L'OPPOSIZIONE DIFFIDA L'AMMINISTRAIZONE CIVICA ZACCHIA, PER IL MANCATO RILASCIO DI DOCUMENTI PUBBLICI

            

Calvirisortanews, 29 marzo 2007

 

Vito Taffuri

 

Abbiamo ritenuto opportuno pubblicare la diffida presentata dal gruppo di opposizione “Misto” visto il mancato rilascio degli atti amministrativi. Nei prossimi giorni seguirà anche una denunzia penale, fanno sapere i firmatari del documento.

 

Al Sindaco

 SEDE

 

Ai responsabili dei settori

 SEDE

 

p.c. Presidente del C.C.

 SEDE

 

Ill.mo Prefetto di Caserta

Piazza della Prefettura

81100 Caserta

 

Al Difensore Civica Provinciale

Corso Trieste, 105

81100 Caserta

 

Alla Agenzia autonoma Albo Segretari

Piazza Cavour, 25

00193 ROMA

 

All'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Caserta

Via Sant'Antonio da Padova n° 1

81100 Caserta

 

Al Comando Stazione Carabinieri di Calvi Risorta

Via Enrico Rossi

 

Alla Procura della Repubblica

c/o Tribunale di S. Maria C.V.

 

 

Oggetto: Atto di diffida e messa in mora per mancato compimento, entro i termini di legge, di atti del proprio ufficio a cui le S.V. erano formalmente tenute.

 

 

l sottoscritti consiglieri del comune di Calvi Risorta (Ce), Massimo Taffuri, Nicola D'Onofrio, Casto Geremia, Giovanni Marrocco,        

premesso che:

 

1. con le note riportate nell'elenco "Allegato A", sono state formulate, ai funzionari responsabili, precise e circostanziate richieste di atti ed informazioni - ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo l4,comma 3, dello statuto comunale - necessarie per l'espletamento del proprio mandato;

2. con la nota n. 13137 del 18/12/2006 è stata inoltre formulata una puntuale e dettagliata interrogazione consiliare, con richiesta di risposta scritta, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 14, comma 2, del vigente statuto comunale;

Considerato che:

 

benché abbondantemente decorsi i termini di legge (30 giorni) per evadere le suddette richieste - più volte sollecitate verbalmente e per iscritto - le stesse non sono state evase dai funzionari competenti (per gli atti di cui al precedente punto 1) e dagli organi politici in intestazione (per l'interrogazione consiliare di cui al punto 2), con riferimento ai quesiti 5, 6, 7, 8 e 11);

 

Dato atto che, nel caso di specie:

 

dal punto di vista amministrativo, si configura una violazione ed erronea apalîeaziane dell'articolo 43, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 14, commi 2 e 3, dello statuto comunale. Le suddette disposizioni, infatti, così come ormai chiarito dalla dottrina e da consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza U4105/2004, sez. V, n.2716), consentono ai consiglieri l'accesso a tutti gli atti ed il diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni - senza praticamente vincoli se non quello dell'osservanza del segreto, nei casi previsti dalla legge - per l'espletamento del proprio mandato. Tale diritto è riconosciuto al consigliere in quanto titolare della rappresentanza esponenziale della collettività. Esso è direttamente funzionale non tanto a un interesse personale del consigliere medesimo, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito; in tale quadro i consiglieri comunali risultano titolari di un incondizionato diritto di acquisizione degli atti che possono essere di utilità per l'espletamento del loro mandato. II consigliere, infatti, può acquisire non solo documenti ma, in genere, qualsiasi "notizia" o "rendicontazione" circa l'operato dell'organo gestionale e politico utile all'esercizio delle funzioni consiliari;

 

dal punto di vista penale, il mancato rilascio degli atti e la mancata risposta alle informazioni richieste, da parte dei funzionari - laddove gli stessi hanno l'obbligo di provvedere - configura noti solo un'ipotesi di silenzio-rigetto, ma integra anche il reato di rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale). Difatti, nonostante precise e ripetute richieste, il funzionario tecnico ed il segretario comunale - che in teoria dovrebbe essere il garante della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti - non hanno garantito agli scriventi l'acquisizione formale degli atti. In alcuni casi le richieste sono state anche inviate per conoscenza al sindaco che, tuttavia, non è mai intervenuto per impedire che i suddetti funzionari perpetrassero nel rifiuto di atti d'ufficio. Con particolare riferimento poi alla nota n. 9226 del 12/09/2006 - con la quale si richiedeva al responsabile finanziario ad interim, dr.Onofrio Tartaglione, l'ammontare e la descrizione delle fatture inevase, con l'esatta indicazione, per le fatture non riferite a lavori pubblici, dell'impegno di spesa o della relativa copertura finanziaria ovvero, laddove mancante, se si trattasse di debito fuori bilancio o meno - riproposta con successive note e più volte sollecitata verbalmente e durante la seduta del rendiconto del 10/11/2006 ma mai evasa dallo stesso, è stata rivolta formale interrogazione al sindaco ed all'assessore alle finanze in data 18/12/2006 - ai sensi dell'articolo 43 del d. Igs. n. 267/2000 e dell'articolo 14, comma 2, dello statuto comunale - riproponendo, sostanzialmente, la stessa richiesta inevasa dal dr. Tartagliane.

