La scelta sulla destinazione del
TFR
In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun
lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine
Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o
mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di
previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i
lavoratori.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria
dal 29 aprile 1993
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all’adesione).
Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007
per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio
2007, il lavoratore dipendente
può scegliere di:
La
scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica
complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata
al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza
complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso
in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il
proprio datore di lavoro.
Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il
datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:
In
assenza di una forma pensionistica collettiva
individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il
TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso
l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre
forme di previdenza complementare.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili
per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che
ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni
sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro
in caso di silenzio del lavoratore.
La
destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica
complementare, sia con modalità esplicite che tacite:
Lavoratori dipendenti iscritti ad un
Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.
Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando. In particolare, tali lavoratori possono:
In
entrambi i casi resta ferma la possibilità di
incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica
complementare.
Se
i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non
esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il
silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente
il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo
quanto illustrato in ‘Modalità Tacite’ (v. sopra).
Per
maggiore chiarezza, consultare i percorsi decisionali in base alla categoria di appartenenza.
Per saperne di più sul TFR
Che cos’è il TFR?
Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente
Come si
determina?
Il
TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91
% della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende
tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,
salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal
75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con
l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è
percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti
dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di
tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.