Calvirisortanews, 09
dicembre 2007
Vito Taffuri
Sono
da poco attivi, ma hanno già stabilito il nuovo primato nazionale di sanzioni
comminate agli utenti della strada. Parliamo degli autovelox fissi fatti
installare dal comune di Calvi Risorta sulla S.S.
Casilina, al Km 183+515 (presso il Centro Edile Izzo) e sull'Appia al Km 189+646 (presso l'impianto di distribuzione
dell'EWA, all'altezza della centrale termoelettrica di Sparanise), in funzione
dallo scorso 9 agosto 2007.
Proprio in questi giorni inizieranno le prime notifiche dei verbali di
violazione al codice della strada per superamento dei limiti di velocità,
elevati al ritmo di oltre 1.000 al giorno dai
famigerati Traffiphot, in grado di monitorare
contemporaneamente ed in piena autonomia tre corsie di marcia 24 ore su 24.
E’ stato così superato il primato che apparteneva ai comuni di Gaglianico e Riparbella dove, in
un solo mese, erano stati comminati ben 7.000 verbali.
Non tutti sanno però che al comune di Calvi Risorta
spettano anche altri primati poco lusinghieri.
Già da tempo, infatti, i gruppi consiliari di
minoranza, guidati dal dr. Giovanni Marrocco e dall'ex sindaco Antonio Caparco,
hanno inviato numerose segnalazioni alle autorità competenti, nelle quali
denunciavano le possibili violazioni legate all'inosservanza delle normative
comunitarie e ad altre irregolarità dei capitolato
che, a detta dei citati consiglieri, avevano sostanzialmente eluso ogni
meccanismo concorrenziale, facendo sì che alla gara partecipasse e vincesse un
unico concorrente, il quale percepisce un ''aggio record" del 42,75% sugli
importi complessivamente riscossi dal comune.
Successivamente gli stessi consiglieri hanno scoperto
addirittura che la società vincitrice non era nemmeno abilitata all'attività di
"installazione, manutenzione e noleggio di apparecchiature per il
controllo del traffico; dei limiti di velocità e degli impianti
semaforici" se non dal 1° aprile 2007, pur essendosi aggiudicata la gara
il 18/10/2006.
Proprio a seguito degli esposti dei gruppi di minoranza, il
Ministero dei Trasporti ha emanato l'ormai famosa risoluzione n. 0076108 del
03/08/2007, che conferma gran parte delle irregolarità segnalate dai
consiglieri. Il Ministero dei Trasporti ha giudicato
infatti, il corrispettivo da elargire all'aggiudicatario (42,75% delle
multe incassate dal comune) "ingiustificato nelle sue modalità di
definizione, in quanto dovrebbe essere quantificato in base al costo delle
effettive operazioni effettuate", facendo altresì rilevare la mancanza di
una motivazione plausibile che giustificasse tale corrispettivo ed una parziale
violazione dei vincoli di destinazione previsti dal Codice della Strada.
In altri termini il Ministero afferma che la locazione degli autovelox deve
avvenire con il pagamento di una cifra fissa e non di una percentuale sugli
importi riscossi, poiché il numero dei verbali ed il loro importo non possono
in alcun modo essere influenzati dalla ditta che svolge il servizio, giacché il
principio informatore del Codice della Strada è la "sicurezza della circolazione
stradale" e non certo l'interesse economico di un privato.
La risoluzione ha suscitato molto clamore nell’intero circuito nazionale,
essendo stata ripresa da siti internet e riviste specializzate, nonché da quotidiani e trasmissioni televisive. La stessa
Procura della Repubblica ha deciso di vederci chiaro, aprendo un fascicolo
d'indagine.
I consiglieri di minoranza hanno infatti, calcolato
che, nell'arco dei 5 anni di appalto ed ipotizzando circa 1.000 verbali al
giorno, potrebbero teoricamente finire nelle casse della società incaricata dal
comune oltre 54.500.000,00 € per il solo noleggio di apparecchiature che
costano pressappoco 50.000,00 € cadauna: con un rendimento annuale di quasi
l'11.000%, stiamo sicuramente parlando dell'investimento più redditizio che può
offrire oggi il mercato! Al comune - una volta detratte le spese di noleggio,
di riscossione e di spedizione - non resterebbe invece che il 40% delle entrate
riscosse.
Dopo il Ministero dei Trasporti è stata la volta dell'Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici, la quale richiama la citata risoluzione del Ministero dei
Trasporti e, in modo laconico ma fermo, "dispone al sig. Sindaco di
attenersi a quanto in essa riportata", evitando
nella sostanza il pagamento di percentuali sulle contravvenzioni riscosse alla
ditta noleggiatrice degli autovelox.
