IL COMUNE
CONDANNATO DAL TAR CAMPANIA, LA SPUNTA IL COMMERCIANTE CON UNA SENTENZA
ESEMPLARE
Calvirisortanews, 27 luglio 2007
Vito Taffuri
E’ incredibilmente ma vero purtroppo, entriamo nel merito.
Il comune di Calvi Risorta, prima concedeva nello
scorso 02 Luglio 1999, la concessione edilizia n°21, per la messa a norma di un
autodemolizioni, e poi a distanza di quasi nove anni,
la stessa concessione edilizia, veniva stranamente revocata in quanto mancavano
i principali requisiti per esercitare l’attività commerciale, secondo l’attuale
amministrazione civica.
Quindi, l’ufficio tecnico allora retto
dall’Ing Antonio Bonacci, emanava
il provvedimento con nota del 20.09.2006 con prot.
99802 che ad horas ordinava
la chiusura dell’attiva di autodemolizione, di proprietà
di Ciancio Vincenzo, meglio conosciuto come “asso di bastone” e così dando vita
ad un contenzioso. Ma, dopo una lunga e faticosa corsa giudiziaria
amministrativa, il Tar Campania
della ottava sezione ha condannato nei giorni scorsi
il comune di Calvi Risorta, con sentenza n° 6846 del 2007, che ha dato pienamente
ragione a un commerciante locale.
In ogni caso, a quest’ultima sconfitta giudiziaria del comune di Calvi
Risorta, oggi retto dal Sindaco Giacomo Zacchia,
possiamo aggiungere, anche la sentenza esemplare che riabilitò lo scorso maggio
il comandante della polizia municipale di Calvi Risorta, la dr.ssa Anna Caianiello, dove si tentò di non farla più idonea al servizio
di vigilanza e di comando. E’ proprio per quanto accadde, il primo cittadino fu
colpito da un avviso di garanzia della procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere,
che lo vede tutt’oggi
indagato per un eventuale abuso d’ufficio ed altri eventuali reati.
Speriamo che almeno quest’ultima
sentenza possa far deporre, una volta per tutte, le
armi ai nostri politici e di pensare più alla crescita del paese, evitando tali
iniziative giudiziarie che non portano da nessuna parte, ma quello che è certo,
che le spese legali di entrambe le sentenze, saranno risarcite dalle tasche dei
cittadini caleni, profumatamente, a chi è stato messo
sotto processo inutilmente.
Segue: la sentenza integralmente
Atto
ufficiale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6846 Reg. Sent.================= ANNO 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI,
OTTAVA SEZIONE,
composto dai Magistrati:
Dr. Evasio SPERANZA - Presidente
Dr. Luigi Domenico NAPPI - Componente
Rel.
Dr. Diego SABATINO - Componente
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso n.7317/2006
R. G. proposto da Ciancio Vincenzo rappresentato e
difeso dall’Avv.to Pasquale Iovino
con il quale è domiciliato ex lege presso la
Segreteria di questo TAR contro Comune di Calvi Risorta in persona del Sindaco
pro tempore n.c. e nei
confronti di Caparco Maria
Grazia, Napoletano Ermelinda e Napoletana Patrizia controinteressate,
solo la prima rappresentata e difesa dall’Avv.to Antonella
Verde presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Napoli via Carriera Grande n. 12
per l'annullamento dei seguenti atti:
- provvedimento del 20.9.2006 prot. n. 9535 di annullamento della concessione edilizia n. 21 del
2.7.1999;
- provvedimento del 20.9.2006 prot. n. 9553 di demolizione delle
opere edilizie realizzate in base alla citata concessione edilizia;
- provvedimento del
20.9.2006 di rifiuto deposito dichiarazione di iscrizione
al catasto redatta ex art. 6 del d.l. 13.4.1939 n. 652;
- provvedimento del 26.9.2006 prot. n. 9802 di chiusura ad horas dell’attività
di autodemolizione;
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune
intimato;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Caparco Maria Grazia;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2007 il
relatore dr. Luigi Domenico Nappi e gli Avv.ti come da verbale di udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il gravame in epigrafe ritualmente
notificato il signor Ciancio Vincenzo espone quanto
segue:
affittuario di un fondo di proprietà della
zia Caparco Maria Grazia sul
quale esercitava da 20 anni attività di autodemolizione,
eseguiva nel predetto fondo, dopo la entrata in vigore del D. Lgs. n. 22/97 e previa
acquisizione della prescritta autorizzazione regionale, lavori di
pavimentazione in calcestruzzo, pensilina, vasche per raccolta liquami, il
tutto assentito dal Comune con concessione edilizia n. 21/1999 e col consenso
della proprietaria.
Tanto esposto il Ciancio col presente ricorso ritualmente notificato impugna i provvedimenti nella epigrafe indicati censurandoli con n. 3 motivi.
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio,
eccepisce in rito la inammissibilità del ricorso
sostenendone nel merito la infondatezza.
Alla pubblica udienza del 30 aprile 2007 il ricorso
passava in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente disattesa la eccezione
di inammissibilità del ricorso dedotta dal Comune resistente per il suo
carattere cumulativo. In realtà i quattro provvedimenti impugnati sono tra loro
collegati in successione procedimentale tale da potersi
ritenere tutti facenti parti di una stessa fattispecie ancorchè
complessa.
