PER CASSAZIONE: CALCIATORI RISSOSI COME ULTRAS
Casertasette, 05 settembre 2007
CALVI
RISORTA
I
calciatori d'ora in poi dovranno temere, come gli ultras,
un'ordinanza di restrizione dagli stadi se provocano risse o litigi in campo e
nei luoghi attigui.
La
Corte di Cassazione, nella sentenza 33864, così si è pronunciata in merito ad
un'ordinanza del questore di Caserta che aveva disposto il divieto di accesso agli stadi per rissa nei confronti di un
dirigente e un calciatore tesserati da Figc,
appartenenti alla società sportiva "Calvi Risorta".
Il
Gip del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere non aveva convalidato il provvedimento del
questore sostenendo che tali restrizioni non si applicano alle condotte nei
campi di gioco o per tesserati delle federazioni sportive per i quali
"esistono possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti
organi federali".
La
III Sezione Penale ha, invece, accolto il ricorso del Pm
contro la sentenza del tribunale perché questa tesi "é errata poiché si
pone quale applicazione inammissibile al fenomeno delle turbative nello
svolgimento di manifestazioni sportive del principio generale per il quale lo svolgimento di attività sportive può divenire
causa di giustificazione per condotte astrattamente costituenti reato".
Gli
imputati pertanto per 18 mesi avranno l'obbligo di presentarsi presso la
stazione dei carabinieri in concomitanza con gli incontri di calcio disputati
dalla società sportiva Calvi Risorta perché dicono i giudici della Cassazione
"va affermato il principio secondo il quale le misure adottabili ai sensi dell'articolo
6 della legge numero 401/1989, con riferimento a turbative nello svolgimento di
manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti
indicati nel primo comma dello stesso articolo 6, anche se trattasi di
tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro
provvedimento di competenza degli organi della
disciplina sportiva".