BOLLI
AUTO: COMITATO CIVICO IN LOTTA CONTRO LA REGIONE
La Regione Campania sta inviando a migliaia di casertani,
e non solo, una valanga di “avvisi bonari” per tasse di possesso auto e
motocicli, la cosiddetta vecchia tassa di circolazione, relativi soprattutto
alle annualità 2000, 2001 e 2002.
La procedura è quanto meno dubbia e non appare corretta per cui va senza dubbio verificata e, ove necessario,
contestata.
Il Comitato Civico di Pignataro
Maggiore, attese alcune verifiche, intende segnalare alla trasmissione
televisiva “Mi manda Rai Tre” i casi eclatanti che
fanno supporre che la Regione Campania ha proceduto alla cieca, anche in
relazione alla mole degli avvisi emessi, per il fatto che si potrebbe evincere
che o siamo tutti evasori o qualcosa non ha funzionato nei sistemi informatici
di rilevazione.
La legge 53/83 impone una prescrizione triennale per cui la Regione non può pretendere tributi prescritti e
procedere a tappeto, senza alcuna verifica, inviando avvisi di pagamento anche
a chi ha radiato il veicolo, ha già pagato o addirittura non ha mai iscritto il
veicolo presso i pubblici registri, il cui pagamento, per effetto di quella
iscrizione, sarebbe dovuto integralmente, come nel caso accaduto al signor Oreste Di Nuccio, di Calvi Risorta,
il quale si appresta a presentare ricorso alla competente Commissione
Tributaria.
Le regole vanno rispettate da tutti, Regione Campania compresa,
giacché l’articolo 5, comma 51, del D.L. 953/82, recita: “L’azione dell’Amministrazione
finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in
cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Quindi, il termine per il recupero della
tassa in questione è triennale, come del resto ha confermato anche la Cassazione.
La Corte Costituzionale, inoltre, con
sentenza 311 del
15/10/2003, ha dichiarato illegittime eventuali proroghe disposte da leggi
regionali osservando che il legislatore, pur attribuendo alle Regioni il
gettito della tassa, non ha tuttavia sostanzialmente mutato gli altri elementi
costitutivi del tributo.
L’inghippo, però, sta in un “codicillo” della
finanziaria 2003, laddove l’articolo 37 del D. L.
269 del 30/09/2003, convertito in legge 326/2003, successivamente
modificato dall’articolo 2, comma 37, della legge 350/2003 (finanziaria 2004),
ha prorogato al 31/12/2005 i termini per il recupero della tassa
automobilistica scaduti tra la data di entrata in vigore del provvedimento,
ovvero tra il 2/10/2003 ed il 31/12/2005.
La beffa sta comunque nel fatto che anche
la proroga è scaduta il 31 dicembre 2005.
Viviamo certamente in un mondo di incertezze
e oggi non resta che sperare nelle associazioni dei consumatori perché
impugnino la norma, che si appalesa illegittima, a
tutela degli interessi dei contribuenti.