Importante sentenza del Giudice di Pace di Caserta

 

Portale di Pignataro Maggiore, 06 febbraio 2009

I Corpi di Polizia Locale non possono effettuare accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi.

Ciò pure nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti Locali interessati.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Caserta accogliendo il ricorso proposto da un automobilista.

La pronuncia del magistrato onorario segue la sentenza n. 3019 pronunciata dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 01 marzo 2002 e la sentenza del GdP di Cosenza, n. 1575 del 15 giugno 2004.

A mezzo di tale decisione i giudici di ultima istanza avevano già acclarato come, ancorchè al di fuori dei centri abitati, la Polizia Locale fosse legittimata ad operare esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Ente di pertinenza.

Sul piano generale, poi, è significativa la nota prot. n. 6729/12B.2/GAB del 17.12.2008, resa dal Prefetto di Caserta ed inviata ai Sindaci ed ai Commissari di tutti i Comuni della Provincia, con la quale, tra l’altro, il Prefetto afferma testualmente: “Non è ammissibile che i predetti strumenti di rilevazione automatica assumano invece diverse funzioni, in difformità dallo spirito e dalla lettera della normativa, divenendo, in pratica, soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti”.