento o rettifica di
certificati già inviati. Il medico curante potrà usufruire dei servizi erogati
dal SAC in modalità multicanale,
in particolare, secondo le seguenti modalità:
a)
il medico potrà utilizzare il proprio sistema
software gestionale, opportunamente integrato a cura del fornitore del software
medesimo con le funzionalità necessarie, al fine di poter usufruire dei servizi
erogati dal SAC per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, le operazioni di
annullamento o rettifica di certificati già inviati, nonchè
le operazioni di stampa della copia cartacea dei certificati e dei relativi
attestati. Le specifiche tecniche dei servizi erogati dal SAC in modalità web services sono rese
disponibili sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e
dell'INPS, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 marzo 2008;
b)
il medico curante potrà procedere alle operazioni di
predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle
operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonchè alle operazioni di stampa della copia cartacea del
certificato di malattia e dell'attestato di malattia, attraverso apposito
sistema WEB. Il sistema WEB consentirà anche di inviare copia in formato pdf del certificato di malattia e dell'attestato di
malattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno,
indicata dal lavoratore, nonchè di inviare al numero
di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali
dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della
prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico). L'accesso
al sistema WEB è possibile attraverso link che
saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'INPS. I servizi erogati tramite sistema
WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati tramite web services;
c)
potranno essere resi disponibili ulteriori canali
per accedere ai servizi erogati dal SAC, quali, ad esempio, sistemi di call center, anche basati su risponditori automatici. La
disponibilità di tali ulteriori canali e le relative
modalità di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della
salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008,
inoltre, alcune regioni stanno predisponendo Sistemi di accoglienza
regionali (SAR) che, una volta operativi, forniranno direttamente ai medici che
operano nell'ambito regionale i servizi necessari per effettuare le operazioni
di predisposizione e invio telematico dei certificati
di malattia e cureranno l'inoltro degli stessi al SAC.
3. Utilizzo del sistema da parte del medico.
Per
poter accedere ai servizi erogati dal SAC, il medico
deve disporre di apposite credenziali di accesso (costituite da un codice
identificativo e da un PINCODE) rese disponibili secondo modalità che saranno
comunicate sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e
dell'INPS. Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all'INPS, utilizzando
una delle modalità di cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore
copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero, anche in
alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata
del lavoratore una copia di tali documenti in formato pdf.
In caso di impossibilità da parte del medico di
provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di
malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta
elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in
formato pdf, il medico provvede comunque a comunicare
al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso. A tale
fine il medico potrà inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di
malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome
del lavoratore, nome e cognome del medico), utilizzando le funzionalità messe a
disposizione dal SAC (lettera b del paragrafo 2). In caso di indisponibilità
dei servizi erogati dal SAC, di cui al paragrafo 2, il medico rilascia al
lavoratore il certificato in forma cartacea.
4. Oneri e
vantaggi per il lavoratore.
E'
cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla
struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il
codice fiscale. Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allo stesso
l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello
di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato
all'amministrazione. Il lavoratore può
chiedere al medico copia cartacea del certificato e
dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al
medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica
o posta elettronica certificata. In caso di impossibilità
da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato
e dell'attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta
elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di
tali documenti in formato pdf, il lavoratore deve
richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.
L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa
l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di
trasmetterla tramite raccomandata a/r alla propria amministrazione entro due
giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, fermo restando
l'obbligo di quest'ultimo di segnalare
tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso
dalla residenza o domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali. L'INPS mette
immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice
fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso
rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema
I.N.P.S. per visualizzare il relativo attestato.
5. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS
all'amministrazione del lavoratore e adempimenti delle amministrazioni.
