Elezioni
regionali ed amministrative 2010: quando e come si vota, il corpo elettorale e
la tessera elettorale
www.CalviRisorta.com, 17 marzo 2010
Peppino
De Lucia
Un
vademecum con tutte le informazioni per i cittadini che andranno a votare alle
prossime elezioni del 28 e 29 marzo 2010
QUANDO SI VOTA
Domenica
28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle
ore 15, nelle regioni a statuto ordinario si svolgeranno le elezioni del
Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania,
Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del Consiglio provinciale di 4
province (Imperia, Viterbo, L'Aquila e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale
di 463 comuni (di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia,
Macerata, Chieti, Andria,
Matera e Vibo Valentia) nonché
dei consigli circoscrizionali. Nella medesima data si svolgerà il solo turno di
ballottaggio nei comuni di Spadola (Vibo Valentia) e San Benedetto dei Marsi
(L'Aquila). Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio
lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del
numero dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; per le
elezioni provinciali e comunali, lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8
di martedì 30 marzo con precedenza alle elezioni provinciali, salvo che nelle
regioni Molise e Abruzzo, non interessate alle elezioni regionali, dove le operazioni
di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al
termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei
votanti. In caso di effettuazione del turno di
ballottaggio per l'elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci, si
voterà domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12
aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le operazioni di scrutinio avranno
inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell'accertamento
del numero dei votanti.
COME SI VOTA
ELEZIONI REGIONALI (SCHEDA VERDE)
L'elettore
può:
*votare per una delle liste provinciali, tracciando
un segno nel relativo rettangolo.
Il voto così espresso s'intende attribuito anche a favore della lista regionale
collegata;
*esprimere
un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel
rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di
una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome
del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista
provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
*esprimere un unico voto per una delle liste
regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista
regionale o sul nome del
capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale.
In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo
capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste
provinciali collegate.
In ogni caso, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un
candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale
prescelta, scrivendone nell'apposita riga tracciata
sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di
omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita).
NOTA - Le modalità di espressione del voto di cui
sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia
Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni
Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità
di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
Ciascun
elettore può votare:
*per
uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo
contrassegno; il voto così espresso si intende
attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al
candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
*per
uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un
segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale
ad esso collegato, tracciando anche un segno sul
relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno
votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
*per
un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul
relativo rettangolo; il voto così espresso si intende
attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. Per le
elezioni provinciali non è ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto attribuito sia a un candidato presidente della
provincia, che, contemporaneamente, ad un candidato al consiglio provinciale
non collegato al candidato presidente. Per il ballottaggio il
voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il
nome del candidato presidente prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA
AZZURRA)
La
scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti
entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è
collegato.
L'elettore
può votare:
*per
una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così
espresso si intende attribuito anche al candidato
sindaco collegato;
*per
un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non
scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende
attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
*per
un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una
delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto
così espresso si intende attribuito sia al candidato
alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
*per
un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una
lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto
così espresso si intende attribuito sia al candidato
alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. "voto
disgiunto"). L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendo,
sull'apposita riga stampata sulla destra di ogni
contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia,
il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato
preferito appartenente alla lista prescelta.
Per
il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno
sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco
prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA
AZZURRA)
Nella
scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di
sindaco.
L'elettore,
con la matita copiativa, può esprimere il proprio voto:
-
tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un
candidato alla carica di sindaco;
-
tracciando, un solo segno di voto sul contrassegno di una delle
liste di candidati alla carica di consigliere;
-
tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato
alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto s'intende attribuito sia in favore del
candidato sindaco alla carica di consigliere sia in favore della lista ad esso collegata.
L'elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza per un candidato
alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato
alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il nominativo
(solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra,
data e luogo di nascita), nella apposita riga stampata sotto il medesimo
contrassegno. In tal modo, il voto s'intende attribuito, oltre che al singolo
candidato alla carica di consigliere comunale, anche alla lista cui il
candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla
carica di sindaco collegato alla lista stessa.
CORPO ELETTORALE
I
dati definitivi sul corpo elettorale, riferiti al 15° giorno antecedente la
data delle votazioni, saranno acquisiti entro il 23 marzo 2010.
I
dati sotto riportati, provvisori, sono aggiornati in base ai risultati della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali al
45° giorno antecedente le elezioni.
Le
elezioni in 13 regioni interesseranno un corpo elettorale al momento
quantificabile in 40.910.744 elettori, di cui 19.706.010 maschi e 21.204.734
femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 49.862.
Le
elezioni in 4 province interesseranno un corpo elettorale di 1.472.737 unità,
di cui 713.481 maschi e 759.256 femmine.
Le
sezioni elettorali complessive saranno 1.893.
Le
elezioni in 463 comuni interesseranno 3.727.862 elettori, di cui 1.804.264
maschi e 1.923.598 femmine.
Le
sezioni elettorali complessive saranno 4.487.
Considerando
una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di
consultazioni, il numero complessivo di elettori sarà
di 41.309.965, di cui 19.900.341 maschi e 21.409.624 femmine, e il numero
complessivo di sezioni di sezioni sarà di 50.421.
TESSERA ELETTORALE
Il
Ministero dell'Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il
diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un
documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere
permanente. Chi avesse smarrito la propria tessera
personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine,
saranno aperti da martedì 23 a sabato 27 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00,
mentre domenica 28 e lunedì 29 marzo, giorni della votazione, per tutta la
durata delle operazioni di voto.