L'OPPOSIZIONE
DIFFIDA L'AMMINISTRAIZONE CIVICA ZACCHIA, PER IL MANCATO RILASCIO DI DOCUMENTI
PUBBLICI
Calvirisortanews, 29 marzo 2007
Vito Taffuri
Abbiamo ritenuto opportuno
pubblicare la diffida presentata dal gruppo di opposizione
“Misto” visto il mancato rilascio degli atti amministrativi. Nei prossimi
giorni seguirà anche una denunzia penale, fanno sapere
i firmatari del documento.
Al Sindaco
SEDE
Ai responsabili dei settori
SEDE
p.c. Presidente del C.C.
SEDE
Ill.mo Prefetto di Caserta
Piazza della Prefettura
81100 Caserta
Al Difensore Civica Provinciale
Corso Trieste, 105
81100 Caserta
Alla Agenzia autonoma Albo Segretari
Piazza Cavour,
25
00193 ROMA
All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Caserta
Via Sant'Antonio
da Padova n° 1
81100 Caserta
Al Comando Stazione Carabinieri di
Calvi Risorta
Via Enrico Rossi
Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale di S. Maria C.V.
Oggetto: Atto di diffida e messa in mora per mancato
compimento, entro i termini di legge, di atti del
proprio ufficio a cui le S.V. erano formalmente tenute.
l sottoscritti consiglieri del
comune di Calvi Risorta (Ce), Massimo Taffuri, Nicola D'Onofrio, Casto Geremia,
Giovanni Marrocco,
premesso che:
1. con le note riportate nell'elenco "Allegato
A", sono state formulate, ai funzionari responsabili, precise e
circostanziate richieste di atti ed informazioni - ai
sensi dell'art. 43, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e
dell'articolo l4,comma 3, dello statuto comunale -
necessarie per l'espletamento del proprio mandato;
2. con la nota n. 13137 del 18/12/2006 è stata inoltre
formulata una puntuale e dettagliata interrogazione consiliare, con richiesta
di risposta scritta, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo
14, comma 2, del vigente statuto comunale;
Considerato che:
benché abbondantemente decorsi i termini
di legge (30 giorni) per evadere le suddette richieste - più volte sollecitate
verbalmente e per iscritto - le stesse non sono state evase dai funzionari
competenti (per gli atti di cui al precedente punto 1) e dagli organi politici
in intestazione (per l'interrogazione consiliare di cui al punto 2), con
riferimento ai quesiti 5, 6, 7, 8 e 11);
Dato atto che, nel caso di specie:
• dal punto di
vista amministrativo, si configura una violazione ed erronea
apalîeaziane dell'articolo 43, commi 2 e 3,
del d. lgs. n. 267/2000 e
dell'articolo 14, commi 2 e 3, dello statuto comunale. Le suddette
disposizioni, infatti, così come ormai chiarito dalla dottrina e da consolidata
giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato,
sentenza U4105/2004, sez. V, n.2716), consentono ai
consiglieri l'accesso a tutti gli atti ed il diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni - senza praticamente
vincoli se non quello dell'osservanza del segreto, nei casi previsti dalla
legge - per l'espletamento del proprio mandato. Tale diritto è riconosciuto al
consigliere in quanto titolare della rappresentanza
esponenziale della collettività. Esso è direttamente funzionale non tanto a un interesse personale del consigliere medesimo, quanto
alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito; in tale
quadro i consiglieri comunali risultano titolari di un incondizionato diritto
di acquisizione degli atti che possono essere di utilità per l'espletamento del
loro mandato. II consigliere, infatti, può acquisire non solo documenti ma, in
genere, qualsiasi "notizia" o "rendicontazione" circa l'operato dell'organo
gestionale e politico utile all'esercizio delle funzioni consiliari;
• dal punto di
vista penale, il mancato rilascio degli atti e la mancata risposta alle
informazioni richieste, da parte dei funzionari - laddove gli stessi hanno
l'obbligo di provvedere - configura noti solo un'ipotesi di silenzio-rigetto,
ma integra anche il reato di rifiuto di atti d'ufficio
(articolo 328 del codice penale). Difatti, nonostante precise e ripetute
richieste, il funzionario tecnico ed il segretario comunale - che in teoria
dovrebbe essere il garante della conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti - non hanno garantito agli scriventi
l'acquisizione formale degli atti. In alcuni casi le richieste sono state anche
inviate per conoscenza al sindaco che, tuttavia, non è mai intervenuto per
impedire che i suddetti funzionari perpetrassero nel rifiuto di
atti d'ufficio. Con particolare riferimento poi alla nota n. 9226 del
12/09/2006 - con la quale si richiedeva al
responsabile finanziario ad interim, dr.Onofrio
Tartaglione, l'ammontare e la descrizione delle fatture inevase, con l'esatta
indicazione, per le fatture non riferite a lavori pubblici, dell'impegno di
spesa o della relativa copertura finanziaria ovvero, laddove mancante, se si
trattasse di debito fuori bilancio o meno - riproposta con successive note e
più volte sollecitata verbalmente e durante la seduta del rendiconto del
10/11/2006 ma mai evasa dallo stesso, è stata rivolta formale interrogazione al
sindaco ed all'assessore alle finanze in data 18/12/2006 - ai sensi
dell'articolo 43 del d. Igs. n.
