Importante sentenza del Giudice di Pace di Caserta
Portale
di Pignataro Maggiore, 06 febbraio 2009
I
Corpi di Polizia Locale non possono effettuare
accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada su tracciati che
non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi.
Ciò
pure nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli
Enti Locali interessati.
Lo
ha stabilito il Giudice di Pace di Caserta accogliendo il ricorso proposto da
un automobilista.
La
pronuncia del magistrato onorario segue la sentenza n. 3019
pronunciata dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione
in data 01 marzo 2002 e la sentenza del GdP di
Cosenza, n. 1575 del 15 giugno 2004.
A mezzo di tale decisione i giudici di ultima istanza avevano già
acclarato come, ancorchè al di fuori dei centri
abitati, la Polizia Locale fosse legittimata ad operare esclusivamente
nell'ambito del territorio dell'Ente di pertinenza.
Sul
piano generale, poi, è significativa la nota prot. n. 6729/12B.2/GAB del
17.12.2008, resa dal Prefetto di Caserta ed inviata ai Sindaci ed ai Commissari
di tutti i Comuni della Provincia, con la quale, tra l’altro, il Prefetto
afferma testualmente: “Non è ammissibile che i predetti strumenti di
rilevazione automatica assumano invece diverse funzioni, in difformità dallo
spirito e dalla lettera della normativa, divenendo, in pratica, soltanto una
fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere
allo scopo per il quale sono stati previsti”.