Calciatore
partecipa a rissa in campo "Bandito dallo stadio come i tifosi"
Quotidiano.net, 05 settembre 2007
Duro
affondo della Cassazione
contro i disordini allo stadio. Il giocatore, l'allenatore o qualunque
tesserato della Figc che partecipa a
una rissa in campo, magari per continuare negli spogliatoi, deve essere bandito
dallo stadio con il provvedimento del questore di allontanamento temporaneo,
proprio come avviene per i tifosi. Non bastano i provvedimenti della
Federazione, quali ad esempio le squalifiche.
Il
questore può inibire l'ingresso allo stadio anche ai tesserati di federazioni sportive che si rendono
protagonisti di risse allo stadio "indipendentemente da ogni altro
provvedimento di competenza degli organi della
disciplina sportiva".
La Cassazione
inaugura la linea dura accogliendo
il ricorso della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che si era opposta
all'ordinanza del gip del Tribunale che si era
rifiutato di convalidare il provvedimento del questore che aveva inibito per 18
mesi l'accesso allo stadio a un dirigente e a un calciatore della società
sportiva 'Calvi risorta', entrambi tesserati della Figc per essersi resi protagonisti di una rissa sul campo
da gioco poi proseguita negli spogliatoi.
Il gip, nel giugno 2006, non convalidando il provvedimento del questore aveva sostenuto che i provvedimenti
previsti dall'art. 6 della legge 401/89 "non si applicano alle condotte poste in essere nei campi da giochi o nelle immediate
vicinanze da tesserati di federazioni sportive" e questo perchè "esistono possibilità di sanzioni specifiche da
parte dei competenti organi federali".
Di
diverso avviso la Cassazione che, applicando la linea dura, ha sottolineato come
"le misure adottabili ai sensi della legge 401 dell'89, con riferimento a
turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano"
anche nei confronti di "tesserati di federazioni sportive e
indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della
disciplina sportiva".
In
questo modo la Suprema Corte
ha accolto la tesi della Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha sostenuto che
"non può ipotizzarsi una rinuncia di giurisdizione da parte dello Stato in
favore delle federazioni sportive, data la diversità tra tutela dell'ordine
pubblico e repressione di condotte contrarie alla regolamentazione
sportiva".
Ad A.V. e G.B.,
rispettivamente dirigente e calciatore della società sportiva 'Calvi risorta'
entrambi tesserati della Figc, il questore di
Caserta, con provvedimento del 6 giugno 2006, aveva imposto il divieto di
accesso ai luoghi in cui si svolgono le attività sportive per ben 18 mesi,
prescrivendo inoltre l'obbligo di presentarsi ai carabinieri in concomitanza
con gli incontri di calcio disputati dalla società di appartenenza.
A
bloccare il provvedimento del questore era stato il gip del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere che, nel
giugno del 2006, oltre a sostenere la carenza di
elementi probatori sulla presunta rissa alla quale dirigente e calciatore
avrebbero dato origine sul campo da gioco per poi proseguire negli spogliatoi,
aveva rilevato che i provvedimenti previsti dalla legge dell'89 non si possono
applicare ai tesserati di federazioni sportive in quanto "esistono
possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi
federali".
Contro
questa decisione ha fatto ricorso
con successo in Cassazione la Procura di Santa Maria Capua
Vetere. La Suprema Corte ha accolto il ricorso in quanto "fondato". Scrive il relatore Aldo Fiale
che "la tesi" sostenuta dal gip del
Tribunale "è errata poichè si pone quale
applicazione inammissibile al fenomeno delle turbative nello svolgimento di
manifestazioni sportive del principio generale per il quale
lo svolgimento di attività sportive può divenire causa di giustificazione
(generica o specifica) per condotte astrattamente costituenti reato".
Questo
principio, però, rileva ancora la Cassazione, "è valido solo per condotte che abbiano
l'effetto di offendere l'integrità fisica o morale dei soggetti coinvolti
nell'attività sportiva e la causa di giustificazione copre soltanto quell'attività che si possa ritenere connessa strettamente
alle finalità del gioco". Una condotta "non rispettosa delle regole
del gioco - annota infatti piazza Cavour - ma comunque
finalisticamente inserita nel contesto di un'attività
sportiva ed intimamente connessa alla pratica dello sport, è ben diversa sa
quella tenuta nell'ipotesi in cui la gara agonistica costituisca soltanto
l'occasione dell'azione violenta".
Da qui
l'applicazione della linea dura
da parte della Cassazione che sottolinea ancora come
"il decreto del questore è stato emesso a tutela dell'ordine pubblico,
posto in pericolo dalle condotte" del dirigente sportivo e del calciatore,
"la cui materialità è del tutto avulsa dall'esplicazione di attività
agonistica e trae dal contesto sportivo mera occasione all'origine del
comportamento illecito".
Ora il gip del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere
dovrà ripronunciarsi sul caso, tenendo conto del
dettato della Suprema Corte che ha stabilito che lo Stato può intervenire anche
nei confronti dei tesserati rissosi allo stadio, indipendentemente dai
provvedimenti presi dagli organi di competenza.