IL COMUNE CONDANNATO DAL TAR CAMPANIA, LA SPUNTA IL COMMERCIANTE CON UNA SENTENZA ESEMPLARE

            

Calvirisortanews, 27 luglio 2007

 

Vito Taffuri

 

E’ incredibilmente ma vero purtroppo, entriamo nel merito. Il comune di Calvi Risorta, prima concedeva nello scorso 02 Luglio 1999, la concessione edilizia n°21, per la messa a norma di un autodemolizioni, e poi a distanza di quasi nove anni, la stessa concessione edilizia, veniva stranamente revocata in quanto mancavano i principali requisiti per esercitare l’attività commerciale, secondo l’attuale amministrazione civica.

 

Quindi, l’ufficio tecnico allora retto dall’Ing Antonio Bonacci, emanava il provvedimento con nota del 20.09.2006 con prot. 99802 che ad horas ordinava la chiusura dell’attiva di autodemolizione, di proprietà di Ciancio Vincenzo, meglio conosciuto come “asso di bastone” e così dando vita ad un contenzioso. Ma, dopo una lunga e faticosa corsa giudiziaria amministrativa, il Tar Campania della ottava sezione ha condannato nei giorni scorsi il comune di Calvi Risorta, con sentenza n° 6846 del 2007, che ha dato pienamente ragione a un commerciante locale.

 

In ogni caso, a quest’ultima sconfitta giudiziaria del comune di Calvi Risorta, oggi retto dal Sindaco Giacomo Zacchia, possiamo aggiungere, anche la sentenza esemplare che riabilitò lo scorso maggio il comandante della polizia municipale di Calvi Risorta, la dr.ssa Anna Caianiello, dove si tentò di non farla più idonea al servizio di vigilanza e di comando. E’ proprio per quanto accadde, il primo cittadino fu colpito da un avviso di garanzia della procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che lo vede tutt’oggi indagato per un eventuale abuso d’ufficio ed altri eventuali reati.

 

Speriamo che almeno quest’ultima sentenza possa far deporre, una volta per tutte, le armi ai nostri politici e di pensare più alla crescita del paese, evitando tali iniziative giudiziarie che non portano da nessuna parte, ma quello che è certo, che le spese legali di entrambe le sentenze, saranno risarcite dalle tasche dei cittadini caleni, profumatamente, a chi è stato messo sotto processo inutilmente.

 

Segue: la sentenza integralmente

 

            Atto ufficiale

 

            REPUBBLICA ITALIANA

            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6846 Reg. Sent.================= ANNO 2007

            IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI, OTTAVA SEZIONE,

            composto dai Magistrati:

 

            Dr. Evasio SPERANZA - Presidente

            Dr. Luigi Domenico NAPPI - Componente Rel.

            Dr. Diego SABATINO - Componente

 

            ha pronunciato la seguente SENTENZA

 

sul ricorso n.7317/2006 R. G. proposto da Ciancio Vincenzo rappresentato e difeso dall’Avv.to Pasquale Iovino con il quale è domiciliato ex lege presso la Segreteria di questo TAR contro Comune di Calvi Risorta in persona del Sindaco pro tempore n.c. e nei confronti di Caparco Maria Grazia, Napoletano Ermelinda e Napoletana Patrizia controinteressate, solo la prima rappresentata e difesa dall’Avv.to Antonella Verde presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli via Carriera Grande n. 12

 

per l'annullamento dei seguenti atti:

 

-  provvedimento del 20.9.2006 prot. n. 9535 di annullamento della concessione edilizia n. 21 del 2.7.1999;

- provvedimento del 20.9.2006 prot. n. 9553 di demolizione delle opere edilizie realizzate in base alla citata concessione edilizia;

-  provvedimento del 20.9.2006 di rifiuto deposito dichiarazione di iscrizione al catasto redatta ex art. 6 del d.l. 13.4.1939 n. 652;

-  provvedimento del 26.9.2006 prot. n. 9802 di chiusura ad horas dell’attività di autodemolizione;

 

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Caparco Maria Grazia;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2007 il relatore dr. Luigi Domenico Nappi e gli Avv.ti come da verbale di udienza;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

            FATTO

Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato il signor Ciancio Vincenzo espone quanto segue:

affittuario di un fondo di proprietà della zia Caparco Maria Grazia sul quale esercitava da 20 anni attività di autodemolizione, eseguiva nel predetto fondo, dopo la entrata in vigore del D. Lgs. n. 22/97 e previa acquisizione della prescritta autorizzazione regionale, lavori di pavimentazione in calcestruzzo, pensilina, vasche per raccolta liquami, il tutto assentito dal Comune con concessione edilizia n. 21/1999 e col consenso della proprietaria.

Tanto esposto il Ciancio col presente ricorso ritualmente notificato impugna i provvedimenti nella epigrafe indicati censurandoli con n. 3 motivi.

L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, eccepisce in rito la inammissibilità del ricorso sostenendone nel merito la infondatezza.

Alla pubblica udienza del 30 aprile 2007 il ricorso passava in decisione.

           DIRITTO

Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal Comune resistente per il suo carattere cumulativo. In realtà i quattro provvedimenti impugnati sono tra loro collegati in successione procedimentale tale da potersi ritenere tutti facenti parti di una stessa fattispecie ancorchè complessa.

Degli indicati provvedimenti va con priorità esaminato, per il suo carattere pregiudiziale, il provvedimento prot. n. 9535 del 20.9.2006 con cui il Comune resistente ha annullato la concessione edilizia n. 21 del 2.7.1999 dallo stesso Comune rilasciata al ricorrente per la realizzazione di opere in un fondo di proprietà della controinteressata Caparco Maria Grazia e da questa a lui a suo tempo concesso in affitto. Detto provvedimento funge infatti come atto presupposto di tutte le altre determinazioni impugnate e delle stesse condiziona la sorte.

Al riguardo va subito notato che il provvedimento all’esame, benchè rechi all’oggetto la dicitura “Annullamento della concessione edilizia n. 21 del 2.7.1999” e a tale annullamento si riferisca nelle premesse, annulla, invece, nel dispositivo “la concessione n. 19 del 14.6.1990 che corrisponde, come indicato nelle premesse dello stesso provvedimento, ad una ordinanza di sospensione precedentemente adottata dal Comune nei confronti dello stesso ricorrente. Che si tratti di mero errore materiale e che con il provvedimento impugnato il Comune abbia inteso disporre l’annullamento della concessione edilizia n. 21/99 risulta oltre che da quanto si è prima detto anche dalla ordinanza prot. n. 9553 del 20.9.2006 (anche questa impugnata col presente ricorso) con la quale il Comune, in esecuzione dell’annullamento della predetta concessione n. 21/99, ingiunge al ricorrente la demolizione delle opere eseguite con la concessione annullata.

Venendo ora all’esame dell’impugnato provvedimento di annullamento della concessione edilizia n. 21/99 ritiene il Collegio che tale provvedimento deve ritenersi illegittimamente adottato sotto più profili dedotti dal ricorrente. Il provvedimento si apre con il richiamo di “note a firma della signora Caparco Maria Grazia, usufruttuaria del fondo oggetto dell’intervento di cui alla concessione edilizia n. 21/99…con le quali contesta sostanzialmente il diritto del Ciancio ricorrente a richiedere sull’immobile in parola la concessione rilasciata e quindi ne chiede l’immediata revoca con il ripristino dello stato dei luoghi”. Trattasi a ben vedere di un incipit che dà al provvedimento una impronta nettamente privatistica e in tal senso ne segna la natura come provvedimento frutto di un uso distorto del potere perché finalizzato al soddisfacimento non di una finalità di pubblico interesse ma dello scopo prettamente privatistico della controinteressata: riacquisto da parte sua della piena disponibilità dell’immobile a suo tempo concesso in affitto al ricorrente. In tal senso appare significativo che l’Autorità emanante, pur mostrando, con il riferimento testuale, genericamente fatto nel corpo del provvedimento, alla necessità della presenza di un interesse pubblico specifico, attuale e concreto, come requisito necessario per l’annullamento, non alcun cenno, nel provvedimento, alla presenza di un siffatto interesse.

Men che mai si cura di compiere alcuna valutazione comparativa, oltre modo necessaria nella specie stante il notevole tempo intercorso tra la concessione annullata del 1999 e il suo annullamento del 2006, tra l’interesse all’annullamento e l’interesse alla conservazione delle posizioni consolidatesi in capo al concessionario. E ancora: nessun accenno ad alcun illecito urbanistico-edilizio ma si limita a rilevare una presunta carenza di legittimazione del ricorrente a chiedere la concessione edilizia annullata, senza che considerare che tale concessione aveva rilasciato all’istante proprio per la sua posizione, in essa espressamente richiamata, di affittuario del fondo. Tutte anomalie, quelle indicate, che il ricorrente ha espressamente dedotto con formali censure da condividersi. Non va infine sottaciuto che il provvedimento esaminato deve ritenersi inficiato anche sotto altro profilo, pure questo dedotto, della falsità di presupposto. Esso si basa infatti sul presupposto che la concessione annullata sarebbe stata rilasciata al ricorrente privo di legittimazione a richiederla e, comunque, nolenti domino. Orbene, anche ad ammettere che non fosse a tal fine sufficiente la riferita posizione del ricorrente di affittuario del fondo, appare, sotto il profilo in esame, dirimente la circostanza che la controinteressata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa il 16 ottobre 1998 avanti al funzionario comunale delegato, autorizzava, come “proprietaria….. il nipote Ciancio Vincenzo ad eseguire sul fondo di cui era affittuario le opere di cui all’allegato progetto”.

Alla stregua delle considerazioni svolte l’impugnato provvedimento di annullamento della concessione edilizia n.21/99 deve ritenersi illegittimamente adottato e pertanto deve essere annullato. Di riflesso devono ritenersi viziati da invalidità derivata anche gli altri provvedimenti impugnati con lo stesso ricorso perché tutti emessi sulla base dell’unico presupposto dell’annullamento della concessione edilizia n. 21/99.

Si ravvisano tuttavia valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

            P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli,  Sezione VIII, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie siccome fondato e per l’effetto annulla tutti i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa

Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 30 aprile 2007.

 

            Il Presidente

            Il Relatore

            Il Segretario