Dubbi di legittimità per l’istituzione dell’ufficio stampa

Portale di Pignataro, 11 agosto 2009

A sollevare dubbi sull’ufficio stampa istituito dal neosindaco Caparco, a Calvi Risorta, sono l’ex sindaco, ora consigliere di opposizione, dottor Giacomo Zacchia e la consigliera Tina Izzo, che per primi hanno presentato un’interrogazione consiliare sulla questione.

La lente di ingrandimento dell’opposizione ha volto lo sguardo verso i costi necessari per sostenere l’ufficio che avrebbe, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 1 comma 5 della legge n. 150 del 7 giugno 2000, il compito di “illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; favorire processi interni di semplificazione delle procedure ecc ecc”.

Scopi che sono ben lontani dal linguaggio retorico e dalle amorevoli attenzioni cui fanno ricorso gli strilloni del potere, cui è stato affidato questo ruolo.

Per quanto posta in maniera superficiale, l’interrogazione di Zacchia ed Izzo non è altro che l’atto iniziale di un percorso di indagine sulle problematiche connesse all’istituzione dell’ufficio stampa.

Per paesi inferiori ai 15.000 abitanti, infatti, tale ufficio è subordinano alla costituzione di un consorzio di comuni che contribuiscono a finanziarne le spese. Fatto che lascia supporre che l’istituzione dell’ufficio stampa abbia seguito un iter diverso da quello “canonico”.

Il problema è rilevante poiché nel caso in cui il costo gravi solo su un comune la Corte dei Conti potrebbe decidere che a pagare i componenti dell’ufficio debbano essere coloro che li hanno nominati.

La pubblicazione della delibera di istituzione dell’ufficio e dell’affidamento chiarirebbe questi dubbi, e permetterebbe di dire, finalmente, che l’ufficio stampa ha contribuito a fare chiarezza su un fatto amministrativo, adempiendo al suo ruolo.

Sarebbe interessante poter leggere la delibera di affidamento anche per verificare se l’incarico è stato affidato nel rispetto dell’ultima finanziaria, che impone un limite del 70% dell’indennità del Sindaco per le consulenze. Il rispetto di questo limite, però, contravverrebbe a quanto disposto da contratto nazionale dei giornalisti, che prevede un compenso molto superiore.

Quindi il dubbio amletico: si è rispettata la legge finanziaria non rispettando il contratto nazionale o si è rispettato il contratto nazionale contravvenendo alla legge finanziaria?

Dubbi che potrebbero restare irrisolti, come anche il dubbio dell’esistenza della posizione in organico per poter nominare il responsabile dell’ufficio stampa. Dotazione di organico espressamente prevista dall’art. 4 comma 1 della già citata L. 150/2000.

Ulteriori dubbi sorgono per la firma del giornalista nominato responsabile dell’ufficio stampa, che compare sulle pagine di un quotidiano, malgrado l’articolo 9 comma 4 della legge che regolamenta gli uffici stampa vieti espressamente che i componenti dell’ufficio possano esercitare “attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche”.