Abbiamo sentito sull'argomento il consigliere Giovanni Marrocco, il quale
afferma: “Centinaia di famiglie dell'agro caleno e di Calvi
Risorta in particolare, riceveranno per le feste di Natale, la sgradita
sorpresa di dover impegnare la propria tredicesima per pagare decine di
contravvenzioni, elevate a loro carico dagli autovelox installati dalla giunta
Zacchia, ed in molti casi di vedersi ritirare persino la patente di guida”.
L'infelice scelta politica non è certo ricollegabile ad esigenze di tutela e
sicurezza degli utenti della strada, ma è solo un tentativo di impinguare le
casse comunali ormai in rosso, peraltro mal gestito poiché la fetta più grossa
delle contravvenzioni verrà intascata da ditte
private. Ne è testimonianza anche la segnaletica
utilizzata, del tutto irregolare e non affatto avvistabile, inadeguata dunque a
garantire l'effetto preventivo e di deterrente.
Insieme al gruppo consiliare di Antonio Caparco
abbiamo già segnalato, nell'ambito dei nostri doveri di controllo, le possibili
irregolarità dell'appalto alle autorità competenti. Tuttavia, a dispetto di
quanto già deliberato dagli organi di controllo, l'amministrazione non ha
esitato a notificare queste salatissime contravvenzioni, garantendo il
pagamento al noleggiatore con un assurdo sistema a percentuale, foriero di
notevoli danni erariali.
A questo punto, in attesa della conclusione delle
indagini della magistratura, abbiamo predisposto, con l'ausilio di legali di nostra
fiducia, dei modelli di ricorso da presentare al Giudice di Pace di Pignataro
Maggiore, che tutti possono scaricare liberamente nei prossimi giorni dal sito
www.calvirisortanews.it.
Nel frattempo, il comando della P.M. sembrerebbe aver già predisposto altre
decine di migliaia di contravvenzioni, pronte per essere notificate a giorni,
che porterebbero ad un ritocco costante del fresco primato stabilito dal comune
di Calvi Risorta.
segue:
Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0076108-03/08/2007- uscita
Ai Consiglieri di minoranza del Comune di Calvi Risorta
07 Agosto 2007 prot N. 906
E.p.c. Alla Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
via di Ripetta 246
00186 ROMA
Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere
Alla Prefettura di Caserta
Alla Autorità garante della concorrenza e del mercato
Piazza G. Verdi, 6/a 00198
ROMA
Alla
Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo della Campania
Via Ammiraglio Acton, 35
80133 Napoli.
Oggetto: appalto per l'affidamento del servizio di accertamento
delle violazioni al Codice della Strada., tramite l'utilizzo di apparecchiature
fisse di rilevazione delle infrazioni, da parte del Comune di Calvi Risorta (
CE ) ( v.S. lettera del 16 aprile 2007)
Con
riferimento al quesito in oggetto e per quanto di competenza dell'Ufficio
scrivente, si precisa quanto segue.
Accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e tra queste
quelle relative al superamento dei limiti massimi di velocità, ricade tra le
attività di cui all'art. 11 c. 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo
30.04.1992 n. 285).
Esso costituisce servizio di polizia stradale, e pertanto non può essere
delegato a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti, e la censurabilità delle amministrazioni inadempienti, in quanto in contrasto con la previsione dell'articolo 345
comma 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada,
secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità
deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta" delle
apparecchiature da parte degli organi di polizia stradale. (CORTE DI CASSAZIONE
- SEZIONE I CIVILE Sentenza 7 novembre 2003 n. 16713
).
Tra l'altro appare evidente come il Legislatore all'art. 345 richiamato, abbia
espressamente previsto come l'attività di accertamento
per il rilevamento della velocità sia espletato previa l'utilizzo di
apparecchiature approvate a condizione che siano nella disponibilità degli
stessi organi accertatori"- non specificando la natura del titolo o del
possesso.
Al contrario, le singole apparecchiature possono essere noleggiate con contratti
che prevedano, altresì, gli interventi di
manutenzione, essendo sufficiente che le stesse siano nella disponibilità degli
organi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 345 richiamato.