267/2000 e dell'articolo 14, comma 2, dello statuto comunale - riproponendo,
sostanzialmente, la stessa richiesta inevasa dal dr. Tartagliane.
Nella premessa all'interrogazione si richiamava la
riferita vicenda e si invitava, per tale ragione., a
fornire una definitiva risposta scritta in tempi ragionevoli. Ebbene il sindaco
inviava per posta, solo alla scadenza dei 30 giorni
previsti dallo statuto e con notifica ai consiglieri oltre tale termine, la
nota n. 682 del 17/01/2007 di accompagnamento della nota n. 637 del 17/01/2007,
a firma dei funzionari responsabili del settore tecnico e finanziario, nella
quale, in risposta ai punti 5), 6), 7) e 8) dell'interrogazione relativi alle
informazioni già richieste a partire dal 12/09/2006, i suddetti funzionari
affermavano che "non è possibile, al momento, evadere la richiesta nei
tempi assegnati dal regolamento (31gg), in quanto il carico di lavoro potrebbe
essere superiore a mesi due. Gli uffici preposti si riservano, in tempi
ragionevoli, di produrre quanto richiesto".
Dopo ulteriori due mesi da quella "mancata
risposta" continuano a negarci l'assunzione delle richieste notizie,
nonostante un nostro ricorso al difensore civico provinciale che, con apposita decisione, ha disposto l'accesso ai dati e alle
informazioni richieste. Vorremmo ricordare che l'art.14,
comma 3, dello statuto afferma che "... la risposta alle interrogazioni ed
ogni altra istanza di sindacato ispettivo è
obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il sindaco o gli assessori
rispondono entro detto termine se viene richiesta
risposta scritta.-- l'art. 43, comma 3, del TUEL dispone invece che "Il
sindaco o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai
consiglieri….". Dalla lettura combinata di tali disposizioni emerge che
per la richiesta dei consiglieri comunali non si rende applicabile alcuna
ipotesi di differimento, come invece previsto nella legge n. 241/90: il TUEL è
legge speciale e per di più temporalmente successiva
a quest'ultima.
Ne discende che la risposta all'interrogazione fornita
tecnicamente dai due funzionari è del tutto arbitraria ed
illegittima, e procrastina ad un termine non precisato una legittima
richiesta avanzata agli uffici da quasi 7 mesi, contro í 30 giorni in cui gli
stessi avrebbero dovuto obbligatoriamente dare risposta. In tutta questa
vicenda il sindaco è ancora una volta venuto meno ai
suo doveri istituzionali (sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti, ed impartire direttive affinché gli stessi
svolgano la loro attività in coerenza con le norme vigenti) ed ha di fatto
eluso il controllo che il consiglio è tenuto ad esercitare sul suo operato e su
quello della giunta. Spiacevoli accadimenti riconducibili ad inefficienti
interventi dell'organo politico sono numerosi, annoverando, a titola di esempio, la richiesta con prot.
n°1565 del 6/2/2007 il cui contenuto è di fondamentale
importanza per l'espletamento del nostro mandato. Tale nota, invero, è stata a nostro avviso volontariamente evasa in modo parziale,
decurtando vistosamente le possibilità di acquisire elementi di giudizio
sull'operato degli organi gestionali.
• Tanto premesso, e considerato che
sono abbondantemente scaduti i termini di legge per provvedere senza che i
responsabili, tecnici e politici, abbiano compiuto l'atto del proprio ufficio,
con la presente gli scriventi mettono formalmente in mora il comune di Calvi
Risorta, nelle persone del sindaco e dei funzionari responsabili (dr. Onofrio
Tartaglione, ing. Antonio Bonacci e dr.Ortensio Fabozzi), e
DIFFIDANO
gli stessi affinché compiano l'atto
del loro ufficio, entro e non oltre 7 giorni dal deposito della presente,
rilasciando, così, tutti gli atti ed informazioni richieste nelle note inevase,
così come riportate in "Allegato A", ai sensi dell'articolo 328 del
vigente codice penale. In difetto si vedranno costretti ad agire legalmente per
la tutela dei loro diritti, procedendo a denuncia penale alla competente
autorità giudiziaria a norma del citato articolo 328
del c.p.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti