Elezioni
2009, il vademecum per il voto del 6-7 giugno
Tutte le
indicazioni per i cittadini su quando e come si vota, il corpo elettorale e la
tessera elettorale
Redazione, 20
maggio 2009
Una raccolta di indicazioni, a carattere generale e facilmente
accessibili, che riguardano le elezioni che si terranno in giugno per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei
Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali e dei Sindaci e dei Consigli
comunali.
QUANDO SI VOTA
Sabato 6
giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e domenica 7 giugno, dalle ore 7.00
alle ore 22.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 72
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei
consigli di 62 province e dei sindaci e dei consigli di 4.281 comuni (di cui 30
capoluoghi di provincia).
Lo scrutinio
dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 22.00 di
domenica 7 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e
l’accertamento del numero dei votanti; lo scrutinio dei voti per le
consultazioni amministrative avrà inizio alle ore 14.00 di lunedì 8 giugno,
dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali,
comunali e, eventualmente, circoscrizionali.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per
l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci –
che si svolgerà contemporaneamente alla consultazione referendaria - si voterà
domenica 21 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 22 giugno, dalle
ore 7.00 alle ore 15.00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa
giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero
dei votanti, procedendosi prima alle operazioni di
scrutinio delle schede referendarie e successivamente,
senza interruzione, a quelle per l’elezione dei presidenti delle province e/o
dei sindaci.
COME SI VOTA
ELEZIONI
EUROPEE
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore
diverso a seconda della circoscrizione elettorale
nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia
nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone
per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria,
Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare
(Sicilia, Sardegna).
Il voto di
lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul
contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I voti di preferenza −
nel numero massimo di tre, tranne che per le liste di minoranza linguistica
collegate ad altra lista per le quali può esprimersi
una sola preferenza − si esprimono scrivendo nelle apposite righe,
tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista
votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi
nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra candidati, deve
scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Non
è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.
ELEZIONI
PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
Ciascun
elettore può votare:
• per uno dei
candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo
contrassegno; il voto così espresso si intende
attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al
candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
• per uno dei
candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul
relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo
contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla
carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al
candidato alla carica di presidente della provincia;
• per un
candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul
relativo rettangolo; il voto così espresso si intende
attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le
elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè
il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste
e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di
liste.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un
segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000
ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
La scheda
reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i
contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore
può votare:
• per una
delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così
espresso si intende attribuito anche al candidato
sindaco collegato;
• per un
candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo
alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende
attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• per un
candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una
delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto
così espresso si intende attribuito sia al candidato
alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
• per un
candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una
lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così
espresso si intende attribuito sia al candidato alla
carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”). L’elettore
potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita
riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo
il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e
luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Per
il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno
sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
L’elettore,
con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando
un solo segno di voto sul nominativo di un candidato
alla carica di sindaco;
- tracciando
un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste
di candidati alla carica di consigliere;
- tracciando
un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo
del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i
predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in
favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso
collegata.
L’elettore
potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale, segnando sull’apposita
riga stampata sulla scheda il nominativo (solo il cognome o, in caso di
omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del
candidato preferito appartenente alla lista compresa nel medesimo riquadro,
senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno. In tal
modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al
singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato
medesimo appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la
lista stessa.
CORPO ELETTORALE
I dati
definitivi sul corpo elettorale, riferiti al 15° giorno antecedente la data
delle votazioni, saranno acquisiti entro il 3 giugno 2009. I dati sotto
riportati, provvisori, sono aggiornati alla revisione
semestrale del 30 giugno 2008.
Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
interesseranno un corpo elettorale al momento quantificabile in 50.664.596
unità, di cui 24.432.720 elettori e 26.231.876 elettrici. Le sezioni elettorali
complessive saranno 61.225. Le
elezioni in sessantadue province interesseranno 29.940.151 elettori,
14.442.636 maschi e 15.497.515 femmine; 36.451, le sezioni. Le elezioni in
4.281 comuni interesseranno 18.419.204 elettori, 8.918.298 maschi e 9.500.906
femmine; 22.965, le sezioni.
Considerando
una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di
consultazioni, il numero complessivo di elettori sarà
di 34.673.113, di cui 16.741.282 maschi e 17.931.831 femmine, e di sezioni sarà
di 42.257.
TESSERA
ELETTORALE
Il ministero dell’Interno ricorda che
gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici
elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti,
dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera
elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato
elettorale.
Chi avesse smarrito
la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici
comunali, che a tal fine saranno aperti dal lunedì al venerdì antecedenti
l’elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle
ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.