La convalida e sottoscrizione di verbali di accertamento,
a parere di questo Ufficio, deve essere effettuata dagli organi di polizia
stradale, e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione
dell'atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni a tutela della
riservatezza. Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto
controllo degli organi di polizia stradale le attività
puramente manuali (quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e
stampa dei fotogrammi, e masterizzazione dei dati
relativi, ovvero le procedure di notifica ).
Nel caso in cui le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione
fotografica siano affidate a soggetti privati, si
ricorda che con parere del 19 dicembre 1998, poi ripreso dal Ministero
dell'Interno con la circolare prot. n. M/2103/A del 16marzo 1999, il Garante per la protezione
dei dati personali ha affermato che nel trattamento dei dati connesso allo
svolgimento dei propri compiti, "ciascun soggetto pubblico può avvalersi
del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che rientrano
nella sfera di titolarità dell'Amministrazione stessa, non comportando
decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati
(...), ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto
svolgimento del servizio e a scelte tecnico-operative".
Devono comunque essere rispettate alcune condizioni;
infatti:
-
è necessario che i dipendenti della struttura privata operino in qualità di "incaricati del trattamento" (art.
19 della legge n. 675/96);-. gli stessi devono agire sotto
la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare" (art.
1, comma 2, lett. d)) e del "responsabile" (art. 1, c. 2, lett, e) e art. 8) del trattamento (art. 8, comma 5); - il
ruolo di "incaricato" del trattamento può essere svolto soltanto da
una persona fisica; - si può nominare come "responsabile" la società
incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione Pubblica,
ovvero una o più persone operanti nella medesima società.
A tali condizioni, il privato è legittimato a trattare i dati in possesso della
struttura pubblica, ma è comunque vincolato ad
utilizzarli svolgendo compiti che devono risultare da, un atto scritto
(provvedimento amministrativo o convenzione).
Ciò premesso, con riferimento al caso segnalato, per quanto concerne il
corrispettivo da elargire all'aggiudicatario dell'appalto, corrispondente al
42,75% degli introiti delle sanzioni amministrative, sempre e comunque nel
rispetto dei pareri che saranno espressi dagli organismi in indirizzo, più
esperti in materia in ordine alle procedure di gara e di affidamento, tale
corrispettivo appare ingiustificato nelle sue modalità di definizione, in
quanto dovrebbe essere quantificato in base al costo delle effettive operazioni
effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del
Codice della strada.
Appare chiaro che le procedure appaltate rientrano tra "le spese di accertamento" e, essendo possibile una
quantificazione analitica dei costi, è possibile determinare il corrispettivo
da riconoscere all'impresa appaltante.
Inoltre, se da una parte appare illogico in un rapporto contrattuale con natura
"do ut facias" vincolare il corrispettivo
per la prestazione ad una "alea" corrispondente ad una percentuale
delle sanzioni amministrative comminate, dall'altra appare alquanto paradossale
che l'attività di accertamento sia effettuata dai
medesimi soggetti che hanno accettato tale rischio contrattuale, in tal modo
questi soggetti determinerebbero loro stessi l'entità del corrispettivo, raggirando
altresì il rischio contrattuale.
Tra l'altro, la procedura così come ipotizzata appare violare in parte anche le
disposizioni dettate dall'art. 208 del Codice della strada, che stabilisce la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Difatti, una determinazione "apriori" del
costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una
motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo
sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel
medesimo articolo 208, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obbiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in
questione.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori
richieste.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
SERVIZIO ISPETTIVO
SETTORI 3 VIGILANZA
REGIONE CAMPANIA
PROVINCE CASERTA E SALERNO
VIA DI RIPETT, 246 -00186 ROMA
Tel. 06.36723526
Spettabile COMUNE DI CALVI RiSORTA
Via XX Settembre, 1 81042 Calvi Risorta (CE)
Prot, n. 60385/07/isp
GE 605/107
(citare sempre nella risposta)
Oggetto: appalto per l'affidamento del servizio di accertamento
delle violazioni al c.d.s., tramite l'utilizzo di
apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni, da parte del Comune di
Calvi Risorta (CE).
In argomento si allega la nota del Ministero dei Trasporti Dipartimento per i
Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione
prot. 76108 del 318/07 a firma del Direttore Generale.
Si dispone al Sig. Sindaco di attenersi a quanto in essa riportata.
NONOSTANTE TUTTO ARRIVERANNO LE CONTRAVVENZIONI,
ANCORA UNA VOLTA ABBIAMO RAGIONE NOI, CON LE NOSTRE INCHIESTE GIORNALISTICHE.
Vito Taffuri
Calvi Risorta, 09 Dicembre 2007