La
Cassazione: stadio vietato anche ai calciatori rissosi di
Calvi Risorta
Il
Messaggero, 05 settembre 2007
Stadio sbarrato anche per i calciatori e i
dirigenti violenti e non solo per i tifosi. Il questore, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, può infatti vietare l'ingresso allo stadio anche ai tesserati
di federazioni sportive che si rendono protagonisti di risse in campo
«indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della
disciplina sportiva».
La
linea dura dei magistrati della suprema corte arriva con la sentenza 33864
della terza sezione penale, che ha in sostanza stabilito che lo Stato può
intervenire anche nei confronti dei tesserati rissosi allo stadio, e non solo
dei tifosi, indipendentemente dai provvedimenti presi dalla giustizia sportiva.
I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso della procura di Santa Maria Capua Vetere
che si era opposta a una ordinanza del gip del Tribunale della stessa città con la quale il
giudice si era rifiutato di convalidare il provvedimento del questore che aveva
inibito per 18 mesi l'accesso allo stadio a un dirigente e a un calciatore
della società sportiva "Calvi risorta", entrambi tesserati della Figc, perché protagonisti di una rissa sul campo da gioco
poi proseguita negli spogliatoi.
Il gip, nel giugno 2006, non convalidando il divieto
imposto dal questore aveva sostenuto che i provvedimenti previsti dall'articolo
6 della legge 401/89 «non si applicano alle condotte poste in
essere nei campi da giochi o nelle immediate vicinanze da tesserati di
federazioni sportive» e questo perché «esistono possibilità di sanzioni
specifiche da parte dei competenti organi federali».
Di
diverso avviso la Cassazione che, applicando la linea dura, ha sottolineato come «le misure adottabili ai sensi della legge
401 dell'89, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni
sportive, si applicano» anche nei confronti di «tesserati di federazioni
sportive e indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli
organi della disciplina sportiva».
La
Corte ha accolto quindi la tesi della procura di Santa Maria
Capua Vetere, secondo la
quale «non può ipotizzarsi una rinuncia di giurisdizione da parte dello Stato
in favore delle federazioni sportive, data la diversità tra tutela dell'ordine
pubblico e repressione di condotte contrarie alla regolamentazione
sportiva».
Ad Antonio V. e a Giuseppe B., un dirigente e un calciatore della società
sportiva "Calvi
Risorta" il questore di Caserta, con provvedimento del 6 giugno
2006, aveva imposto il divieto di accesso ai campi di calcio per 18 mesi,
prescrivendo inoltre l'obbligo di presentarsi ai carabinieri in concomitanza
con gli incontri di calcio disputati dalla società di appartenenza.
A
bloccare il provvedimento del questore era stato il gip
del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere che, nel giugno del 2006, oltre a sostenere la
carenza di elementi probatori sulla rissa, aveva
rilevato che i provvedimenti previsti dalla legge dell'89 non si possono
applicare ai tesserati di federazioni sportive in quanto «esistono possibilità
di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali».
Contro questa decisione ha fatto ricorso con successo in Cassazione la Procura
di Santa Maria Capua Vetere. La suprema Corte ha accolto il
ricorso, scrive il relatore Aldo Fiale, sostenendo che «la tesi» del gip del Tribunale «è errata». Una condotta «non rispettosa
delle regole del gioco - annota infatti piazza Cavour
- ma comunque finalisticamente inserita nel contesto
di un'attività sportiva ed intimamente connessa alla pratica dello sport, è ben
diversa da quella tenuta nell'ipotesi in cui la gara agonistica costituisca
soltanto l'occasione dell'azione violenta».
Da
qui l'applicazione della linea dura da parte della Cassazione che sottolinea ancora come «il decreto del questore è stato
emesso a tutela dell'ordine pubblico, posto in
pericolo dalle condotte» del dirigente sportivo e del calciatore, «la cui
materialità è del tutto avulsa dall'esplicazione di attività agonistica e trae
dal contesto sportivo mera occasione all'origine del comportamento illecito».
Ora il gip del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere dovrà ripronunciarsi sul caso, tenendo conto del verdetto della
Cassazione.
«Non credo che questa sentenza possa avere ripercussioni sul calcio
professionistico», ha commentato il presidente del Palermo,
Maurizio Zamparini, ai microfoni dell'emittente
Radio-Radio. «Ma credo anche che non si debba fare di
ogni erba un fascio - ha proseguito il massimo dirigente rosanero
-. Altrimenti si corre il rischio di assistere a delle degenerazioni e magari
proibire l'accesso allo stadio anche per una stupidaggine. È chiaro che, per
giustificare una restrizione di libertà di questo genere, si deve trattare di episodi molto gravi».