Calciatore partecipa a rissa in campo "Bandito dallo stadio come i tifosi"

Quotidiano.net, 05 settembre 2007

Duro affondo della Cassazione contro i disordini allo stadio. Il giocatore, l'allenatore o qualunque tesserato della Figc che partecipa a una rissa in campo, magari per continuare negli spogliatoi, deve essere bandito dallo stadio con il provvedimento del questore di allontanamento temporaneo, proprio come avviene per i tifosi. Non bastano i provvedimenti della Federazione, quali ad esempio le squalifiche.

Il questore può inibire l'ingresso allo stadio anche ai tesserati di federazioni sportive che si rendono protagonisti di risse allo stadio "indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva".

La Cassazione inaugura la linea dura accogliendo il ricorso della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che si era opposta all'ordinanza del gip del Tribunale che si era rifiutato di convalidare il provvedimento del questore che aveva inibito per 18 mesi l'accesso allo stadio a un dirigente e a un calciatore della società sportiva 'Calvi risorta', entrambi tesserati della Figc per essersi resi protagonisti di una rissa sul campo da gioco poi proseguita negli spogliatoi.

Il gip, nel giugno 2006, non convalidando il provvedimento del questore aveva sostenuto che i provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge 401/89 "non si applicano alle condotte poste in essere nei campi da giochi o nelle immediate vicinanze da tesserati di federazioni sportive" e questo perchè "esistono possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali".

Di diverso avviso la Cassazione che, applicando la linea dura, ha sottolineato come "le misure adottabili ai sensi della legge 401 dell'89, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano" anche nei confronti di "tesserati di federazioni sportive e indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva".

In questo modo la Suprema Corte ha accolto la tesi della Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha sostenuto che "non può ipotizzarsi una rinuncia di giurisdizione da parte dello Stato in favore delle federazioni sportive, data la diversità tra tutela dell'ordine pubblico e repressione di condotte contrarie alla regolamentazione sportiva".

Ad A.V. e G.B., rispettivamente dirigente e calciatore della società sportiva 'Calvi risorta' entrambi tesserati della Figc, il questore di Caserta, con provvedimento del 6 giugno 2006, aveva imposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le attività sportive per ben 18 mesi, prescrivendo inoltre l'obbligo di presentarsi ai carabinieri in concomitanza con gli incontri di calcio disputati dalla società di appartenenza.

A bloccare il provvedimento del questore era stato il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, nel giugno del 2006, oltre a sostenere la carenza di elementi probatori sulla presunta rissa alla quale dirigente e calciatore avrebbero dato origine sul campo da gioco per poi proseguire negli spogliatoi, aveva rilevato che i provvedimenti previsti dalla legge dell'89 non si possono applicare ai tesserati di federazioni sportive in quanto "esistono possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali".

Contro questa decisione ha fatto ricorso con successo in Cassazione la Procura di Santa Maria Capua Vetere. La Suprema Corte ha accolto il ricorso in quanto "fondato". Scrive il relatore Aldo Fiale che "la tesi" sostenuta dal gip del Tribunale "è errata poichè si pone quale applicazione inammissibile al fenomeno delle turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive del principio generale per il quale lo svolgimento di attività sportive può divenire causa di giustificazione (generica o specifica) per condotte astrattamente costituenti reato".

Questo principio, però, rileva ancora la Cassazione, "è valido solo per condotte che abbiano l'effetto di offendere l'integrità fisica o morale dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva e la causa di giustificazione copre soltanto quell'attività che si possa ritenere connessa strettamente alle finalità del gioco". Una condotta "non rispettosa delle regole del gioco - annota infatti piazza Cavour - ma comunque finalisticamente inserita nel contesto di un'attività sportiva ed intimamente connessa alla pratica dello sport, è ben diversa sa quella tenuta nell'ipotesi in cui la gara agonistica costituisca soltanto l'occasione dell'azione violenta".

Da qui l'applicazione della linea dura da parte della Cassazione che sottolinea ancora come "il decreto del questore è stato emesso a tutela dell'ordine pubblico, posto in pericolo dalle condotte" del dirigente sportivo e del calciatore, "la cui materialità è del tutto avulsa dall'esplicazione di attività agonistica e trae dal contesto sportivo mera occasione all'origine del comportamento illecito".

Ora il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dovrà ripronunciarsi sul caso, tenendo conto del dettato della Suprema Corte che ha stabilito che lo Stato può intervenire anche nei confronti dei tesserati rissosi allo stadio, indipendentemente dai provvedimenti presi dagli organi di competenza.