Certificati
di malattia on line: al via il periodo transitorio
Anusca, 06 maggio 2010
A partire dal 19 giugno 2010 i certificati medici, in caso
di assenza per malattia dei lavoratori pubblici,
dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. Scade in quella
data, infatti, il periodo transitorio durante il quale
è ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea.
Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010
pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010, ha
definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al sistema
di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all'invio on line.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.1/2010, ha dettato le relative indicazioni
operative.
E' il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che
ha modificato il decreto 165/01, a prevedere che
il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici
sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla
struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per
la trasmissione dei certificati nel settore privato.
Una volta ricevuto il certificato, l'Inps lo invia immediatamente sempre per via telematica
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.
Cosa deve fare il lavoratore:
Nel corso della visita medica, il lavoratore deve fornire
la propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale; inoltre deve
fornire l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da
quello di residenza in precedenza comunicato
all'amministrazione.
Può chiedere copia cartacea del certificato o che gli sia inviata copia alla
propria casella di posta elettronica.
I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni
lavorativi successivi all'inizio della malattia, ad inviare tramite
raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie
amministrazioni. Infatti l'invio telematico
soddisfa tale l'obbligo; rimane fermo, invece, l'obbligo di segnalare
tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità
all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica è un illecito
disciplinare e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione.