AUTOVELOX DI CALVI RISORTA: INFORMAZIONI UTILI PER RICORRERE, LA REDAZIONE DISTRIBUISCE COPIA DEI RICORSI GRATUITAMENTE PER CHI NE FARÀ RICHIESTA

Calvirisortanews, 05 gennaio 2008

 

Vito Taffuri

 

In questi giorni il comune di Calvi Risorta (CE) ha notificato circa 10.000 verbali per violazioni al Codice della strada (ed altri 15.000 sembrerebbero essere già pronti per l’invio) accertate da due autovelox fissi, installati sulla S.S. n. 6, denominata Casilina, al Km 183+515, e sulla S.S. n. 7, denominata Appia, al Km 189+646. Tali autovelox sono attivi dallo scorso 9 agosto 2007.


Questo sito si è occupato da tempo, con vari articoli, delle possibili irregolarità alla base dell’appalto aggiudicato dal comune di Calvi Risorta, sulle quali si sono espressi anche il Ministero dei Trasporti e l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (vi consiglio una lettura degli stessi).


Abbiamo così predisposto un modello tipo di ricorso distribuendolo gratuitamente da presentare al Giudice di Pace di Pignataro Maggiore (CE), corredato di foto della segnaletica (sostituita soltanto il 19/12/2007) e dello stato dei luoghi, disponibile in distribuzione gratuita da parte della nostra redazione.


I modelli di ricorso sono 4, a seconda del tratto di strada su cui è stata accertata l’infrazione (S.S. Appia oppure S.S. Casilina) e del senso di marcia (Roma/Capua e Roma/Brindisi rispettivamente). Al ricorso vanno allegati una serie di documenti, da stampare nell’ordine riportato nell’ultima pagina del ricorso, comprese le foto da stampare a colori.


Il ricorso va presentato a mano alla cancelleria del Giudice di Pace entro 60 giorni dalla notifica (la data di notifica è quella del timbro postale, e non quella di effettiva consegna al destinatario) in un originale e 4 copie, allegando l’originale del verbale notificato e fotocopia della carta d’identità.


In base alla sentenza n. 98/2004 della Corte Costituzionale sarebbe possibile anche l’invio a mezzo raccomandata A/R, ma è sempre meglio presentare il ricorso a mano anche per la verifica di eventuali problemi di forma.


Non è necessaria l'assistenza di un avvocato,e quindi bisogna informarsi personalmente sulla data di fissazione dell’udienza e presenziare personalmente, altrimenti il Giudice tende a respingere il ricorso (nonostante le sentenze n. 534/1990 e 507/1995 della Corte Costituzionale).


Allegati ai verbali inviati dal comune troverete un modello con il quale vengono richiesti, entro 60 giorni dalla notifica, i dati del conducente e della patente di guida, per la successiva decurtazione dei punti, pena sanzioni pecuniarie molto salate.


Va tuttavia chiarito che, essendo la decurtazione del punteggio una sanzione accessoria rispetto a quella principale, è ovvio che essa segua le sorti di quest’ultima: in caso di ricorso al Giudice di Pace, l’eventuale accoglimento della richiesta di sospensione della sanzione comporta, automaticamente, anche la sospensione della decurtazione del punteggio.


La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 27 del 24/01/05, ha chiarito inoltre che i 60 giorni di tempo decorrono dalla data di “definizione della contestazione effettuata”, definizione che presuppone, a sua volta, che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero che siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.


In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione del ricorso da parte del Giudice di Pace.

 

Quindi il proprietario, prima di rispondere all’invito del comune, potrà attendere la conclusione, con sentenza passata in giudicato, dell’eventuale giudizio sul verbale di accertamento, ovvero il decorso dei termini per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.


I 60 giorni per rispondere, perciò, non decorrono nel periodo di tempo in cui pende il termine di 60 gg. per ricorrere, ovvero finché pende il relativo giudizio di opposizione al verbale dinanzi al Giudice di Pace.


L’organo accertatore è tenuto infatti ad inoltrare la richiesta di precisazione dei dati del conducente soltanto dopo che la contestazione sia divenuta definitiva (per decorso dei termini di impugnazione o per il rigetto dell’opposizione da parte del Giudice di Pace); l’invio contestuale al verbale prima che venga definito il procedimento relativo alla sanzione principale, così come avvenuto da parte del comune di Calvi Risorta, è di per sé non efficace nei confronti del proprietario.

Sarebbe dunque illegittima l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’ottavo comma dell’art. 180 C.d.S. in pendenza di opposizione avverso il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del C.d.S.


Il proprietario non è tenuto neanche a comunicare all’Ufficio di P.M. di Calvi Risorta di aver presentato ricorso avverso il suddetto verbale; a ciò provvederà la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, notificando alla P.A. che ha emesso il predetto verbale il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.


La taratura dei due autovelox è stata correttamente effettuata dal Centro S.I.T. autorizzato n. 101 di Subbiano (AR), in data 08/08/2007.

 

E’ possibile avere copia del cd contenente il ricorso (o copia cartacea del ricorso) contattandomi all’indirizzo redazione@calvirisortanews.it oppure al numero 349.4441106, tutti i giorni.


Sono ben accetti contatti (anche da parte di associazioni di consumatori) per l’eventuale costituzione di comitati spontanei a difesa dei multati, con l’obiettivo di assistere legalmente i ricorrenti a costi contenuti.