Dipendenti
pubblici con cartellino di riconoscimento
www.CalviRisorta.com, 20 febbraio 2010
Peppino De Lucia
Il ministro Renato Brunetta ha firmato una circolare
per ricordare che dallo scorso 15 febbraio, "i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a
rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro".
La norma è immediatamente operativa (non solo per le Amministrazioni centrali
ma anche per le Regioni e gli Enti locali).
"Per attività di contatto con il pubblico - ricorda
Brunetta - si intendono quelle svolte in luogo
pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta.
Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche
amministrazioni, l'individuazione delle attività rilevanti è
rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo,
rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo
sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall'ufficio
relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al
pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle
pubbliche amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con
il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Rimane in ogni caso salva
la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure
per consentire una rapida identificazione del personale anche se non preposto
ad attività che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei
principi di non eccedenza e pertinenza relativi al
trattamento dei dati personali".
In base alla norma, l'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di
cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di
lavoro.
"La scelta tra l'una e l'altra modalità
- precisa Brunetta - è rimessa all'amministrazione e sarà effettuata a seconda
della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate
contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo
strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa
che è quello dell'identificazione dell'addetto. La disposizione individua gli
elementi per l'identificazione nel nominativo (nome e
cognome) del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l'amministrazione
può valutare se e quando attuare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del
soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione professionale, profilo,
qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma
le amministrazioni debbono tener conto della finalità
della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti o
eccedenti la finalità. Non sembra così rispondere a un
principio di corretto utilizzo dei dati personali l'indicazione nel cartellino
delle generalità del dipendente, complete dell'indicazione della data di
nascita. Occorre, infatti, l'individuazione di modalità
sufficienti e adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di
compromettere la sfera personale del soggetto".
"La disposizione - conclude Brunetta - si
riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti
direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, è chiaro che le
amministrazioni di appartenenza debbono da un lato
diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per
l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata
in maniera uniforme nell'ambito della stessa amministrazione.
L'inosservanza della prescrizione verrà valutata
secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l'irrogazione
delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate".