Il Daspo per i calciatori già esiste
Giustizia
Giusta, 29 aprile 2010
(g.p.)
Il
ministro Maroni ha provato a lanciare la proposta: il
Daspo può essere valido anche per quei calciatori che
spesso danno vita, sul terreno erboso, a vere e proprie risse. Anche per loro, quindi, si potrebbe applicare il divieto
d’accesso allo stadio.
Naturalmente l’idea del Ministro degli Interni ha scatenato l’inevitabile
dibattito tra contrari e, almeno, possibilisti; si ha però la sensazione che
tutto finirà nella solita bolla dio sapone.
In realtà una norma che proibisce ai calciatori violenti di avvicinarsi al
campo di calcio per un determinato periodo già esiste.
Leggiamo
dal Sole 24 Ore del 5 settembre del 2007: «I calciatori d'ora in poi dovranno
temere, come gli ultras, un'ordinanza di restrizione
dagli stadi se provocheranno risse o litigi in campo e nei luoghi attigui. La
Corte di Cassazione - nella sentenza 33864 - si è infatti
pronunciata in merito ad un'ordinanza del questore di Caserta che aveva
disposto il divieto di accesso agli stadi per rissa nei confronti di un
dirigente e un calciatore tesserati dalla Federcalcio,
appartenenti alla società sportiva “Calvi Risorta”.
Il
Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere non aveva convalidato il provvedimento
del questore sostenendo che tali restrizioni non si applicano alle condotte nei
campi di gioco o per tesserati delle federazioni sportive per i quali «esistono
possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali».
La
III Sezione Penale ha, invece, accolto il ricorso del pubblico ministero contro
la sentenza del tribunale perchè questa tesi «è
errata poichè si pone quale applicazione
inammissibile al fenomeno delle turbative nello svolgimento di manifestazioni
sportive del principio generale per il quale lo
svolgimento di attività sportive può divenire causa di giustificazione per
condotte astrattamente costituenti reato».
Gli
imputati pertanto per 18 mesi avranno l'obbligo di
presentarsi presso la stazione dei carabinieri in concomitanza con gli incontri
di calcio disputati dalla società sportiva “Calvi Risorta” perchè
dicono i giudici della Cassazione «va affermato il principio secondo il
quale le misure adottabili ai sensi dell'articolo 6 della legge numero
401/1989, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni
sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel primo
comma dello stesso articolo 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni
sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli
organi della disciplina sportiva».
Principio chiaro, che già è stato espresso in giurisprudenza
e del quale il ministro degli Interni, forse, non ne rammentava l’esistenza.
Ma di questo, il titolare del Viminale può essere
perdonato: d’altronde, in un fitto reticolo di norme, leggi e decreti come
quello italiano, anche una pronuncia della Corte può sfuggire.