 

Nella premessa all'interrogazione si richiamava la riferita vicenda e si invitava, per tale ragione., a fornire una definitiva risposta scritta in tempi ragionevoli. Ebbene il sindaco inviava per posta, solo alla scadenza dei 30 giorni previsti dallo statuto e con notifica ai consiglieri oltre tale termine, la nota n. 682 del 17/01/2007 di accompagnamento della nota n. 637 del 17/01/2007, a firma dei funzionari responsabili del settore tecnico e finanziario, nella quale, in risposta ai punti 5), 6), 7) e 8) dell'interrogazione relativi alle informazioni già richieste a partire dal 12/09/2006, i suddetti funzionari affermavano che "non è possibile, al momento, evadere la richiesta nei tempi assegnati dal regolamento (31gg), in quanto il carico di lavoro potrebbe essere superiore a mesi due. Gli uffici preposti si riservano, in tempi ragionevoli, di produrre quanto richiesto".

 

Dopo ulteriori due mesi da quella "mancata risposta" continuano a negarci l'assunzione delle richieste notizie, nonostante un nostro ricorso al difensore civico provinciale che, con apposita decisione, ha disposto l'accesso ai dati e alle informazioni richieste. Vorremmo ricordare che l'art.14, comma 3, dello statuto afferma che "... la risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta.-- l'art. 43, comma 3, del TUEL dispone invece che "Il sindaco o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri….". Dalla lettura combinata di tali disposizioni emerge che per la richiesta dei consiglieri comunali non si rende applicabile alcuna ipotesi di differimento, come invece previsto nella legge n. 241/90: il TUEL è legge speciale e per di più temporalmente successiva a quest'ultima.

 

Ne discende che la risposta all'interrogazione fornita tecnicamente dai due funzionari è del tutto arbitraria ed illegittima, e procrastina ad un termine non precisato una legittima richiesta avanzata agli uffici da quasi 7 mesi, contro í 30 giorni in cui gli stessi avrebbero dovuto obbligatoriamente dare risposta. In tutta questa vicenda il sindaco è ancora una volta venuto meno ai suo doveri istituzionali (sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ed impartire direttive affinché gli stessi svolgano la loro attività in coerenza con le norme vigenti) ed ha di fatto eluso il controllo che il consiglio è tenuto ad esercitare sul suo operato e su quello della giunta. Spiacevoli accadimenti riconducibili ad inefficienti interventi dell'organo politico sono numerosi, annoverando, a titola di esempio, la richiesta con prot. n°1565 del 6/2/2007 il cui contenuto è di fondamentale importanza per l'espletamento del nostro mandato. Tale nota, invero, è stata a nostro avviso volontariamente evasa in modo parziale, decurtando vistosamente le possibilità di acquisire elementi di giudizio sull'operato degli organi gestionali.

 

• Tanto premesso, e considerato che sono abbondantemente scaduti i termini di legge per provvedere senza che i responsabili, tecnici e politici, abbiano compiuto l'atto del proprio ufficio, con la presente gli scriventi mettono formalmente in mora il comune di Calvi Risorta, nelle persone del sindaco e dei funzionari responsabili (dr. Onofrio Tartaglione, ing. Antonio Bonacci e dr.Ortensio Fabozzi), e

 

DIFFIDANO

 

gli stessi affinché compiano l'atto del loro ufficio, entro e non oltre 7 giorni dal deposito della presente, rilasciando, così, tutti gli atti ed informazioni richieste nelle note inevase, così come riportate in "Allegato A", ai sensi dell'articolo 328 del vigente codice penale. In difetto si vedranno costretti ad agire legalmente per la tutela dei loro diritti, procedendo a denuncia penale alla competente autorità giudiziaria a norma del citato articolo 328 del c.p.

 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti