Brunetta:
via alla stretta sui falsi malati
Il Giornale, 18 luglio 2008
E' partita la rivoluzione Brunetta per i dipendenti
pubblici. Si inizia dalla malattia. La visita del
medico fiscale, secondo la nuova circolare firmata dal ministro della Pubblica amministrazione,
"è sempre obbligatoria anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno,
salvo particolari impedimenti del servizio del personale". Parte così la
stretta sulle assenze dei dipendenti pubblici che prevede anche la decurtazione
dello stipendio per i primi 10 giorni di assenza, per
malattia o permessi.
La circolare
I contratti collettivi dovranno quantificare i permessi
retribuiti spettanti stabilendo sempre un monte ore massimo. Nel caso di fruizione del permesso per l’intera giornata, al fine
impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole e delle disposizioni che
prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti
sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario,
l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente deve
essere computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe
dovuto osservare nella giornata di assenza. Le amministrazioni saranno tenute
ad applicare immediatamente la nuova disciplina se i contratti collettivi già
stabiliscono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella a ore dei permessi, fissando
già il monte ore. La circolare è stata concordata con l’Anci
al fine di chiarire i molti dubbi avanzati in questi giorni da diversi Comuni.
Tutte le misure
Queste tutte le norme previste dalla nuova circolare del ministro Brunetta:
- Se ci si ammala per un giorno. La visita fiscale
sarà obbligatoria anche per un periodo così breve ma con un regime orario più
ampio per la reperibilità al fine di agevolare i
controlli.
- Se la malattia prosegue. Nell’ipotesi di un solo
giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" di
un solo giorno, occorrerà presentare un certificato rilasciato da struttura
sanitaria pubblica.
- Cosa si prevede dopo 10 giorni. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno
solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Il periodo
superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione
mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in
occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi
successivamente protratta mediante altro certificato, sempre che l’assenza sia
continuativa ("malattia protratta").
- Il certificato.
Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati venga indicata la diagnosi, essendo sufficiente
l’enunciazione della prognosi.
- Il medico dev'essere convenzionato con il Ssn. Il certificato per essere
valido non potrà essere rilasciato da un medico libero professionista non
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Non solo, ma l’evidenza del
rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare
dal certificato.
- Stipendio.
Nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o
emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonchè
di ogni altro trattamento economico accessorio. Vi sono però delle eccezioni, e
riguardano i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze
dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day-hospital o a terapie salvavita.
- Salvi tredicesima e ad personam. Rientrano nel
trattamento fondamentale, e quindi non rientreranno nella decurtazione prevista
alcune voci come la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam
per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale
dipendente da altri comparti.