Degli indicati provvedimenti va
con priorità esaminato, per il suo carattere pregiudiziale, il provvedimento prot. n. 9535 del 20.9.2006 con
cui il Comune resistente ha annullato la concessione edilizia n. 21 del
2.7.1999 dallo stesso Comune rilasciata al ricorrente per la realizzazione di
opere in un fondo di proprietà della controinteressata
Caparco Maria Grazia e da
questa a lui a suo tempo concesso in affitto. Detto provvedimento funge infatti come atto presupposto di tutte le altre
determinazioni impugnate e delle stesse condiziona la sorte.
Al riguardo va subito notato che il provvedimento
all’esame, benchè rechi all’oggetto la dicitura
“Annullamento della concessione edilizia n. 21 del 2.7.1999” e a tale
annullamento si riferisca nelle premesse, annulla,
invece, nel dispositivo “la concessione n. 19 del 14.6.1990 che corrisponde,
come indicato nelle premesse dello stesso provvedimento, ad una ordinanza di
sospensione precedentemente adottata dal Comune nei confronti dello stesso ricorrente.
Che si tratti di mero errore materiale e che con il provvedimento
impugnato il Comune abbia inteso disporre l’annullamento della concessione
edilizia n. 21/99 risulta oltre che da quanto si è prima detto anche dalla
ordinanza prot. n. 9553 del 20.9.2006
(anche questa impugnata col presente ricorso) con la quale il Comune, in
esecuzione dell’annullamento della predetta concessione n. 21/99, ingiunge al
ricorrente la demolizione delle opere eseguite con la concessione annullata.
Venendo ora all’esame dell’impugnato provvedimento di annullamento della concessione edilizia n. 21/99 ritiene
il Collegio che tale provvedimento deve ritenersi illegittimamente adottato
sotto più profili dedotti dal ricorrente. Il provvedimento si apre con il richiamo
di “note a firma della signora Caparco Maria Grazia, usufruttuaria del fondo oggetto
dell’intervento di cui alla concessione edilizia n.
21/99…con le quali contesta sostanzialmente il diritto del Ciancio ricorrente a
richiedere sull’immobile in parola la concessione rilasciata e quindi ne chiede
l’immediata revoca con il ripristino dello stato dei luoghi”. Trattasi a ben vedere
di un incipit che dà al provvedimento una impronta
nettamente privatistica e in tal senso ne segna la
natura come provvedimento frutto di un uso distorto del potere perché
finalizzato al soddisfacimento non di una finalità di pubblico interesse ma
dello scopo prettamente privatistico della controinteressata: riacquisto da parte sua della piena
disponibilità dell’immobile a suo tempo concesso in affitto al ricorrente. In
tal senso appare significativo che l’Autorità
emanante, pur mostrando, con il riferimento testuale, genericamente fatto nel
corpo del provvedimento, alla necessità della presenza di un interesse pubblico
specifico, attuale e concreto, come requisito necessario per l’annullamento,
non fà alcun cenno, nel provvedimento, alla presenza
di un siffatto interesse.
Men che mai si cura
di compiere alcuna valutazione comparativa, oltre modo necessaria nella specie
stante il notevole tempo intercorso tra la concessione annullata del 1999 e il
suo annullamento del 2006, tra l’interesse all’annullamento e l’interesse alla
conservazione delle posizioni consolidatesi in capo al concessionario. E ancora: nessun accenno fà ad alcun illecito urbanistico-edilizio
ma si limita a rilevare una presunta carenza di legittimazione
del ricorrente a chiedere la concessione edilizia annullata, senza che
considerare che tale concessione aveva rilasciato all’istante proprio per la
sua posizione, in essa espressamente richiamata, di affittuario del fondo.
Tutte anomalie, quelle indicate, che il ricorrente ha
espressamente dedotto con formali censure da condividersi. Non va infine
sottaciuto che il provvedimento esaminato deve ritenersi inficiato anche sotto
altro profilo, pure questo dedotto, della falsità di presupposto. Esso si basa infatti sul presupposto che la concessione annullata
sarebbe stata rilasciata al ricorrente privo di legittimazione a richiederla e,
comunque, nolenti domino. Orbene, anche ad ammettere che non fosse
a tal fine sufficiente la riferita posizione del ricorrente di affittuario del
fondo, appare, sotto il profilo in esame, dirimente la circostanza che la controinteressata, con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa il 16 ottobre 1998 avanti al funzionario comunale delegato,
autorizzava, come “proprietaria….. il nipote Ciancio Vincenzo ad eseguire sul
fondo di cui era affittuario le opere di cui all’allegato progetto”.
Alla stregua delle considerazioni svolte l’impugnato
provvedimento di annullamento della concessione
edilizia n.21/99 deve ritenersi illegittimamente
adottato e pertanto deve essere annullato. Di riflesso devono ritenersi viziati
da invalidità derivata anche gli altri provvedimenti impugnati con lo stesso
ricorso perché tutti emessi sulla base dell’unico presupposto dell’annullamento
della concessione edilizia n. 21/99.
Si ravvisano tuttavia valide ragioni per compensare tra le
parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione VIII, pronunciando sul ricorso in
epigrafe lo accoglie siccome fondato e per l’effetto annulla tutti i
provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa
Così deciso in Napoli nelle Camere
di Consiglio del 30 aprile 2007.
Il
Presidente
Il
Relatore
Il Segretario