Nuove
fasce di reperibilità per la Pubblica Amministrazione da utilizzare per le verifiche
sulle assenze per malattia
Anusca, 23 gennaio 2010
Decreto del 18 dicembre 2009, n.206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità
per i pubblici dipendenti in caso
di
assenza per malattia.
(Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 15 del 20-1-2010.)
Il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’innovazione
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in
materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto
l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il
quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le
quali devono essere effettuate le visite mediche di
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza
portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità
dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno
giustificare l'esclusione dalla reperibilità stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso
nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre
2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del
Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14
dicembre 2009, prot. n.
53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
con nota del 18 dicembre 2009, prot. n.
DAGL/2.32.4/22-2009;
Adotta il seguente decreto:
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti
in caso di assenza per malattia.
Art. 1 Fasce orarie di reperibilità
1. In caso di assenza per malattia, le fasce
di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate
secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di
reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2 Esclusioni dall'obbligo di
reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i
dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di
prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010 Ministeri
istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100