L'INPS
mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti
modalità:
a)
mediante accesso diretto al sistema INPS tramite
apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo: entro venti
giorni dalla data della presente circolare, il datore di lavoro pubblico dovrà
richiedere all'INPS le apposite credenziali di accesso secondo le modalità
comunicate dall'INPS medesimo tramite il proprio sito istituzionale;
b)
mediante invio alla casella di posta elettronica
certificata indicata dal datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico deve
comunicare il proprio indirizzo di casella di posta elettronica certificata
all'istituto nazionale di previdenza (INPS o INPDAP) che gestisce la posizione
assicurativa dei propri dipendenti (ovvero ad entrambi nel caso in cui la
singola amministrazione abbia dipendenti iscritti sia all'INPS che all'INPDAP),
secondo tempi e modalità rese note dall'INPS e dall'INPDAP tramite i rispettivi
siti istituzionali. Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di lavoro
dovrà inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa,
ovvero alla casella di posta elettronica certificata CEC-PAC, rilasciata dall'amministrazione
al lavoratore medesimo, gli attestati di malattia ad esso relativi entro 24 ore
dalla ricezione.
6. Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
di trasmissione per via telematica della certificazione medica.
Al
fine di garantire l'effettivo adempimento della trasmissione per via telematica
dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall'applicazione
del sistema in termini di economicità
ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a
carattere sanzionatorio. In proposito, l'art.
55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede:
«L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra
descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione,
comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla
convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi». Per assicurare
un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i
tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema,
tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul
territorio nazionale. A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione
del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze 26
febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico
curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle
operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le
modalità di cui al paragrafo n. 2. Per i tre 3 mesi successivi alla
pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è
riconosciuta comunque la possibilità per il medico di
procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente
vigenti. Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla
predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione è effettuata
esclusivamente per via telematica. Per verificare la corretta funzionalità del
sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel
mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese,
sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità
definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nonchè con la
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
La
responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con
l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei
periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4
mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel
tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da
individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e
l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il
regime sanzionatorio per il periodo indicato nel
citato decreto. Le fattispecie di illecito
disciplinare riguardano i soggetti tenuti alla trasmissione telematica come
indicati nel paragrafo 1, con la precisazione che nei confronti dei medici
convenzionati viene in rilievo la responsabilità convenzionale regolata negli
appositi accordi. Premesso che nell'art. 55-septies, comma 4, sono già
individuate la struttura dell'illecito, le condotte sanzionate, l'ipotesi di
reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le ASL, della decadenza dalla convenzione, rimane salva la
possibilità per gli accordi ed i contratti collettivi di introdurre eventuali
disposizioni integrative nei limiti della norma primaria espressamente
qualificata come inderogabile. Organi competenti ad irrogare
le sanzioni sono le ASL da cui dipendono i medici o con le quali i medici sono
in rapporto di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del collegio
arbitrale). Le amministrazioni che, in qualità di
datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla
trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente
trasmissione telematica da parte dell'INPS, ricevano dal dipendente un
attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia
alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando
apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata
dell'azienda di riferimento del medico. Le ASL, per i successivi adempimenti di
competenza e ai fini dell'accertamento della reiterazione, possono acquisire
elementi informativi anche dall'INPS. Con riferimento alla struttura
dell'illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli
adempimenti, l'elemento materiale dell'inosservanza degli obblighi di
trasmissione per via telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioè nella violazione delle prescrizioni (invio a soggetto
diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate,
invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale
omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio). Sotto il profilo
soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell'imperizia, della
negligenza e dell'imprudenza, va verificata anche in
relazione alla disponibilità e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti. Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell'illecito
disciplinare, l'invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea
interruzione della connessione internet. In concreto, nell'irrogazione della
sanzione si deve tener conto della gravità della violazione o
omissione, nonchè del grado della colpa in concreto
accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione. Si chiarisce, con
riferimento alla reiterazione, che la sanzione più grave del licenziamento per
il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico
convenzionato può essere comminata solo in caso di
recidiva, ovvero in sede di irrogazione di una nuova sanzione a carico di
soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione
telematica dei certificati.
7.
Raccomandazioni finali.
Si invitano le amministrazioni destinatarie della presente circolare a
voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti. In
particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle regioni e province
autonome, alle aziende sanitarie e agli ordini professionali di riferimento di
volerne dare diffusione presso gli esercenti la
professione medica.
Roma, 11 marzo 2010
Il
Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Registrato
alla Corte dei conti il 22 aprile 2010
Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n.
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