Un avvocato dice la sua sul caso Arigliani, l’allontanamento sarebbe illegittimo

 

CALVI RISORTA

 

(Vito Taffuri)

 

Il provvedimento emanato lo scorso 30 Marzo 2006 dal comune di Calvi Risorta, nei confronti della dr.ssa Anna Caianiello, comandante della Polizia municipale, la obbligava a consegnare l'uniforme, l'ar­ma d'ordinanza, la tessera di riconoscimento del corpo e infine le chiavi dell'ufficio del comando di polizia municipale, con la seguente motivazione: "Si allontana la dr.ssa Caianiello e demanzionata in attesa che venga disposta la visita col­legiale, per un eventuale probabile non idoneità per il compito di appartenente alla polizia municipale, come da noi proposto, ma di essere impiegata in altri compiti amministrativi, nel ruolo civile".

 

L'avvocato Pierluigi Arigliani collabo­ratore di Poliziamunicipale.it e della rivista guida al pubblico impiego "il Sole 24ore" della redazione dì Roma, chiarisce i vari aspetti citan­do diverse sentenze e soprattutto una delle ultime.

 

Come qui citata, in effetti, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n°616 del 17 febbraio 2006, recita: "l'as­segnazioni delle funzioni di Polizia municipale ad un soggetto diverso dal coman­dante è atto precluso al potere dell’amministrazione comunale e pertanto ogni atto difforme è da conside­rarsi illegittimo. E' precluso in modo assoluto subordina­re la Polizia municipale ad un soggetto diverso dal comandante della Polizia municipale".

 

Il comandante della polizia municipale è l'unico dipendente comuna­le che gode di una disciplina 'ad hoc" in quanto la relativa attività, rappresenta l’esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico servizio, come dicono le varie sentenze citate nell’articolo (Tar Lazio, sez. II-bis, sent. 3 luglio -30 settembre 1997, n°1512, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, 12 agosto 1998, n°126l).

 

"E' illegittimo l'atto ammi­nistrativo che in violazione dell'art.9 della L.n.65/1986 attribuisce la responsabilità esclusiva ed autonoma del settore della Polizia munici­pale a soggetto diverso dal comandante della Polizia municipale" (Tar Marche 9 novembre 1995); (Tar Umbria 25 gennaio 1996, n°51).

 

E infine la legge qua­dro n°65/1986, prevede espressamente che il "Comandante è responsabile verso il Sindaco...". Solo lui, quindi, può essere a capo della Polizia Municipa­le, in caso di assenza di un responsabile del corpo. Non è possibile, sic et simpliciter, subordinare il comandante delia P.M. ad un dirigente amministrativo.