Dubbi di legittimità per l’istituzione dell’ufficio stampa
Portale di Pignataro, 11 agosto 2009
A sollevare dubbi
sull’ufficio stampa istituito dal neosindaco Caparco,
a Calvi Risorta, sono l’ex sindaco, ora consigliere di opposizione, dottor
Giacomo Zacchia e la consigliera Tina Izzo, che per
primi hanno presentato un’interrogazione consiliare sulla questione.
La lente di
ingrandimento dell’opposizione ha volto lo sguardo verso i costi necessari per
sostenere l’ufficio che avrebbe, secondo quanto espressamente disposto
dall’articolo 1 comma 5 della legge n. 150 del 7 giugno 2000, il compito di
“illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di
facilitarne l’applicazione; favorire l’accesso ai servizi pubblici,
promuovendone la conoscenza; favorire processi interni di semplificazione delle
procedure ecc ecc”.
Scopi che sono ben
lontani dal linguaggio retorico e dalle amorevoli attenzioni cui fanno ricorso
gli strilloni del potere, cui è stato affidato questo ruolo.
Per quanto posta in
maniera superficiale, l’interrogazione di Zacchia ed
Izzo non è altro che l’atto iniziale di un percorso di indagine sulle problematiche
connesse all’istituzione dell’ufficio stampa.
Per paesi inferiori
ai 15.000 abitanti, infatti, tale ufficio è subordinano alla costituzione di un
consorzio di comuni che contribuiscono a finanziarne le spese. Fatto che lascia
supporre che l’istituzione dell’ufficio stampa abbia seguito un iter diverso da
quello “canonico”.
Il problema è
rilevante poiché nel caso in cui il costo gravi solo su un comune la Corte dei
Conti potrebbe decidere che a pagare i componenti dell’ufficio debbano essere
coloro che li hanno nominati.
La pubblicazione
della delibera di istituzione dell’ufficio e dell’affidamento chiarirebbe
questi dubbi, e permetterebbe di dire, finalmente, che l’ufficio stampa ha
contribuito a fare chiarezza su un fatto amministrativo, adempiendo al suo
ruolo.
Sarebbe
interessante poter leggere la delibera di affidamento anche per verificare se
l’incarico è stato affidato nel rispetto dell’ultima finanziaria, che impone un
limite del 70% dell’indennità del Sindaco per le consulenze. Il rispetto di
questo limite, però, contravverrebbe a quanto disposto da contratto nazionale
dei giornalisti, che prevede un compenso molto superiore.
Quindi il dubbio
amletico: si è rispettata la legge finanziaria non rispettando il contratto
nazionale o si è rispettato il contratto nazionale contravvenendo alla legge
finanziaria?
Dubbi che
potrebbero restare irrisolti, come anche il dubbio dell’esistenza della
posizione in organico per poter nominare il responsabile dell’ufficio stampa.
Dotazione di organico espressamente prevista dall’art. 4 comma 1 della già
citata L. 150/2000.
Ulteriori dubbi
sorgono per la firma del giornalista nominato responsabile dell’ufficio stampa,
che compare sulle pagine di un quotidiano, malgrado l’articolo 9 comma 4 della
legge che regolamenta gli uffici stampa vieti espressamente che i componenti
dell’ufficio possano esercitare “attività professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche”.