Maurizio
Caprino
Ilsole24ore,
29 agosto 2007
Per alcuni è un
cavillo in meno offerto ai furbi abituati a farsi annullare le multe stradali.
Per altri è una lesione del diritto di difesa del
cittadino. Fatto sta che dal 20 agosto scorso vale anche per i verbali
d'infrazione al Codice della strada l'importante principio fissato cinque anni
fa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 477 del 26 novembre 2002): la
notifica è valida anche quando raggiunge il destinatario oltre il termine
previsto dalla legge, purché la Pubblica amministrazione abbia spedito il plico prima di tale scadenza. Lo ha
stabilito la circolare n. 300/A/1/26466/127/9 emanata, appunto, il 20 agosto
dal dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, firmata
dal direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato. Il fatto che la
circolare sia intervenuta solo a cinque anni dalla sentenza
dimostra che anche all'interno del ministero il dibattito tra chi è
"contro i furbi" e i "garantisti" è stato complesso.
Forse è proprio
per questo motivo che inizialmente (nota prot. n. M/4106-3 del 23 novembre 2003) il dipartimento Affari
interni e territoriali dello stesso ministero aveva scelto la linea "garantista" e che il testo della circolare del 20
agosto non è chiarissimo. Ma, come confermato ieri al Sole24Ore dalla Pubblica
sicurezza, quest'ultima va interpretata così: i 150
giorni che l'articolo 201 del Codice stradale assegna agli organi di polizia
per notificare i verbali quando il trasgressore non viene
fermato immediatamente s'intendono come termine massimo per provvedere alla
spedizione.
Il destinatario
può verificare questa data di affidamento del plico
alle Poste leggendo la relazione di notifica che di solito (almeno nella prassi
seguita negli ultimi anni dalla Polizia stradale) è allegata al verbale e non
potrebbe presentare ricorso invocando la scadenza dei 150 giorni, come invece
si è fatto sinora. Una prassi prevalente, con poche eccezioni: al Sole24Ore risulta quella della Polizia stradale di Firenze, che però è
stata talvolta bocciata dai giudici di pace.
Ora gli organi
di polizia, se qualcuno continuasse a ricorrere, dovrebbero resistere portando
al giudice (che resta libero di decidere caso per caso) come motivazione la
sentenza della Consulta richiamata dalla circolare del 20 agosto. In quella occasione, i giudici costituzionali stabilirono che
non si può far dipendere la validità di una notifica di un atto della Pubblica
amministrazione spedito da un'attività svolta da un soggetto terzo (le Poste),
come invece faceva l'articolo 4, comma 3 della legge 890/82 (che regola le
notifiche tramite servizio postale).
La Consulta,
dichiarando incostituzionale questa norma, risolse la questione affermando che
le date da considerare sono due: una per il
notificante (quella di affidamento del plico al servizio postale) e una per il
de-stinatario ( quella di effettiva ricezione o comunque di permanenza del
plico per 10 giorni – la cosiddetta compiuta giacenza – nell'ufficio postale,
in caso di mancato ritiro). La prima vale per gli adempimenti in capo al
notificante (quindi serve per determinare se la spedizione è stata tempestiva,
cosa che rende valida la notifica), la seconda per quelli in capo al
de-stinatario ( quindi serve per determinare il giorno a partire dal quale si
contano i 60 giorni entro cui è possibile pagare in misura ridotta o presentare
ricorso).
Questo impianto
assicura una via di uscita solo nel caso in cui il
destinatario non riceva affatto il plico o comunque non ci siano elementi per
dimostrare la compiuta giacenza. Infatti, manca il
giorno a partire dal quale decorrono i tempi per il pagamento o il ricorso. Più
delicata la questione che si pone quando la ricezione o la compiuta giacenza avvengono con ritardo, cioè oltre i 150 giorni previsti
dall'articolo 201: questa norma fissa il termine proprio a garanzia del diritto
di difesa del cittadino, che in tempi più lunghi potrebbe avere difficoltà a
ricostruire i fatti contestatigli. Fermo restando il principio del libero
convincimento del giudice,è probabile che – qualora la
notifica avvenga mesi o anni dopo la scadenza dei 150 giorni – un eventuale
ricorso sia accolto. Per ritardi inferiori, appare ragionevole conformarsi alla
circolare.