Calvirisortanews, 05
gennaio 2008
Vito
Taffuri
In
questi giorni il comune di Calvi Risorta (CE) ha
notificato circa 10.000 verbali per violazioni al Codice della strada (ed altri
15.000 sembrerebbero essere già pronti per l’invio) accertate da due autovelox
fissi, installati sulla S.S. n. 6, denominata Casilina, al Km 183+515, e sulla
S.S. n. 7, denominata Appia, al Km 189+646. Tali
autovelox sono attivi dallo scorso 9 agosto 2007.
Questo sito si è occupato da tempo, con vari articoli,
delle possibili irregolarità alla base dell’appalto aggiudicato dal comune di
Calvi Risorta, sulle quali si sono espressi anche il Ministero dei Trasporti e
l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (vi consiglio una lettura degli
stessi).
Abbiamo così predisposto un modello tipo di ricorso distribuendolo
gratuitamente da presentare al Giudice di Pace di Pignataro Maggiore (CE),
corredato di foto della segnaletica (sostituita soltanto il 19/12/2007) e dello
stato dei luoghi, disponibile in distribuzione gratuita da parte della nostra
redazione.
I modelli di ricorso sono 4, a seconda del tratto di
strada su cui è stata accertata l’infrazione (S.S. Appia
oppure S.S. Casilina) e del senso di marcia (Roma/Capua
e Roma/Brindisi rispettivamente). Al ricorso vanno allegati una serie di
documenti, da stampare nell’ordine riportato nell’ultima pagina del ricorso,
comprese le foto da stampare a colori.
Il ricorso va presentato a mano alla cancelleria del Giudice di Pace entro 60
giorni dalla notifica (la data di notifica è quella del timbro postale, e non
quella di effettiva consegna al destinatario) in un
originale e 4 copie, allegando l’originale del verbale notificato e fotocopia
della carta d’identità.
In base alla sentenza n. 98/2004 della Corte Costituzionale sarebbe possibile
anche l’invio a mezzo raccomandata A/R, ma è sempre meglio presentare il
ricorso a mano anche per la verifica di eventuali
problemi di forma.
Non è necessaria l'assistenza di un avvocato,e quindi
bisogna informarsi personalmente sulla data di fissazione dell’udienza e
presenziare personalmente, altrimenti il Giudice tende a respingere il ricorso
(nonostante le sentenze n. 534/1990 e 507/1995 della Corte Costituzionale).
Allegati ai verbali inviati dal comune troverete un
modello con il quale vengono richiesti, entro 60 giorni dalla notifica, i dati
del conducente e della patente di guida, per la successiva decurtazione dei
punti, pena sanzioni pecuniarie molto salate.
Va tuttavia chiarito che, essendo la decurtazione del punteggio una sanzione
accessoria rispetto a quella principale, è ovvio che essa segua le sorti di quest’ultima: in caso di ricorso al Giudice di Pace,
l’eventuale accoglimento della richiesta di sospensione della
sanzione comporta, automaticamente, anche la sospensione della decurtazione del
punteggio.
La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 27 del 24/01/05, ha chiarito
inoltre che i 60 giorni di tempo decorrono dalla data di “definizione della
contestazione effettuata”, definizione che presuppone, a sua volta, che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o
giurisdizionali ammessi, ovvero che siano decorsi i termini per la proposizione
dei medesimi.
In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e
della patente del conducente prima della definizione
del ricorso da parte del Giudice di Pace.
Quindi
il proprietario, prima di rispondere all’invito del comune, potrà attendere la
conclusione, con sentenza passata in giudicato, dell’eventuale giudizio sul
verbale di accertamento, ovvero il decorso dei termini
per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.
I 60 giorni per rispondere, perciò, non decorrono nel periodo di tempo in cui
pende il termine di 60 gg. per ricorrere, ovvero finché pende il relativo
giudizio di opposizione al verbale dinanzi al Giudice
di Pace.
L’organo accertatore è tenuto infatti ad inoltrare la
richiesta di precisazione dei dati del conducente soltanto dopo che la
contestazione sia divenuta definitiva (per decorso dei termini di impugnazione
o per il rigetto dell’opposizione da parte del Giudice di Pace); l’invio
contestuale al verbale prima che venga definito il procedimento relativo alla
sanzione principale, così come avvenuto da parte del comune di Calvi Risorta, è
di per sé non efficace nei confronti del proprietario.
Sarebbe dunque illegittima l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui
all’ottavo comma dell’art. 180 C.d.S. in pendenza di opposizione avverso il
processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del C.d.S.
Il proprietario non è tenuto neanche a comunicare all’Ufficio di P.M. di Calvi Risorta di aver presentato ricorso avverso il
suddetto verbale; a ciò provvederà la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di
Pace di Pignataro Maggiore, notificando alla P.A. che ha emesso il predetto
verbale il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.
La taratura dei due autovelox è stata correttamente effettuata
dal Centro S.I.T. autorizzato n. 101 di Subbiano (AR), in data 08/08/2007.
E’
possibile avere copia del cd contenente il ricorso (o copia cartacea del
ricorso) contattandomi all’indirizzo
redazione@calvirisortanews.it oppure al numero 349.4441106, tutti i giorni.
Sono ben accetti contatti (anche da parte di associazioni
di consumatori) per l’eventuale costituzione di comitati spontanei a difesa dei
multati, con l’obiettivo di assistere legalmente i ricorrenti a costi
contenuti.