Un avvocato dice la sua sul caso Arigliani,
l’allontanamento sarebbe illegittimo
CALVI RISORTA
(Vito
Taffuri)
Il
provvedimento emanato lo scorso 30 Marzo 2006 dal
comune di Calvi Risorta, nei confronti della dr.ssa Anna Caianiello,
comandante della Polizia municipale, la obbligava a consegnare l'uniforme,
l'arma d'ordinanza, la tessera di riconoscimento del corpo e infine le chiavi
dell'ufficio del comando di polizia municipale, con la seguente motivazione: "Si
allontana la dr.ssa Caianiello e demanzionata
in attesa che venga disposta la visita collegiale, per un eventuale probabile
non idoneità per il compito di appartenente alla polizia municipale, come da
noi proposto, ma di essere impiegata in altri compiti amministrativi, nel ruolo
civile".
L'avvocato
Pierluigi Arigliani collaboratore di Poliziamunicipale.it
e della rivista guida al pubblico impiego "il Sole 24ore" della
redazione dì Roma, chiarisce i vari aspetti citando diverse sentenze e
soprattutto una delle ultime.
Come
qui citata, in effetti, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n°616 del
17 febbraio 2006, recita: "l'assegnazioni
delle funzioni di Polizia municipale ad un soggetto diverso dal comandante è
atto precluso al potere dell’amministrazione comunale e pertanto ogni atto
difforme è da considerarsi illegittimo. E' precluso in modo
assoluto subordinare la Polizia municipale ad un soggetto diverso dal
comandante della Polizia municipale".
Il
comandante della polizia municipale è l'unico dipendente comunale che gode di una disciplina 'ad hoc" in quanto la relativa
attività, rappresenta l’esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico
servizio, come dicono le varie sentenze citate nell’articolo (Tar Lazio, sez. II-bis, sent. 3 luglio -30 settembre 1997, n°1512,
confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, 12 agosto 1998, n°126l).
"E'
illegittimo l'atto amministrativo che in violazione dell'art.9 della L.n.65/1986 attribuisce
la responsabilità esclusiva ed autonoma del settore della Polizia municipale a
soggetto diverso dal comandante della Polizia
municipale" (Tar Marche 9 novembre 1995);
(Tar Umbria 25 gennaio 1996, n°51).
E
infine la legge quadro n°65/1986, prevede espressamente che il
"Comandante è responsabile verso il Sindaco...". Solo lui, quindi,
può essere a capo della Polizia Municipale, in caso
di assenza di un responsabile del corpo. Non è possibile, sic et simpliciter, subordinare il
comandante delia P.M. ad un dirigente amministrativo.