Il Daspo per i calciatori già esiste

 

Giustizia Giusta, 29 aprile 2010

 

(g.p.)

 

Il ministro Maroni ha provato a lanciare la proposta: il Daspo può essere valido anche per quei calciatori che spesso danno vita, sul terreno erboso, a vere e proprie risse. Anche per loro, quindi, si potrebbe applicare il divieto d’accesso allo stadio.


Naturalmente l’idea del Ministro degli Interni ha scatenato l’inevitabile dibattito tra contrari e, almeno, possibilisti; si ha però la sensazione che tutto finirà nella solita bolla dio sapone.


In realtà una norma che proibisce ai calciatori violenti di avvicinarsi al campo di calcio per un determinato periodo già esiste.

 

Leggiamo dal Sole 24 Ore del 5 settembre del 2007: «I calciatori d'ora in poi dovranno temere, come gli ultras, un'ordinanza di restrizione dagli stadi se provocheranno risse o litigi in campo e nei luoghi attigui. La Corte di Cassazione - nella sentenza 33864 - si è infatti pronunciata in merito ad un'ordinanza del questore di Caserta che aveva disposto il divieto di accesso agli stadi per rissa nei confronti di un dirigente e un calciatore tesserati dalla Federcalcio, appartenenti alla società sportiva “Calvi Risorta”.

 

Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non aveva convalidato il provvedimento del questore sostenendo che tali restrizioni non si applicano alle condotte nei campi di gioco o per tesserati delle federazioni sportive per i quali «esistono possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali».

 

La III Sezione Penale ha, invece, accolto il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza del tribunale perchè questa tesi «è errata poichè si pone quale applicazione inammissibile al fenomeno delle turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive del principio generale per il quale lo svolgimento di attività sportive può divenire causa di giustificazione per condotte astrattamente costituenti reato».

 

Gli imputati pertanto per 18 mesi avranno l'obbligo di presentarsi presso la stazione dei carabinieri in concomitanza con gli incontri di calcio disputati dalla società sportiva “Calvi Risorta” perchè dicono i giudici della Cassazione «va affermato il principio secondo il quale le misure adottabili ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 401/1989, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva».


Principio chiaro, che già è stato espresso in giurisprudenza e del quale il ministro degli Interni, forse, non ne rammentava l’esistenza. Ma di questo, il titolare del Viminale può essere perdonato: d’altronde, in un fitto reticolo di norme, leggi e decreti come quello italiano, anche una pronuncia della Corte può sfuggire.